TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028/2024 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. nata il [...] a [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in S. Teresa presso lo studio legale dell'avv. Sebastiano Antonino
Crisafulli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato
Maria Cammaroto del ruolo professionale
TE
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina nl 263/N
TE contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento, benefici ex art. 3, co. III, art. 104/1992
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 22/02/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1 presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 299/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento e dei benefici previsti ex art. 3, co. III, Legge 104, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100% e di portatore di handicap ex art. 3, co. I,
Legge 104.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle provvidenze richieste, con conseguente condanna dell' al pagamento degli emolumenti a far data dalla domanda CP_3
amministrativa, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambe le fasi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il Controparte_4
rigetto del ricorso.
Con note del 23/10/2024, la ricorrente depositava certificazione medica integrativa delle sue condizioni sanitarie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, anche alla luce della ctp del dott. erano tali da integrare gli Persona_1
estremi per il riconoscimento delle provvidenze negate.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
[...]
che ha accertato che la ricorrente fosse invalida nella misura del 100% Persona_2
e portatrice di handicap, ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno e dei benefici ex art. 3, co. III, Legge 104. Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_3
prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Artrosi polidistrettuale. Cardiopatia ipertensiva. Esiti di sostituzione valvolare aortica in portatore di resezione colica CP_5
destra in morbo di Crhon. Sindrome depressiva”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che purtuttavia non l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo il consulente in suo favore il diritto ai benefici ex art. 3, co. III, Legge 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3. Decisione e spese.
La ricorrente non possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, ma ha diritto ai benefici ex art. 3, co. III dalla domanda amministrativa e il ricorso è da ritenersi parzialmente accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, a causa del riconoscimento dei soli requisiti per i benefici di Legge ex art. 3, co. III, Legge 104, nonché dell'inammissibilità della domanda di corresponsione degli arretrati, sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione per due terzi delle spese della presente fase e la compensazione per metà delle spese della fase sommaria.
Le spese, come da dispositivo, sono poste a carico dell'ente e liquidate tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e pertanto riconosce in favore di invalida Parte_1
al 100% e portatrice di handicap, i benefici ex art. 3, co. III, Legge 104 con decorrenza dalla domanda amministrativa (23/06/2022);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 898,5 per la presente fase CP_3 ed euro 584,25 per la fase di a.t.p., oltre iva e cpa, spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3 del dott. in ragione dell'art. 152 disp.att.c.p.c.. Persona_3
Messina, 06.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando