Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza Comandi Interregionale Italia Centrale e Regionale Sardegna - Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro, 50;
per l'annullamento
della determinazione del Comandante Interregionale dell'Italia Centrale n. -OMISSIS- mediante la quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente avverso la sanzione disciplinare della “consegna di rigore per due giorni”; della determinazione del Comandante del Comando Regionale Sardegna – Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS- mediante la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della “consegna di rigore per giorni due”;
di tutti gli atti istruttori e, ove occorra, della nota prot. -OMISSIS-, a firma del Comandante del reparto operativo aero navale di Cagliari, con la quale è stata comunicata la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a.,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- della Guardia di Finanza, ha impugnato gli atti epigrafati con cui è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della “ consegna di rigore per giorni due ” e respinto il ricorso gerarchico avverso la stessa.
2. La sanzione è stata irrogata con la seguente motivazione: “ Ufficiale Superiore, in violazione delle norma tributarie e dei doveri inerenti il proprio status, poneva in essere reiterati comportamenti finalizzati a sottrarre alla prevista tassazione nei termini di legge proventi – oggetto di approfondimenti investigativi del Nucleo di Polizia Economico/Finanziaria di Cagliari per i periodi di imposta dal -OMISSIS-, oggetto di dichiarazioni integrative presentate all’Agenzia delle Entrate e relative agli anni di imposta dal -OMISSIS-, oggetti di processi verbali di adesione dell’Agenzia delle Entrate sottoscritti dal citato Ufficiale Superiore concernenti i periodi di imposta dal -OMISSIS- – derivanti dalla locazione di immobili di sua proprietà, omettendo, peraltro, la registrazione di alcuni contratti di locazione e, in alcuni casi, effettuandola con l’indicazione di un canone inferiore a quello effettivo ”.
3. Il ricorrente deduce, in diritto, i seguenti motivi di illegittimità:
- I Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria; Violazione art. 97 Cost.; Violazione della Circolare n. 1/2006 sui procedimenti disciplinari , in quanto non è stato rispettato l’obbligo di rispondenza tra contestazione e sanzione, poiché nella contestazione veniva fatto riferimento alla circostanza per cui egli “ sottraeva alla prevista tassazione una parte dei proventi derivanti dalla locazione di immobili di proprietà sua e di suoi familiari (madre e fratelli), da lui amministrati in forma abituale e non meramente occasionale, mediante un sistema di contabilità fittizia ”, mentre nel provvedimento sanzionatorio ci si riferisce alla condotta per cui “ poneva in essere reiterati comportamenti finalizzati a sottrarre alla prevista tassazione nei termini di legge proventi ”.
Il ricorrente contesta altresì la motivazione sul punto resa in sede gerarchica per cui “ appare evidente che le due enunciazioni, ancorché espresse sotto il profilo letterale, in maniera diversa, descrivono la medesima condotta. Inoltre, risulta integrato il vincolo di continenza tra le due enunciazioni utilizzate, nella misura in cui un’azione (sottrarre alla prevista tassazione) contiene in re ipsa tutte le condotte prodromiche alla sua realizzazione (porre in essere comportamenti finalizzati a sottrarre alla prevista tassazione) ”.
Evidenzia ancora il ricorrente come gli atti di adesione rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali si chiudeva per legge l’intero procedimento di accertamento - a seguito del versamento della prima rata del piano di ammortamento - sono datati -OMISSIS-, ovvero una data antecedente a quella della contestazione mossa dall’Amministrazione.
- II Violazione dell’art. 1398 del Decreto Legislativo n. 66 del 15.03.2010 , in quanto è stato violato il principio di tempestività portato dalla norma in rubrica, poiché “ in data -OMISSIS- il Nucleo P.E.F trasmetteva al Comando Regionale Sardegna l’Appunto da cui emergevano le violazioni in materia tributaria da parte del ricorrente, ma soltanto il successivo -OMISSIS- (quindi quasi 8 mesi dopo) l’Amministrazione comunicava al militare la nota di contestazione che dava avvio al procedimento disciplinare ” (p. 9 ricorso).
4. Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Non coglie nel segno il primo motivo di ricorso, giacché, ad avviso del Collegio, non è dato riscontrare un rilevante scostamento tra la contestazione degli addebiti e la motivazione posta a sostegno del provvedimento sanzionatorio.
Non è dato neppure comprendere in cosa la diversità di formulazione letterale tra la contestazione degli addebiti e la sanzione abbia leso il ricorrente quanto al proprio diritto di difesa, poiché, in senso contrario alla tesi attorea, non può dirsi che i fatti posti a fondamento dell’azione disciplinare e quelli per cui è irrogata la sanzione siano diversi.
È sufficiente la lettura dei due atti a smentire la tesi di parte ricorrente, che pure muove dallo stesso dato letterale: la contestazione è riferita alla condotta “ sottraeva alla prevista tassazione una parte dei proventi derivanti dalla locazione di immobili di proprietà sua e di suoi familiari (madre e fratelli), da lui amministrati in forma abituale e non meramente occasionale, mediante un sistema di contabilità fittizia ”, mentre nel provvedimento sanzionatorio ci si riferisce alla condotta per cui “ poneva in essere reiterati comportamenti finalizzati a sottrarre alla prevista tassazione nei termini di legge proventi ”.
Ora, ad avviso del Collegio, non vi sono dubbi sul fatto che il ricorrente abbia percepito sin dalla contestazione degli addebiti quali fatti siano stati considerati rilevanti dall’amministrazione e non risulta alcuno scostamento reale – ma, al più, solo letterale – con i fatti descritti nella motivazione della sanzione irrogata.
Non vi è dubbio, in altre parole, che la sanzione sia stata irrogata per gli stessi fatti, ben compresi dal ricorrente, per cui era stata formulata la contestazione ed è perciò infondata la difesa per cui tal discrasia sarebbe stata rilevante “ al fine di approntare/non approntare adeguate difese finalizzate a intercettare la contestazione che, evidentemente, avrebbe prodotto esiti diversi rispetto a quelli che l’atto di accusa aveva preventivamente determinato ” (p. 7 ricorso).
8. E d’altronde, sotto questo profilo, anche a superare le contestazioni ulteriori in ordine alla sussistenza di fatti rilevanti e all’omessa considerazione degli avvisi di accertamento stipulati dal ricorrente con l’Agenzia delle Entrate, si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, che sono stati esaminati i verbali di adesione stipulati con l’Agenzia delle Entrate ed allegati dal ricorrente alle memorie difensive del -OMISSIS-.
Ma, ancora, dalla motivazione del provvedimento si coglie che: “ la contestazione va ricondotta ai soli immobili di proprietà dell'inquisito e non anche a quelli di suoi familiari (madre e fratelli). La disamina degli atti non consente di addivenire all'individuazione di elementi univoci in ordine ad una possibile amministrazione di fatto da parte del T. Col. -OMISSIS- degli immobili di proprietà dei suddetti familiari; con riferimento ai due immobili di proprietà dell'Ufficiale, le contestazioni risultano ampiamente provate sulla base:
> di quanto dettagliatamente riportato nel più volte citato appunto del Nucleo PEF Cagliari;
> dei processi verbali di adesione dell'Agenzia delle Entrate relativi alle annualità dal -OMISSIS-, sottoscritti dal T. Col. -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
> delle argomentazioni difensive prodotte dallo stesso inquisito. In merito a tale ultimo aspetto, si rende opportuno evidenziare - quale elemento valutativo che assume particolare rilevanza nel contesto del presente procedimento - che:
proprio la presentazione di dichiarazioni integrative da parte dell'Ufficiale - che da un lato è risultata funzionale per la regolarizzazione di parte dell'esposizione debitoria nei confronti del Fisco - è risultata espressiva dell'intendimento dello stesso di porre rimedio ad un comportamento, protratto nel tempo e connotato dal carattere di sistematicità, in contrasto ai vigenti precetti fiscali (i quali, nello specifico, non venivano osservati proprio da un appartenente alla Guardia di Finanza, peraltro della categoria Ufficiali);
la sottoscrizione dei processi verbali di adesione del -OMISSIS- dell'Agenzia delle Entrate non risulta in alcun modo idonea ad incidere, in maniera deflattiva, sulla gravità del comportamento posto in essere dall'interessato, nei termini meglio sopra evidenziati ”.
Risulta evidente dunque come l’amministrazione abbia valutato tutti gli elementi di fatto, anche prodotti dal ricorrente nel corso del procedimento, al fine di adottare il provvedimento impugnato, che risulta dunque legittimo sotto il profilo della completezza dell’istruttoria e dei fatti posti al suo fondamento.
Non si vede in che modo possa invece rilevare la circostanza che l’avvio del procedimento non fosse stato preceduto da una autonoma indagine presso l’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministrazione, posto che tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione, anche quelli dell’Agenzia, sono stati valutati e, infatti, si sono limitati i fatti rilevanti a quelli afferenti ai “ soli immobili di proprietà dell'inquisito e non anche a quelli di suoi familiari (madre e fratelli). La disamina degli atti non consente di addivenire all'individuazione di elementi univoci in ordine ad una possibile amministrazione di fatto da parte del T. Col. -OMISSIS- degli immobili di proprietà dei suddetti familiari ”.
Il motivo è perciò infondato.
9. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a censurare la violazione dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66 del 15.03.2010 (Codice dell’Ordinamento Militare – C.O.M.), per essere stata avviata l’azione disciplinare il 1 marzo 2023 pur avendo l’amministrazione conosciuto i fatti il 12 luglio 2022.
9.1. L’art. 1398 del C.O.M. dispone che “ Il procedimento disciplinare [di corpo] deve essere instaurato senza ritardo (…) dalla conoscenza dell'infrazione ”.
La norma è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “ l'inciso «senza ritardo» contenuto nell'art. 1398 del d.lg. n. 66 del 2010 non può essere interpretato come « immediatamente », ma nel senso d'una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura; in altri termini, la regola di immediatezza, o comunque della tempestività della contestazione in sede disciplinare, deve essere intesa in senso relativo, tenendo conto della ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati. Detto altrimenti, l'art. 1398 c.m. è interpretato nel senso che l'obbligo di instaurare un procedimento disciplinare di corpo « senza ritardo » implica una valutazione in termine di ragionevolezza ed esigibilità della condotta dell'Amministrazione militare che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, della delicatezza della vicenda, della presenza di una denuncia in senso proprio (salvo il caso che la cognizione della infrazione sia acquisita direttamente dal superiore attraverso una constatazione diretta) ” ( ex multis Cons. Stato sez. I, 5 febbraio 2024, n. 110).
9.2. Ad avviso del Collegio, tale ragionevole prontezza sussiste nel caso di specie.
Ed infatti, la difesa erariale ha dedotto circostanze di fatto che fanno ritenere congruo il tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti, intervenuta nel luglio 2022 e la formale contestazione degli addebiti intervenuta 8 mesi dopo.
In particolare, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato:
- da un lato, che “ Nel medesimo periodo, la linea gerarchica del ricorrente, a seguito di varie istanze prodotte dal ricorrente - in merito al conferimento con il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale per “motivi di servizio o di disciplina”, al riesame sia del provvedimento di impiego cui era stato destinatario che della sanzione di corpo inflitta per altre condotte poste in essere dall’Ufficiale – è stata, altresì, interessata dallo svolgimento di un ulteriore procedimento disciplinare di corpo (avviato ad agosto e concluso a novembre) riguardante ulteriori comportamenti disciplinarmente rilevanti emersi nell’ambito del citato contesto giudiziario ” (p. 5-6 memoria);
- dall’altro che “ le valutazioni disciplinari sulla condotta in esame sono state oggetto di disamina, sin dal mese di novembre 2022, dell’intera linea gerarchica del ricorrente ovvero dal Comandante del R.O.A.N. di Cagliari, dal Comandante Regionale Sardegna e dal Comandante Interregionale dell’Italia Centrale prima di essere trasmesse al Comando Generale – I Reparto per le decisioni di competenza, assunte in data 23 febbraio 2023 con la concordanza sull’avvio di un procedimento disciplinare di corpo nei confronti dell’Ufficiale ” (p. 6 memoria).
Tali circostanze sono, in fatto, incontestate dal ricorrente e devono dunque considerarsi provate ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.
Il ricorrente si limita a contestarne, genericamente e mediante richiamo alla giurisprudenza, la loro rilevanza giuridica sulla ragionevolezza della prontezza di contestazione dell’addebito, che però, in senso contrario, ritiene il Collegio che sussista e che tali fatti costituiscano sufficienti giustificazioni all’avvio del procedimento nel termine di 8 mesi dalla conoscenza dei fatti.
Non foss’altro che per l’evidenziata sussistenza di procedimenti in corso con il ricorrente e per la valutazione complessiva della situazione.
Anche tale motivo di ricorso è perciò infondato.
11. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.