Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1972, n. 909
Articolo 2
Versione
4 febbraio 1973
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.258.000.000 per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle, Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1969-1972, da ripartirsi in ragione di lire 312.500.000 per ciascuno degli anni 1969 e 1970, di lire 315.000.000 per l'anno 1971 e di lire 318.000.000 per l'anno 1972.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1973