Articolo 1 della Legge 18 luglio 1984, n. 370
Articolo 2
Versione
9 agosto 1984
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
A cio' si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati contributi.
I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984