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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est. dott.ssa Stefania FROJO Giudice dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2469/2024RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c., promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
RA EN (TO), via Maestra n. 11, rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Giacardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26 giusta procura speciale alle liti in atti
- r i c o r r e n t e - contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Castagneto Po (TO), Strada Ossole n. 42/d, elettivamente domiciliato in Torino Corso Duca degli
Abruzzi n. 14, nello studio e presso la persona dell'Avv. Daniela GALLO LASSERE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1153/2018 così provvedere:
- conferma affido condiviso delle minori ai genitori;
pagina 1 di 4 - collocazione prevalente e residenza delle figlie presso il padre;
- incontri madre/figlie come da indicazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia, con l'obiettivo, al verificarsi dei presupposti, della liberalizzazione, normalizzazione ed ampliamento degli stessi, fino
a pervenire ad una collocazione per pari tempo presso ciascun genitore;
- sostegno psicologico e di educativa per le minori;
- percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione per consentire di ridurre la conflittualità e individuare spazi di genitorialità condivisa;
- sostegno psicologico individuale per i genitori;
tutti gli interventi saranno mantenuti fino a quanto ritenuti necessari o utili dai Servizi incaricati;
- il padre tratterrà interamente l'assegno unico per le figlie, la madre resterà gravata del 100% delle spese extra e verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascuna figlia), a partire dalla mensilità di marzo 2025 da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
tale contributo al mantenimento verrà meno quando sussisteranno le condizioni per una collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, fermi in ogni caso il 100% delle spese extra a carico della madre come da Protocollo di Ivrea del
24.6.2016, e AU interamente al padre;
- spese compensate.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 24.9.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dalla relazione tra le parti sono nate in data 02/09/2010, le figlie gemelle
[...]
e . Per_1 Per_2
La madre ha chiesto la modifica della sentenza del Tribunale di Ivrea, resa su ricorso congiunto delle parti, n. 1153/2018 pubblicata il 18.12.2018 - con cui è stato disposto affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, calendario di incontri con il padre, assegnazione alla stessa della casa coniugale, mantenimento diretto e 100% spese extra a carico della madre – lamentando che le figlie nell'estate 2024 si erano rifiutate di trascorrere le vacanze con il padre (mal sopportando peraltro la di lui compagna) e chiedendo una modifica del calendario di incontri padre/figlie in termini riduttivi.
Il padre si è costituito in giudizio contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e sostenendo di avere un buon rapporto con le figlie, nonostante gli ostacoli da sempre frapposti dalla madre;
anche il rapporto delle figlie con la sua compagna, che non viveva a casa con lui, era buono. Il padre ha pagina 2 di 4 aggiunto che, come anche riferito dai Servizi, dopo il 25.1.2025, a seguito di un litigio notturno tra madre e figlie per l'uso della chat, queste ultime si erano rifiutate di tornare a casa della madre per cui il padre aveva avvertito i Carabinieri e successivamente anche i Servizi incaricati;
da allora le figlie vivevano con il padre e rifiutavano i contatti con la madre. Tanto premesso, il padre ha chiesto in via principale che, previo ascolto delle minori e CTU, fosse disposto affido esclusivo delle figlie al padre (per incapacità di empatia delle madre e di garantire alle figlie la giusta
“bigenitorialità”), un contributo al mantenimento in loro favore di € 1.200,00 (in ragione delle differenze di reddito e patrimonio tra le parti), 100% delle spese a carico della madre e assegno unico interamente a vantaggio del padre;
in subordine, il padre ha chiesto la collocazione per tempi paritetici delle figlie presso ciascun genitore ed un contributo al mantenimento a carico della madre di € 600,00.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 18.2.2025, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie e di ascolto delle minori, e ai termini e art. 473bis.28
c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto delle minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole (avendo peraltro il convenuto rinunciato all'ascolto) .
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs.
154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. – l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento e il mantenimento delle minori, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto degli esiti degli approfondimenti commissionati ai Parte_2
pagina 3 di 4 In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Ivrea di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1153/2018, pubblicata in data 17.12.2018 e passata in giudicato il 18.6.2019, così provvede:
1. conferma l'affido condiviso delle minori ai genitori;
2. dispone la collocazione prevalente e la residenza delle figlie presso il padre;
gli incontri madre/figlie avverranno come da indicazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia, con l'obiettivo, al verificarsi dei presupposti, della liberalizzazione, normalizzazione ed ampliamento degli stessi, fino a pervenire ad una collocazione per pari tempo presso ciascun genitore;
3. dispone la presa in carico per il sostegno psicologico e di educativa per le minori;
4. dispone per i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione per consentire di ridurre la conflittualità e individuare spazi di genitorialità condivisa, oltre che sostegno psicologico individuale per i genitori;
tutti gli interventi saranno mantenuti fino a quanto ritenuti necessari o utili dai Servizi incaricati;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre tratterrà interamente l'assegno unico per le figlie, la madre resterà gravata del 100% delle spese extra e verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascuna figlia), a partire dalla mensilità di marzo 2025 da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
tale contributo al mantenimento verrà meno quando sussisteranno le condizioni per una collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, fermi in ogni caso il 100% delle spese extra a carico della madre come da Protocollo di Ivrea del 24.6.2016, e AU interamente al padre;
6. spese compensate;
7. per il resto conferma la citata sentenza in ogni altra parte.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est. dott.ssa Stefania FROJO Giudice dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2469/2024RG., avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c., promosso da nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
RA EN (TO), via Maestra n. 11, rappresentata e difesa dall'avvocato Walter Giacardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26 giusta procura speciale alle liti in atti
- r i c o r r e n t e - contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Castagneto Po (TO), Strada Ossole n. 42/d, elettivamente domiciliato in Torino Corso Duca degli
Abruzzi n. 14, nello studio e presso la persona dell'Avv. Daniela GALLO LASSERE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
- r e s i s t e n t e -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1153/2018 così provvedere:
- conferma affido condiviso delle minori ai genitori;
pagina 1 di 4 - collocazione prevalente e residenza delle figlie presso il padre;
- incontri madre/figlie come da indicazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia, con l'obiettivo, al verificarsi dei presupposti, della liberalizzazione, normalizzazione ed ampliamento degli stessi, fino
a pervenire ad una collocazione per pari tempo presso ciascun genitore;
- sostegno psicologico e di educativa per le minori;
- percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione per consentire di ridurre la conflittualità e individuare spazi di genitorialità condivisa;
- sostegno psicologico individuale per i genitori;
tutti gli interventi saranno mantenuti fino a quanto ritenuti necessari o utili dai Servizi incaricati;
- il padre tratterrà interamente l'assegno unico per le figlie, la madre resterà gravata del 100% delle spese extra e verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascuna figlia), a partire dalla mensilità di marzo 2025 da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
tale contributo al mantenimento verrà meno quando sussisteranno le condizioni per una collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, fermi in ogni caso il 100% delle spese extra a carico della madre come da Protocollo di Ivrea del
24.6.2016, e AU interamente al padre;
- spese compensate.”
CONCLUSIONI DEL PM: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 24.9.2024, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo che dalla relazione tra le parti sono nate in data 02/09/2010, le figlie gemelle
[...]
e . Per_1 Per_2
La madre ha chiesto la modifica della sentenza del Tribunale di Ivrea, resa su ricorso congiunto delle parti, n. 1153/2018 pubblicata il 18.12.2018 - con cui è stato disposto affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, calendario di incontri con il padre, assegnazione alla stessa della casa coniugale, mantenimento diretto e 100% spese extra a carico della madre – lamentando che le figlie nell'estate 2024 si erano rifiutate di trascorrere le vacanze con il padre (mal sopportando peraltro la di lui compagna) e chiedendo una modifica del calendario di incontri padre/figlie in termini riduttivi.
Il padre si è costituito in giudizio contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e sostenendo di avere un buon rapporto con le figlie, nonostante gli ostacoli da sempre frapposti dalla madre;
anche il rapporto delle figlie con la sua compagna, che non viveva a casa con lui, era buono. Il padre ha pagina 2 di 4 aggiunto che, come anche riferito dai Servizi, dopo il 25.1.2025, a seguito di un litigio notturno tra madre e figlie per l'uso della chat, queste ultime si erano rifiutate di tornare a casa della madre per cui il padre aveva avvertito i Carabinieri e successivamente anche i Servizi incaricati;
da allora le figlie vivevano con il padre e rifiutavano i contatti con la madre. Tanto premesso, il padre ha chiesto in via principale che, previo ascolto delle minori e CTU, fosse disposto affido esclusivo delle figlie al padre (per incapacità di empatia delle madre e di garantire alle figlie la giusta
“bigenitorialità”), un contributo al mantenimento in loro favore di € 1.200,00 (in ragione delle differenze di reddito e patrimonio tra le parti), 100% delle spese a carico della madre e assegno unico interamente a vantaggio del padre;
in subordine, il padre ha chiesto la collocazione per tempi paritetici delle figlie presso ciascun genitore ed un contributo al mantenimento a carico della madre di € 600,00.
Le parti, avendo raggiunto l'accordo, all'udienza del 18.2.2025, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie e di ascolto delle minori, e ai termini e art. 473bis.28
c.p.c., hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto delle minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole (avendo peraltro il convenuto rinunciato all'ascolto) .
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs.
154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. – l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti l'affidamento e il mantenimento delle minori, oltre che la regolamentazione de rapporti tra le parti, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, le parti hanno tenuto conto degli esiti degli approfondimenti commissionati ai Parte_2
pagina 3 di 4 In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Ivrea di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1153/2018, pubblicata in data 17.12.2018 e passata in giudicato il 18.6.2019, così provvede:
1. conferma l'affido condiviso delle minori ai genitori;
2. dispone la collocazione prevalente e la residenza delle figlie presso il padre;
gli incontri madre/figlie avverranno come da indicazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia, con l'obiettivo, al verificarsi dei presupposti, della liberalizzazione, normalizzazione ed ampliamento degli stessi, fino a pervenire ad una collocazione per pari tempo presso ciascun genitore;
3. dispone la presa in carico per il sostegno psicologico e di educativa per le minori;
4. dispone per i genitori un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione per consentire di ridurre la conflittualità e individuare spazi di genitorialità condivisa, oltre che sostegno psicologico individuale per i genitori;
tutti gli interventi saranno mantenuti fino a quanto ritenuti necessari o utili dai Servizi incaricati;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre tratterrà interamente l'assegno unico per le figlie, la madre resterà gravata del 100% delle spese extra e verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 (ossia € 200,00 per ciascuna figlia), a partire dalla mensilità di marzo 2025 da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
tale contributo al mantenimento verrà meno quando sussisteranno le condizioni per una collocazione paritetica delle figlie presso ciascun genitore, fermi in ogni caso il 100% delle spese extra a carico della madre come da Protocollo di Ivrea del 24.6.2016, e AU interamente al padre;
6. spese compensate;
7. per il resto conferma la citata sentenza in ogni altra parte.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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