Sentenza 19 maggio 2025
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/05/2025, n. 9563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9563 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3859 del 2025, proposto da
RR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Starace, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paisiello n. 40;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, 27 dicembre 2023, n. 19656, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 9250 del 19 novembre 2024;
e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del provvedimento del GSE del 08 gennaio 2025, Prot. n. GSE/ P20250000244, recante “FER000590 / Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai densi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biomasse con potenza pari a 12,950 MW, sito in località “Rignano Garganico Scalo” nel Comune di Foggia (FG) – Codice Asta: BIOA_PA2012 _ Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato – sez. II, n. 9250/2024 del 19 novembre 2024” (il “Provvedimento Impugnato”);
della comunicazione del 26 febbraio 2025, Prot. n. GSE/ P20250020833, recante “FER000590 / Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai densi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biomasse con potenza pari a 12,950 MW, sito in località “Rignano Garganico Scalo” nel Comune di Foggia (FG) – Codice Asta: BIOA_PA2012 _ Risposta alla vostra comunicazione del 16/01=2015 prot. GSE/A20250021170” (la “Comunicazione” ed insieme al Provvedimento Impugnato, i “Provvedimenti Impugnati”);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti;
o in subordine, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a.,
per l’annullamento del Provvedimento Impugnato, nella parte in cui è stata comunicata “la sostituzione del parametro “%Riduzione Contratto” pari a 8,478%, riconosciuto con provvedimento di accoglimento del 7 aprile 2017 (GSE/P20170030218), con il valore di 7,785%, considerando un costo di investimento di 48.772.800,00 Euro e un contributo percepito di 12.657.803,47 Euro (pari al 25,95%)”, ed è stata riconosciuta una tariffa incentivante pari a 120,662 €/MWh, anziché 123,756 €/MWh;
della Comunicazione;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti;
e in ogni caso per l'adozione
dei conseguenti provvedimenti ex artt. 34, comma 1, lett. e) e 114 cod.proc.amm. e di ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno per dare esecuzione alle predette sentenze, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. RR S.p.A., odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica aveva realizzato, anche tramite un contratto di sviluppo stipulato con IT nel 2014, un impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biomasse con potenza pari a 12,950 MW,
In seguito, aveva domandato al GSE l’ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012.
Il GSE, nel 2017, era giunto a riconoscere la tariffa incentivante, prendendo a parametro della relativa determinazione il costo totale ammesso a contributo da IT (pari ad € 44.783.735,07)
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto in sede giurisdizionale, RR aveva impugnato il provvedimento di ammissione assumendo l’erroneità del suddetto parametro in luogo dell’investimento complessivamente sostenuto (pari ad € 67.201.365,00).
Nella resistenza del GSE, con sentenza n. 19656/2023 pubblicata il 27 dicembre 2023 questo Tribunale ha accolto la proposta impugnazione.
Detta pronuncia è stata appellata dal GSE e confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9250/2024 pubblicata il 19 novembre 2024.
I.1. In sede di riedizione del potere il GSE, con provvedimento prot. GSE/P20250000244 del 9 gennaio 2025 ha ritenuto che « dall’analisi di tutta la documentazione trasmessa nel corso dell’istruttoria, le spese documentate e sostenute esclusivamente per la progettazione e la realizzazione delle opere previste dall’intervento in oggetto ammontano a 48.772.800,00 » e che « ai fini del calcolo del costo dell’investimento non risulta possibile prendere in considerazione documenti (relazioni di bilancio, asseverazioni, ecc.) recanti importi generici, né fatture relative a spese non riconducibili direttamente alla progettazione/realizzazione dell’intervento, né costi imputabili a oneri amministrativi/finanziari, né importi privi di fattura »; ha perciò provveduto a rideterminare l’incentivo sulla base del richiamato parametro.
RR ha avanzato un’istanza di riesame, che il GSE ha esitato (con provvedimento prot. GSE/P20250020833 del 26 febbraio 2025) confermando le determinazioni già assunte.
I.2. Con ricorso notificato il 10 marzo 2025 (al GSE e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e depositato il 25 marzo 2025, RR ha impugnato in questa Sede i richiamati provvedimenti, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « Elusione e violazione della sentenza del Tar n. 19656/2023. Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90. Violazione dell’art. 64 c.p.a. Violazione del principio di economicità, proporzionalità e ragionevolezza e divieto di aggravamento del procedimento. Violazione art. 97 Costituzione. Violazione del principio buon andamento della PA e dell’obbligo di comportamento secondo buona fede. Violazione art 1 comma 2 bis, 21 septies, 21 nonies ss. L. 241/90 »;
- « Elusione e violazione della sentenza del TAR Lazio n. 19656/2023. Vizi propri dei provvedimenti gravati. Violazione delle garanzie procedimentali. Violazione dell’art. 10 bis L. 241/90. Violazione dell’art. 64 c.p.a. Violazione del principio di economicità, proporzionalità e ragionevolezza e divieto di aggravamento del procedimento. Violazione art. 97 Costituzione. Violazione del principio buon andamento della PA e dell’obbligo di comportamento secondo buona fede. Violazione art 1 comma 2 bis, 21 septies, 21 nonies ss. L. 241/90 »;
- « Illegittimità dei Provvedimenti Impugnati per violazione dell’’All. 1, par. 3, al Decreto Fer. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Ingiustizia Manifesta »;
- « Illegittimità dei Provvedimenti Impugnati per violazione di legge: Violazione art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 ».
Sostiene il ricorrente, sotto diversi profili, avrebbe violato il giudicato di cui alla sentenza n. 19656/2023 di questo Tribunale (così come confermata dal Consiglio di Stato) nel non considerare la cifra di € 67.201.365,00 come costo complessivo dell’investimento.
Ha altresì dedotto alcuni vizi propri dei provvedimenti.
II. Il GSE si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso; è invece rimasto intimato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
III. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
IV. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere nei termini di seguito esposti.
V. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente nella parte in cui deducono la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato, in ragione della stretta connessione dei profili dedotti, e in tale parte sono fondati.
VI. Risulta opportuno richiamare i principali passaggi argomentativi della pronuncia di questo Tribunale e di quella del Consiglio di Stato che ha confermato la prima.
VI.1. La sentenza n. 19656/2023 di questo Tribunale ha ritenuto di accogliere il gravame proposto da RR per le seguenti ragioni: « 2.1. Con il provvedimento gravato del 7.4.2017, dopo aver avviato un’interlocuzione con la Società istante, oltre che un approfondimento con IT (comunicazioni GSE del 22.11.2016 e del 25.1.2017), il GSE ha concluso il procedimento di ammissione agli incentivi di cui al D.M. 6.7.2012, ritenendo possibile il cumulo di tali incentivi con quelli concessi mediante il Contratto di sviluppo con IT, in linea con le previsioni del D.M. 23.6.2016 (c.d. “Decreto FER 2”), e determinando la tariffa incentivante prevista per la tipologia di biomassa di cui all’art. 8, comma 4, lett. b), del citato decreto. A tal fine, il GSE assumeva come costo dell’investimento – rilevante ai sensi del par. 3 dell’All.to 1 al D.M. 23.6.2016, per la determinazione della tariffa – il costo totale ammesso a contributo da IT, pari a 45.163.000,00 (in relazione al quale la Società riceveva un contributo pubblico totale pari a 26.345.000,00 €, di cui 12.765.000,00 € ammesso al PON R&C e 13.580.000,00 € ad altri fondi), a fronte di un costo dell’investimento comunicato e documentato dalla Società al GSE pari a € 67.201.365,00. Sulla base di tale dato, applicando la formula di cui al par. 3, all.to 1 del D.M. 23.6.2016, il GSE operava una decurtazione pari al 17,48% (applicando erroneamente una quota di riduzione pari all’8,478% derivante dal precedente riconoscimento di un contributo pubblico, in luogo del 5,65%, memoria della ricorrente del 24.10.2023, p. 2).
2.2. Il motivo di ricorso attiene precipuamente a tale profilo, ossia alla erroneità della scelta del GSE di assumere come base per il calcolo della decurtazione – la cui applicabilità ai sensi del D.M. 23.6.2016 non è contestata, in ragione della presenza di un altro contributo pubblico, nella specie concesso da IT – l’importo dell’investimento considerato da IT suscettibile di finanziamento nell’ambito del Contratto di Sviluppo, anziché il valore reale dell’investimento sostenuto.
A sostegno di tale motivo, la Società rappresenta come il dato relativo alle spese ammissibili, come individuate da IT, rileva solo nell’ambito dei rapporti con quest’ultima e non nei rapporti con il GSE, il quale, nella determinazione dell’incentivo, deve tenere in considerazione unicamente due parametri, indicati dal citato D.M. del 2016: (i) le somme effettivamente erogate da IT quale contributo; (ii) il costo complessivo dell’investimento. Ad ulteriore sostegno, la Società allega di aver realizzato un risultato medio di esercizio in perdita negli ultimi 6 anni.
2.3. Il motivo merita accoglimento.
In base alla disciplina contenuta nel D.M. 23.6.2016, ai sensi del par. 3, all.to 1 (“Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale”): “Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE idetermina il valore di Tb applicando la seguente formula: Tbr = Tb * (1 – R) dove Tbr è la tariffa rideterminata da assumere nelle formule (1), (2), (3) e (4), in caso di contributi in conto capitale; Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l’impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d’asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura. ; R è un parametro che varia linearmente da 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori, riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento:
a) 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;
b) 26% per gli altri impianti.”
La disciplina fa riferimento al “costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011”; quest’ultimo decreto non reca una definizione di costo di investimento, ma al comma 1, lett. a), prevede che “l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi”.
A sua volta, il D.M. 6.7.2012, applicativo di tale norma, definisce “incentivo”: “l’integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete”.
Sulla base di tale disciplina, deve condividersi il rilievo di parte ricorrente per il quale la nozione di “costo di investimento”, sottesa all’incentivo ex Decreto “FER”, è strettamente collegata alle spese effettivamente sostenute dall’operatore economico, ancorando il valore della tariffa incentivante al valore complessivo dell’investimento, in funzione di equa remunerazione dei capitali investiti.
Fermo tale dato normativo, la disciplina di cui al D.M. 23.6.2016 si preoccupa di rideterminare la tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale e, a tal fine, introduce un correttivo alle modalità ordinarie di determinazione della tariffa incentivante, consistente nell’applicazione di un coefficiente di riduzione “R” che varia da 0 e il 12% della tariffa in funzione del rapporto tra il contributo in conto capitale riconosciuto e il valore dell’investimento.
Quindi, ogni qual volta per lo stesso impianto il soggetto responsabile riceva altri contributi, la tariffa incentivante determinabile dal GSE si riduce in base al contributo ricevuto, rapportato al costo dell’investimento (fermo restando il limite massimo del 40% del costo dell’investimento).
Non vi sono pertanto dati normativi che riconfigurano, nel caso di cumulo di incentivi, la nozione di costo di investimento rilevante ai sensi del decreto “FER”, circoscrivendola ai soli costi ammessi dal soggetto che fornisce il contributo.
Invero tale nozione sarebbe peraltro estremamente variabile, dipendendo dalle specifiche regolamentazioni che presiedono la concessione del contributo.
Anche avuto riguardo alla ratio della disciplina di cui al D.M. 6.7.2012, prima e D.M. 23.6.2016, la diversa ricostruzione posta dal GSE alla base del calcolo della tariffa nel caso di specie si porrebbe in maniera distonica: se infatti l’obiettivo della disciplina di cui al D.M. 2016 è quella di incentivare la realizzazione di impianti FER, evitando al contempo una sovra-incentivazione mediante l’introduzione di correttivi e limiti, appare funzionale a tale obiettivo la scelta, fatta nel citato D.M. 2016 di operare una decurtazione percentuale dell’incentivo parametrata al contributo in conto capitale ricevuto in concreto, come rapportata al costo effettivamente sostenuto per il progetto.
A ciò si aggiunga che, nel caso del Contratto di sviluppo stipulato con IT, la spesa ammissibile è contenuta entro un limite (50 milioni di euro) idoneo a recidere ogni legame con la nozione di costo di investimento rilevante ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, sopra ricordata. Più in generale, il Contratto di Sviluppo persegue un interesse diverso da quello della disciplina degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero quella di favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese in alcune particolari aree.
2.4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, rilevando come ai fini della decurtazione connessa al Contratto di Sviluppo della tariffa incentivante riconosciuta a parte ricorrente, il parametro da assumere è quello del costo di investimento di cui al D.M. 23.6.2016, come sopra riportato, e non la spesa ammessa alle agevolazioni del Contratto di Sviluppo ».
VI.2. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9250/2024, ha ritenuto infondato e perciò respinto l’appello proposto dal GSE alla luce di quanto segue: « 5. […] il d.m. 23 giugno 2016 prevede che la tariffa incentivante spettante all’impresa che produce energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico sia decurtata, applicando l’equazione indicata nell’allegato 1, quando questa abbia ottenuto altri contributi pubblici.
Nel presente giudizio, la questione controversa consiste nello stabilire se, ai fini del calcolo di questa decurtazione, si debba considerare il valore reale e totale dell’investimento sostenuto dall’impresa (nella specie pari a 67.201.365 euro), come sostiene RR e come ha ritenuto il T.a.r., oppure solo il costo ammesso a contributo da IT s.p.a. (in questo caso, 45.163.000 euro), come afferma il G.s.e. con il proprio appello.
6. Per risolvere il dubbio occorre muovere dall’art. 26, co. 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui per gli impianti alimentati da biomasse il diritto agli incentivi è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative, con altri incentivi pubblici “non eccedenti il 40% del costo dell’investimento”.
In questi casi, ai sensi del par. 3 dell’allegato 1 al d.m. 23 giugno 2016, “per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011”, il G.s.e. ridetermina il valore della tariffa da riconoscere secondo una formula che richiede di moltiplicare la tariffa incentivante base astrattamente spettante per “1-R”, dove R “è un parametro che varia linearmente da 0 (nessun contributo in conto capitale) e i seguenti valori, riferiti al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento: a) 12% per impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili; b) 26% per gli altri impianti”.
7. Il Collegio ritiene di condividere la tesi secondo cui ai fini del calcolo della decurtazione si deve tenere conto dell’investimento totale sostenuto dall’impresa e non delle sole spese ammesse al contributo da IT s.p.a..
Tanto nell’art. 26 del d.lgs. n. 28 del 2011, quanto nel par. 3 dell’allegato 1 al d.m. 23 giugno 2016 l’accento è sempre posto sul “costo di investimento” e, come affermato dal T.a.r., non vi sono “dati normativi che riconfigurano, nel caso di cumulo di incentivi, la nozione di costo di investimento rilevante ai sensi del decreto ‘FER’, circoscrivendola ai soli costi ammessi dal soggetto che fornisce il contributo”.
Anzi, considerato che, ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, “l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio”, è logico ritenere che i costi d’investimento siano quelli complessivamente sostenuti dall’impresa per realizzare l’intervento, mentre sarebbe arbitrario fare riferimento ai costi ammessi ad altri contributi sulla base di normative diverse e che perseguono uno scopo differente ».
VII. Va poi rammentato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui « il giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia e che si ricollegano, quindi, in modo indissolubile alla decisione formandone l'indispensabile presupposto (cfr. Consiglio di Stato Sez. II, 16 marzo 2021, n. 2248). Come precisato da questo Consiglio, infatti, "Il giudicato sostanziale (ex art. 2909 cod. civ..), in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, relativo al diritto controverso e si estende agli accertamenti di fatto, che rappresentano le premesse e il fondamento logico-giuridico della pronuncia" (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832) » (Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 10993).
VII.1. In applicazione di tale (pienamente condiviso) indirizzo giurisprudenziale, deve essere specificamente richiamata l’attenzione sui seguenti passaggi argomentativi delle su-riportate decisioni:
- « il GSE assumeva come costo dell’investimento – rilevante ai sensi del par. 3 dell’All.to 1 al D.M. 23.6.2016, per la determinazione della tariffa – il costo totale ammesso a contributo da IT, pari a 45.163.000,00 (in relazione al quale la Società riceveva un contributo pubblico totale pari a 26.345.000,00 €, di cui 12.765.000,00 € ammesso al PON R&C e 13.580.000,00 € ad altri fondi), a fronte di un costo dell’investimento comunicato e documentato dalla Società al GSE pari a € 67.201.365,00 » (sentenza n. 19656/2023, § 2.1.);
- « la questione controversa consiste nello stabilire se, ai fini del calcolo di questa decurtazione, si debba considerare il valore reale e totale dell’investimento sostenuto dall’impresa (nella specie pari a 67.201.365 euro), come sostiene RR e come ha ritenuto il T.a.r., oppure solo il costo ammesso a contributo da IT s.p.a. (in questo caso, 45.163.000 euro), come afferma il G.s.e. con il proprio appello » (sentenza n. 9250/2024, § 5).
VII.2. Da tali passaggi argomentativi emerge che, nel precedente giudizio, non era controverso fra le parti (si trattava, dunque, di un c.d. “fatto pacifico”) che il costo totale dell’investimento sostenuto da RR fosse pari ad € 67.201.365,00.
VII.2.1. Non si trattava affatto, oltretutto, di un dato irrilevante ai fini del decidere, essendo anzi decisivo (quantomeno) per valutare la sussistenza di un effettivo interesse a ricorrere.
Il ricorso, difatti, non avrebbe potuto essere scrutinato nel merito (e, a fortiori , men che meno accolto) se RR non avesse dimostrato:
- che il GSE, nel determinare la tariffa incentivante, aveva preso in considerazione un dato diverso da quello che (secondo la sua prospettazione) avrebbe dovuto prendere in considerazione;
- e che il dato da prendere (sempre secondo la sua prospettazione) in considerazione avrebbe comportato il riconoscimento di una tariffa più vantaggiosa.
VII.3. Il GSE, nei provvedimenti impugnati, si limita a richiamare i seguenti passaggi delle surrichiamate sentenze:
- « ai fini della decurtazione connessa al Contratto di Sviluppo della tariffa incentivante riconosciuta a parte ricorrente, il parametro da assumere è quello del costo di investimento di cui al D.M. 23.6.2016, come sopra riportato, e non la spesa ammessa alle agevolazioni del Contratto di Sviluppo » (sentenza n. 19656/2023, § 2.4., richiamata a pag. 4 del provvedimento dell’8 gennaio 2025);
- « è logico ritenere che i costi d’investimento siano quelli complessivamente sostenuti dall’impresa per realizzare l’intervento, mentre sarebbe arbitrario fare riferimento ai costi ammessi ad altri contributi sulla base di normative diverse e che perseguono uno scopo differente » (sentenza n. 9250/2024, § 7., ultimo capoverso, richiamata a pag. 5 dello stesso provvedimento dell’8 gennaio 2025).
Da tali passaggi ha ritenuto di poter desumere un’indicazione sulle modalità di determinazione e quantificazione del costo di investimento rilevante.
VII.4. Tale lettura del decisum (così come risultante dalle sentenze di primo e di secondo grado) operata dal GSE risulta incompleta, in quanto lo stesso GSE ha omesso di considerare che nel giudizio era stato altresì accertato l’ammontare del costo di investimento, trattandosi di un elemento (rilevante, come si è detto, ai fini del decidere) specificamente dedotto dalla parte ricorrente e rimasto incontroverso.
VIII. Le ulteriori ragioni di doglianza restano assorbite in ragione della maggiore gravità del vizio esaminato e ritenuto sussistente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).
IX. Il ricorso va dunque accolto, sussistendo per il GSE il vincolo pro iudicato di considerare, ai fini della quantificazione della tariffa incentivante, la somma di € 67.201.365,00 come costo di investimento sostenuto: il mancato rispetto di tale vincolo comporta la violazione del giudicato da parte dei provvedimenti impugnati, che vanno perciò dichiarati nulli.
IX.1. All’accoglimento del ricorso consegue, oltre alla predetta declaratoria di nullità, l’ordine per il GSE di ottemperare esattamente alla sentenza n. 19656/2023 di questo Tribunale, così come confermata dalla sentenza n. 9250/2024 del Consiglio di Stato, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
IX.2. Il Commissario ad acta potrà essere nominato su istanza di parte ricorrente, in caso di persistente inottemperanza alla scadenza del medesimo termine perentorio.
IX.3. La peculiarità della fattispecie induce a non accogliere la richiesta (peraltro formulata soltanto nelle conclusioni) di condanna al pagamento di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
X. La regolamentazione delle spese di lite avviene, quanto al rapporto fra il ricorrente e il GSE, in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
La sostanziale estraneità alla lite del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (benché doverosamente evocato in giudizio ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm., in quanto è stato parte in entrambi i gradi del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza della cui ottemperanza si è trattato senza che ne fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva) giustifica, invece, la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto fra esso e il ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara nulli i provvedimenti impugnati (prot. GSE/P20250000244 del 9 gennaio 2025 e prot. GSE/P20250020833 del 26 febbraio 2025);
- ordina al GSE di conformarsi, nei sensi esposti in motivazione, alla sentenza di questo T.A.R. n. 19656/2023 pubblicata il 27 dicembre 2023 (R.R. 8586/2017), così come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9250/2024 pubblicata l’11 novembre 2024 (R.R. 1569/2024), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna il GSE alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti; spese compensate fra il ricorrente e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO