Sentenza 12 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2003, n. 13458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13458 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2003 |
Testo completo
AULA "A" • REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13458/0 LA CORT 07/2000 SEZIONE LAVORO OGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Sergio Mattone Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron. 27344 Rep. Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere " Ud. 16 Dott. Guido Vidiri Consigliere Dott. Giancarlo D'Agostino Consigliere aprile 2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrente 2298
contro
- MA IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio 24/D, presso l'avv. Placido Puliatti che lo rappresenta e difende giu- sta delega in atti;
controricorrente Л avverso la sentenza n. 21593/99, decisa il 3 febbraio 1999 e pub- blicata il novembre 1999, resa dal Tribunale di Roma nel proce- dimento n. 25434/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro MA IC conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenere l'assegno d'invalidità ai sensi della legge 118/1971. Con sentenza in data 13 giugno 1996 il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello il Ministero dell'Interno, contestando la sus- sistenza del requisito economico e occupazionale, e il gravame ve- niva rigettato con sentenza n. 21593/99, emessa in data 3 febbraio - 4 novembre 1999 dal Tribunale di Roma. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che la prova dei requisiti occupa- zionale ed economico è validamente data mediante il rilascio di autocertificazione da parte dell'interessato. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- 2 sazione il Ministero dell'interno con atto notificato in data, 3 novembre 2000, sulla base di due motivi. MA IC resiste con controricorso notificato in data 11 di- cembre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 legge 30 mar- zo 1971 n. 118. Si osserva che i requisiti occupazionale ed econo- mico devono sussistere all'atto della presentazione della domanda e non possono concretizzarsi in epoca successiva, come è invece possibile per il requisito sanitario. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione sotto il profilo appena indicato. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 13 legge360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30 marzo 1971 n. 118. Si afferma che la dichiarazione di responsa- bilità, siccome atto di parte, non può avere valenza probatoria alcuna nel processo civile. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di omessa motivazione in ordine agli stessi ele- menti da ultimo menzionati. I quattro motivi vanno esaminati congiuntamente siccome intesi a denunciare, sotto diversi profili, la violazione di legge e il vi- zio di motivazione in ordine alla verifica del requisito occupa- zionale ed economico. 3 Л Le censure appaiono fondate, nei termini che di seguito si preci- sano. Il Collegio di merito richiama l'orientamento espresso da questa Corte di Legittimità in ordine alle conseguenze della mancata iscrizione nelle liste speciali di collocamento degli invalidi che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e di coloro che sono in attesa di accertamento in sede amministrativa o giurisdi- zionale circa un'invalidità che raggiunga la soglia minima atta a consentire l'iscrizione. Vi è altresì un cenno alla problematica derivante dalle preclusioni che possono formarsi per effetto della mancata impugnazione in ordine alla sussistenza di alcuni tra i : presupposti per la concessione del beneficio previdenziale o assi- stenziale richiesto. Non viene però indicata ragione alcuna da cui si possa desumere la rilevanza di tali principi per il caso in esame poiché il MA (nato il [...] come risulta dal ricorso e dal controri- corso) è ben lontano dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età, la sua invalidità è stata in qualche modo riconosciuta in sede amministrativa se, fino al 30 febbraio 1993, ha fruito di in- dennità di accompagnamento, la carenza del requisito socio econo- mico ha formato oggetto di specifica impugnazione. La motivazione dell'impugnata sentenza di riduce quindi al mero "richiamo ad autocertificazione che darebbe certezza della mancan- za di qualsiasi reddito e del fatto della mancanza di qualsiasi occupazione a causa delle affezioni presenti". 4 L'affermazione non può essere condivisa. Questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 10153 del 14 otto- bre 1998, resa a Sezioni Unite, ha affermato che "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 1. n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contra- ria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attivi- tà o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifi- ca previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indizia- rio, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratteriz- zato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del sod- disfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.C., da proprie di- chiarazioni". Talune successive pronunce hanno prospettato un temperamento nel senso che "l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo pru- secondo quanto previsto dall'art. 116, 1° dente apprezzamento, comma, cpc, anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc". Così Cass., sez. lav., 16 luglio 2002, n. 10313; sulla stessa linea Cass., sez. lav., 26 settembre 2002, n. 13967 Cass., sez. lav., 10 agosto 2001, n. 11031, ove s. prospetta una possibile valutazione unitamente ad altri elementi probatori acquisiti. 5 Tale impostazione si deve ritenere superata dopo la recente pro- t nuncia delle Sezioni Unite n. 5167 del 3 aprile 2003 ove si esclu- de che alla dichiarazione di parte possa essere attribuito alcun valore sia pure indiziario. Ma nel caso in esame il Collegio di merito, lungi dal valutare prudentemente la dichiarazione di parte, eventualmente assieme ad altri elementi probatori, si limita ad attribuire alla stessa l'effetto di dar certezza circa la mancanza di qualsiasi reddito e della mancanza di qualsiasi occupazione. Detta affermazione, l'unica a sostegno della denunciata sentenza, è inaccettabile per le considerazioni svolte nelle richiamate sen- tenze delle Sezioni Unite, cui questo Collegio ritiene di unifor- marsi. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuova verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti diver- si da quello sanitario, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo. Detto Giudice si atterrà all'insegnamento dato dalle sentenze del- n. 10153 del 14 ottobre 1998 e n. 5167 del 3 le Sezioni Unite aprile 2003. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. 6 Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche d'Appello di L'Aquila. Roma, 16 aprile 2003 IL PRESIDENTE реко Патоне Девали даIL CONSIGLIERE ESTENSORE РИ РО IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 SET. 2003 IERECANCELL / IL V 7 per le spese alla Corte ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA