Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 202
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Sentenza 11 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo. Le parti in causa hanno presentato richieste contrapposte: l'attore ha chiesto di accertare la responsabilità del convenuto per inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato, chiedendo un risarcimento di 90.000 euro per danni subiti, mentre il convenuto ha contestato la domanda, sostenendo che il contratto preliminare non era stato formalizzato per volontà dell'attore stesso.

Il Giudice ha esaminato le questioni giuridiche relative agli obblighi di comunicazione e rendiconto del mandatario, stabilendo che il convenuto non ha dimostrato di aver adempiuto a tali obblighi. Tuttavia, ha rigettato la domanda risarcitoria dell'attore, ritenendo che quest'ultimo non avesse fornito prove adeguate del danno subito, né della perdita di chance, mancando la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di un contratto preliminare di vendita. Infine, il Giudice ha compensato integralmente le spese di lite, considerando i rapporti di parentela tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 202
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 202
    Data del deposito : 11 febbraio 2025

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