Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
A cio' si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati contributi.
I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.
Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.
A cio' si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati contributi.
I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.