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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2320/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Scala e Michela De Risi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente - Contumace CP_1
Oggetto: Assegno Sociale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'assegno sociale Parte_1 di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dal mese di dicembre
2021.
pagina 1 di 7 2. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere alla CP_1 ricorrente i ratei maturati fino al 31.12.2022 della prestazione di cui sub 1., e quelli maturandi fino al permanere delle condizioni di legge, oltre interessi legali da calcolarsi dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. in data
3.05.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t. e CP_1 riferisce:
– Di avere presentato in data 8.11.2021 domanda amministrativa alla competente
Sede territoriale dell' per ottenere l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma Pt_2
6 della L. 335/1995;
– Che l' con provvedimento del 22.01.2022, le comunicava di avere rigettato la CP_1 domanda sull'assunto che la situazione di disagio economico non poteva essere tutelata avendo la stessa rinunciato all'assegno di mantenimento dall'ex coniuge;
– Di avere proposto, a mezzo Patronato, ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' il successivo 17.03.2023, su cui si è formato silenzio – rigetto, per cui, CP_1 stante l'esito negativo del procedimento amministrativo, si è vista costretta ad adire l'AG;
– La motivazione del rigetto della domanda è destituita di fondamento in quanto l'obbligazione del mantenimento dall'ex coniuge doveva essere CP_2 sostituita dal trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile destinato a casa coniugale e relativo terreno, di proprietà esclusiva del medesimo CP_2 purtuttavia il trasferimento della proprietà non ha potuto avere luogo essendo l'immobile abusivo, per cui ha rinunciato sia al trasferimento di proprietà sia al mantenimento.
Sulla base di tale premessa fattuale, e sull'assunto di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere alla prestazione in parola, chiede al Tribunale adito di dichiarare che ha diritto a percepire l'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda all' , e, per l'effetto, Pt_2 condannare l' convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi della Pt_2 prestazione, oltre accessori di legge dalle rispettive scadenze al saldo. Allega documentazione.
pagina 2 di 7 L' benché ritualmente citato con notifica del ricorso a mezzo PEC all'indirizzo IPA CP_1
(considerato che l'obbligo della notificazione all'Istituto ai nuovi indirizzi PEC indicati nell'elenco previsto dall'articolo 6 ter del D.lgs. n. 82/2005 decorre dall'8.03.2024) non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori della parte ricorrente e con quella acquisita agli atti su disposizione del giudicante nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 421 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Osserva il giudicante che l'Assegno Sociale, istituito dall' art. 3, comma 6, della L.
335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale non reversibile, prevista in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi rileva l'età di almeno 67 anni), che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia e si trovano nelle condizioni reddituali e nelle ulteriori condizioni soggettive previste dalla legge. Si tratta, quindi, di una prestazione avente natura assistenziale, essendo volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 co. 1
Cost.).
In relazione all'entità del reddito personale e dell'eventuale reddito cumulato, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
Ed infatti, per il richiedente non coniugato, o legalmente ed effettivamente separato anche in via provvisoria, si deve tenere conto della differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato per cui: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'importo dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Nel caso di separazione legale, si ribadisce, non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge.
Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, invece, ai fini della liquidazione della prestazione si deve tenere conto dei redditi percepiti da entrambi i coniugi, e il limite è ex lege raddoppiato. Anche in tal caso, qualora la soglia reddituale raddoppiata venga superata, il richiedente non ha diritto all'assegno sociale;
se invece il reddito cumulato dei due coniugi è inferiore alla somma prefissata, l' deve corrispondere, CP_1
pagina 3 di 7 mensilmente, una somma ridotta, integrativa, fino al raggiungimento della soglia massima.
Alla formazione del “reddito soglia” per la concessione dell'assegno sociale concorrono una serie di voci: i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non sono computabili: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità e assegni di accompagnamento e di assistenza, compresi gli assegni conferiti per l'assistenza personale continuativa erogati ai pensionati per inabilità; il proprio assegno sociale e il reddito dell'abitazione principale.
Inoltre, non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il metodo contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo del suo ammontare e comunque non oltre un terzo dell'ammontare dell'assegno sociale. Negli anni 2021 e 2022, che qui rilevano, per il pensionato non coniugato o legalmente separato il reddito soglia per avere diritto all'assegno nell'importo intero senza maggiorazione era fissato in € zero e con maggiorazione era fissato in € 5.983,64; nel
2022 il reddito soglia per avere diritto all'assegno nell'importo intero senza maggiorazione era fissato in € zero e con maggiorazione era fissato in € 6.085,63. Nel caso in cui il richiede e il coniuge sono percettori di redditi il limite per avere diritto all'assegno nell'importo ridotto nel 2021 era, invece, previsto in € 5.983,64 senza maggiorazione e in € 6.151,60 con maggiorazione;
nel 2022 era, invece, previsto in €
6.085,43 senza maggiorazione e in € 6.253,39 con maggiorazione.
Ciò detto è, altresì, utile premettere che le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez.
Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). L'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per accedere alle prestazioni in parola grava, quindi, sulla pagina 4 di 7 parte istante secondo il paradigma previsto dall'art. 2967 c.c..
Venendo, quindi, al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta per tabulas che:
è nata il [...], quindi in data 8.11.2021 aveva compiuto 67 anni Parte_1
e 11 mesi;
I coniugi sono separati legalmente dal 2017 (cfr. ricorso per Parte_3 separazione e Decreto di Omologa Tribunale di Velletri);
Tra le condizioni della separazione consensuale era inclusa l'obbligazione del di attribuire definitivamente alla moglie il 50% delle quote di proprietà del CP_2 terreno e della casa coniugale di esclusiva proprietà del medesimo CP_2
Il trasferimento della proprietà dell'immobile non ha avuto luogo, trattandosi di costruzione abusiva, per cui, con successivo ricorso per la modifica delle condizioni della separazione dell'1.03.2021, la sig.ra rinunciava sia al Pt_1 trasferimento della proprietà dell'immobile, sia al mantenimento;
Nell'ISEE in atti l' attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione CP_1
Sostitutiva Unica presentata dalla ricorrente in data 17.01.2023, il reddito personale della stessa è stato pari ad € 504 e l'indicatore della situazione economica è pari ad € 8.638,20.
Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 27.12.2024 - prodotta dal procuratore di parte ricorrente a seguito di ordinanza ex art. 421
c.p.c.-, emerge che la sig.ra negli anni di imposta 2021 e 2022 ha percepito Pt_1
i seguenti redditi: nel 2021, non risultano redditi dichiarati e/o conseguiti;
nel
2022 sono stati conseguiti redditi per € 2.525,00.
Alla luce delle risultanze istruttorie innanzi riassunte, giova rammentare che la S.C. di
Cassazione ha precisato che nella materia che ci occupa deve aversi riguardo agli incrementi concretamente verificatisi nella sfera patrimoniale del richiedente, e non a quelli meramente potenziali ed ipotetici "In tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del
1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità̀ del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cassazione civile, sez. lav.,
18/03/2010, n. 6570).
Più di recente la S.C., in un caso analogo a quello che ci occupa in cui l'istante non aveva pagina 5 di 7 richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge separato (cfr. sent. n. 14513/2020 e n.
24954/2021), ha precisato che la predetta situazione non può dirsi equivalente ad assenza dello stato bisogno (rectius, al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica), poiché va escluso che possa rilevare un reddito potenziale mai attribuito e/o percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato ma soprattutto, per quanto qui interessa, che non è previsto che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività̀, come si ricava dalla lettura congiunta della disposizione secondo cui il requisito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» e quella secondo cui l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà̀ sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»). Secondo i Supremi
Giudici, infatti, diversamente opinando, si introduce nell'ordinamento l'ulteriore requisito
(rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge “… che prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese” e ciò “per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina”
(cfr. sent. 24954 citata).
Resta ferma la possibilità che l'ente previdenziale di rilevare e denunciare eventuali frodi, qualora emergano redditi occultati dal richiedente o la simulazione dello stato di bisogno derivante da una separazione coniugale fittizia che abbia avuto il solo scopo di non includere nei redditi dichiarati all' quelli prodotti dal coniuge. Pt_2
Nel caso di specie, premesso che non sussistono elementi che inducono a ritenere fittizia la separazione tra i coniugi, e considerato che l' è rimasto contumace e si è quindi CP_1 sottratto volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova contraria della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dalla sig.ra deve Pt_1 concludersi che la ricorrente ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravata. Ed infatti, come detto, secondo la normale distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., gravava sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza dello stato di bisogno effettivo, ossia l'esistenza delle condizioni oggettive per avere diritto all'assegno in parola;
gravava, invece, sull' l'onere di fornire al prova contraria, ossia dimostrare - anche CP_1
pagina 6 di 7 attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione complessiva- gravi, precisi e concordanti, e che dunque concretizzassero i presupposti di cui all'art. 272 c.c.- la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.
A ciò si aggiunga che è stata raggiunta la prova che la ricorrente negli anni 2021 e 2022 che qui rilevano (considerato che la decorrenza del diritto all'assegno sociale va stabilita tenendo conto del possesso di tutti i requisiti richiesti per accadere al beneficio stesso, in specie dal mese di dicembre 2021), aveva diritto all'assegno sociale nell'importo intero.
Per gli anni successivi resta fermo il potere dell' di verificare se permangono i requisiti CP_1 reddituali ed in caso contrario sospendere e revocare la prestazione assistenziale in parola.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come in dispositivo ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2320/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Scala e Michela De Risi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente - Contumace CP_1
Oggetto: Assegno Sociale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento dell'assegno sociale Parte_1 di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, con decorrenza dal mese di dicembre
2021.
pagina 1 di 7 2. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a corrispondere alla CP_1 ricorrente i ratei maturati fino al 31.12.2022 della prestazione di cui sub 1., e quelli maturandi fino al permanere delle condizioni di legge, oltre interessi legali da calcolarsi dal 120° giorno dalle rispettive scadenze al saldo.
3. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. in data
3.05.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t. e CP_1 riferisce:
– Di avere presentato in data 8.11.2021 domanda amministrativa alla competente
Sede territoriale dell' per ottenere l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma Pt_2
6 della L. 335/1995;
– Che l' con provvedimento del 22.01.2022, le comunicava di avere rigettato la CP_1 domanda sull'assunto che la situazione di disagio economico non poteva essere tutelata avendo la stessa rinunciato all'assegno di mantenimento dall'ex coniuge;
– Di avere proposto, a mezzo Patronato, ricorso gerarchico al Comitato Provinciale dell' il successivo 17.03.2023, su cui si è formato silenzio – rigetto, per cui, CP_1 stante l'esito negativo del procedimento amministrativo, si è vista costretta ad adire l'AG;
– La motivazione del rigetto della domanda è destituita di fondamento in quanto l'obbligazione del mantenimento dall'ex coniuge doveva essere CP_2 sostituita dal trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile destinato a casa coniugale e relativo terreno, di proprietà esclusiva del medesimo CP_2 purtuttavia il trasferimento della proprietà non ha potuto avere luogo essendo l'immobile abusivo, per cui ha rinunciato sia al trasferimento di proprietà sia al mantenimento.
Sulla base di tale premessa fattuale, e sull'assunto di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere alla prestazione in parola, chiede al Tribunale adito di dichiarare che ha diritto a percepire l'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda all' , e, per l'effetto, Pt_2 condannare l' convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi della Pt_2 prestazione, oltre accessori di legge dalle rispettive scadenze al saldo. Allega documentazione.
pagina 2 di 7 L' benché ritualmente citato con notifica del ricorso a mezzo PEC all'indirizzo IPA CP_1
(considerato che l'obbligo della notificazione all'Istituto ai nuovi indirizzi PEC indicati nell'elenco previsto dall'articolo 6 ter del D.lgs. n. 82/2005 decorre dall'8.03.2024) non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori della parte ricorrente e con quella acquisita agli atti su disposizione del giudicante nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 421 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Osserva il giudicante che l'Assegno Sociale, istituito dall' art. 3, comma 6, della L.
335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, che ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione di carattere assistenziale non reversibile, prevista in favore delle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età (oggi rileva l'età di almeno 67 anni), che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia e si trovano nelle condizioni reddituali e nelle ulteriori condizioni soggettive previste dalla legge. Si tratta, quindi, di una prestazione avente natura assistenziale, essendo volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 co. 1
Cost.).
In relazione all'entità del reddito personale e dell'eventuale reddito cumulato, l'assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
Ed infatti, per il richiedente non coniugato, o legalmente ed effettivamente separato anche in via provvisoria, si deve tenere conto della differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato per cui: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'importo dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Nel caso di separazione legale, si ribadisce, non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge.
Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, invece, ai fini della liquidazione della prestazione si deve tenere conto dei redditi percepiti da entrambi i coniugi, e il limite è ex lege raddoppiato. Anche in tal caso, qualora la soglia reddituale raddoppiata venga superata, il richiedente non ha diritto all'assegno sociale;
se invece il reddito cumulato dei due coniugi è inferiore alla somma prefissata, l' deve corrispondere, CP_1
pagina 3 di 7 mensilmente, una somma ridotta, integrativa, fino al raggiungimento della soglia massima.
Alla formazione del “reddito soglia” per la concessione dell'assegno sociale concorrono una serie di voci: i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non sono computabili: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità e assegni di accompagnamento e di assistenza, compresi gli assegni conferiti per l'assistenza personale continuativa erogati ai pensionati per inabilità; il proprio assegno sociale e il reddito dell'abitazione principale.
Inoltre, non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il metodo contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo del suo ammontare e comunque non oltre un terzo dell'ammontare dell'assegno sociale. Negli anni 2021 e 2022, che qui rilevano, per il pensionato non coniugato o legalmente separato il reddito soglia per avere diritto all'assegno nell'importo intero senza maggiorazione era fissato in € zero e con maggiorazione era fissato in € 5.983,64; nel
2022 il reddito soglia per avere diritto all'assegno nell'importo intero senza maggiorazione era fissato in € zero e con maggiorazione era fissato in € 6.085,63. Nel caso in cui il richiede e il coniuge sono percettori di redditi il limite per avere diritto all'assegno nell'importo ridotto nel 2021 era, invece, previsto in € 5.983,64 senza maggiorazione e in € 6.151,60 con maggiorazione;
nel 2022 era, invece, previsto in €
6.085,43 senza maggiorazione e in € 6.253,39 con maggiorazione.
Ciò detto è, altresì, utile premettere che le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez.
Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). L'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per accedere alle prestazioni in parola grava, quindi, sulla pagina 4 di 7 parte istante secondo il paradigma previsto dall'art. 2967 c.c..
Venendo, quindi, al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta per tabulas che:
è nata il [...], quindi in data 8.11.2021 aveva compiuto 67 anni Parte_1
e 11 mesi;
I coniugi sono separati legalmente dal 2017 (cfr. ricorso per Parte_3 separazione e Decreto di Omologa Tribunale di Velletri);
Tra le condizioni della separazione consensuale era inclusa l'obbligazione del di attribuire definitivamente alla moglie il 50% delle quote di proprietà del CP_2 terreno e della casa coniugale di esclusiva proprietà del medesimo CP_2
Il trasferimento della proprietà dell'immobile non ha avuto luogo, trattandosi di costruzione abusiva, per cui, con successivo ricorso per la modifica delle condizioni della separazione dell'1.03.2021, la sig.ra rinunciava sia al Pt_1 trasferimento della proprietà dell'immobile, sia al mantenimento;
Nell'ISEE in atti l' attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione CP_1
Sostitutiva Unica presentata dalla ricorrente in data 17.01.2023, il reddito personale della stessa è stato pari ad € 504 e l'indicatore della situazione economica è pari ad € 8.638,20.
Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 27.12.2024 - prodotta dal procuratore di parte ricorrente a seguito di ordinanza ex art. 421
c.p.c.-, emerge che la sig.ra negli anni di imposta 2021 e 2022 ha percepito Pt_1
i seguenti redditi: nel 2021, non risultano redditi dichiarati e/o conseguiti;
nel
2022 sono stati conseguiti redditi per € 2.525,00.
Alla luce delle risultanze istruttorie innanzi riassunte, giova rammentare che la S.C. di
Cassazione ha precisato che nella materia che ci occupa deve aversi riguardo agli incrementi concretamente verificatisi nella sfera patrimoniale del richiedente, e non a quelli meramente potenziali ed ipotetici "In tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del
1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità̀ del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cassazione civile, sez. lav.,
18/03/2010, n. 6570).
Più di recente la S.C., in un caso analogo a quello che ci occupa in cui l'istante non aveva pagina 5 di 7 richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge separato (cfr. sent. n. 14513/2020 e n.
24954/2021), ha precisato che la predetta situazione non può dirsi equivalente ad assenza dello stato bisogno (rectius, al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica), poiché va escluso che possa rilevare un reddito potenziale mai attribuito e/o percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato ma soprattutto, per quanto qui interessa, che non è previsto che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività̀, come si ricava dalla lettura congiunta della disposizione secondo cui il requisito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» e quella secondo cui l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà̀ sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»). Secondo i Supremi
Giudici, infatti, diversamente opinando, si introduce nell'ordinamento l'ulteriore requisito
(rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge “… che prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese” e ciò “per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina”
(cfr. sent. 24954 citata).
Resta ferma la possibilità che l'ente previdenziale di rilevare e denunciare eventuali frodi, qualora emergano redditi occultati dal richiedente o la simulazione dello stato di bisogno derivante da una separazione coniugale fittizia che abbia avuto il solo scopo di non includere nei redditi dichiarati all' quelli prodotti dal coniuge. Pt_2
Nel caso di specie, premesso che non sussistono elementi che inducono a ritenere fittizia la separazione tra i coniugi, e considerato che l' è rimasto contumace e si è quindi CP_1 sottratto volontariamente al processo e alla possibilità di fornire la prova contraria della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dalla sig.ra deve Pt_1 concludersi che la ricorrente ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravata. Ed infatti, come detto, secondo la normale distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., gravava sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza dello stato di bisogno effettivo, ossia l'esistenza delle condizioni oggettive per avere diritto all'assegno in parola;
gravava, invece, sull' l'onere di fornire al prova contraria, ossia dimostrare - anche CP_1
pagina 6 di 7 attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione complessiva- gravi, precisi e concordanti, e che dunque concretizzassero i presupposti di cui all'art. 272 c.c.- la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.
A ciò si aggiunga che è stata raggiunta la prova che la ricorrente negli anni 2021 e 2022 che qui rilevano (considerato che la decorrenza del diritto all'assegno sociale va stabilita tenendo conto del possesso di tutti i requisiti richiesti per accadere al beneficio stesso, in specie dal mese di dicembre 2021), aveva diritto all'assegno sociale nell'importo intero.
Per gli anni successivi resta fermo il potere dell' di verificare se permangono i requisiti CP_1 reddituali ed in caso contrario sospendere e revocare la prestazione assistenziale in parola.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come in dispositivo ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c..
Velletri, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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