Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.
6.1.2025 Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio in persona del Giudici dr.ssa PAOLA DI LORENZO Presidente dr.ssa DAVIDE ATZENI Giudice Rel. dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale nel procedimento iscritto al n.
6.1.2025 R.G. Procedimento unitario vista la richiesta di apertura di liquidazione giudiziale della con sede Controparte_1
legale in Savona, via Pietro Giuria n. 5/1, formulata dal P.M. Sede, con ricorso ex artt. 37 e 38 D.
L.vo n. 14.2019 e succ. mod, datato 4.2.2025 ed esaminata la documentazione allegata;
sentita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria; rilevato: che a sede in Savona, con conseguente sussistenza della competenza Controparte_1
territoriale del Tribunale adito ex art. 27 Codice della Crisi ed è imprenditore commerciale, e come tale è quindi soggetto all'applicazione degli artt. 2 e 121 Codice della Crisi;
che sussiste la prova della situazione di insolvenza della società, come può desumersi dal Processo
Verbale di Constatazione redatto il 29.5.2024 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Savona e richiamato nella relazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Savona in atti, da cui emerge (tra l'altro) quanto segue:
“La società esercita la propria attività dal 21.11.2019;
Presso la sede legale ed amministrativa della società è stata rilevata l'inesistenza di uffici riconducibili alla stessa;
La società non ha mai presentato i previsti bilanci di esercizio, come da visure camerali;
Il contribuente, oltre ad avere omesso tutte le prescritte dichiarazioni fiscali per il periodo considerato (ad eccezione della dichiarazione ai fini IVA per l'anno di imposta 2020, alla quale in ogni caso non è associabile alcun versamento), ha omesso la tenuta delle scritture contabili;
Riscossione su richiesta di questo Ufficio, risultano debiti verso l'erario per complessivi €
868.923,19; che dalla medesima documentazione testè menzionata risulta inoltre che la società, alla luce dell'esame della documentazione contabile e in considerazione dei rapporti negoziali in essere, non
è ormai in grado di generare alcun utile ma solo pesanti perdite che si andrebbero, laddove la stessa proseguisse nella sua attività, ad aggiungersi a quelle ingenti già verificatesi;
che al riguardo va anche evidenziato che dalla visura storica della Camera di Commercio Riviere di
Liguria – Imperia, La Spezia e Savona in atti emerge che la società è totalmente inattiva e dunque impossibilitata a produrre gli utili necessari per far fronte alle attuali perdite;
rilevato ancora che non risulta la sussistenza di risorse finanziarie (eventuali apporti di terzi o disponibilità immobiliari della società) tali da consentire alla società di affrontare efficacemente la situazione economica, e che quanto ai debiti erariali non esistono elementi per ipotizzare che la società
(in assenza della necessaria liquidità) possa aderire alla rottamazione, e ritenuto inoltre che eventuali utili derivanti dall'attività societaria sarebbero comunque inferiori alle perdite che interverrebbero nel medesimo periodo;
atteso che nel caso in esame dalla documentazione in atti prodotta ed in particolare dai bilanci societari acquisiti da questo Ufficio non pare dubitabile la sussistenza delle condizioni alternative per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale già in passato previste dall'art. 1, comma 2, L.F,
e segnatamente:
- avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00=;
- avere realizzato nei tre esercizi antecedenti data del deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00=;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiori a € 500.000,00=; ritenuto, in conclusione, in base alla situazione globale in essere ed alle posizioni debitorie riscontrate sussistere una condizione di squilibrio economico patrimoniale tale da non consentire alla
[...]
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e, quindi, di stato di Controparte_1 decozione, con conseguente sussistenza dei presupposti per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto che
il Curatore nominato in dispositivo sia persona qualificata, come risulta dalla sua abilitazione professionale e dalla sua pregressa esperienza e collaborazione quale Curatore in altre procedure concorsuali;
PQM
visti gli artt 2, 121 e 49 ultimo comma Codice della Crisi;
DICHIARA ad ogni effetto di legge l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della
CP_1 Controparte_1
NOMINA quale Giudice delegato alla procedura il relatore dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA quale Curatore il Dott. , con studio in Albenga;
Persona_1
ORDINA alla società soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale e per essa al legale rappresentante il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis C.C, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori entro il termine di n. 3 giorni, corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 Codice della Crisi;
ORDINA al Curatore di procedere con sollecitudine ex art. 195 Codice della Crisi all'inventario dei beni esistenti nei locali della società sottoposta a liquidazione giudiziale (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e SS. C.P.C. e 193 Codice della Crisi ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 C.P.C.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA per il giorno 16.7.2025 ore 12,30,
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del C.P.C:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. n. 78.2010, convertito dalla L. n. 122.2010 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 Codice della Crisi;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
RICORDA AL CURATORE che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 Codice della Crisi, entro 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 Codice della Crisi, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;
che, ai sensi dell'art. 213 Codice della Crisi entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Lorenzo