Articolo 5 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 marzo 1948
>
Versione
20 gennaio 1972
Art. 5. ((La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente