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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2556 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 26/05/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Pagani come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 5944 del
08/04/2021.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 5944/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma il 7.04.2021, pubblicata e notificata in data 8.04.2021, e pertanto, in via pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Novara. Nel merito, riconoscere il difetto di legittimazione passiva dell' essendo unica legittimata passivamente la ditta Pt_1 CP_2 rigettando la domanda formulata da parte attrice poiché infondata, stante l'assenza di responsabilità aquiliana di . Con vittoria di diritti, onorari e spese ai Pt_1 sensi del D.M. 55/2014 del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza e eccezione disat-tesa, così provvedere: In rito: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa;
Nel merito: respingere l'appello, confermando la sentenza n. 5944/2021 pubblicata in data 8.4.2021 resa dal Tribunale di Roma, II sezione civile, a definizione del giudizio n. 55828/2018; Ai soli fini di evitare decadenze ex art. 346 c.p.c. si ripropongono le domande di primo grado e quindi si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma:
“NEL MERITO: previo accertamento e declaratoria che ha Parte_1 colposamente violato, ex art. 2043 c.c., le previsioni del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, per le ragioni esposte in narrativa, condannare al Parte_1 pagamento dell'im-porto di euro 75.000,00, oltre IVA se dovuta, a titolo di capitale, nonché di euro 4.299,34 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute infruttuosamente dall'attrice per il recupero del proprio credito verso
[...]
e così com-plessivamente euro 79.299,34 (oltre IVA sul capitale, se Parte_2 dovuta) o della verior somma emergente all'esito del giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo. Con vittoria di spese e di competenze di lite”. In via istruttoria e ove ritenuto necessario ai fini del decidere: si rinnova l'istanza ex art. 210 c.p.c. tempestivamente formulata e motivata al punto 3 (pag. 3) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, e reiterata a verbale di udienza del 20.2.2020, sulla quale il Tribunale di primo grado non ha assunto determina-zione nell'ordinanza resa a scioglimenti della riserva ivi assunta, datata 24.3.2020.” Con il favore di spese e competenze, IVA e CPA di legge per entrambi i gradi del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine la vertenza, per quanto è di interesse nella presente sede, può essere riassunta nei seguenti termini: 1) con contratto del
10/7/2014, a seguito di gara pubblica, ha affidato a i lavori per Pt_1 Parte_3
“distese generali in tratti saltuari delle SS.SS. nn. 32, 33/2°; 33/3°; 34; 337; 659;
703 di competenza del Centro manutentorio n. 2”, nelle provincie di Novara e
2 Verbano Cusio Ossola;
2) con contratto del 23/7/2014, a seguito di regolare autorizzazione, l'appaltatrice ha sub-appaltato alcune lavorazioni ad Parte_3
3) terminate le lavorazioni, quest'ultima ha emesso, nei Controparte_1 confronti dell'appaltatrice, la fattura n. 187 del 15/12/2014 per euro 75.000,00; 4) essendo l'appalto strutturato in unico SAL, ha poi emesso la fattura n. 101 CP_2 del 25/3/2015 per euro 399.713,74; 5) ha quindi effettuato il pagamento in Pt_1 data 23/4/2015, in unica soluzione, all'appaltatore (all'epoca ancora in CP_2 bonis).
Lamentando l'omessa verifica del pagamento in suo favore -e l'impossibilità di recupero del credito per il sopravvenuto fallimento dell'appaltatrice- la subappaltatrice ha chiesto il risarcimento del danno ex art. Controparte_1
2043 c.c. a carico della stazione appaltante Pt_1
In accoglimento della domanda, il Tribunale di Roma ha condannato quest'ultima al pagamento della somma di euro 79.299,34 oltre accessori (di cui euro 75.000,00 oltre iva per sorte capitale ed euro 4.299,34 per spese di recupero del credito), a titolo di “colposa lesione del diritto di credito”: infatti, “pur avendo autorizzato il subappalto ed essendo a conoscenza delle regolare esecuzione delle prestazioni” da parte della sub-appaltatrice, la committente “non ha verificato
l'avvenuto pagamento in favore di quest'ultima” -in violazione dell'art. 118, III comma d.lgs. 163/2006- “ed ha interamente pagato l'appaltatore, erogando in favore dello stesso anche il corrispettivo delle prestazioni rese dal subappaltatore”.
La società ha proposto appello, lamentando:
1. la “violazione dell'art. Pt_1
28 c.p.c. -incompetenza territoriale del giudice adito”;
2. l'“erronea applicazione degli artt. 2043 c.c. e 118 d.lgs. n. 118/2006– difetto di legittimazione passiva dell' essendo l'unica legittimata la subappaltante Parte_1 CP_2 infondatezza della domanda originaria”.
Previa eccezione di inammissibilità del gravame, l'appellata ha resistito nel merito chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
3 Tanto premesso -disattesa l'eccezione preliminare, contenendo l'appello l'indicazione delle parti impugnate, con enunciazione delle violazioni di legge- osserva la Corte quanto segue.
1. Il primo motivo di appello è infondato e va respinto: come rilevato dal
Tribunale, “nella fattispecie si è in presenza di una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto del terzo”, di talché è inconferente il richiamo di al “foro convenzionale ex art. 28 c.p.c. previsto nell'art. 24) del Pt_1 contratto di subappalto ed individuato nel Tribunale di Novara” che “riguarda
l'esecuzione e l'interpretazione del contratto” (v. sentenza impugnata).
È priva di pregio l'osservazione dell'appellante, secondo cui la decisione della vertenza involge l'interpretazione del contratto di sub-appalto e postula l'inadempimento dell'appaltatore: la domanda non si fonda su tale contratto, cui
è rimasta estranea, ma sull'illecito extra-contrattuale; pertanto, trattandosi di Pt_1
“causa di obbligazione” (comprensiva di quella risarcitoria), sussiste (anche) il foro generale di cui all'art. 19 c.p.c..
2. D'altro canto, per le stesse ragioni, è infondata l'eccezione di “difetto di legittimazione passiva”, secondo cui “il credito vantato sorge dal rapporto instaurato con il solo appaltatore”: si tratta, infatti, “di azione di responsabilità extracontrattuale che vede come destinataria, nella prospettazione di parte attrice,
(v. sentenza impugnata). Parte_1
Il secondo motivo di appello, tuttavia, investe il merito stesso della pretesa di controparte, in relazione alla configurabilità della condotta illecita e del nesso causale con il danno lamentato.
Secondo l'appellante, non è ad essa ascrivibile alcuna colpa nell'avvenuto pagamento dell'appaltatore, né è ad esso causalmente riconducibile il lamentato danno.
In conformità al precetto normativo (ed al bando di gara), infatti, il contratto di appalto (art. 8) non prevedeva il pagamento diretto al sub-appaltatore ma soltanto la sospensione dei “successivi” versamenti all'appaltatore che non avesse provveduto, entro i venti giorni dalla ricezione del pagamento in suo favore, alla trasmissione
4 delle fatture quietanziate dal sub-appaltatore; il contratto stesso, inoltre, stabiliva
(all'art. 5) il versamento del corrispettivo in un'unica soluzione (cioè al primo ed unico SAL), nonché (all'art. 8) il pagamento del sub-appaltatore soltanto dopo tale erogazione in favore dell'appaltatore (come, del resto, l'art. 12 del sub-appalto).
Tale doglianza appare fondata, nei termini che seguono.
Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità extra- contrattuale di sul presupposto secondo cui “l'art. 118 d.l.vo n. 163/2006 pone a carico del Pt_1 committente una posizione di tutela nei confronti del subappaltatore”, sicché “anche se nella fattispecie l'appalto è strutturato in un unico SAL, e, dunque, in linea teorica non si poteva avere alcuna sospensione dei successivi pagamenti, l'art. 118 deve essere interpretato, secondo la sua ratio, nel senso che la stazione appaltante deve sempre verificare l'avvenuto tempestivo pagamento del subappaltatore, verifica che poi costituisce il dovuto controllo in ordine alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali”; pertanto, “(…) l'art. 118 del d.l.vo n. 163/2006, laddove prevede che la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli appaltatori quando non risulti il regolare pagamento del subappaltatore, deve essere interpretato nel senso che, qualora ciò si verifichi e non ricorra nessuna delle condizioni indicate nell'art. 118 e sopra elencate che consentano il pagamento diretto” -e cioè quando non vi sono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti- “sia comunque la stazione appaltante tenuta a pagare direttamente il dovuto al subappaltatore, dove, allora, il prescritto controllo tutela sia il subappaltatore, ma anche, come già detto, la stazione appaltante per evitare un doppio pagamento. Appare conseguentemente evidente che se vi è questo omesso controllo da parte della stazione appaltante e la stessa non ha provveduto ad erogare il dovuto dall'appaltatore inadempiente al subappaltatore, quest'ultimo subisce un danno pari alla somma a lui spettante, vale a dire la sorte capitale di euro 75.000,00, pregiudizio che deve essere integralmente risarcito”.
Tale ricostruzione, tuttavia, non tiene conto del fatto che: a) la norma
(all'epoca vigente) è innanzitutto funzionale all' “interesse pubblico primario al
5 regolare e tempestivo completamento dell'opera, nonché al controllo della sua corretta esecuzione, e solo indirettamente a tutela anche del subappaltatore, quale contraente debole (Cass. n. 33350/2018); b) essa si limita a prevedere la sospensione dei pagamenti “successivi”, essendo insuscettibile di dilatazione oltre la sua espressa formulazione letterale: il presupposto logico della “sospensione”, d'altro canto, è proprio l'avvenuto pagamento all'appaltatore, dovendo trovare applicazione rispetto ai versamenti “successivi”, quando quest'ultimo ometta (di documentare) il riversamento della porzione di corrispettivo che è dovuta al sub-appaltatore.
Tale meccanismo è riprodotto anche nel contratto di appalto in questione, peraltro nella piena consapevolezza del sub-appaltatore (cui il corrispettivo era contrattualmente dovuto, nel rapporto con l'appaltatore, all'esito del pagamento diretto in favore di quest'ultimo).
In tale contesto, pertanto, la violazione della stazione appaltante (sebbene sussistente, v. infra) non è concettualmente riconducibile al pagamento del corrispettivo all'appaltatore in assenza della quietanza del sub-appaltatore, poiché:
a) tale quietanza doveva seguire e non precedere il pagamento stesso;
b) tale pagamento era nella specie l'unico contrattualmente previsto.
In altri termini, l'omissione della stazione appaltante -nella successiva verifica del pagamento in favore del sub-appaltatore- è insuscettibile di determinare il danno corrispondente all'intero corrispettivo al medesimo dovuto, come invece ritenuto dal giudice di primo grado: come dedotto dall'appellante, manca il nesso causale fra l'omissione e il danno subito, poiché l'omesso controllo è comunque inidoneo a
“produrre in concreo effetti paralizzanti nei confronti dell'appaltatore” (v. atto di appello), rispetto al pagamento necessariamente antecedente al riversamento in favore del sub-appaltatore.
D'altro canto, il “pagamento diretto” non può avere luogo quando sia già avvenuto il pagamento dell'appaltatore (traducendosi, altrimenti, nell'indebita duplicazione a carico della committente); per quanto riguarda, poi, il disposto dell'art. 13 legge n. 180/2011, pure richiamato dall'appellata, va rammentato che tale disposizione “non introduce un diritto del piccolo o medio imprenditore, che sia
6 un subappaltatore, ad ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante, trattandosi di norma di azione rivolta alla Pubblica Amministrazione”, assumendo
“una portata modificativa e innovativa della disciplina degli appalti prevista dal
d.lgs. n. 163/2006” (v. Cass. n. 21525/2024).
Per quanto premesso, il danno cagionato dall'omessa verifica del pagamento del sub-appaltatore (entro il termine di legge) è configurabile soltanto rispetto agli eventuali pagamenti “successivi” al primo.
Secondo il Tribunale, non di meno, “la condotta colposa di ha Pt_1 sicuramente cagionato un danno di euro 18.778,02, pari all'importo della cauzione” poiché “il mancato pagamento del subappaltatore”, pur non potendo comportare la risoluzione del contratto (essendo state le altre prestazioni correttamente adempiute dall'appaltatore), “costituiva inesatto adempimento garantito dalla suddetta cauzione”.
L'appellante ha contestato l'inesatto adempimento, che è però (nella specie) riferito all'appaltatore, ed ha altresì dedotto che la cauzione è funzionale al ristoro dei danni cagionati (non al terzo ma) alla stazione appaltante, qual è però anche il risarcimento dalla medesima dovuto.
Pertanto, non vi sono ragioni per escludere il rimborso della cauzione fra i pagamenti successivi, che sono dovuti all'appaltatore soltanto a fronte della prova del saldo in favore del sub-appaltatore.
Non vi sono specifiche censure, infine, in ordine alla debenza: a) della somma di euro 4.299,34 “per le spese documentate sostenute a titolo di recupero del credito vantato nei confronti della;
b) degli interessi legali e della rivalutazione CP_2
“dal giorno dell'illecito, da ravvisarsi nel 23.4.2015, data del pagamento dell'intero in favore di . CP_2
In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, l'importo dovuto da Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, è pari alla minor somma di euro 23.077,36
[...]
(euro 18.778,02+ euro 4.299,34) oltre accessori.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione restitutoria, in difetto di domanda.
Le spese sono regolate secondo la reciproca soccombenza parziale, con
7 liquidazione in base ai parametri ministeriali (anche per la fase decisoria, pur in difetto di memorie conclusionali dell'appellante, stante la “precisazione delle conclusioni” – v. art. 4 D.M. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , contro la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Roma n. 5944/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo della condanna sino alla somma di euro
23.077,36 oltre accessori;
- compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna
[...] alla refusione in favore di della quota dei 2/3, che CP_1 Pt_1 liquida in euro 777,00 per esborsi ed euro 6.402,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 25/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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