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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24987/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24987/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. GESTRA Parte_1
MASSIMO
Per 'avv. CALDARA LUCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,38 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24987/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GESTRA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GIAN GALEAZZO VISCONTI, 61 presso lo studio del difensore Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CHINOTTI STEFANO e dell'avv. CALDARA LUCA, elettivamente domiciliata in VIALE VITTORIO VENETO 27 24064 GRUMELLO DEL MONTE presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in udienza da intendersi qui richiamate e trascritte, come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo pagina 2 di 6 Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 7399/2024 pubblicato il 27.05.2024, per l'importo complessivo di € 28.320,00 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in pagamento del credito maturato Parte_1 per l'incarico di responsabile dei lavori relativamente alle opere condominiali di riqualificazione energetica e ristrutturazione delle parti comuni, come da contratto
30.06.2022.
Proponeva opposizione l'attrice evidenziando che il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato emesso in assenza dei presupposti, ovvero di prova scritta e di elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione in violazione dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ. Sosteneva altresì la non debenza degli importi azionati richiamando la delibera condominiale 8 marzo 2022 che dettava le condizioni e pattuizioni ovvero che il contratto, nel caso di specie, sarebbe stato sottoscritto direttamente dal Condominio ma i relativi costi, ovvero i corrispettivi e le imposte per le attività professionali saranno sostenuti dall'Appaltatore previo rilascio, da parte del Committente, di apposito Mandato di istruzioni di pagamento all'Appaltatore stesso”. Rilevava che tale delibera era stata sottoscritta per approvazione ed accettazione di quanto deliberato dallo stesso attribuendo a ciò valore ed efficacia contrattuale ai sensi e per gli effetti di CP_1 cui all'art. 1372 cod. civ.
si interfacciava direttamente con l'appaltatore, ricevendo indicazioni, Parte_2 per la specifica delle modalità di pagamento delle proprie spettanze, sempre nell'ambito dell'operatività dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 119 e ss. del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss. mm e quindi dell'assenza di alcun onere effettivo in capo al Condominio senonchè lo studio professionale non ha emesso le fatture inerenti il proprio corrispettivo in tempo utile per la loro ricomprensione nel bonus fiscale, rimandando l'emissione delle fatture al 2024.
Aggiungeva che secondo quanto stabilito nel verbale di assemblea del giorno 8 marzo 2022 l'importo deliberato in favore dell'appaltatore era comprensivo anche dei corrispettivi per i professionisti coinvolti, tra cui lo come del resto previsto dalla vigente CP_1 normativa applicabile al caso di specie. Svolgeva eccezione di inadempimento e contestava l'erroneo calcolo degli interessi richiesti in decreto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca del decreto opposto, il rigetto di eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ed in caso di accoglimento richiesta di idonea cauzione in pagina 3 di 6 favore del condominio attore;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato dalla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il “ricorso per decreto ingiuntivo” datato 5 aprile 2024 e per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dal
– sito in Melzo (MI), via Ippolito Nievo, 1, in persona Controparte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai titoli e
[...] alle causali di cui al “ricorso per decreto ingiuntivo” datato 5 aprile 2024, per le ragioni tutte in narrativa del presente atto indicate;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la sussistenza del danno per i fatti ed i motivi ivi dedotti, condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 nei confronti del – sito in Melzo (MI), via Ippolito Nievo, 1, Controparte_2 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, di una somma pari ad € 32.208,00 (o comunque in misura pari al 110% del compenso ritenuto spettante alla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel caso in cui venisse riconosciuto un credito di qualunque entità in favore della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disporre la Controparte_1 compensazione dei crediti di tale società con quelli accertati in favore del
[...]
– sito in Melzo (MI), via Ippolito Nievo, 1, in persona dell'Amministratore e CP_2 legale rappresentante pro tempore.
Si costituiva la convenuta opposta affermando la regolarità dell'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta della fattura elettronica in atti, l'esclusione della convenuta dalla delegazione di pagamento e dal contratto d'appalto fra il Condominio e l'appaltatore (società Tep Energy Solution srl) , l'inadempimento del Condominio che non effettuava i pagamenti nei termini contrattuali, la corretta esecuzione dell'attività svolta dal responsabile dei lavori. Convenendo sull' erronea richiesta degli interessi al tasso di mora, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata e nel merito respingersi tutte le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannarsi il . Parte_1
Il Giudice designato, Dott. ssa Alessandra Forlenza, con provvedimento 25.11.2024 delegava sino alla decisione lo scrivente giudice che, non ammesse le prove, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Sono circostanze pacifiche e non contestate che:
pagina 4 di 6 -con verbale dell' 08 marzo 2022 il ha deliberato di nominare tutti i Parte_1
Professionisti menzionati alle lettere da a) ad e), dove alla lettera b) viene indicato quale responsabile dei lavori lo detti professionisti saranno Controparte_1 contrattualizzati direttamente dal Condominio ed i relativi costi, corrispettivi ed imposte per le attività professionali svolte saranno sostenuti dall'Appaltatore previo rilascio, da parte del committente , di apposito mandato istruzioni di pagamento all'Appaltatore stesso;
-con contratto del 30 giugno 2022, il committente e lo Studio convenuto hanno sottoscritto il contratto di affidamento incarico responsabile dei lavori;
-in data 26 luglio 2022, infine, il e l'appaltatore (società Tep Energy Solution Parte_1 srl) hanno sottoscritto il contratto di appalto ed il documento titolato “delegazione di pagamento” , dove al punto b) il primo delegava il secondo al pagamento dei compensi maturati dai professionisti che il delegante ( Condominio) provvederà a nominare per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto.
Orbene in virtù dell'accordo sottoscritto fra Condominio e in Controparte_1 considerazione della delibera assembleare del giorno 8 marzo 2022 della quale lo studio attore con la sottoscrizione dichiara di avere piena contezza delle clausole ivi contenute, deve ritenersi che a carico del Condominio non vi fosse alcun obbligo/impegno a corrispondere il pagamento per le prestazioni del responsabile dei lavori ( come del resto per tutti gli altri professionisti) che aveva concordato di riceverli dall'appaltatore, in ossequio alle previsioni normative di cui all'art. 119 e ss. del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss. mm., fondamento normativo al complesso di accordi fra le parti, oltre che consistente nella non imputabilità al di alcun onere per la prestazione Parte_1 dei professionisti, nel caso di specie dello attesa l'operatività delle Controparte_1 agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Si aggiunga che la delegazione di pagamento all'appaltatore riguarda tutti i compensi dei professionisti incaricati dal per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto e Parte_1 non dei soli professionisti indicati nel contratto di appalto, circostanza che, viceversa, avrebbe dovuto essere espressamente indicata.
Il contratto sottoscritto fra attore e convenuto vincola le parti ex art. 1372 cc.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato nella sua integralità.
In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell' opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda di rigetto di parte attrice e per l'effetto revoca il D.I. 7399/2024 pubblicato il 27.05.2024 ;
B) Condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Parte_1
€ 545,00 per spese, € 5.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24987/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. GESTRA Parte_1
MASSIMO
Per 'avv. CALDARA LUCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,38 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24987/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GESTRA MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA GIAN GALEAZZO VISCONTI, 61 presso lo studio del difensore Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 CHINOTTI STEFANO e dell'avv. CALDARA LUCA, elettivamente domiciliata in VIALE VITTORIO VENETO 27 24064 GRUMELLO DEL MONTE presso lo studio dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in udienza da intendersi qui richiamate e trascritte, come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla
L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo pagina 2 di 6 Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot. P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida ( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1 chiedeva ed otteneva il D.I. n. 7399/2024 pubblicato il 27.05.2024, per l'importo complessivo di € 28.320,00 ( oltre interessi ex Dlgs.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di in pagamento del credito maturato Parte_1 per l'incarico di responsabile dei lavori relativamente alle opere condominiali di riqualificazione energetica e ristrutturazione delle parti comuni, come da contratto
30.06.2022.
Proponeva opposizione l'attrice evidenziando che il decreto ingiuntivo opposto risulta essere stato emesso in assenza dei presupposti, ovvero di prova scritta e di elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione in violazione dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ. Sosteneva altresì la non debenza degli importi azionati richiamando la delibera condominiale 8 marzo 2022 che dettava le condizioni e pattuizioni ovvero che il contratto, nel caso di specie, sarebbe stato sottoscritto direttamente dal Condominio ma i relativi costi, ovvero i corrispettivi e le imposte per le attività professionali saranno sostenuti dall'Appaltatore previo rilascio, da parte del Committente, di apposito Mandato di istruzioni di pagamento all'Appaltatore stesso”. Rilevava che tale delibera era stata sottoscritta per approvazione ed accettazione di quanto deliberato dallo stesso attribuendo a ciò valore ed efficacia contrattuale ai sensi e per gli effetti di CP_1 cui all'art. 1372 cod. civ.
si interfacciava direttamente con l'appaltatore, ricevendo indicazioni, Parte_2 per la specifica delle modalità di pagamento delle proprie spettanze, sempre nell'ambito dell'operatività dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 119 e ss. del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss. mm e quindi dell'assenza di alcun onere effettivo in capo al Condominio senonchè lo studio professionale non ha emesso le fatture inerenti il proprio corrispettivo in tempo utile per la loro ricomprensione nel bonus fiscale, rimandando l'emissione delle fatture al 2024.
Aggiungeva che secondo quanto stabilito nel verbale di assemblea del giorno 8 marzo 2022 l'importo deliberato in favore dell'appaltatore era comprensivo anche dei corrispettivi per i professionisti coinvolti, tra cui lo come del resto previsto dalla vigente CP_1 normativa applicabile al caso di specie. Svolgeva eccezione di inadempimento e contestava l'erroneo calcolo degli interessi richiesti in decreto. Concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca del decreto opposto, il rigetto di eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ed in caso di accoglimento richiesta di idonea cauzione in pagina 3 di 6 favore del condominio attore;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato dalla società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il “ricorso per decreto ingiuntivo” datato 5 aprile 2024 e per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dal
– sito in Melzo (MI), via Ippolito Nievo, 1, in persona Controparte_2 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai titoli e
[...] alle causali di cui al “ricorso per decreto ingiuntivo” datato 5 aprile 2024, per le ragioni tutte in narrativa del presente atto indicate;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la sussistenza del danno per i fatti ed i motivi ivi dedotti, condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 nei confronti del – sito in Melzo (MI), via Ippolito Nievo, 1, Controparte_2 in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, di una somma pari ad € 32.208,00 (o comunque in misura pari al 110% del compenso ritenuto spettante alla società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel caso in cui venisse riconosciuto un credito di qualunque entità in favore della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disporre la Controparte_1 compensazione dei crediti di tale società con quelli accertati in favore del
[...]
– sito in Melzo (MI), via Ippolito Nievo, 1, in persona dell'Amministratore e CP_2 legale rappresentante pro tempore.
Si costituiva la convenuta opposta affermando la regolarità dell'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta della fattura elettronica in atti, l'esclusione della convenuta dalla delegazione di pagamento e dal contratto d'appalto fra il Condominio e l'appaltatore (società Tep Energy Solution srl) , l'inadempimento del Condominio che non effettuava i pagamenti nei termini contrattuali, la corretta esecuzione dell'attività svolta dal responsabile dei lavori. Convenendo sull' erronea richiesta degli interessi al tasso di mora, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, la conferma del decreto ingiuntivo, in via subordinata e nel merito respingersi tutte le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannarsi il . Parte_1
Il Giudice designato, Dott. ssa Alessandra Forlenza, con provvedimento 25.11.2024 delegava sino alla decisione lo scrivente giudice che, non ammesse le prove, fissava udienza ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le considerazioni di seguito illustrate da ritenersi assorbenti.
Sono circostanze pacifiche e non contestate che:
pagina 4 di 6 -con verbale dell' 08 marzo 2022 il ha deliberato di nominare tutti i Parte_1
Professionisti menzionati alle lettere da a) ad e), dove alla lettera b) viene indicato quale responsabile dei lavori lo detti professionisti saranno Controparte_1 contrattualizzati direttamente dal Condominio ed i relativi costi, corrispettivi ed imposte per le attività professionali svolte saranno sostenuti dall'Appaltatore previo rilascio, da parte del committente , di apposito mandato istruzioni di pagamento all'Appaltatore stesso;
-con contratto del 30 giugno 2022, il committente e lo Studio convenuto hanno sottoscritto il contratto di affidamento incarico responsabile dei lavori;
-in data 26 luglio 2022, infine, il e l'appaltatore (società Tep Energy Solution Parte_1 srl) hanno sottoscritto il contratto di appalto ed il documento titolato “delegazione di pagamento” , dove al punto b) il primo delegava il secondo al pagamento dei compensi maturati dai professionisti che il delegante ( Condominio) provvederà a nominare per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto.
Orbene in virtù dell'accordo sottoscritto fra Condominio e in Controparte_1 considerazione della delibera assembleare del giorno 8 marzo 2022 della quale lo studio attore con la sottoscrizione dichiara di avere piena contezza delle clausole ivi contenute, deve ritenersi che a carico del Condominio non vi fosse alcun obbligo/impegno a corrispondere il pagamento per le prestazioni del responsabile dei lavori ( come del resto per tutti gli altri professionisti) che aveva concordato di riceverli dall'appaltatore, in ossequio alle previsioni normative di cui all'art. 119 e ss. del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss. mm., fondamento normativo al complesso di accordi fra le parti, oltre che consistente nella non imputabilità al di alcun onere per la prestazione Parte_1 dei professionisti, nel caso di specie dello attesa l'operatività delle Controparte_1 agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Si aggiunga che la delegazione di pagamento all'appaltatore riguarda tutti i compensi dei professionisti incaricati dal per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto e Parte_1 non dei soli professionisti indicati nel contratto di appalto, circostanza che, viceversa, avrebbe dovuto essere espressamente indicata.
Il contratto sottoscritto fra attore e convenuto vincola le parti ex art. 1372 cc.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato nella sua integralità.
In ragione di tanto, le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza ponendole ad esclusivo a carico dell' opponente e liquidate, in favore dell'opposto, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda di rigetto di parte attrice e per l'effetto revoca il D.I. 7399/2024 pubblicato il 27.05.2024 ;
B) Condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Parte_1
€ 545,00 per spese, € 5.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 6 di 6