Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972
Art. 5. ((La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.))
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.))
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., ordinanza 20/05/2016, n. 115Provvedimento: […] Ritenuto che, con ordinanza del 28 luglio 2014, il Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata;Leggi di più...
- regioni a statuto speciale e province autonome·
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