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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2024, n. 14467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14467 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25501 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Matteo Santini, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nata a [...], India il 20.10.1991, residente in CP_1
Guargaon, Essel Towers Mg Road, Ourluv Court 001-A, 122001, India. 2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12 giugno 2024 la parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.4.21, , premesso che Parte_1
in data 11.12.2019, contraeva matrimonio civile CP_1
regolamentato dalla Legge Speciale Indiana sul Matrimonio del 1954 (Hindu
Special Marriage Act), iscritto nel Registro del Comune di Chandigarh (India)
al n. 1988/PB, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma
in data 03.03.2020; che dall'unione non erano nati figli, che i coniugi dopo il matrimonio non avevano stabilito una residenza comune, vivendo ciascuno nel proprio Paese di origine, che il matrimonio era presto naufragato, così
avendo lui lasciato la dimora della moglie in New Dehli e che a nulla erano valsi i tentativi per ricucire il rapporto coniugale, anche per il comportamento 3
contrario ai doveri del matrimonio della moglie, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con reciproca autonomia.
All'udienza presidenziale erano concessi plurimi rinvii per il rinnovo della notifica alla resistente non costituita, alfine perfezionatasi la notifica ex art.142 c.p.c. per l'udienza del 9.1.24.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo le parti dinnanzi a sé quale G.I.
Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, all'udienza del 12
giugno 2024, trattata cartolarmente ex art.221, L.77/20, il G.I su richiesta di parte ricorrente che chiedeva decidersi la causa il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con termine di giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale.
Ciò posto, preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della resistente,
ritualmente citata ex art.142, I co. c.p.c. nel termine concesso dal Giudice.
Nel merito, con riferimento alla giurisdizione, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana, a mente dell'art.32 L.218/95 per essere il ricorrente cittadino italiano, nonché ai sensi dell'art.3, lett.b, Regolamento 2201/03,
applicabile ratione temporis.
Venendo alla legge applicabile, deve farsi richiamo al regolamento UE n.
1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14
Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012. 4
In base all'art. 8 del regolamento Roma III (in ordine alla "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, nel caso di specie non documentata,
il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita d'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza,
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Nel caso di specie deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio sub c), né risultando documentata una residenza abituale comune dei coniugi, anche in ragione della brevissima durata del matrimonio, così
rendendo inapplicabile anche il disposto del previgente comma 1 dell'art.32
L.218/95.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come riferito dal ricorrente ed avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente, rimasta contumace.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite. 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25501/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
l'8.03.1989 e nata in [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, parte II, serie C16, n. 025);
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
-irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13.9.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25501 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Matteo Santini, giusta procura in atti
Ricorrente
E
nata a [...], India il 20.10.1991, residente in CP_1
Guargaon, Essel Towers Mg Road, Ourluv Court 001-A, 122001, India. 2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12 giugno 2024 la parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.4.21, , premesso che Parte_1
in data 11.12.2019, contraeva matrimonio civile CP_1
regolamentato dalla Legge Speciale Indiana sul Matrimonio del 1954 (Hindu
Special Marriage Act), iscritto nel Registro del Comune di Chandigarh (India)
al n. 1988/PB, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma
in data 03.03.2020; che dall'unione non erano nati figli, che i coniugi dopo il matrimonio non avevano stabilito una residenza comune, vivendo ciascuno nel proprio Paese di origine, che il matrimonio era presto naufragato, così
avendo lui lasciato la dimora della moglie in New Dehli e che a nulla erano valsi i tentativi per ricucire il rapporto coniugale, anche per il comportamento 3
contrario ai doveri del matrimonio della moglie, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con reciproca autonomia.
All'udienza presidenziale erano concessi plurimi rinvii per il rinnovo della notifica alla resistente non costituita, alfine perfezionatasi la notifica ex art.142 c.p.c. per l'udienza del 9.1.24.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, rimettendo le parti dinnanzi a sé quale G.I.
Acquisita la documentazione prodotta dalla ricorrente, all'udienza del 12
giugno 2024, trattata cartolarmente ex art.221, L.77/20, il G.I su richiesta di parte ricorrente che chiedeva decidersi la causa il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con termine di giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale.
Ciò posto, preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della resistente,
ritualmente citata ex art.142, I co. c.p.c. nel termine concesso dal Giudice.
Nel merito, con riferimento alla giurisdizione, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana, a mente dell'art.32 L.218/95 per essere il ricorrente cittadino italiano, nonché ai sensi dell'art.3, lett.b, Regolamento 2201/03,
applicabile ratione temporis.
Venendo alla legge applicabile, deve farsi richiamo al regolamento UE n.
1259/2010 cd. "Roma III", adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14
Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012. 4
In base all'art. 8 del regolamento Roma III (in ordine alla "Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti, nel caso di specie non documentata,
il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui
è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita d'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza,
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale".
Nel caso di specie deve farsi applicazione della legge italiana in base al criterio sub c), né risultando documentata una residenza abituale comune dei coniugi, anche in ragione della brevissima durata del matrimonio, così
rendendo inapplicabile anche il disposto del previgente comma 1 dell'art.32
L.218/95.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come riferito dal ricorrente ed avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale della resistente, rimasta contumace.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi attesa la natura e l'esito del giudizio e la mancata costituzione della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite. 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25501/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
l'8.03.1989 e nata in [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, parte II, serie C16, n. 025);
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
-irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma il 13.9.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi