Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.