Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 28.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1903/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Pasquale Guastafierro;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t. rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 marzo 2024 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'insussistenza CP_1
dell'indebito di cui alla nota ricevuta il 2 ottobre 2023 con CP_1
cui l' convenuto aveva richiesto la restituzione della CP_2
somma di euro 15.820,50, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di accompagnamento e di pensione di inabilità civile con maggiorazione per gli invalidi totali per il periodo 01.08.2022 al
30.09.2023.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1
Ed invero, la Suprema Corte Su un caso analogo ha chiarito che
“L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (v. Cass. n.
24180 del 2022).
Nella specie, l non prova di avere comunicato il verbale di CP_1
revisione del 04.07.2022 con cui veniva assegnata alla ricorrente una invalidità civile parziale .
Pertanto, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte da parte dell' deve ritenersi illegittima. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota CP_1
del 2.10.2023 e condanna l' alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute da che liquida in complessivi euro Parte_1
2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, lì 24.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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