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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Parte_1 C.F._1
Giovanni (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Montoro (AV) alla C.F._2
Via N. Spiniello n. 3;
ATTORE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._3
Filodemo (C.F. ) elettivamente domiciliato in Solofra (AV) alla Via C.F._4
Misericordia n. 21.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nell'espletamento del mandato ai sensi e per gli effetti degli art.li 1176, 1218, 1710, 1712 e 1714 cc;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore, di tutti i danni subiti per colpa del convenuto, così come descritti in premessa e quantificati in € 90.000 ovvero, nella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa anche come perdita di chance. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Condannare il convenuto, alla refusione delle competenze e spese tutte di lite, con attribuzione al procuratore antistatario e clausola come per legge”. A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte attrice rappresentava che con atto del 03.11.2020 per notaio rep. n. 6766, nominava e costituiva suo procuratore Persona_1 Parte_1 speciale il proprio genitore , affinché in nome, per conto e nell'interesse del Controparte_1 mandante, “abbia a trasferire, per il prezzo ed alle condizioni tutte che riterrà più opportune, la piena proprietà” della unità immobiliare sita in Montoro (AV), alla località Fosse Corte, via Melillo, conferendo al procuratore speciale ogni potere di legge, tra cui quello di partecipare e sottoscrivere la compravendita, con determinazione delle relative modalità, pattuire l'importo del prezzo, tempi e modalità di incasso dello stesso, anche con erogazione del mutuo, rilasciare quietanza, immettere l'acquirente nel relativo possesso, rinunziare all'ipoteca legale;
- a causa di alcuni dissapori di carattere familiare, non avendo mai ricevuto alcuna informazione in merito alla vendita del bene da parte del procuratore speciale, con atto del 26.10.2021 per notaio - rep. n. 2755 racc. Persona_2
n. 2212 - veniva revocata la suddetta procura speciale;
che in seguito alla comunicazione dell'intervenuta revoca di procura speciale, notiziava l'odierna parte attrice circa la Controparte_1 stipula di un contratto preliminare di vendita, intervenuta in data 25.03.2021, mediante cui veniva concordata la vendita dell'unità immobiliare per un importo complessivo di € 90.000,00, precisando di aver incassato la somma di € 12.000,00 a titolo di caparra e di essersi impegnato alla stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 31.12.2021; che tuttavia, nonostante le richieste trasmesse da
, la parte convenuta non provvedeva a consegnare copia del contratto preliminare di Parte_1 vendita, né a fornire le generalità del promissario acquirente, comunicando invece di aver provveduto alla restituzione dell'importo riscosso in ragione della risoluzione del rapporto contrattuale. Ritenuta la responsabilità per inadempimento contrattuale del procuratore speciale, chiedeva Parte_1 la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno subito, anche a titolo di perdita della chance, configurandosi quale autonoma voce di danno patrimoniale;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva l'infondatezza della domanda azionata, Controparte_1 in quanto il contratto preliminare di vendita non era mai stato formalizzato proprio per volontà di
, che aveva comunicato al padre di non procedere alla registrazione ed alla stipula Parte_1 dello stesso, e di aver dunque restituito l'assegno ricevuto dal promissario acquirente, non avendo ancora sottoscritto tale atto e tenuto conto che l'importo di € 12.000,00 gli era stato consegnato a mero titolo di impegno per l'acquisto, quale anticipo sul maggiore avere.
Concludeva, dunque, per il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, all'udienza del 06.10.2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Nel merito
Con la spiegata domanda giudiziale, deduce la violazione degli obblighi di Controparte_1 comunicazione e rendiconto, gravanti sul mandatario, il quale non provvedeva a notiziarlo dell'intervenuta stipula del contratto di compravendita, dell'incasso della somma di € 12.000,00 a titolo di caparra e neppure dell'assunzione dell'impegno alla stipula del contratto definitivo di compravendita nel termine del 31.12.2021; tali informazioni venivano trasmesse successivamente alla notifica della revoca del mandato conferito all'odierna parte convenuta.
È, invero, documentalmente provato che, con atto notarile del 03.11.2021, ha Parte_1 conferito al genitore procura speciale a vendere il proprio immobile sito in Montoro Controparte_1
(AV), alla località Fosse Corte, via Melillo, precisando tutte le facoltà attribuite al procuratore necessarie per portare a termine l'incarico.
Non vi è dubbio che tale atto sia effettivamente una procura speciale poiché disciplina i poteri e le facoltà attribuiti ad ai fini della vendita dell'immobile richiamato. Controparte_1
Tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico”
(Cassazione Civile, sentenza n. 18660/2013).
Peraltro, ferma la distinzione tra procura e mandato - risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra - il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n.1) cod. civ. per l'atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 12848/2006).
In applicazione, dei principi suesposti, si deve ritenere che l'odierna parte convenuta fosse soggetta all'obbligo di comunicare l'esecuzione del mandato (art. 1712 c.c.), nonché di rendere il conto del proprio operato e di restituire ciò che aveva ricevuto (art. 1713 c.c.); l'obbligo di rendiconto è, peraltro, espressamente previsto nella procura speciale rilasciata dalla parte attrice al proprio genitore.
lamenta l'inadempimento degli obblighi anzidetti, non avendo il proprio mandatario, Parte_1 ossia , comunicato l'intervenuta stipula di un contratto preliminare di vendita e Controparte_1
l'intervenuto incasso di € 12.000,00.
Tanto premesso, dalle comunicazioni intervenute tra le parti in lite e prodotte agli atti del giudizio, si rileva che, soltanto in seguito alla revoca della procura speciale del 20.12.2021 ed alla trasmissione della stessa al procuratore, comunicava a mezzo di ulteriore procuratore la stipula del Parte_1 contratto di compravendita, presumibilmente intervenuta il 25.03.2021, e di aver incassato la somma di € 12.000,00, impegnandosi alla stipula del definitivo entro e non oltre il 31.12.2021 (cfr. missiva del 19.11.2021).
La copia del contratto preliminare di compravendita, stipulato dal mandatario per contro e nell'interesse del mandante, non veniva consegnata alla parte attrice, nonostante le reiterate richieste, come emerge pacificamente dagli atti processuali.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del mandato (ivi comprese quelle del difensore al suo assistito) non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari ovvero fornite di requisiti di professionalità. Ne consegue che, ai fini della comunicazione, salvo i casi in cui una forma determinata sia prescritta per legge o per espressa volontà delle parti, può essere impiegato qualsiasi strumento e qualsiasi forma, purché congrui in concreto a far apprendere compiutamente nel suo giusto significato il contenuto della dichiarazione. Ciò significa che tali comunicazioni ben possono essere anche verbali, né la natura ricettizia della stessa esclude tale forma. Ciò va affermato sulla base dell'applicabilità anche a tale tipo di comunicazione dei principi di cui all'art. 1335 c.c., che esprime un principio generale applicabile a tutte le dichiarazioni ricettizie” (Cassazione Civile, sentenza n. 938/2013).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di inadempimento, nessuna prova è stata fornita dall'odierna parte convenuta, che ne era onerata, circa l'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi degli art. 1712 e 1713 c.c., né alcuna istanza istruttoria è stata formulata sul punto.
Non vi è prova, invero, della avvenuta comunicazione delle modalità con cui è stato eseguito il mandato e che l'operato di sia stato conforme ai canoni di buona amministrazione Controparte_1 ex art. 1710 c.c., né che sia stato rimesso al mandante ciò che eventualmente veniva ricevuto dal mandatario.
Pur ritenuto non assolto l'onere della prova per ritenere insussistente il contestato inadempimento da parte di rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1712 e 1713 c.c., tuttavia, la domanda Controparte_1 risarcitoria spiegata dalla parte attrice va disattesa, poiché del tutto carente sotto il profilo dell'allegazione del danno di cui si chiede il ristoro.
Ed invero, si è limitato ad allegare l'esistenza di un danno derivante Parte_1 dall'inadempimento del mandatario , senza individuare le circostanze di fatto che Controparte_1 lo integrerebbero, non risultando prodotto in atti il contratto preliminare di vendita stipulato in forza della procura speciale del 03.11.2020 per notaio - Rep. n. 6766, l'esame del cui Persona_1 contenuto avrebbe consentito di verificare il pregiudizio patito anche in termini di perdita di chance.
Ed invero, a fronte della circostanza dedotta dal procuratore del mandatario convenuto circa la restituzione delle somme incassate a titolo di acconto al promissario acquirente, la stessa non risulta resa personalmente dalla parte, quindi, vale come mero indizio e non come confessione.
Invero, l'arbitraria restituzione della somma non è una circostanza confermata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio, ove la parte convenuta ha invece dedotto come “il contratto preliminare oggetto di causa non è mai stato formalizzato proprio per volontà del signor che aveva Pt_1 comunicato al padre di non procedere alla registrazione e stipula dello stesso e di restituire l'assegno di 12.000 euro ricevuto dal possibile acquirente non avendo ancora sottoscritto tale atto: la firma era stata fissata nei giorni successivi”; a fronte di tale deduzione non è stata fornita alcuna prova contraria da parte dell'odierna parte attrice.
Si vuol dire che è rimasta del tutto sfornita di prova l'imputabilità della scelta di restituzione dell'importo di € 12.000,00 all'avente causa, evenienza dalla quale sarebbe derivato il danno patrimoniale di cui si chiede il risarcimento.
Non è stata formulata apposita istanza ex art. 210 c.p.c. finalizzata alla consegna della documentazione comprovante il danno ed, in particolare, del contratto preliminare di vendita, né apposite richieste istruttorie volte a comprovare l'asserita omessa restituzione dell'importo incassato.
Peraltro, in punto di danno da perdita di chance, non essendo documentato il contratto preliminare di vendita, non vi è prova del mancato guadagno, né è stato dimostrato, tenuto conto del valore dell'immobile, il prezzo che potrebbe conseguirsi in caso di alienazione dello stesso.
L'insufficienza della documentazione agli atti, non colmata da istanze di esibizione, comporta il rigetto della domanda per assenza di prova del danno.
Ne deriva che la domanda risarcitoria va rigettata, in quanto non adeguatamente provato il danno di cui si chiede il ristoro.
2. Sulle spese di lite
L'esito della lite letto alla luce dei rapporti di parentela tra le parti sono evenienze che consentono di compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa, nella rinnovata discrezionalità di cui alla pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avellino, 11.2.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Parte_1 C.F._1
Giovanni (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in Montoro (AV) alla C.F._2
Via N. Spiniello n. 3;
ATTORE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._3
Filodemo (C.F. ) elettivamente domiciliato in Solofra (AV) alla Via C.F._4
Misericordia n. 21.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nell'espletamento del mandato ai sensi e per gli effetti degli art.li 1176, 1218, 1710, 1712 e 1714 cc;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'attore, di tutti i danni subiti per colpa del convenuto, così come descritti in premessa e quantificati in € 90.000 ovvero, nella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa anche come perdita di chance. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Condannare il convenuto, alla refusione delle competenze e spese tutte di lite, con attribuzione al procuratore antistatario e clausola come per legge”. A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte attrice rappresentava che con atto del 03.11.2020 per notaio rep. n. 6766, nominava e costituiva suo procuratore Persona_1 Parte_1 speciale il proprio genitore , affinché in nome, per conto e nell'interesse del Controparte_1 mandante, “abbia a trasferire, per il prezzo ed alle condizioni tutte che riterrà più opportune, la piena proprietà” della unità immobiliare sita in Montoro (AV), alla località Fosse Corte, via Melillo, conferendo al procuratore speciale ogni potere di legge, tra cui quello di partecipare e sottoscrivere la compravendita, con determinazione delle relative modalità, pattuire l'importo del prezzo, tempi e modalità di incasso dello stesso, anche con erogazione del mutuo, rilasciare quietanza, immettere l'acquirente nel relativo possesso, rinunziare all'ipoteca legale;
- a causa di alcuni dissapori di carattere familiare, non avendo mai ricevuto alcuna informazione in merito alla vendita del bene da parte del procuratore speciale, con atto del 26.10.2021 per notaio - rep. n. 2755 racc. Persona_2
n. 2212 - veniva revocata la suddetta procura speciale;
che in seguito alla comunicazione dell'intervenuta revoca di procura speciale, notiziava l'odierna parte attrice circa la Controparte_1 stipula di un contratto preliminare di vendita, intervenuta in data 25.03.2021, mediante cui veniva concordata la vendita dell'unità immobiliare per un importo complessivo di € 90.000,00, precisando di aver incassato la somma di € 12.000,00 a titolo di caparra e di essersi impegnato alla stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 31.12.2021; che tuttavia, nonostante le richieste trasmesse da
, la parte convenuta non provvedeva a consegnare copia del contratto preliminare di Parte_1 vendita, né a fornire le generalità del promissario acquirente, comunicando invece di aver provveduto alla restituzione dell'importo riscosso in ragione della risoluzione del rapporto contrattuale. Ritenuta la responsabilità per inadempimento contrattuale del procuratore speciale, chiedeva Parte_1 la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno subito, anche a titolo di perdita della chance, configurandosi quale autonoma voce di danno patrimoniale;
il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva l'infondatezza della domanda azionata, Controparte_1 in quanto il contratto preliminare di vendita non era mai stato formalizzato proprio per volontà di
, che aveva comunicato al padre di non procedere alla registrazione ed alla stipula Parte_1 dello stesso, e di aver dunque restituito l'assegno ricevuto dal promissario acquirente, non avendo ancora sottoscritto tale atto e tenuto conto che l'importo di € 12.000,00 gli era stato consegnato a mero titolo di impegno per l'acquisto, quale anticipo sul maggiore avere.
Concludeva, dunque, per il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, all'udienza del 06.10.2022, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Nel merito
Con la spiegata domanda giudiziale, deduce la violazione degli obblighi di Controparte_1 comunicazione e rendiconto, gravanti sul mandatario, il quale non provvedeva a notiziarlo dell'intervenuta stipula del contratto di compravendita, dell'incasso della somma di € 12.000,00 a titolo di caparra e neppure dell'assunzione dell'impegno alla stipula del contratto definitivo di compravendita nel termine del 31.12.2021; tali informazioni venivano trasmesse successivamente alla notifica della revoca del mandato conferito all'odierna parte convenuta.
È, invero, documentalmente provato che, con atto notarile del 03.11.2021, ha Parte_1 conferito al genitore procura speciale a vendere il proprio immobile sito in Montoro Controparte_1
(AV), alla località Fosse Corte, via Melillo, precisando tutte le facoltà attribuite al procuratore necessarie per portare a termine l'incarico.
Non vi è dubbio che tale atto sia effettivamente una procura speciale poiché disciplina i poteri e le facoltà attribuiti ad ai fini della vendita dell'immobile richiamato. Controparte_1
Tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, in mancanza di deduzioni in ordine alla riconducibilità della stessa a rapporti gestori attinenti alla rappresentanza di enti giuridici o imprese od altre situazioni o rapporti pure in astratto compatibili con il suo rilascio, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico”
(Cassazione Civile, sentenza n. 18660/2013).
Peraltro, ferma la distinzione tra procura e mandato - risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra - il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n.1) cod. civ. per l'atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n. 12848/2006).
In applicazione, dei principi suesposti, si deve ritenere che l'odierna parte convenuta fosse soggetta all'obbligo di comunicare l'esecuzione del mandato (art. 1712 c.c.), nonché di rendere il conto del proprio operato e di restituire ciò che aveva ricevuto (art. 1713 c.c.); l'obbligo di rendiconto è, peraltro, espressamente previsto nella procura speciale rilasciata dalla parte attrice al proprio genitore.
lamenta l'inadempimento degli obblighi anzidetti, non avendo il proprio mandatario, Parte_1 ossia , comunicato l'intervenuta stipula di un contratto preliminare di vendita e Controparte_1
l'intervenuto incasso di € 12.000,00.
Tanto premesso, dalle comunicazioni intervenute tra le parti in lite e prodotte agli atti del giudizio, si rileva che, soltanto in seguito alla revoca della procura speciale del 20.12.2021 ed alla trasmissione della stessa al procuratore, comunicava a mezzo di ulteriore procuratore la stipula del Parte_1 contratto di compravendita, presumibilmente intervenuta il 25.03.2021, e di aver incassato la somma di € 12.000,00, impegnandosi alla stipula del definitivo entro e non oltre il 31.12.2021 (cfr. missiva del 19.11.2021).
La copia del contratto preliminare di compravendita, stipulato dal mandatario per contro e nell'interesse del mandante, non veniva consegnata alla parte attrice, nonostante le reiterate richieste, come emerge pacificamente dagli atti processuali.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del mandato (ivi comprese quelle del difensore al suo assistito) non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari ovvero fornite di requisiti di professionalità. Ne consegue che, ai fini della comunicazione, salvo i casi in cui una forma determinata sia prescritta per legge o per espressa volontà delle parti, può essere impiegato qualsiasi strumento e qualsiasi forma, purché congrui in concreto a far apprendere compiutamente nel suo giusto significato il contenuto della dichiarazione. Ciò significa che tali comunicazioni ben possono essere anche verbali, né la natura ricettizia della stessa esclude tale forma. Ciò va affermato sulla base dell'applicabilità anche a tale tipo di comunicazione dei principi di cui all'art. 1335 c.c., che esprime un principio generale applicabile a tutte le dichiarazioni ricettizie” (Cassazione Civile, sentenza n. 938/2013).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di inadempimento, nessuna prova è stata fornita dall'odierna parte convenuta, che ne era onerata, circa l'adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi degli art. 1712 e 1713 c.c., né alcuna istanza istruttoria è stata formulata sul punto.
Non vi è prova, invero, della avvenuta comunicazione delle modalità con cui è stato eseguito il mandato e che l'operato di sia stato conforme ai canoni di buona amministrazione Controparte_1 ex art. 1710 c.c., né che sia stato rimesso al mandante ciò che eventualmente veniva ricevuto dal mandatario.
Pur ritenuto non assolto l'onere della prova per ritenere insussistente il contestato inadempimento da parte di rispetto agli obblighi di cui agli artt. 1712 e 1713 c.c., tuttavia, la domanda Controparte_1 risarcitoria spiegata dalla parte attrice va disattesa, poiché del tutto carente sotto il profilo dell'allegazione del danno di cui si chiede il ristoro.
Ed invero, si è limitato ad allegare l'esistenza di un danno derivante Parte_1 dall'inadempimento del mandatario , senza individuare le circostanze di fatto che Controparte_1 lo integrerebbero, non risultando prodotto in atti il contratto preliminare di vendita stipulato in forza della procura speciale del 03.11.2020 per notaio - Rep. n. 6766, l'esame del cui Persona_1 contenuto avrebbe consentito di verificare il pregiudizio patito anche in termini di perdita di chance.
Ed invero, a fronte della circostanza dedotta dal procuratore del mandatario convenuto circa la restituzione delle somme incassate a titolo di acconto al promissario acquirente, la stessa non risulta resa personalmente dalla parte, quindi, vale come mero indizio e non come confessione.
Invero, l'arbitraria restituzione della somma non è una circostanza confermata dal convenuto in sede di costituzione in giudizio, ove la parte convenuta ha invece dedotto come “il contratto preliminare oggetto di causa non è mai stato formalizzato proprio per volontà del signor che aveva Pt_1 comunicato al padre di non procedere alla registrazione e stipula dello stesso e di restituire l'assegno di 12.000 euro ricevuto dal possibile acquirente non avendo ancora sottoscritto tale atto: la firma era stata fissata nei giorni successivi”; a fronte di tale deduzione non è stata fornita alcuna prova contraria da parte dell'odierna parte attrice.
Si vuol dire che è rimasta del tutto sfornita di prova l'imputabilità della scelta di restituzione dell'importo di € 12.000,00 all'avente causa, evenienza dalla quale sarebbe derivato il danno patrimoniale di cui si chiede il risarcimento.
Non è stata formulata apposita istanza ex art. 210 c.p.c. finalizzata alla consegna della documentazione comprovante il danno ed, in particolare, del contratto preliminare di vendita, né apposite richieste istruttorie volte a comprovare l'asserita omessa restituzione dell'importo incassato.
Peraltro, in punto di danno da perdita di chance, non essendo documentato il contratto preliminare di vendita, non vi è prova del mancato guadagno, né è stato dimostrato, tenuto conto del valore dell'immobile, il prezzo che potrebbe conseguirsi in caso di alienazione dello stesso.
L'insufficienza della documentazione agli atti, non colmata da istanze di esibizione, comporta il rigetto della domanda per assenza di prova del danno.
Ne deriva che la domanda risarcitoria va rigettata, in quanto non adeguatamente provato il danno di cui si chiede il ristoro.
2. Sulle spese di lite
L'esito della lite letto alla luce dei rapporti di parentela tra le parti sono evenienze che consentono di compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa, nella rinnovata discrezionalità di cui alla pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avellino, 11.2.2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo