Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01139/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2017, proposto da
Imprese Lippolis S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 31448 dell'8.8.2017 a firma del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Francavilla Fontana;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 29224 del 19.7.2017 a firma del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Francavilla Fontana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – proprietaria in Francavilla Fontana, zona PIP, di fabbricato su due piani destinato, a suo dire, a magazzino, attività commerciale e uffici – ha impugnato la nota prot. n. 31448/17, con la quale il civico ente ha comunicato l’inefficacia della SCIA presentata in data 10.7.2017, per la realizzazione di modifiche interne e di prospetto del piano terra del fabbricato.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per errore, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa; 2) violazione dell’art. 23 co. 1-bis d.P.R. n. 380/01 (TUE); eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti profili di gravame, è infondato.
2.1. La ricorrente riferisce che: “ La destinazione ad attività commerciale del piano terra del fabbricato rinviene, prima ancora che dalla C.I.L. presentata in data 19.9.2013, dai permessi di costruire n. 45 dell’8.3.2005 e n. 326 del 17.11.2005 con i quali la ricorrente veniva autorizzata alla realizzazione di un fabbricato composto, oltre che da piano primo destinato ad uffici, anche e per l’appunto, da piano terra destinato a magazzino ed attività commerciale. In data 10.5.2006 la ricorrente conseguiva agibilità n. 349 che, quindi, consolidava il suo affidamento in ordine alla legittima destinazione ad attività commerciale del piano terra del fabbricato. La situazione quale risultante dai permessi di costruire n. 45 dell’8.3.2005 e n. 326 del 17.11.2005 e dall’agibilità n. 349 del 10.5.2006 veniva assunta a fondamento della C.I.L. presentata in data 19.9.2013 in ordine alla quale la ricorrente in data 16.10.2014 conseguiva agibilità n. 96 che, ancora una volta e per l’ipotesi in cui ve ne fosse stato bisogno, consolidava il suo affidamento in ordine alla legittima destinazione ad attività commerciale del piano terra del fabbricato ” (cfr. ricorso, pp. 5-6).
2.2. Pertanto, la ricorrente fonda la propria pretesa su una serie di atti pregressi (pp.d.c. nn. 45/05 e 326/05; CIL 19.9.2013, ecc.), i quali non sono tuttavia stati depositati nel presente giudizio.
L’omissione è significativa, perché non consente al Collegio di riscontrare i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa, vale a dire che: “ … la destinazione ad attività commerciale del piano terra del fabbricato rinviene, prima ancora che dalla C.I.L. presentata in data 19.9.2013, dai permessi di costruire n. 45 dell’8.3.2005 e n. 326 del 17.11.2005 ”.
2.3. In sostanza, a fronte delle affermazioni contenute nell’atto impugnato, secondo cui: “ … il progetto si basa su uno stato di diritto relativo ad una CIL del 19.9.2013 … e in detta CIL di fatto avviene un cambio di destinazione d’uso non compatibile con le NTA del PIP, cambiando la destinazione da showroom a vendita di prodotti alimentari e non alimentari ”, la ricorrente nulla ha provato quanto alla pregressa destinazione ad attività commerciale del piano terra del fabbricato di che trattasi, omettendo la produzione dei relativi permessi di costruire (pp.d.c. nn. 45/05 e 326/05).
2.4. Ne consegue che, non avendo la ricorrente assolto l’onere della prova gravante su di essa (pregressa natura commerciale del piano terra del fabbricato di che trattasi), onere di agevole e pronto soddisfacimento, essendo sufficiente la semplice produzione in giudizio dei suddetti titoli edilizi (pp.d.c. nn. 45/05 e 326/05, nonché CIL del 19.9.2013), sono rimasti insuperati i profili di criticità evidenziati nell’atto impugnato, vale a dire il contrasto dell’intervento in progetto con le NTA del PIP, e in particolare, “ con la zona esposizione arredamenti non più compartimentata e pertanto in contrasto con la normativa di riferimento ” (cfr. atto impugnato, p. 2).
2.5. Alla stessa stregua, la ricorrente non ha prodotto il p.d.c. n. 307/2010 – sul quale pure essa fonda la propria pretesa – rispetto al quale l’Amministrazione ha rilevato che esso sarebbe “ … relativo alla modifica della sola tettoia e nulla ha a che vedere con lo stato di diritto della zona oggetto di intervento ”.
2.6. Alla luce di tali considerazioni, in difetto di qualsivoglia allegazione documentale da parte del ricorrente, non sono stati provati i fatti posti a fondamento della pretesa di quest’ultima.
3. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO