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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°165/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n°1373/2019 del 4 giugno 2019
tra
(nata a [...] il [...]; Parte_1
) e nata a [...] il 31 C.F._1 Controparte_1
gennaio 1945; ), rappresentate e difese dall'Avvocato C.F._2
Felice Scotto ( ), con studio in Torre del Greco alla Via S. C.F._3 1
Noto, 32, e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] l'[...]; Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Russo C.F._4
( ), con studio in Torre del Greco al Corso Vittorio C.F._5
Emanuele, 146, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per e Parte_1 Controparte_1
1) – in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza n.
1373/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, G.U. Dott.ssa
Cristina Longo, il 3 giugno 2019 e pubblicata in data 3 giugno 2019, non notificata:
accertare e dichiarare l'illegittimità delle tre aperture effettuate da Controparte_2 2) – per l'effetto condannare ed ordinare, al Sig. il ripristino dello stato Controparte_2
dei luoghi, con l'eliminazione delle tre aperture illegittimamente aperte e la riduzione di
esse a lumi ingredienti, nonché, in ogni caso, il divieto assoluto di passare a piedi o con
mezzi sul viale descritto nel rogito e riprodotto nella narrativa del presente CP_3
gravame.
Il ripristino dello stato dei luoghi deve essere corrispondente alla lettera b) dell'art. 5 del
rogito Notar del 23 maggio 1994. Facultando, in ogni caso, le appellanti al CP_3
ripristino in danno, sempre a spese del Sig. Controparte_2
3) – per l'effetto condannare al risarcimento dei danni per il mancato Controparte_2
pieno, esclusivo ed indisturbato possesso e godimento delle ricorrenti, da quantificarsi
in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4) – per l'effetto condannare al pagamento delle spese e competenze di Controparte_2
causa del doppio grado di giudizio, nonché rimborso forfettario delle spese generali così
come per legge, oltre IVA e CPA in favore delle appellanti, con ordine al Sig. CP_2
di restituzione della somma versata all'Avv. Russo quale antistatario nella
[...] 2 misura di € 3.688,00, nonché di quanto già versato per la condanna delle appellanti in
sede di diniego della ordinanza interdittale, sempre in favore del Sig. Controparte_2
ed attribuite all'Avv. Russo quale antistatario.
In via Istruttoria: in via del tutto subordinata, già in prime cure, parte appellante, aveva
chiesto l'accoglimento di istanze istruttorie che si manifestavano e si manifestano del
tutto superflue anche alla stregua delle difese della parte appellata.
Tuttavia, per completezza difensiva, tali istanze si ripetono, ad eccezione di quelle ex art.
210 c.p.c., ammessa dal Giudice in prime cure ed espletata con risposta del
[...]
, agli atti. Controparte_4
Per la : Controparte_2
- preliminarmente correggere il numero l. del dispositivo della sentenza civile n.
1373/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, affinché in luogo di “ordinanza emessa
in data 22.11.2006” si legga “ordinanza emessa in data 08.05.2015”. - nel merito si chiede l'integrale conferma della sentenza n. 1373/2019 del Tribunale
Civile di Torre Annunziata, quindi il rigetto di tutte le domande contenute nell'atto di
appello, anche risarcitorie, svolte nei confronti dell'appellato, perché inammissibili ed
infondate.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio nei confronti delle appellanti, con
distrazione in favore dell'avv. Giovanni Russo, antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2014 (e ritualmente notificato) Parte_1
e roponevano azione di manutenzione per
[...] Controparte_1
essere tutelate nel possesso di un viale privato sul quale , il 12 Controparte_2
marzo 2014, aveva aperto tre accessi dal proprio complesso immobiliare,
chiedendo che fosse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, con l'eliminazione
delle tre aperture illegittimamente aperte e la riduzione di esse a lumi ingredienti,
nonché in ogni caso il divieto assoluto di passare a piedi o con mezzi sul viale descritto 3 nel rogito CP_3
Spiegavano che il complesso immobiliare di proprietà del , costituito da CP_2
due capannoni con annesse aree pertinenziali, aventi accesso principale dalla
Traversa San Gennariello e secondari dal viale privato ex Fiorelli e da Via San
Gennariello, era stato al medesimo alienato da loro, unitamente alla propria madre, deceduta il 6 febbraio 2007, con atto per notaio Persona_1 Per_2
del 23 maggio 1994, e che, in ottemperanza dell'obbligo assunto
[...]
nell'atto di acquisto, aveva immediatamente provveduto a Controparte_2
murare i tre vani porta esistenti nel capannone grande, che si aprivano sul viale privato ex proprietà Fiorelli, e a realizzare i lumi ingredienti, in modo tale da garantire che detto capannone nessun accesso avrebbe avuto sull'indicato viale privato. Assumevano che tale stato di fatto si era protratto ed era rimasto inalterato per venti anni, finché il resistente, nel marzo 2014, senza richiedere il loro consenso (necessario in forza del menzionato contratto di compravendita e della loro qualità di condomine del fabbricato sito in Torre del Greco alla Via
Nazionale, 92), aveva riaperto i tre accessi sul viale privato, così integrando una molestia o turbativa del possesso di questo.
, nel costituirsi in giudizio, pur non negando quanto riferito Controparte_2
dalle ricorrenti, evidenziava che gli immobili venduti nel 1994 erano stati realizzati in assenza di licenza edilizia e che per gli stessi erano state presentate le istanze di condono ai sensi della legge n°47/1985, che, in quanto non esaminate fino ad allora, vietavano di mutare la volumetria, la consistenza e l'aspetto degli immobili ivi indicati, consentendo soltanto interventi di manutenzione (tra i quali non poteva rientrare l'impegno di modifica assunto con l'atto notarile), pena il rigetto della domanda di condono anche nel caso di sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento. Aggiungeva, poi, di essere stato costretto alla riapertura dei varchi al fine di ottemperare all'ordinanza emessa nei propri confronti dal , con la quale gli era Controparte_4
stato ingiunto il ripristino immediato del precedente stato dei luoghi. 4
Con ordinanza dell'8 maggio 2015, emessa all'esito della fase interdittale, il
Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice unico designato,
rigettava la domanda e condannava le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di merito, riassunto ex art. 703, comma 4, c.p.c., con ricorso depositato il 9 luglio 2015 (e ritualmente notificato), si concludeva con sentenza del 4
giugno 2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: «1.
conferma l'ordinanza emessa in data 22.11.2006 e, per l'effetto, rigetta la domanda
possessoria nei medesimi termini di cui alla citata ordinanza;
2. rigetta la domanda di
risarcimento danni avanzata da parte ricorrente;
3. condanna le ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e liquidate in € 100,00
per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
i.v.a. e c.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Russo dichiaratosi
antistatario». La decisione era motivata sul presupposto che: i) le ricorrenti non avevano né
dedotto né provato quale fosse il loro possesso sul viale in questione e, dunque,
né quale attività esercitassero sulla res né a quale diritto reale essa corrispondesse, essendosi limitate ad asserire che il viale confina con il condominio
ed in parte al servizio dello stesso, frequentato da bambini e persone pacifiche e a invocare «la violazione da parte del resistente del contratto di compravendita che gli
imponeva la chiusura dei varchi, dapprima chiusi e, successivamente riaperti»; ii)
carente era altresì la prova dell'animus turbandi, il cui onere incombeva su chi propone la domanda di manutenzione (Cass. 12258/2002; Cass. 4279/2011),
posto che le molestie al possesso altrui, rientrando nel novero degli atti illeciti,
devono risultare sorrette dall'elemento soggettivo, consistente nel dolo o nella colpa dell'atto, e, quindi, «nella volontarietà del fatto, tale da comportare una
diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della
sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso,
senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto 5 passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento
dell'altrui possesso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29/11/2004, n. 22414; Cass. 1°
dicembre 2000 n. 15381)»; iii) erano da ritenersi operanti, nel caso di specie, le cause soggettive di esclusione dell'illecito e tra esse anche le esimenti oggettive di responsabilità, dirette ad escludere la connotazione antigiuridica delle condotte meramente esecutive di un provvedimento imposto dalla pubblica autorità, in quanto la condotta del resistente si era resa necessaria al fine di ottemperare all'ordinanza n°10 del 7 gennaio 2014 emessa dal Comune di Torre
del Greco, con cui era stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi e, dunque,
la riapertura dei varchi oggetto di contestazione, non rilevando l'inopponibilità
alle ricorrenti, estranee al procedimento amministrativo, del provvedimento comunale.
II. L'appello Con citazione notificata il 7 gennaio 2020, e anno Pt_1 Controparte_1
proposto appello, per i seguenti motivi:
1) il tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il requisito del possesso in capo alle ricorrenti, non avvedendosi che lo stesso era stato provato dall'atto per notaio del 23 maggio 1994 e dall'atto di donazione del 26 settembre CP_3
2006, e in alcun modo contestato dalla parte resistente, che, nelle sue difese,
aveva persino riconosciuto la turbativa dell'altrui possesso;
2) il tribunale avrebbe omesso di considerare che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, l'elemento psicologico in cui si concreta l'animus turbandi sussiste ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa
restando del tutto irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, così come la sua
convinzione di esercitare un proprio diritto;
3) il provvedimento emesso dal Comune di Torre del Greco nei confronti di non può in nessun modo modificare o anche sacrificare o scalfire il Controparte_2
loro diritto soggettivo, poiché i provvedimenti amministrativi sono sempre 6 rilasciati salvo il diritto dei terzi;
4) il tribunale avrebbe errato nel rigettare, senza alcuna motivazione, la domanda di risarcimento del danno connessa all'azione di manutenzione intrapresa, in quanto il danno, da liquidarsi in via equitativa, non solo è in re
ipsa, ma è anche rafforzato dalla condotta del resistente, avendo costui dichiarato di aver perpetrato la molestia possessoria ritenendo di essere a ciò
autorizzato.
Le appellanti hanno chiesto, quindi, la condanna di al Controparte_2
ripristino, a sue spese, dello stato dei luoghi, con l'eliminazione delle tre aperture e la riduzione di esse a lumi ingredienti, in aggiunta al divieto assoluto di passare a piedi o con mezzi sul viale descritto nell'atto per notaio CP_3
nonché la condanna al risarcimento dei danni per il loro mancato pieno,
esclusivo ed indisturbato possesso e godimento, e al pagamento delle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con ordine al Sig. CP_2 [...]
di restituzione della somma versata all'Avv. Russo quale antistatario nella
[...]
misura di € 3.688,00, nonché di quanto già versato per la condanna delle appellanti in
sede di diniego della ordinanza interdittale, sempre in favore del Sig. Controparte_2
ed attribuite all'Avv. Russo quale antistatario.
In via del tutto subordinata, hanno riproposto la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, come articolati in primo grado, e dell'ispezione dello stato dei luoghi.
ha dedotto l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendo il Controparte_2
suo rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, salvo correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, affinché, in luogo di “ordinanza
emessa in data 22.11.2006”, si legga “ordinanza emessa in data 08.05.2015”, con distrazione in favore del suo difensore delle spese del giudizio di appello.
Ciò premesso, va in primo luogo preso atto della tempestività dell'appello,
rispettoso del termine c.d. lungo di impugnazione di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza (4 giugno 2019), venuto a scadere proprio il 7 gennaio 7
2020, stante l'operatività, nel caso di specie, dell'art. 155, commi 5 (il giorno 4
gennaio 2020 cadeva di sabato) e 4 (i giorni 5 e 6 gennaio 2020 erano festivi, in quanto il primo cadeva di domenica e il secondo coincideva con l'Epifania),
c.p.c..
Quanto al merito, l'appello appare infondato e, perciò, da rigettare.
Occorre preliminarmente rilevare che il requisito del possesso ultrannuale rappresenta una condizione dell'azione di manutenzione, la cui sussistenza deve essere rilevata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del processo, sempre che non si sia verificata al riguardo alcuna preclusione, per non essere stata riproposta la questione, già decisa nel precedente grado del giudizio, con motivo di impugnazione e tramite esplicita eccezione della parte vittoriosa (Cass. 2641/1964 richiamata in motivazione da Cass. 12064/2023).
Pertanto, sebbene sia vero che da parte del resistente non è Controparte_2
stata sollevata alcuna contestazione in merito al possesso (ovvero al compossesso) esercitato dalle ricorrenti sul viale condominiale verso il quale sono state riaperti i varchi dall'immobile trasferitogli nel 1994, non ha errato il giudice di primo grado nell'affrontare d'ufficio la questione dell'esistenza di un possesso tutelabile con l'azione di manutenzione: pertanto, non si condivide, sul punto, il riferimento delle appellanti al principio di non contestazione, per la
relevatio ab onere probandi.
In proposito, va specificato che, ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie,
previste dagli art. 1168, 1169, 1170 c.c., se da un lato occorre un possesso in senso tecnico, come definito dall'art. 1140 c.c., cioè un potere di fatto sulla cosa che si manifesti, al momento delle molestie, in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, dall'altro lato non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso (Cass. 6772/1991).
Tuttavia, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può 8 essere consentito soltanto ad colorandam possessionem, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato (Cass. 4279/2011), ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità e in maniera pacifica e non interrotta per la durata di oltre un anno, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento.
Orbene, nel caso di specie, le appellanti hanno dedotto genericamente di essere condomine del fabbricato di Via Nazionale n. 92 sito a Torre del Greco e hanno specificato che il loro diritto è consacrato nel rogito per Notar del 23 maggio CP_3
1994 e dal successivo possesso dello stato dei luoghi ventennale, mai turbato o
contestato, ma hanno omesso ogni riferimento al possesso del viale oggetto delle lamentate molestie e alle modalità secondo cui lo stesso viene esercitato. E, invero, dall'atto di compravendita del 23 maggio 1994 emerge soltanto che il complesso immobiliare acquistato da confina, tra l'altro, con il Controparte_2
«viale condominiale che lo divide dal fabbricato già di proprietà e Persona_3
che «per la regolamentazione del viale comune anche al fabbricato di via Nazionale n.ro
108/118 si fa riferimento al regolamento di condominio di detto fabbricato depositato con
le annesse tabelle millesimali negli atti del Notaio di Napoli con verbale in CP_5
data 13 gennaio 1987 rep. n.ro 37931 reg.to il 26 gennaio 1987 al n.ro 2365/A e
trascritto il 6 febbraio 1987 ai n.ri 3863/3076», non sussistendo alcun riferimento circa la titolarità, in capo alle sorelle di altri beni facenti parte del CP_1
complesso condominiale ovvero l'estrinsecazione di qualche pretesa di fatto sul viale in questione, non necessariamente riconducibile al diritto di proprietà.
Né, in assenza di esplicita pattuizione, è possibile ritenere che l'acquirente, con il menzionato contratto di compravendita, si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, a ciò ostandovi,
peraltro, la disposizione contenuta nell'articolo 3, secondo cui la parte 9 acquirente ha conseguito il possesso materiale dell'immobile in questione dal giorno della stipula dell'atto notarile.
Stante il tenore dell'accordo tra le parti, non è neppure desumibile con certezza la coincidenza dell'edificio condominiale di Via Nazionale n. 92, invocato nel ricorso cautelare, con quello menzionato nell'atto notarile, attesa la discordanza dei numeri civici e la mancanza di una più puntuale indicazione atta a identificarlo.
In tal senso, la lacuna probatoria in rilievo non può dirsi colmata nemmeno con l'atto di donazione del 26 settembre 2006, non solo per le considerazioni innanzi esplicitate sulla produzione del titolo di acquisto nell'ambito di un giudizio possessorio, ma anche per l'indicazione di immobili ubicati in una zona totalmente differente (Via Armando Diaz n. 1) da quella in cui sono state riscontrate le denunciate turbative. Ciò precisato, proseguendo con la verifica degli altri requisiti richiesti per il valido esercizio dell'azione di manutenzione, va in primo luogo osservato che la circostanza di fatto lamentata dalle ricorrenti, ossia la riapertura dei varchi sul viale privato indicato in atti, fino ad allora chiusi allo scopo di rispettare l'obbligo assunto con l'atto di compravendita del 1994, non è contestata da che, a più riprese, ha affermato di avere agito in tal senso allo Controparte_2
scopo di rispettare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi […] contenuto
nell'ordinanza – ingiunzione dell' del di Controparte_6 CP_4
Torre del Greco del 07.01.2014.
Tuttavia, la mancata contestazione della turbativa lamentata non può ritenersi da sola sufficiente a provare la sussistenza del requisito oggettivo richiesto dalla tutela invocata, difettando, nella specie, oltre alla prova della pretesa di fatto sul vialetto in questione e dell'ordinaria condizione di suo godimento da parte delle richiedenti, anche la dimostrazione delle evenienze di disturbo che lo hanno alterato o lo hanno reso più difficoltoso o, ancora, messo in pericolo. 10
E, infatti, per poter giustificare un giudizio possessorio, la turbativa, sebbene venga in considerazione come mero atto materiale idoneo a turbare il possesso altrui, non necessitando di un'alterazione fisica dello stato di fatto e della produzione di un danno attuale, deve esistere al momento della proposizione dell'azione e deve rilevare un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo della legittima attività altrui, sì da rendere impossibile, gravosa o notevolmente difficoltosa l'estrinsecazione oppure da porre in dubbio o in pericolo lo stato di possesso (Cass. 26787/2023 che richiama Cass. 3687/1987 e Cass. 2255/1991).
Va poi aggiunto che soggettivamente la molestia è caratterizzata dal c.d. animus
turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a nocumento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà
del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio del potere di fatto di quest'ultimo. Le molestie al possesso altrui, infatti, rientrano nel novero degli atti illeciti e,
come tali, per essere sanzionabili, devono risultare sorrette da quegli elementi soggettivi che connotano ogni illecito secondo l'ordinamento vigente (Cass.
4279/2011).
Di regola, la Suprema Corte ritiene sufficiente, per integrare l'elemento psicologico della molestia possessoria, la coscienza e la volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che rilevi il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete e ulteriori conseguenze della sua azione (Cass.
107/2016). L'elemento soggettivo può ravvisarsi anche nella stessa volontarietà
con cui sono stati realizzati i fatti materiali in cui si concreta la turbativa, ma ciò
non significa in modo assoluto che l'animus turbandi debba sempre presumersi una volta che sia stata dimostrata l'esistenza della condotta materiale attraverso la quale si sia manifestata la lesione possessoria, ben potendo verificarsi 11 situazioni che, pur importando la restrizione temporanea di alcune facoltà di godimento, trovano il loro temperamento e l'opportuna soluzione nelle norme di civile convivenza e in quelle di buon vicinato.
Inoltre, poiché per integrare l'elemento soggettivo della lesione possessoria è
necessario il dolo o almeno la colpa, devono ritenersi operanti anche le cause soggettive di esclusione dell'illecito, tra le quali figura, secondo l'orientamento dominante, l'errore scusabile determinato dalla palese e obiettiva difficoltà nel ricondurre alla previsione normativa, pur esaminata con la dovuta diligenza, il caso concreto (Cass. 5200/1999), il consenso, espresso o tacito, del possessore
(Cass. 4729/1987) nonché la dimostrazione, da parte dell'agente, di avere operato nell'ambito della sua relazione di fatto (esclusiva o comune) con il bene
(Cass. 4198/2016).
Orbene, nel caso di specie, sotto il profilo soggettivo, è evidente la mancanza in capo al soggetto resistente di qualsivoglia profilo di dolo o di colpa, dal momento che la riapertura dei varchi chiusi, sebbene realizzata per unilaterale determinazione dello stesso, è stata compiuta non già nella consapevolezza di pregiudicare l'altrui possesso e, dunque, di compiere un atto contro la volontà
dei compossessori o nella loro inconsapevolezza, ma al fine di rispettare un provvedimento imposto dalla pubblica autorità.
Infatti, il Comune di Torre del Greco –, Controparte_7
avendo accertato, in seguito a sopralluogo, che aveva Controparte_2
realizzato delle opere abusive edilizie riguardanti l'edificio ad uso commerciale sito in Via San Gennariello n. 1, comportanti, tra l'altro, una «variazione
prospettica sul lato Sud dell'immobile» e «consistenti nella trasformazione di due porte
in due finestre e nella chiusura di una porta», con ordinanza del 7 gennaio 2014, gli aveva imposto di demolirle e di ripristinare lo stato originario dei luoghi,
avvertendolo che la non puntuale osservanza del provvedimento avrebbe costituito «motivo fondamentale di rigetto della […] istanza di Condono Edilizio
presentata ai sensi della Legge n. 47/85, prot. n. 63108 del 25.06.1986, fascicolo n.6035 12 anche nel caso in cui ne sussistessero i requisiti per l'accoglimento», disponendosi «la
demolizione delle opere sopra indicate».
In proposito, va anche osservato che l'atto di compravendita del 23 maggio 1994
aveva ad oggetto un complesso immobiliare sprovvisto di titolo abilitativo, per il cui trasferimento, in base all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, parte venditrice ha dovuto dichiarare di aver presentato l'istanza di condono edilizio e di aver pagato le prime due rate di oblazione (art. 8).
E risulta altrettanto noto che, in pendenza di procedimento di condono di un manufatto abusivo, non è ammessa la realizzazione di opere aggiuntive né
finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari, che comportano di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia,
venendo meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono. Appare evidente, dunque, che tale regime normativo sancisce la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e, al contempo, mira a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, con la conseguente limitazione dell'autonomia contrattuale e delle libere determinazioni dei privati.
Nel caso di specie, quindi, ferme le considerazioni innanzi sviluppate circa la mancata prova dello ius possessionis in capo ai soggetti istanti, nonché l'assenza di una sufficiente dimostrazione della molestia lamentata, si ritiene che debba essere esclusa l'operatività del principio, invocato da parte appellante, della salvaguardia del diritto del terzo incolpevole, atteso che costui, in base all'ordinaria diligenza, avrebbe potuto (e dovuto) conoscere, anche tramite l'ausilio del notaio rogante, il precetto legislativo.
Né si condivide l'assunto delle appellanti, secondo cui il provvedimento amministrativo rivolto al destinatario non sarebbe loro Controparte_2
opponibile, non potendo esso pregiudicare i diritti dei terzi. 13
Il principio invocato dalle appellanti è certamente operante per gli atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica del destinatario, cui siano attribuiti diritti o facoltà che altrimenti non avrebbe, essendosi in presenza, nel caso in esame, di un provvedimento di natura repressiva.
Infatti, sono gli atti ampliativi o permissivi, come le autorizzazioni, che non possono essere invocati per escludere o attenuare la responsabilità civile o penale in cui i titolari dell'attività autorizzata possano incorrere (così come espressamente previsto in tema di autorizzazioni di polizia dall'articolo 11 del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), onde in tal senso il rilascio del provvedimento ampliativo fa salvi i diritti dei terzi.: ciò in quanto i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario hanno,
di regola, come oggetto la tutela dell'interesse del destinatario, che non può
riverberarsi in danno dei terzi, i cui diritti non subiscono alcun affievolimento e (senza che il provvedimento amministrativo abbia inteso sacrificarne o menomarne l'integrità) godono di piena tutela giudiziaria di fronte alle lesioni che possano loro derivare dall'esercizio dell'attività consentita, che, sebbene autorizzata dall'autorità amministrativa, conserva carattere privatistico talché le sue conseguenze eventualmente lesive dei diritti dei terzi restano imputabili al soggetto che la pone in essere. Diverso è, invece, il caso di provvedimenti restrittivi o impositivi, l'ottemperanza ai quali esclude, di regola, nei rapporti tra privati l'esigibilità della condotta contraria (così come, in materia contrattuale, determina, quale factum principis, l'impossibilità incolpevole della prestazione oggetto di obbligazione), a meno che non risulti che il destinatario dell'ordine amministrativo vi abbia dato causa colposamente e, in particolare,
non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne l'annullamento, ove il provvedimento sia illegittimo (il che, nella specie, non è
neppure dedotto).
Inoltre, va aggiunto che, pur avendo sia la parte venditrice (sorelle Cimmino) 14 che quella acquirente ( ) dato causa colposamente agli illeciti contestati e CP_2
alla ragionevole previsione dell'ordine amministrativo sopravvenuto,
attraverso la previsione della clausola di cui all'art. 5 dell'atto di compravendita e la successiva realizzazione di opere edilizie difformi dalla domanda di sanatoria presentata, ha comunque osservato un Controparte_2
comportamento orientato alla pronta e adeguata osservanza della legge, al fine proprio di tutelare gli effetti del trasferimento immobiliare proveniente dalle stesse ricorrenti.
E, infatti, già con la nota di trasmissione recante prot. n. 55522 del 26 luglio 1999,
aveva provveduto ad integrare l'istanza di condono presentata dall'ex proprietaria dell'immobile corredandola della relazione fotografica da cui risultano evincibili gli interventi eseguiti in virtù del contratto di compravendita e, una volta raggiunto dall'ordinanza di demolizione, si è diligentemente attivato ripristinando lo status quo ante per ottenerne la revoca, rilasciata con provvedimento del 16 settembre 2014.
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere il giudizio di insussistenza degli elementi legittimanti il corretto e valido esercizio della domanda di manutenzione, sì da doversi confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, escludere anche il diritto delle appellanti al risarcimento dei danni (peraltro, indimostrati).
Né, infine, potrebbe accogliersi la sola richiesta di far ordine ai resistenti di non
passare a piedi o con mezzi sul viale descritto nel rogito tenuto conto che il CP_3
mancato esame di tale autonomo capo di domanda non ha formato oggetto d'impugnazione.
Quanto alle richieste istruttorie riproposte in appello (interrogatorio formale,
prova testimoniale e ispezione dei luoghi), ne appare evidente l'irrilevanza,
perché inerenti a circostanze non contestate, ossia all'avvenuta riapertura (in data 12 marzo 2014) dei tre accessi e al dissenso espresso dalle appellanti. 15
Le considerazioni illustrate inducono a ritenere infondati tutti i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di (con Controparte_2
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del suo difensore), da liquidare secondo i criteri dettati dall'articolo 5 del D.M. n. 55 del 2014, con la precisazione che nei giudizi possessori, ove manchino agli atti gli elementi identificativi del valore ex
art. 15 c.p.c., devono applicarsi i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. 24644/11, Cass. 10755/19) e, quindi, quelli stabiliti per le cause di valore non inferiore ad € 26.000,00 (ai sensi dell'articolo 5, comma 6,
del D.M. 10 marzo 2014 n. 55), con adeguata riduzione ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 15, commisurata alla ridotta complessità
in fatto e in diritto delle questioni trattate. È dovuto all'erario, da parte delle appellanti, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
Infine, come richiesto da , si dispone la correzione del capo 1. Controparte_2
del dispositivo della sentenza di primo grado («conferma l'ordinanza emessa in
data 22.11.2006 e, per l'effetto, rigetta la domanda possessoria nei medesimi termini di
cui alla citata ordinanza»), poiché l'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria è
stata emessa l'8 maggio 2015 e non il 22 novembre 2006.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- dispone la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che dove è
scritto, in dispositivo, «ordinanza emessa in data 22.11.2006» deve leggersi e intendersi «ordinanza emessa in data 8 maggio 2015», e l'annotazione della presente correzione in calce alla sentenza corretta;
16
- condanna e l pagamento, in favore di Pt_1 Controparte_1 CP_2
(con distrazione in favore dell'avvocato Giovanni Russo), delle spese di
[...]
appello, liquidate in € 4.830,00 (di cui € 4.200,00 per compensi ed € 630,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n°115.
Così deciso l'8 maggio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°165/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n°1373/2019 del 4 giugno 2019
tra
(nata a [...] il [...]; Parte_1
) e nata a [...] il 31 C.F._1 Controparte_1
gennaio 1945; ), rappresentate e difese dall'Avvocato C.F._2
Felice Scotto ( ), con studio in Torre del Greco alla Via S. C.F._3 1
Noto, 32, e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] l'[...]; Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Russo C.F._4
( ), con studio in Torre del Greco al Corso Vittorio C.F._5
Emanuele, 146, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per e Parte_1 Controparte_1
1) – in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza n.
1373/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile, G.U. Dott.ssa
Cristina Longo, il 3 giugno 2019 e pubblicata in data 3 giugno 2019, non notificata:
accertare e dichiarare l'illegittimità delle tre aperture effettuate da Controparte_2 2) – per l'effetto condannare ed ordinare, al Sig. il ripristino dello stato Controparte_2
dei luoghi, con l'eliminazione delle tre aperture illegittimamente aperte e la riduzione di
esse a lumi ingredienti, nonché, in ogni caso, il divieto assoluto di passare a piedi o con
mezzi sul viale descritto nel rogito e riprodotto nella narrativa del presente CP_3
gravame.
Il ripristino dello stato dei luoghi deve essere corrispondente alla lettera b) dell'art. 5 del
rogito Notar del 23 maggio 1994. Facultando, in ogni caso, le appellanti al CP_3
ripristino in danno, sempre a spese del Sig. Controparte_2
3) – per l'effetto condannare al risarcimento dei danni per il mancato Controparte_2
pieno, esclusivo ed indisturbato possesso e godimento delle ricorrenti, da quantificarsi
in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
4) – per l'effetto condannare al pagamento delle spese e competenze di Controparte_2
causa del doppio grado di giudizio, nonché rimborso forfettario delle spese generali così
come per legge, oltre IVA e CPA in favore delle appellanti, con ordine al Sig. CP_2
di restituzione della somma versata all'Avv. Russo quale antistatario nella
[...] 2 misura di € 3.688,00, nonché di quanto già versato per la condanna delle appellanti in
sede di diniego della ordinanza interdittale, sempre in favore del Sig. Controparte_2
ed attribuite all'Avv. Russo quale antistatario.
In via Istruttoria: in via del tutto subordinata, già in prime cure, parte appellante, aveva
chiesto l'accoglimento di istanze istruttorie che si manifestavano e si manifestano del
tutto superflue anche alla stregua delle difese della parte appellata.
Tuttavia, per completezza difensiva, tali istanze si ripetono, ad eccezione di quelle ex art.
210 c.p.c., ammessa dal Giudice in prime cure ed espletata con risposta del
[...]
, agli atti. Controparte_4
Per la : Controparte_2
- preliminarmente correggere il numero l. del dispositivo della sentenza civile n.
1373/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, affinché in luogo di “ordinanza emessa
in data 22.11.2006” si legga “ordinanza emessa in data 08.05.2015”. - nel merito si chiede l'integrale conferma della sentenza n. 1373/2019 del Tribunale
Civile di Torre Annunziata, quindi il rigetto di tutte le domande contenute nell'atto di
appello, anche risarcitorie, svolte nei confronti dell'appellato, perché inammissibili ed
infondate.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio nei confronti delle appellanti, con
distrazione in favore dell'avv. Giovanni Russo, antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2014 (e ritualmente notificato) Parte_1
e roponevano azione di manutenzione per
[...] Controparte_1
essere tutelate nel possesso di un viale privato sul quale , il 12 Controparte_2
marzo 2014, aveva aperto tre accessi dal proprio complesso immobiliare,
chiedendo che fosse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, con l'eliminazione
delle tre aperture illegittimamente aperte e la riduzione di esse a lumi ingredienti,
nonché in ogni caso il divieto assoluto di passare a piedi o con mezzi sul viale descritto 3 nel rogito CP_3
Spiegavano che il complesso immobiliare di proprietà del , costituito da CP_2
due capannoni con annesse aree pertinenziali, aventi accesso principale dalla
Traversa San Gennariello e secondari dal viale privato ex Fiorelli e da Via San
Gennariello, era stato al medesimo alienato da loro, unitamente alla propria madre, deceduta il 6 febbraio 2007, con atto per notaio Persona_1 Per_2
del 23 maggio 1994, e che, in ottemperanza dell'obbligo assunto
[...]
nell'atto di acquisto, aveva immediatamente provveduto a Controparte_2
murare i tre vani porta esistenti nel capannone grande, che si aprivano sul viale privato ex proprietà Fiorelli, e a realizzare i lumi ingredienti, in modo tale da garantire che detto capannone nessun accesso avrebbe avuto sull'indicato viale privato. Assumevano che tale stato di fatto si era protratto ed era rimasto inalterato per venti anni, finché il resistente, nel marzo 2014, senza richiedere il loro consenso (necessario in forza del menzionato contratto di compravendita e della loro qualità di condomine del fabbricato sito in Torre del Greco alla Via
Nazionale, 92), aveva riaperto i tre accessi sul viale privato, così integrando una molestia o turbativa del possesso di questo.
, nel costituirsi in giudizio, pur non negando quanto riferito Controparte_2
dalle ricorrenti, evidenziava che gli immobili venduti nel 1994 erano stati realizzati in assenza di licenza edilizia e che per gli stessi erano state presentate le istanze di condono ai sensi della legge n°47/1985, che, in quanto non esaminate fino ad allora, vietavano di mutare la volumetria, la consistenza e l'aspetto degli immobili ivi indicati, consentendo soltanto interventi di manutenzione (tra i quali non poteva rientrare l'impegno di modifica assunto con l'atto notarile), pena il rigetto della domanda di condono anche nel caso di sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento. Aggiungeva, poi, di essere stato costretto alla riapertura dei varchi al fine di ottemperare all'ordinanza emessa nei propri confronti dal , con la quale gli era Controparte_4
stato ingiunto il ripristino immediato del precedente stato dei luoghi. 4
Con ordinanza dell'8 maggio 2015, emessa all'esito della fase interdittale, il
Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice unico designato,
rigettava la domanda e condannava le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di merito, riassunto ex art. 703, comma 4, c.p.c., con ricorso depositato il 9 luglio 2015 (e ritualmente notificato), si concludeva con sentenza del 4
giugno 2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: «1.
conferma l'ordinanza emessa in data 22.11.2006 e, per l'effetto, rigetta la domanda
possessoria nei medesimi termini di cui alla citata ordinanza;
2. rigetta la domanda di
risarcimento danni avanzata da parte ricorrente;
3. condanna le ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e liquidate in € 100,00
per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
i.v.a. e c.a., se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Russo dichiaratosi
antistatario». La decisione era motivata sul presupposto che: i) le ricorrenti non avevano né
dedotto né provato quale fosse il loro possesso sul viale in questione e, dunque,
né quale attività esercitassero sulla res né a quale diritto reale essa corrispondesse, essendosi limitate ad asserire che il viale confina con il condominio
ed in parte al servizio dello stesso, frequentato da bambini e persone pacifiche e a invocare «la violazione da parte del resistente del contratto di compravendita che gli
imponeva la chiusura dei varchi, dapprima chiusi e, successivamente riaperti»; ii)
carente era altresì la prova dell'animus turbandi, il cui onere incombeva su chi propone la domanda di manutenzione (Cass. 12258/2002; Cass. 4279/2011),
posto che le molestie al possesso altrui, rientrando nel novero degli atti illeciti,
devono risultare sorrette dall'elemento soggettivo, consistente nel dolo o nella colpa dell'atto, e, quindi, «nella volontarietà del fatto, tale da comportare una
diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della
sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso,
senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto 5 passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento
dell'altrui possesso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29/11/2004, n. 22414; Cass. 1°
dicembre 2000 n. 15381)»; iii) erano da ritenersi operanti, nel caso di specie, le cause soggettive di esclusione dell'illecito e tra esse anche le esimenti oggettive di responsabilità, dirette ad escludere la connotazione antigiuridica delle condotte meramente esecutive di un provvedimento imposto dalla pubblica autorità, in quanto la condotta del resistente si era resa necessaria al fine di ottemperare all'ordinanza n°10 del 7 gennaio 2014 emessa dal Comune di Torre
del Greco, con cui era stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi e, dunque,
la riapertura dei varchi oggetto di contestazione, non rilevando l'inopponibilità
alle ricorrenti, estranee al procedimento amministrativo, del provvedimento comunale.
II. L'appello Con citazione notificata il 7 gennaio 2020, e anno Pt_1 Controparte_1
proposto appello, per i seguenti motivi:
1) il tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il requisito del possesso in capo alle ricorrenti, non avvedendosi che lo stesso era stato provato dall'atto per notaio del 23 maggio 1994 e dall'atto di donazione del 26 settembre CP_3
2006, e in alcun modo contestato dalla parte resistente, che, nelle sue difese,
aveva persino riconosciuto la turbativa dell'altrui possesso;
2) il tribunale avrebbe omesso di considerare che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale, l'elemento psicologico in cui si concreta l'animus turbandi sussiste ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa
restando del tutto irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, così come la sua
convinzione di esercitare un proprio diritto;
3) il provvedimento emesso dal Comune di Torre del Greco nei confronti di non può in nessun modo modificare o anche sacrificare o scalfire il Controparte_2
loro diritto soggettivo, poiché i provvedimenti amministrativi sono sempre 6 rilasciati salvo il diritto dei terzi;
4) il tribunale avrebbe errato nel rigettare, senza alcuna motivazione, la domanda di risarcimento del danno connessa all'azione di manutenzione intrapresa, in quanto il danno, da liquidarsi in via equitativa, non solo è in re
ipsa, ma è anche rafforzato dalla condotta del resistente, avendo costui dichiarato di aver perpetrato la molestia possessoria ritenendo di essere a ciò
autorizzato.
Le appellanti hanno chiesto, quindi, la condanna di al Controparte_2
ripristino, a sue spese, dello stato dei luoghi, con l'eliminazione delle tre aperture e la riduzione di esse a lumi ingredienti, in aggiunta al divieto assoluto di passare a piedi o con mezzi sul viale descritto nell'atto per notaio CP_3
nonché la condanna al risarcimento dei danni per il loro mancato pieno,
esclusivo ed indisturbato possesso e godimento, e al pagamento delle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, con ordine al Sig. CP_2 [...]
di restituzione della somma versata all'Avv. Russo quale antistatario nella
[...]
misura di € 3.688,00, nonché di quanto già versato per la condanna delle appellanti in
sede di diniego della ordinanza interdittale, sempre in favore del Sig. Controparte_2
ed attribuite all'Avv. Russo quale antistatario.
In via del tutto subordinata, hanno riproposto la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, come articolati in primo grado, e dell'ispezione dello stato dei luoghi.
ha dedotto l'infondatezza nel merito dell'appello, chiedendo il Controparte_2
suo rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, salvo correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, affinché, in luogo di “ordinanza
emessa in data 22.11.2006”, si legga “ordinanza emessa in data 08.05.2015”, con distrazione in favore del suo difensore delle spese del giudizio di appello.
Ciò premesso, va in primo luogo preso atto della tempestività dell'appello,
rispettoso del termine c.d. lungo di impugnazione di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza (4 giugno 2019), venuto a scadere proprio il 7 gennaio 7
2020, stante l'operatività, nel caso di specie, dell'art. 155, commi 5 (il giorno 4
gennaio 2020 cadeva di sabato) e 4 (i giorni 5 e 6 gennaio 2020 erano festivi, in quanto il primo cadeva di domenica e il secondo coincideva con l'Epifania),
c.p.c..
Quanto al merito, l'appello appare infondato e, perciò, da rigettare.
Occorre preliminarmente rilevare che il requisito del possesso ultrannuale rappresenta una condizione dell'azione di manutenzione, la cui sussistenza deve essere rilevata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del processo, sempre che non si sia verificata al riguardo alcuna preclusione, per non essere stata riproposta la questione, già decisa nel precedente grado del giudizio, con motivo di impugnazione e tramite esplicita eccezione della parte vittoriosa (Cass. 2641/1964 richiamata in motivazione da Cass. 12064/2023).
Pertanto, sebbene sia vero che da parte del resistente non è Controparte_2
stata sollevata alcuna contestazione in merito al possesso (ovvero al compossesso) esercitato dalle ricorrenti sul viale condominiale verso il quale sono state riaperti i varchi dall'immobile trasferitogli nel 1994, non ha errato il giudice di primo grado nell'affrontare d'ufficio la questione dell'esistenza di un possesso tutelabile con l'azione di manutenzione: pertanto, non si condivide, sul punto, il riferimento delle appellanti al principio di non contestazione, per la
relevatio ab onere probandi.
In proposito, va specificato che, ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie,
previste dagli art. 1168, 1169, 1170 c.c., se da un lato occorre un possesso in senso tecnico, come definito dall'art. 1140 c.c., cioè un potere di fatto sulla cosa che si manifesti, al momento delle molestie, in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, dall'altro lato non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso (Cass. 6772/1991).
Tuttavia, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può 8 essere consentito soltanto ad colorandam possessionem, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato (Cass. 4279/2011), ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità e in maniera pacifica e non interrotta per la durata di oltre un anno, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento.
Orbene, nel caso di specie, le appellanti hanno dedotto genericamente di essere condomine del fabbricato di Via Nazionale n. 92 sito a Torre del Greco e hanno specificato che il loro diritto è consacrato nel rogito per Notar del 23 maggio CP_3
1994 e dal successivo possesso dello stato dei luoghi ventennale, mai turbato o
contestato, ma hanno omesso ogni riferimento al possesso del viale oggetto delle lamentate molestie e alle modalità secondo cui lo stesso viene esercitato. E, invero, dall'atto di compravendita del 23 maggio 1994 emerge soltanto che il complesso immobiliare acquistato da confina, tra l'altro, con il Controparte_2
«viale condominiale che lo divide dal fabbricato già di proprietà e Persona_3
che «per la regolamentazione del viale comune anche al fabbricato di via Nazionale n.ro
108/118 si fa riferimento al regolamento di condominio di detto fabbricato depositato con
le annesse tabelle millesimali negli atti del Notaio di Napoli con verbale in CP_5
data 13 gennaio 1987 rep. n.ro 37931 reg.to il 26 gennaio 1987 al n.ro 2365/A e
trascritto il 6 febbraio 1987 ai n.ri 3863/3076», non sussistendo alcun riferimento circa la titolarità, in capo alle sorelle di altri beni facenti parte del CP_1
complesso condominiale ovvero l'estrinsecazione di qualche pretesa di fatto sul viale in questione, non necessariamente riconducibile al diritto di proprietà.
Né, in assenza di esplicita pattuizione, è possibile ritenere che l'acquirente, con il menzionato contratto di compravendita, si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, a ciò ostandovi,
peraltro, la disposizione contenuta nell'articolo 3, secondo cui la parte 9 acquirente ha conseguito il possesso materiale dell'immobile in questione dal giorno della stipula dell'atto notarile.
Stante il tenore dell'accordo tra le parti, non è neppure desumibile con certezza la coincidenza dell'edificio condominiale di Via Nazionale n. 92, invocato nel ricorso cautelare, con quello menzionato nell'atto notarile, attesa la discordanza dei numeri civici e la mancanza di una più puntuale indicazione atta a identificarlo.
In tal senso, la lacuna probatoria in rilievo non può dirsi colmata nemmeno con l'atto di donazione del 26 settembre 2006, non solo per le considerazioni innanzi esplicitate sulla produzione del titolo di acquisto nell'ambito di un giudizio possessorio, ma anche per l'indicazione di immobili ubicati in una zona totalmente differente (Via Armando Diaz n. 1) da quella in cui sono state riscontrate le denunciate turbative. Ciò precisato, proseguendo con la verifica degli altri requisiti richiesti per il valido esercizio dell'azione di manutenzione, va in primo luogo osservato che la circostanza di fatto lamentata dalle ricorrenti, ossia la riapertura dei varchi sul viale privato indicato in atti, fino ad allora chiusi allo scopo di rispettare l'obbligo assunto con l'atto di compravendita del 1994, non è contestata da che, a più riprese, ha affermato di avere agito in tal senso allo Controparte_2
scopo di rispettare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi […] contenuto
nell'ordinanza – ingiunzione dell' del di Controparte_6 CP_4
Torre del Greco del 07.01.2014.
Tuttavia, la mancata contestazione della turbativa lamentata non può ritenersi da sola sufficiente a provare la sussistenza del requisito oggettivo richiesto dalla tutela invocata, difettando, nella specie, oltre alla prova della pretesa di fatto sul vialetto in questione e dell'ordinaria condizione di suo godimento da parte delle richiedenti, anche la dimostrazione delle evenienze di disturbo che lo hanno alterato o lo hanno reso più difficoltoso o, ancora, messo in pericolo. 10
E, infatti, per poter giustificare un giudizio possessorio, la turbativa, sebbene venga in considerazione come mero atto materiale idoneo a turbare il possesso altrui, non necessitando di un'alterazione fisica dello stato di fatto e della produzione di un danno attuale, deve esistere al momento della proposizione dell'azione e deve rilevare un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo della legittima attività altrui, sì da rendere impossibile, gravosa o notevolmente difficoltosa l'estrinsecazione oppure da porre in dubbio o in pericolo lo stato di possesso (Cass. 26787/2023 che richiama Cass. 3687/1987 e Cass. 2255/1991).
Va poi aggiunto che soggettivamente la molestia è caratterizzata dal c.d. animus
turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a nocumento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà
del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio del potere di fatto di quest'ultimo. Le molestie al possesso altrui, infatti, rientrano nel novero degli atti illeciti e,
come tali, per essere sanzionabili, devono risultare sorrette da quegli elementi soggettivi che connotano ogni illecito secondo l'ordinamento vigente (Cass.
4279/2011).
Di regola, la Suprema Corte ritiene sufficiente, per integrare l'elemento psicologico della molestia possessoria, la coscienza e la volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che rilevi il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete e ulteriori conseguenze della sua azione (Cass.
107/2016). L'elemento soggettivo può ravvisarsi anche nella stessa volontarietà
con cui sono stati realizzati i fatti materiali in cui si concreta la turbativa, ma ciò
non significa in modo assoluto che l'animus turbandi debba sempre presumersi una volta che sia stata dimostrata l'esistenza della condotta materiale attraverso la quale si sia manifestata la lesione possessoria, ben potendo verificarsi 11 situazioni che, pur importando la restrizione temporanea di alcune facoltà di godimento, trovano il loro temperamento e l'opportuna soluzione nelle norme di civile convivenza e in quelle di buon vicinato.
Inoltre, poiché per integrare l'elemento soggettivo della lesione possessoria è
necessario il dolo o almeno la colpa, devono ritenersi operanti anche le cause soggettive di esclusione dell'illecito, tra le quali figura, secondo l'orientamento dominante, l'errore scusabile determinato dalla palese e obiettiva difficoltà nel ricondurre alla previsione normativa, pur esaminata con la dovuta diligenza, il caso concreto (Cass. 5200/1999), il consenso, espresso o tacito, del possessore
(Cass. 4729/1987) nonché la dimostrazione, da parte dell'agente, di avere operato nell'ambito della sua relazione di fatto (esclusiva o comune) con il bene
(Cass. 4198/2016).
Orbene, nel caso di specie, sotto il profilo soggettivo, è evidente la mancanza in capo al soggetto resistente di qualsivoglia profilo di dolo o di colpa, dal momento che la riapertura dei varchi chiusi, sebbene realizzata per unilaterale determinazione dello stesso, è stata compiuta non già nella consapevolezza di pregiudicare l'altrui possesso e, dunque, di compiere un atto contro la volontà
dei compossessori o nella loro inconsapevolezza, ma al fine di rispettare un provvedimento imposto dalla pubblica autorità.
Infatti, il Comune di Torre del Greco –, Controparte_7
avendo accertato, in seguito a sopralluogo, che aveva Controparte_2
realizzato delle opere abusive edilizie riguardanti l'edificio ad uso commerciale sito in Via San Gennariello n. 1, comportanti, tra l'altro, una «variazione
prospettica sul lato Sud dell'immobile» e «consistenti nella trasformazione di due porte
in due finestre e nella chiusura di una porta», con ordinanza del 7 gennaio 2014, gli aveva imposto di demolirle e di ripristinare lo stato originario dei luoghi,
avvertendolo che la non puntuale osservanza del provvedimento avrebbe costituito «motivo fondamentale di rigetto della […] istanza di Condono Edilizio
presentata ai sensi della Legge n. 47/85, prot. n. 63108 del 25.06.1986, fascicolo n.6035 12 anche nel caso in cui ne sussistessero i requisiti per l'accoglimento», disponendosi «la
demolizione delle opere sopra indicate».
In proposito, va anche osservato che l'atto di compravendita del 23 maggio 1994
aveva ad oggetto un complesso immobiliare sprovvisto di titolo abilitativo, per il cui trasferimento, in base all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, parte venditrice ha dovuto dichiarare di aver presentato l'istanza di condono edilizio e di aver pagato le prime due rate di oblazione (art. 8).
E risulta altrettanto noto che, in pendenza di procedimento di condono di un manufatto abusivo, non è ammessa la realizzazione di opere aggiuntive né
finanche l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari, che comportano di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia,
venendo meno la continuità tra vecchia e nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono. Appare evidente, dunque, che tale regime normativo sancisce la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e, al contempo, mira a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi, con la conseguente limitazione dell'autonomia contrattuale e delle libere determinazioni dei privati.
Nel caso di specie, quindi, ferme le considerazioni innanzi sviluppate circa la mancata prova dello ius possessionis in capo ai soggetti istanti, nonché l'assenza di una sufficiente dimostrazione della molestia lamentata, si ritiene che debba essere esclusa l'operatività del principio, invocato da parte appellante, della salvaguardia del diritto del terzo incolpevole, atteso che costui, in base all'ordinaria diligenza, avrebbe potuto (e dovuto) conoscere, anche tramite l'ausilio del notaio rogante, il precetto legislativo.
Né si condivide l'assunto delle appellanti, secondo cui il provvedimento amministrativo rivolto al destinatario non sarebbe loro Controparte_2
opponibile, non potendo esso pregiudicare i diritti dei terzi. 13
Il principio invocato dalle appellanti è certamente operante per gli atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica del destinatario, cui siano attribuiti diritti o facoltà che altrimenti non avrebbe, essendosi in presenza, nel caso in esame, di un provvedimento di natura repressiva.
Infatti, sono gli atti ampliativi o permissivi, come le autorizzazioni, che non possono essere invocati per escludere o attenuare la responsabilità civile o penale in cui i titolari dell'attività autorizzata possano incorrere (così come espressamente previsto in tema di autorizzazioni di polizia dall'articolo 11 del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), onde in tal senso il rilascio del provvedimento ampliativo fa salvi i diritti dei terzi.: ciò in quanto i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario hanno,
di regola, come oggetto la tutela dell'interesse del destinatario, che non può
riverberarsi in danno dei terzi, i cui diritti non subiscono alcun affievolimento e (senza che il provvedimento amministrativo abbia inteso sacrificarne o menomarne l'integrità) godono di piena tutela giudiziaria di fronte alle lesioni che possano loro derivare dall'esercizio dell'attività consentita, che, sebbene autorizzata dall'autorità amministrativa, conserva carattere privatistico talché le sue conseguenze eventualmente lesive dei diritti dei terzi restano imputabili al soggetto che la pone in essere. Diverso è, invece, il caso di provvedimenti restrittivi o impositivi, l'ottemperanza ai quali esclude, di regola, nei rapporti tra privati l'esigibilità della condotta contraria (così come, in materia contrattuale, determina, quale factum principis, l'impossibilità incolpevole della prestazione oggetto di obbligazione), a meno che non risulti che il destinatario dell'ordine amministrativo vi abbia dato causa colposamente e, in particolare,
non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne l'annullamento, ove il provvedimento sia illegittimo (il che, nella specie, non è
neppure dedotto).
Inoltre, va aggiunto che, pur avendo sia la parte venditrice (sorelle Cimmino) 14 che quella acquirente ( ) dato causa colposamente agli illeciti contestati e CP_2
alla ragionevole previsione dell'ordine amministrativo sopravvenuto,
attraverso la previsione della clausola di cui all'art. 5 dell'atto di compravendita e la successiva realizzazione di opere edilizie difformi dalla domanda di sanatoria presentata, ha comunque osservato un Controparte_2
comportamento orientato alla pronta e adeguata osservanza della legge, al fine proprio di tutelare gli effetti del trasferimento immobiliare proveniente dalle stesse ricorrenti.
E, infatti, già con la nota di trasmissione recante prot. n. 55522 del 26 luglio 1999,
aveva provveduto ad integrare l'istanza di condono presentata dall'ex proprietaria dell'immobile corredandola della relazione fotografica da cui risultano evincibili gli interventi eseguiti in virtù del contratto di compravendita e, una volta raggiunto dall'ordinanza di demolizione, si è diligentemente attivato ripristinando lo status quo ante per ottenerne la revoca, rilasciata con provvedimento del 16 settembre 2014.
In conclusione, sussistono, nella specie, molteplici elementi che, valutati globalmente, consentono di esprimere il giudizio di insussistenza degli elementi legittimanti il corretto e valido esercizio della domanda di manutenzione, sì da doversi confermare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, escludere anche il diritto delle appellanti al risarcimento dei danni (peraltro, indimostrati).
Né, infine, potrebbe accogliersi la sola richiesta di far ordine ai resistenti di non
passare a piedi o con mezzi sul viale descritto nel rogito tenuto conto che il CP_3
mancato esame di tale autonomo capo di domanda non ha formato oggetto d'impugnazione.
Quanto alle richieste istruttorie riproposte in appello (interrogatorio formale,
prova testimoniale e ispezione dei luoghi), ne appare evidente l'irrilevanza,
perché inerenti a circostanze non contestate, ossia all'avvenuta riapertura (in data 12 marzo 2014) dei tre accessi e al dissenso espresso dalle appellanti. 15
Le considerazioni illustrate inducono a ritenere infondati tutti i motivi di appello, che va, di conseguenza, respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di (con Controparte_2
distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del suo difensore), da liquidare secondo i criteri dettati dall'articolo 5 del D.M. n. 55 del 2014, con la precisazione che nei giudizi possessori, ove manchino agli atti gli elementi identificativi del valore ex
art. 15 c.p.c., devono applicarsi i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile (cfr. Cass. 24644/11, Cass. 10755/19) e, quindi, quelli stabiliti per le cause di valore non inferiore ad € 26.000,00 (ai sensi dell'articolo 5, comma 6,
del D.M. 10 marzo 2014 n. 55), con adeguata riduzione ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 15, commisurata alla ridotta complessità
in fatto e in diritto delle questioni trattate. È dovuto all'erario, da parte delle appellanti, un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
Infine, come richiesto da , si dispone la correzione del capo 1. Controparte_2
del dispositivo della sentenza di primo grado («conferma l'ordinanza emessa in
data 22.11.2006 e, per l'effetto, rigetta la domanda possessoria nei medesimi termini di
cui alla citata ordinanza»), poiché l'ordinanza che ha chiuso la fase sommaria è
stata emessa l'8 maggio 2015 e non il 22 novembre 2006.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- dispone la correzione della sentenza di primo grado, nel senso che dove è
scritto, in dispositivo, «ordinanza emessa in data 22.11.2006» deve leggersi e intendersi «ordinanza emessa in data 8 maggio 2015», e l'annotazione della presente correzione in calce alla sentenza corretta;
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- condanna e l pagamento, in favore di Pt_1 Controparte_1 CP_2
(con distrazione in favore dell'avvocato Giovanni Russo), delle spese di
[...]
appello, liquidate in € 4.830,00 (di cui € 4.200,00 per compensi ed € 630,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n°115.
Così deciso l'8 maggio 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore