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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 155 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonella
Carboni, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]e ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Boero, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 15 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, accertate le circostanze in premessa ed espletati i provvedimenti di rito, in riforma della sentenza n. 904/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 05.03.2024,
pubblicata il 29/03/2024, e notificata in data 04.04.2024:
• disporre la revoca dell'obbligo in capo a di versare un Parte_1
assegno mensile in favore di a far data dalla presentazione Controparte_1
della domanda di divorzio, o in subordine ridurre l'assegno divorzile in una misura inferiore ad € 400,00 al mese, con conseguente restituzione delle somme indebitamente versate per la mancanza ab origine dei presupposti di legge;
• con vittoria di spese, diritti ed accessori, come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.
IN SUBORDINE:
• nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolti i motivi di appello, liquidare le spese di giudizio poste a carico di in Parte_1
misura non superiore ai parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato;
- condannare al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Ovvero, in via meramente subordinata e per la sola ipotesi in cui ciò si ritenesse necessario al fine del decidere:
pagina 2 di 15 - disporre, previamente, l'ammissione dei mezzi di prova così come da parte resistente dedotti, segnatamente insistendosi per l'ammissione del capo a) della prova testimoniale in via diretta dedotta con la II Memoria ex art. 183 c.p.c. del
07.12.2020 (siccome atto a provare il contributo dato dalla alla famiglia CP_1
in generale ed alla crescita lavorativa del in particolare) e dei capi 4, Pt_1
(siccome atto a confutare le avverse allegazioni in merito allo scopo lavorativo delle pretese frequentazioni della in Cagliari), 5, 6, e 7 (siccome atti a CP_1
comprovare la persistenza degli atteggiamenti persecutori ed i turbamenti inflitti alla nel corso del giudizio) della prova contraria indiretta dedotta CP_1
con la III Memoria ex art. 183 c.p.c. del 29.12.2020;
- in ogni caso rigettando l'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 904 (pubblicata il 29 marzo 2024 e notificata il 4 aprile 2024, resa nel giudizio per cessazione degli effetti civili di matrimonio iscritto al n.
8071/18 R.G.), con la quale era stato accertato il diritto di di Controparte_1
percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
A fondamento della decisione, il Tribunale pose:
✓ l'obiettiva sperequazione reddituale fra le parti ( titolare di un Pt_1
reddito netto mensile pari a circa euro 2.200,00 e la titolare unicamente di CP_1
pensione di invalidità pari a euro 300,00 mensili);
pagina 3 di 15 ✓ l'inadeguatezza dei mezzi della (priva di risorse per aver essa CP_1
impiegato l'intera propria quota dei risparmi accumulati dai coniugi e tra loro suddivisi per l'acquisto della casa ove poter vivere);
✓ l'incapacità della di procurarseli (siccome priva di capacità CP_1
lavorativa essendo invalida nella misura dell'82%);
✓l'accertata esclusiva responsabilità del in ordine al venir meno Pt_1
dell'unione coniugale (come comprovato dalla sentenza di separazione in atti).
* * *
Col primo motivo, il ha denunciato l'omessa ed erronea valutazione Pt_1
delle prove documentali e testimoniali, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. e ha criticato la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse ritenuto l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della in quanto percettrice della sola pensione CP_1
di invalidità malgrado la testimonianza di tre investigatori privati da lui incaricati avesse fatto emergere come, di fatto, la non abiti nella casa di CP_1
Per_ ma presso i genitori a SA e come ella continui a svolgere attività di collaboratrice domestica presso alcune delle famiglie in cui lavorava in costanza di matrimonio.
*
Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ha denunciato che, muovendo da una errata premessa Pt_1
(insussistenza di mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli per ragioni pagina 4 di 15 obiettive), il primo giudice avesse erroneamente riconosciuto la sussistenza della condizione per il riconoscimento dell'assegno malgrado la non CP_1
avesse dato prova di avere offerto contributo alcuno al nucleo familiare o di avere concorso alla creazione del patrimonio comune, e, tantomeno, avesse subito il sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, atteso che, dal punto di vista strettamente economico, il di lei apporto era pacificamente pari a circa euro 500,00/600,00 al mese, utilizzati però per le sue strette esigenze personali, mentre il contributo alla famiglia si risolveva nello svolgimento da parte di entrambi i coniugi delle pulizie domestiche.
Risultava evidente -ha concluso il che il patrimonio familiare Pt_1
accumulato negli anni di matrimonio era derivato in maniera assolutamente preminente dal proprio reddito e che se anche egli non si fosse unito in matrimonio con la avrebbe raggiunto stessa posizione patrimoniale, CP_1
lavorativa e il medesimo incremento del livello stipendiale.
La aveva potuto godere di un importante spostamento patrimoniale a CP_1
proprio favore solo in virtù dell'unione matrimoniale, con conseguente insussistenza per il riconoscimento dei presupposti perequativo e compensativo, posto il limitatissimo contributo dato dalla alla costruzione CP_1
del patrimonio familiare e la completa assenza di prove su qualsivoglia sua rinuncia o sacrificio della propria realizzazione personale e professionale in ragione del matrimonio.
*
Con un terzo motivo¸ l'appellante ha censurato l'erronea regolamentazione delle spese processuali, sul rilievo che la corretta applicazione dei principi in pagina 5 di 15 materia di determinazione dell'assegno divorzile avrebbe dovuto portare all'accoglimento, se non totale, quantomeno parziale della propria domanda e conseguentemente ad una diversa ripartizione delle spese del giudizio, ed in particolare alla loro compensazione.
* * *
La ha resistito, eccependo come: CP_1
❖ avessero trovato puntuale conferma le allegazioni in relazione al proprio contributo alla realizzazione del patrimonio familiare e l'esclusivo accudimento del nel corso della vita Pt_1
matrimoniale;
❖ le allegazioni in ordine alla rispettiva capacità economica e patrimoniale delle parti e ancor più in ordine alla propria incolpevole incapacità di rendersi autonoma dal punto di vista economico non fossero state smentite dalle parole dei testi di controparte e dalle prove documentali illecitamente acquisite, considerato che la prova documentale del proprio stato di invalidità aveva trovato riscontro nelle deposizioni dei testi da lei stessa indicati;
❖ il comportamento del non fosse stato orientato a un Pt_1
canone di lealtà processuale che avrebbe potuto fondare una compensazione delle spese di lite, stante la pervicacia con cui egli aveva negato la propria responsabilità sulle cause della separazione,
nonostante la definitiva pronuncia in tal senso del Tribunale, e negato il di lei stato di invalidità, nonostante la propria perfetta pagina 6 di 15 consapevolezza della condizione patologica, in ogni caso risultante dalla documentazione in atti.
* * *
2. L'esame del primo motivo di appello deve essere preceduto, per quanto le parti abbiano fatto rimando a numerose pronunce di legittimità in materia, da un richiamo dei principi che devono trovare applicazione nella fattispecie.
In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nella sua funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5
sesto comma, l. n. 898/1970, la Suprema Corte ha evidenziato come l'attribuzione dell'assegno presupponga l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass., ord. 16 maggio
2023, n. 13420).
Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge,
intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui vive (Cass., 7 dicembre 2021, n.38928 e Cass. 8
settembre 2021, n.24250).
Premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, il giudice è chiamato a tenere conto, in particolare, del pagina 7 di 15 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass., ord. 15 marzo 2024, n. 7069).
Incombe sul richiedente la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, ma tale prova può raggiungersi anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità.
Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento (Cass. 19 novembre 2021, n. 35710).
*
2.1 Tanto premesso, deve ritenersi, in via di prima approssimazione, che il primo giudice abbia esattamente inquadrato i principi giurisprudenziali che governano la materia e li abbia correttamente declinati nella fattispecie concreta, riconoscendo il diritto della a un assegno divorzile volto a CP_1
ovviare all'inadeguatezza delle proprie risorse economiche e all'impossibilità di procurarsi redditi per ragioni oggettive.
In primo luogo, va evidenziato che, pacifico lo svolgimento di un'attività lavorativa della in costanza di matrimonio, l'allegazione che il magro CP_1
introito ricavatone sarebbe stato impiegato esclusivamente per esigenze personali, è del tutto apodittica oltre che contraria ad un criterio di ordinaria amministrazione delle risorse familiari da parte di entrambi i coniugi.
pagina 8 di 15 Circa il presupposto della sperequazione dei redditi attualmente percepiti dal e dalla il Tribunale ha evidenziato come, a fronte di un reddito Pt_1 CP_1
medio mensile percepito dall'odierno appellante di circa euro 2.200,00, la CP_1
percepisca circa euro 300,00 a titolo di pensione di invalidità.
A dispetto di quanto argomentato diffusamente dal nell'atto di Pt_1
appello, le complessive risultanze del primo grado non giustificano una soluzione di segno diverso rispetto a quella adottata dal Tribunale avuto riguardo al quadro complessivo emerso agli atti del giudizio.
Deve essere considerato:
- pacifico che la sia affetta da invalidità superiore all'80%; CP_1
- che la stessa ha allegato di avere dovuto cessare l'attività di collaboratrice familiare svolta nei venti anni di durata del matrimonio e di non avere risorse (economiche o lavorative) ulteriori rispetto alla pensione di invalidità;
- che la ha raggiunto i sessanta anni di età, con conseguente CP_1
difficolta d'inserimento (o rientro) nel mercato del lavoro, considerata anche la sua bassa qualifica professionale che la mette in concorrenza con un'ampia platea di persone in attesa di occupazione.
Può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della oggettiva impossibilità o comunque elevata difficoltà della di procurarsi autonomamente i mezzi CP_1
adeguati per vivere, mentre, il , a sua volta, non ha fornito univoci Pt_1
elementi di segno contrario per affermare la piena capacità dell'ex coniuge di procurarsi mezzi adeguati di sussistenza.
pagina 9 di 15 2.2 Quanto alla questione dei redditi attuali della deve confermarsi CP_1
che la prova testimoniale (pur tenuto conto del dossier fotografico/audiovisivo di supporto prodotto dal ) non ha dimostrato che la dimora effettiva della Pt_1
resistente sia a SA (erroneamente indicata in Sedilo dal primo giudice)
presso la casa dei genitori e non presso la casa di sua proprietà a Cagliari.
La circostanza che i testi escussi non abbiano rinvenuto la presso la CP_1
residenza e abbiano registrato elementi che li hanno indotti a ritenere che ella non vi abiti effettivamente (tapparelle chiuse, mancanza di mastelli sulla pubblica via e indicazioni ricevute da vicini) non è particolarmente significativa, tenuto conto del fatto (incontestato) che la è impegnata, CP_1
diversi giorni alla settimana, nell'assistenza e cura degli anziani genitori presso la loro abitazione e tenuto conto che l'osservazione dei testi non è stata svolta nel tempo, ma solo in pochi giorni non continuativi e che il tipo di impegno assunto con i genitori giustifica l'assenza della dalla propria abitazione CP_1
una o più notti alla settimana.
In ogni caso, il mancato uso continuo dell'abitazione da parte del proprietario non può essere considerato prova del mancato godimento del bene o comunque della sua volontà di dismetterne la destinazione abitativa.
Ancora, le deposizioni dei testi, diffusamente richiamate e valorizzate dalla difesa del per ottenere il rigetto della domanda della non Pt_1 CP_1
consentono di ritenere che l'odierna appellata abbia la disponibilità di risorse finanziare adeguate, in uno con la pensione di invalidità, al proprio sostentamento.
pagina 10 di 15 Precisato che dalla stessa documentazione prodotta dal si ricava Pt_1
come la non risulti registrata alle dipendenze di alcuno, deve rilevarsi che CP_1
dalle deposizioni degli stessi testi che hanno eseguito le verifiche in ordine alla dimora della non possono ricavarsi elementi fattuali decisivi per ritenere CP_1
la prova di un reddito da lavoro dell'appellata tale da superare efficacemente la sua indisponibilità di mezzi finanziari.
I testi hanno dettagliatamente riferito, in conformità alle risultanze dei documenti fotografici e audiovisivi, gli spostamenti della in un dato CP_1
periodo di tempo (sei o, a tutto concedere, dieci giorni nell'arco di alcuni mesi compresi tra l'anno 2018 e l'anno 2020).
Da tanto, però, non può ricavarsi il sicuro svolgimento di una regolare e continuativa attività lavorativa né l'idoneità della donna a svolgerla.
È pur vero che i testimoni hanno riferito di avere veduto la entrare, per CP_1
diversi giorni, in alcuni specifici palazzi di Cagliari, ma non hanno riportato alcun elemento fattuale idoneo a fare presumere, dato il quadro generale risultante dagli atti, che la stessa vi svolga effettivamente attività lavorativa.
L'osservazione compiuta e documentata dai testi non ha dato conto di alcunché di quanto avvenuto all'interno delle abitazioni presso cui si è recata la
(svolgimento delle normali faccende domestiche) né di altre attività CP_1
all'esterno (esemplificativamente, accompagnamento di disabili o soggetti anziani, spesa presso negozi della zona, etc.).
Tantomeno i testi hanno indicato alcunché in relazione alla retribuzione o,
comunque, al compenso che la ricaverebbe per tali attività, sicché riesce CP_1
totalmente irrilevante la prova acquisita in relazione ai suoi spostamenti pagina 11 di 15 nell'arco dei pochi giorni di osservazione compiuta da coloro che poi sono stati chiamati a testimoniare.
Del resto, la disponibilità in capo alla di maggiori risorse rispetto a CP_1
quelle da lei dichiarate non si ricava neanche da altri elementi indiziari, non essendo emerso in causa che ella goda di un tenore di vita incompatibile con le citate modeste risorse (pensione di invalidità e assegno di mantenimento versato dal ). Pt_1
Il primo motivo di appello, in conclusione, deve essere respinto.
*
3. Il secondo motivo d'appello è, invece, parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Risulta assolutamente pacifico che, in concomitanza con la decisione di separarsi (novembre 2013), i due coniugi avessero diviso in parti uguali tutti i risparmi accantonati, acquisendo, dunque, entrambi la disponibilità esclusiva dell'importo di circa euro 128.000,00.
Ancora, a fronte dell'allegazione del secondo cui nell'anno 2024, Pt_1
egli e la avrebbero goduto dei frutti di un investimento in buoni postali CP_1
(lire 20.000.000 nell'anno 1994) che avrebbe reso circa euro 50.000,00
ciascuno, la nulla eccepì, sicché può ritenersi -in continuità con quanto CP_1
ritenuto dal primo giudice- che tali somme andranno ad arricchire,
effettivamente, il patrimonio di entrambi i cointestatari e, dunque, anche della
CP_1
pagina 12 di 15 Non riesce, però, condivisibile la valutazione che ha compiuto il Tribunale
in ordine all'incidenza di tali somme (quelle incassate e quelle che saranno disponibili a breve).
Può essere pur vero che la abbia consumato quell'ingente importo di CP_1
euro 128.000,00 per l'acquisto della casa di abitazione ma tanto non esclude che dello stesso si debba tenere conto, atteso che si essa la si è giovata, CP_1
incrementando il proprio patrimonio personale e ponendosi in condizione di non dovere sopportare spese per la sistemazione abitativa.
In questa prospettiva, può conclusivamente ritenersi che la misura dell'assegno divorzile spettante alla debba essere rideterminato in euro CP_1
200,00, tenuto conto appunto dello spostamento patrimoniale disposto dal in suo favore e quindi della migliorata situazione reddituale della stessa Pt_1
anche per effetto del prossimo incremento che deriverà dall'investimento trentennale in buoni postali fruttiferi.
In accoglimento della domanda dell'appellante, deve essere disposta la restituzione, per l'eccedenza, della quota dell'assegno divorzile non spettante alla CP_1
Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado,
ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza pagina 13 di 15 di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033
c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'accipiens
dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. Cass., ord. 18 ottobre 2021, n. n. 28646).
Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass., 12
novembre 2021, n. 34011).
pertanto, deve essere condanna a restituire al la Controparte_1 Pt_1
quota parte dell'assegno divorzile, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo.
*
4. Il terzo motivo di appello è assorbito, atteso che la parziale riforma della sentenza impugnata impone la nuova regolamentazione delle spese di lite.
A questo proposito, deve ritenersi che ricorrano, senz'altro, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
tenuto conto della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 14 di 15 1) in parziale riforma della sentenza n. 904 del 29 marzo 2024 del
Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma, determina in euro
200,00 mensili l'assegno divorzile a carico del con decorrenza Pt_1
dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) condanna la a restituire al la quota parte CP_1 Pt_1
dell'assegno divorzile, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cagliari, 4 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 155 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonella
Carboni, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]e ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Boero, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 15 Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, accertate le circostanze in premessa ed espletati i provvedimenti di rito, in riforma della sentenza n. 904/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari in data 05.03.2024,
pubblicata il 29/03/2024, e notificata in data 04.04.2024:
• disporre la revoca dell'obbligo in capo a di versare un Parte_1
assegno mensile in favore di a far data dalla presentazione Controparte_1
della domanda di divorzio, o in subordine ridurre l'assegno divorzile in una misura inferiore ad € 400,00 al mese, con conseguente restituzione delle somme indebitamente versate per la mancanza ab origine dei presupposti di legge;
• con vittoria di spese, diritti ed accessori, come per legge, di entrambi i gradi del giudizio.
IN SUBORDINE:
• nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolti i motivi di appello, liquidare le spese di giudizio poste a carico di in Parte_1
misura non superiore ai parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'appello, contrariis rejectis,
- rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato;
- condannare al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Ovvero, in via meramente subordinata e per la sola ipotesi in cui ciò si ritenesse necessario al fine del decidere:
pagina 2 di 15 - disporre, previamente, l'ammissione dei mezzi di prova così come da parte resistente dedotti, segnatamente insistendosi per l'ammissione del capo a) della prova testimoniale in via diretta dedotta con la II Memoria ex art. 183 c.p.c. del
07.12.2020 (siccome atto a provare il contributo dato dalla alla famiglia CP_1
in generale ed alla crescita lavorativa del in particolare) e dei capi 4, Pt_1
(siccome atto a confutare le avverse allegazioni in merito allo scopo lavorativo delle pretese frequentazioni della in Cagliari), 5, 6, e 7 (siccome atti a CP_1
comprovare la persistenza degli atteggiamenti persecutori ed i turbamenti inflitti alla nel corso del giudizio) della prova contraria indiretta dedotta CP_1
con la III Memoria ex art. 183 c.p.c. del 29.12.2020;
- in ogni caso rigettando l'appello proposto, con conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 904 (pubblicata il 29 marzo 2024 e notificata il 4 aprile 2024, resa nel giudizio per cessazione degli effetti civili di matrimonio iscritto al n.
8071/18 R.G.), con la quale era stato accertato il diritto di di Controparte_1
percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili.
A fondamento della decisione, il Tribunale pose:
✓ l'obiettiva sperequazione reddituale fra le parti ( titolare di un Pt_1
reddito netto mensile pari a circa euro 2.200,00 e la titolare unicamente di CP_1
pensione di invalidità pari a euro 300,00 mensili);
pagina 3 di 15 ✓ l'inadeguatezza dei mezzi della (priva di risorse per aver essa CP_1
impiegato l'intera propria quota dei risparmi accumulati dai coniugi e tra loro suddivisi per l'acquisto della casa ove poter vivere);
✓ l'incapacità della di procurarseli (siccome priva di capacità CP_1
lavorativa essendo invalida nella misura dell'82%);
✓l'accertata esclusiva responsabilità del in ordine al venir meno Pt_1
dell'unione coniugale (come comprovato dalla sentenza di separazione in atti).
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Col primo motivo, il ha denunciato l'omessa ed erronea valutazione Pt_1
delle prove documentali e testimoniali, in violazione degli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. e ha criticato la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse ritenuto l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della in quanto percettrice della sola pensione CP_1
di invalidità malgrado la testimonianza di tre investigatori privati da lui incaricati avesse fatto emergere come, di fatto, la non abiti nella casa di CP_1
Per_ ma presso i genitori a SA e come ella continui a svolgere attività di collaboratrice domestica presso alcune delle famiglie in cui lavorava in costanza di matrimonio.
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Con un secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ha denunciato che, muovendo da una errata premessa Pt_1
(insussistenza di mezzi adeguati e impossibilità di procurarseli per ragioni pagina 4 di 15 obiettive), il primo giudice avesse erroneamente riconosciuto la sussistenza della condizione per il riconoscimento dell'assegno malgrado la non CP_1
avesse dato prova di avere offerto contributo alcuno al nucleo familiare o di avere concorso alla creazione del patrimonio comune, e, tantomeno, avesse subito il sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, atteso che, dal punto di vista strettamente economico, il di lei apporto era pacificamente pari a circa euro 500,00/600,00 al mese, utilizzati però per le sue strette esigenze personali, mentre il contributo alla famiglia si risolveva nello svolgimento da parte di entrambi i coniugi delle pulizie domestiche.
Risultava evidente -ha concluso il che il patrimonio familiare Pt_1
accumulato negli anni di matrimonio era derivato in maniera assolutamente preminente dal proprio reddito e che se anche egli non si fosse unito in matrimonio con la avrebbe raggiunto stessa posizione patrimoniale, CP_1
lavorativa e il medesimo incremento del livello stipendiale.
La aveva potuto godere di un importante spostamento patrimoniale a CP_1
proprio favore solo in virtù dell'unione matrimoniale, con conseguente insussistenza per il riconoscimento dei presupposti perequativo e compensativo, posto il limitatissimo contributo dato dalla alla costruzione CP_1
del patrimonio familiare e la completa assenza di prove su qualsivoglia sua rinuncia o sacrificio della propria realizzazione personale e professionale in ragione del matrimonio.
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Con un terzo motivo¸ l'appellante ha censurato l'erronea regolamentazione delle spese processuali, sul rilievo che la corretta applicazione dei principi in pagina 5 di 15 materia di determinazione dell'assegno divorzile avrebbe dovuto portare all'accoglimento, se non totale, quantomeno parziale della propria domanda e conseguentemente ad una diversa ripartizione delle spese del giudizio, ed in particolare alla loro compensazione.
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La ha resistito, eccependo come: CP_1
❖ avessero trovato puntuale conferma le allegazioni in relazione al proprio contributo alla realizzazione del patrimonio familiare e l'esclusivo accudimento del nel corso della vita Pt_1
matrimoniale;
❖ le allegazioni in ordine alla rispettiva capacità economica e patrimoniale delle parti e ancor più in ordine alla propria incolpevole incapacità di rendersi autonoma dal punto di vista economico non fossero state smentite dalle parole dei testi di controparte e dalle prove documentali illecitamente acquisite, considerato che la prova documentale del proprio stato di invalidità aveva trovato riscontro nelle deposizioni dei testi da lei stessa indicati;
❖ il comportamento del non fosse stato orientato a un Pt_1
canone di lealtà processuale che avrebbe potuto fondare una compensazione delle spese di lite, stante la pervicacia con cui egli aveva negato la propria responsabilità sulle cause della separazione,
nonostante la definitiva pronuncia in tal senso del Tribunale, e negato il di lei stato di invalidità, nonostante la propria perfetta pagina 6 di 15 consapevolezza della condizione patologica, in ogni caso risultante dalla documentazione in atti.
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2. L'esame del primo motivo di appello deve essere preceduto, per quanto le parti abbiano fatto rimando a numerose pronunce di legittimità in materia, da un richiamo dei principi che devono trovare applicazione nella fattispecie.
In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, nella sua funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5
sesto comma, l. n. 898/1970, la Suprema Corte ha evidenziato come l'attribuzione dell'assegno presupponga l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass., ord. 16 maggio
2023, n. 13420).
Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge,
intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui vive (Cass., 7 dicembre 2021, n.38928 e Cass. 8
settembre 2021, n.24250).
Premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, il giudice è chiamato a tenere conto, in particolare, del pagina 7 di 15 contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass., ord. 15 marzo 2024, n. 7069).
Incombe sul richiedente la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, ma tale prova può raggiungersi anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità.
Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento (Cass. 19 novembre 2021, n. 35710).
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2.1 Tanto premesso, deve ritenersi, in via di prima approssimazione, che il primo giudice abbia esattamente inquadrato i principi giurisprudenziali che governano la materia e li abbia correttamente declinati nella fattispecie concreta, riconoscendo il diritto della a un assegno divorzile volto a CP_1
ovviare all'inadeguatezza delle proprie risorse economiche e all'impossibilità di procurarsi redditi per ragioni oggettive.
In primo luogo, va evidenziato che, pacifico lo svolgimento di un'attività lavorativa della in costanza di matrimonio, l'allegazione che il magro CP_1
introito ricavatone sarebbe stato impiegato esclusivamente per esigenze personali, è del tutto apodittica oltre che contraria ad un criterio di ordinaria amministrazione delle risorse familiari da parte di entrambi i coniugi.
pagina 8 di 15 Circa il presupposto della sperequazione dei redditi attualmente percepiti dal e dalla il Tribunale ha evidenziato come, a fronte di un reddito Pt_1 CP_1
medio mensile percepito dall'odierno appellante di circa euro 2.200,00, la CP_1
percepisca circa euro 300,00 a titolo di pensione di invalidità.
A dispetto di quanto argomentato diffusamente dal nell'atto di Pt_1
appello, le complessive risultanze del primo grado non giustificano una soluzione di segno diverso rispetto a quella adottata dal Tribunale avuto riguardo al quadro complessivo emerso agli atti del giudizio.
Deve essere considerato:
- pacifico che la sia affetta da invalidità superiore all'80%; CP_1
- che la stessa ha allegato di avere dovuto cessare l'attività di collaboratrice familiare svolta nei venti anni di durata del matrimonio e di non avere risorse (economiche o lavorative) ulteriori rispetto alla pensione di invalidità;
- che la ha raggiunto i sessanta anni di età, con conseguente CP_1
difficolta d'inserimento (o rientro) nel mercato del lavoro, considerata anche la sua bassa qualifica professionale che la mette in concorrenza con un'ampia platea di persone in attesa di occupazione.
Può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della oggettiva impossibilità o comunque elevata difficoltà della di procurarsi autonomamente i mezzi CP_1
adeguati per vivere, mentre, il , a sua volta, non ha fornito univoci Pt_1
elementi di segno contrario per affermare la piena capacità dell'ex coniuge di procurarsi mezzi adeguati di sussistenza.
pagina 9 di 15 2.2 Quanto alla questione dei redditi attuali della deve confermarsi CP_1
che la prova testimoniale (pur tenuto conto del dossier fotografico/audiovisivo di supporto prodotto dal ) non ha dimostrato che la dimora effettiva della Pt_1
resistente sia a SA (erroneamente indicata in Sedilo dal primo giudice)
presso la casa dei genitori e non presso la casa di sua proprietà a Cagliari.
La circostanza che i testi escussi non abbiano rinvenuto la presso la CP_1
residenza e abbiano registrato elementi che li hanno indotti a ritenere che ella non vi abiti effettivamente (tapparelle chiuse, mancanza di mastelli sulla pubblica via e indicazioni ricevute da vicini) non è particolarmente significativa, tenuto conto del fatto (incontestato) che la è impegnata, CP_1
diversi giorni alla settimana, nell'assistenza e cura degli anziani genitori presso la loro abitazione e tenuto conto che l'osservazione dei testi non è stata svolta nel tempo, ma solo in pochi giorni non continuativi e che il tipo di impegno assunto con i genitori giustifica l'assenza della dalla propria abitazione CP_1
una o più notti alla settimana.
In ogni caso, il mancato uso continuo dell'abitazione da parte del proprietario non può essere considerato prova del mancato godimento del bene o comunque della sua volontà di dismetterne la destinazione abitativa.
Ancora, le deposizioni dei testi, diffusamente richiamate e valorizzate dalla difesa del per ottenere il rigetto della domanda della non Pt_1 CP_1
consentono di ritenere che l'odierna appellata abbia la disponibilità di risorse finanziare adeguate, in uno con la pensione di invalidità, al proprio sostentamento.
pagina 10 di 15 Precisato che dalla stessa documentazione prodotta dal si ricava Pt_1
come la non risulti registrata alle dipendenze di alcuno, deve rilevarsi che CP_1
dalle deposizioni degli stessi testi che hanno eseguito le verifiche in ordine alla dimora della non possono ricavarsi elementi fattuali decisivi per ritenere CP_1
la prova di un reddito da lavoro dell'appellata tale da superare efficacemente la sua indisponibilità di mezzi finanziari.
I testi hanno dettagliatamente riferito, in conformità alle risultanze dei documenti fotografici e audiovisivi, gli spostamenti della in un dato CP_1
periodo di tempo (sei o, a tutto concedere, dieci giorni nell'arco di alcuni mesi compresi tra l'anno 2018 e l'anno 2020).
Da tanto, però, non può ricavarsi il sicuro svolgimento di una regolare e continuativa attività lavorativa né l'idoneità della donna a svolgerla.
È pur vero che i testimoni hanno riferito di avere veduto la entrare, per CP_1
diversi giorni, in alcuni specifici palazzi di Cagliari, ma non hanno riportato alcun elemento fattuale idoneo a fare presumere, dato il quadro generale risultante dagli atti, che la stessa vi svolga effettivamente attività lavorativa.
L'osservazione compiuta e documentata dai testi non ha dato conto di alcunché di quanto avvenuto all'interno delle abitazioni presso cui si è recata la
(svolgimento delle normali faccende domestiche) né di altre attività CP_1
all'esterno (esemplificativamente, accompagnamento di disabili o soggetti anziani, spesa presso negozi della zona, etc.).
Tantomeno i testi hanno indicato alcunché in relazione alla retribuzione o,
comunque, al compenso che la ricaverebbe per tali attività, sicché riesce CP_1
totalmente irrilevante la prova acquisita in relazione ai suoi spostamenti pagina 11 di 15 nell'arco dei pochi giorni di osservazione compiuta da coloro che poi sono stati chiamati a testimoniare.
Del resto, la disponibilità in capo alla di maggiori risorse rispetto a CP_1
quelle da lei dichiarate non si ricava neanche da altri elementi indiziari, non essendo emerso in causa che ella goda di un tenore di vita incompatibile con le citate modeste risorse (pensione di invalidità e assegno di mantenimento versato dal ). Pt_1
Il primo motivo di appello, in conclusione, deve essere respinto.
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3. Il secondo motivo d'appello è, invece, parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Risulta assolutamente pacifico che, in concomitanza con la decisione di separarsi (novembre 2013), i due coniugi avessero diviso in parti uguali tutti i risparmi accantonati, acquisendo, dunque, entrambi la disponibilità esclusiva dell'importo di circa euro 128.000,00.
Ancora, a fronte dell'allegazione del secondo cui nell'anno 2024, Pt_1
egli e la avrebbero goduto dei frutti di un investimento in buoni postali CP_1
(lire 20.000.000 nell'anno 1994) che avrebbe reso circa euro 50.000,00
ciascuno, la nulla eccepì, sicché può ritenersi -in continuità con quanto CP_1
ritenuto dal primo giudice- che tali somme andranno ad arricchire,
effettivamente, il patrimonio di entrambi i cointestatari e, dunque, anche della
CP_1
pagina 12 di 15 Non riesce, però, condivisibile la valutazione che ha compiuto il Tribunale
in ordine all'incidenza di tali somme (quelle incassate e quelle che saranno disponibili a breve).
Può essere pur vero che la abbia consumato quell'ingente importo di CP_1
euro 128.000,00 per l'acquisto della casa di abitazione ma tanto non esclude che dello stesso si debba tenere conto, atteso che si essa la si è giovata, CP_1
incrementando il proprio patrimonio personale e ponendosi in condizione di non dovere sopportare spese per la sistemazione abitativa.
In questa prospettiva, può conclusivamente ritenersi che la misura dell'assegno divorzile spettante alla debba essere rideterminato in euro CP_1
200,00, tenuto conto appunto dello spostamento patrimoniale disposto dal in suo favore e quindi della migliorata situazione reddituale della stessa Pt_1
anche per effetto del prossimo incremento che deriverà dall'investimento trentennale in buoni postali fruttiferi.
In accoglimento della domanda dell'appellante, deve essere disposta la restituzione, per l'eccedenza, della quota dell'assegno divorzile non spettante alla CP_1
Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado,
ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d'appello in conseguenza dell'accertamento dell'insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l'ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza pagina 13 di 15 di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033
c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'accipiens
dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. Cass., ord. 18 ottobre 2021, n. n. 28646).
Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass., 12
novembre 2021, n. 34011).
pertanto, deve essere condanna a restituire al la Controparte_1 Pt_1
quota parte dell'assegno divorzile, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo.
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4. Il terzo motivo di appello è assorbito, atteso che la parziale riforma della sentenza impugnata impone la nuova regolamentazione delle spese di lite.
A questo proposito, deve ritenersi che ricorrano, senz'altro, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
tenuto conto della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 14 di 15 1) in parziale riforma della sentenza n. 904 del 29 marzo 2024 del
Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma, determina in euro
200,00 mensili l'assegno divorzile a carico del con decorrenza Pt_1
dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) condanna la a restituire al la quota parte CP_1 Pt_1
dell'assegno divorzile, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all'effettivo soddisfo;
3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cagliari, 4 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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