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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1206 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. in proprio e quale C.F._2 Parte_3 C.F._3 amministratore di sostegno di (C.F. ), tutti agenti anche in Per_1 C.F._4 qualità di eredi di in giudizio con l'avv.ta Maria Grazia D'Angelo Persona_2
-attori- contro
CP_1
-convenuto non costituito-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), nella loro qualità di eredi di in C.F._6 Persona_3 giudizio con l'avv. Eugenio Galassi
-convenuti in riassunzione-
e
(C.F. , in persona del Direttore TE P.IVA_1 generale e rappresentante legale pro tempore, in giudizio con l'avv. Francesco Alessandro Magni
-convenuta- nonché
1 (C.F. ), anche in qualità di erede pro quota della madre Controparte_5 C.F._7
in giudizio con gli avv.ti Francesco Falvo D'Urso, Stefania Falvo d'Urso e Luigi Persona_4
Falvo d'Urso
-interventore volontario-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa e rigettata 1. accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa si è verificato per colpa dei SIg.ri CP_1
e , e conseguentemente condannare gli stessi a risarcire tutti i danni in via
[...] Persona_3 solidale con la nella spiegata qualità di responsabile civile in persona del suo CP_6 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni da perdita parentale iure proprio subito dagli istanti a seguito della morte della sig.ra nonché al risarcimento del danno Persona_2 patrimoniale iure proprio, danno biologico iure proprio e danno iure hereditatis subiti dagli istanti a seguito della morte della sig.ra che si quantifica nello specifico: - in favore di Persona_2 Per_1 nella misura di €. 602.150,00 (seicentoduemilacentocinquanta/00) come specificato in narrativa o di quella che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo - in favore di nella misura di €. 542.745,00 Parte_3
(cinquecentoquarantaduesettecentoquarantacinque/00) come specificato in narrativa o che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo;
- in favore di nella misura di €. 394,745,00 come specificato in narrativa o di Parte_2 quella che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo;
- in favore di nella misura di €. 394.745,00 come Parte_1 specificato in narrativa o di quella che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo;
in via istruttoria: si reiterano le richieste istruttorie non ammesse e in particolare la prova testimoniale sui capitoli non ammessi e la CTU medico-legale così come richiesta nelle memorie 183 cpc II termine cpc Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE: “voglia il Tribunale in intestazione adito, 1) in via pregiudiziale, senza accettazione del contraddittorio di merito, rigettare la domanda attorea siccome improcedibile, stante l'eccepita carenza di previo esperimento della obbligatoria mediaconciliazione;
2) in via subordinata, nel non creduto caso di supoeramento della questione preliminare suddetta, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, per i motivi meglio
2 specificati nella narrativa che precede;
3) in via meramente gradata, nel caso in cui si ritenesse sussistente la responsabilità dell'odierno attore in ordine ai fatti a lui contestati, si richiede in ogni caso che l'adito Giudice voglia opportunamente ridurre la somma da liquidarsi a favore degli attori, attestatane, sempre in scongiurata ipotesi, la colpa lieve in ordine alla causazione dell'evento morte contestato;
4) per puro tuziorismo difensivo, in siffatto caso obbligare, in via principale, la oppure il Controparte_7 broker assicurativo di riferimento, responsabile civile già chiamato in causa dalla a CP_8 manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria/economica risarcitoria avanzata da parte attrice;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- : “
1. in via principale: respingere tutte le domande proposte dagli attori, perché nulle, CP_6 inammissibili anche per carenza di legittimazione attiva e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo responsabilità alcuna a carico della per i fatti per cui è causa. CP_6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dai sigg.ri come di ogni istanza, anche all'esito di quelle Pt_1 che verranno ex adverso avanzate: a) respingere le domande di risarcimento danni così come formulate perché infondate per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse del presente atto e comunque riconoscere il diritto al risarcimento nei limiti delle quote ereditarie, dell'eventuale danno differenziale rispetto a quanto già percepito e della effettiva quota di responsabilità della da considerare, a tutto voler CP_6 concedere, in termini di sola perdita di chances;
b) ripartire la non creduta condanna tra i convenuti nella misura della quota di responsabilità accertata, come meglio esposto nelle premesse, con esclusione di condanna solidale;
ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare gli altri convenuti a rimborsare alla
[...] quanto eventualmente da questa versato in eccesso rispetto alla quota cui è tenuta, che si chiede CP_6 di accertare in questa sede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In via istruttoria, si chiede dunque disporsi ctu medico legale, e che venga chiesto al consulente di accertare, nel caso in cui si ravvisino comportamenti non corretti da parte del dott. a) il contributo causale delle lesioni CP_2 riportate dai colpi inferti con il coltello e dalla condotta del dott. ove ritenuta manchevole, CP_2 indicando, ove possibile, le rispettive quote percentuali;
b) la natura ed entità delle lesioni riportate a seguito dei colpi di coltello;
c) l'eventuale maggior danno, anche in termini di perdita di chances, rispetto a quello che si sarebbe comunque determinato come conseguenza dell'illecito doloso del sig. ; CP_1
- PARTE INTERVENUTA: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: - Accertato e dichiarato che il fatto per cui è causa si è verificato per colpa dei sig.ri
e in virtù delle sentenze penali prodotte, condannare gli stessi in Parte_4 Persona_3 via solidale con l'Ausl di nella spiegata qualità di responsabile civile in persona del suo CP_6 rappresentante legale pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante a seguito della morte
3 della SI.ra anche nella qualità di erede pro quota della madre pari ad Persona_2 Persona_4
€104.810,00 o nella misura maggiore o minore che l'On. Giudicante vorrà stabilire secondo giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quest'ultimo anche in qualità di amministratore di sostegno del fratello (di seguito Per_1 anche solo “i ”) hanno convenuto in giudizio il padre , Parte_5 CP_1 [...]
e l' (di seguito anche solo “ ) al fine Per_3 TE CP_6 dell'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe, a sostegno delle quali hanno allegato e dedotto:
- che in data 16.10.2011 madre dei era deceduta a Persona_2 Pt_5 Pt_1 seguito della concorrente condotta dolosa del di loro padre – che le aveva CP_1 inferto diverse coltellate – e di quella colposa omissiva del medico chirurgo
[...]
Per_3
- che si erano costituiti quali parti civili nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Assise di
Teramo nei confronti dell' e dello conclusosi in primo grado con la Pt_1 CP_2 condanna del primo all'ergastolo e del secondo alla pena della reclusione di un anno, con sospensione condizionale, oltre alla loro condanna, in solido unitamente alla responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con previsionale di euro CP_6
80.000,00 in favore di e di euro 30.000,00 ciascuno in favore di Per_1 Pt_1 Pt_2
e CP_9
- che si era formato giudicato in ordine alla penale responsabilità degli imputati e a quella civile in solido con il responsabile civile, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione I, del 07.01.2016, n. 14804;
- che, a seguito del decesso della madre, gli stessi avevano subito danni iure proprio, di carattere patrimoniale, non patrimoniale e da perdita del rapporto parentale, oltre a succedere pro quota nel danno – iure hereditatis – subito dalla individuabile sub specie di danno Per_2 biologico terminale e di danno catastrofale.
I-2. Con comparsa di risposta del 20.06.2017 si è tempestivamente costituito in giudizio il dott.
allegando e deducendo – a supporto delle conclusioni sopra trascritte Persona_3
– che:
4 - il giudizio non era stato preceduto dalla mediazione obbligatoria, con conseguente sua improcedibilità;
- doveva ritenersi sussistente il suo difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile civile ex lege la CP_6
- nel merito, svolgendo considerazioni in punto di fatto, relative alla concreta fattispecie, e volte alla dimostrazione della sua esenzione da ogni responsabilità, contestando la pretesa risarcitoria degli attori anche in punto di an debeatur.
I-3. Con comparsa di risposta del 15.02.2018 si è tardivamente costituita l TE
, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
[...]
La ha svolto articolate considerazioni in ordine alla dinamica del decesso e alla CP_6
(in)sussistenza del nesso causale rispetto alla condotta dei medici, connesse con la ritenuta inoperatività in questa sede degli accertamenti condotti in quella penale. Ha, inoltre, rilevato come in sede civilistica risulta indispensabile procedere alla individuazione delle eventuali rispettive quote di responsabilità. Ha infine contestato specificamente le richieste risarcitorie in punto di quantum debeatur.
I-4. Ha poi spiegato intervento volontario , fratello della donna deceduta, al fine Controparte_5 dell'ottenimento della condanna al risarcimento del danno dallo stesso patito, anche nella qualità di erede pro quota della madre (a sua volta erede del padre della vittima). Persona_4
Egli ha riferito di aver introdotto altro giudizio innanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 923/2017) deducendo la medesima vicenda sostanziale per cui pende il presente procedimento, al fine del ristoro dei danni patiti quale fratello della vittima, nonché quale erede del genitore comune
[...]
Ha altresì riferito che, nelle more del giudizio, è deceduta anche l'altro genitore Persona_5 comune, di qui il suo interesse all'intervento onde ottenere il risarcimento della quota Persona_4 parte del danno a lui spettante quale erede della madre deceduta.
I-5. All'esito della prima udienza del 07.03.2018 il giudice, verificata la carenza di procedibilità, ha assegnato termine alla parte attrice per la presentazione della domanda di mediazione, effettivamente introdotta dagli attori e chiusa per mancata adesione delle parti invitate.
Disposta alla nuova prima udienza la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice ha riservato la decisione sulle istanze istruttorie all'esito dell'udienza ex art. 184 del 19.02.2020.
Con provvedimento del 26.03.2020 il precedente giudice unico ha delibato le richieste di prova delle parti e delegato il giudice onorario di pace all'assunzione di quelle ammesse.
I-5.1. A seguito del decesso dello è stata disposta l'interruzione del giudizio con CP_2 provvedimento del 21.12.2023, poi riassunto con ricorso dei del 12.02.2024, cui ha Parte_5
5 fatto seguito la costituzione degli eredi dello convenuti in riassunzione ( CP_2 [...]
e . CP_2 Controparte_3
I-5.2. La controversia, istruita mediante produzioni documentali ed escussione della teste di parte attrice (cfr. verbale udienza 10.05.2021), dopo vari rinvii d'ufficio, è pervenuta in CP_10 decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA – L'AN DEBEATUR.
II-6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , destinatario di regolare vocatio CP_1 in ius, non costituito nel presente giudizio.
II-7. Deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva spiegata dallo e richiamata dai suoi eredi nella comparsa di costituzione in riassunzione. CP_11
Com'è noto, la nozione di legittimazione a contraddire, attinente alla titolarità passiva dell'azione, va ricondotta in capo a chi, nella prospettazione della domanda, venga indicato quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione giuridica soggettiva passiva dedotta in giudizio (sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del rapporto obbligatorio, cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 16.02.2016).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori, nella loro prospettazione, hanno inteso far valere il loro diritto di credito risarcitorio nei confronti dello ritenuto dagli stessi quale proprio CP_2
(con)debitore e, dunque, correttamente evocato in giudizio.
II-8. Venendo al merito della vicenda, va preliminarmente accertata la valenza degli accertamenti compiuti in sede penale.
II-8.1. Sul piano soggettivo, si rileva anzitutto che nel giudizio penale innanzi alla Corte di Assise di Teramo hanno preso parte, nella qualità di imputati, i convenuti e CP_1 [...]
nella qualità di responsabile civile la e, quali parti civili, , anche Per_3 CP_6 Parte_3 in qualità di amministratore di sostegno di , Per_1 Parte_2 Parte_1 [...]
, e . CP_12 Persona_5 Persona_4 Controparte_5
Risulta dunque evidente che vi è piena coincidenza tra i soggetti del giudizio penale e quelli che hanno preso parte al presente procedimento.
II-8.2. Dal punto di vista oggettivo, la decisione assunta in sede penale risulta passata in giudicato.
La sentenza della Corte di Assise di Teramo è stata infatti appellata innanzi alla Corte di Assise di
Appello di L'Aquila, cui ha fatto seguito il ricorso per cassazione deciso con sentenza n.
14804/2016 della I Sezione penale della Suprema Corte.
6 Sussiste dunque la condizione di cui all'art. 648 c.p.p., in base al quale “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”.
II-8.3. Combinando le osservazioni svolte sub § II-8.1. e sub § II-8.2. deve concludersi nel senso che il giudicato penale intervenuto esplichi nel presente giudizio gli effetti descritti all'art. 651 c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
A ciò aggiungasi, sulla scorta del condivisibile orientamento di legittimità, che “l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12901 del
10.05.2024).
II-8.4. Emerge dunque l'incontrovertibilità e l'intangibilità dell'accertamento relativo alla responsabilità penale – a titoli soggettivi differenziati – di e di CP_1 Persona_3 in ordine al decesso di avvenuto in data 16.10.2011 in Sant'Omero. Persona_2
II-9. Ne consegue che le articolate allegazioni e deduzioni svolte dai convenuti e CP_2 CP_6 in ordine alla dinamica del fatto illecito, alla responsabilità dei sanitari, al nesso causale e a ogni altro elemento afferente alla stretta fattualità della vicenda, si risolvono in una inammissibile critica al nucleo accertativo del giudicato penale, con la conseguenza che delle stesse non può tenersi conto in questa sede.
II-10. Il fatto di reato, qui rilevante quale fatto illecito generatore dell'obbligazione risarcitoria (cfr. art. 185 c.p.), risulta dunque definitivamente cristallizzato nei termini di cui alla sentenza di primo grado che, per quanto qui rileva, è stata confermata nei successivi gradi di giudizio.
E difatti, in grado di appello si è proceduto alla sola parziale riforma del trattamento sanzionatorio riservato all' mentre la Suprema Corte ha integralmente rigettato i ricorsi promossi dagli Pt_1 imputati e dal responsabile civile.
II-11. Coperto dal giudicato l'accertamento dell'an debeatur, in questa sede gli attori (e poi l'intervenuto) agiscono per la liquidazione del danno-conseguenza, operazione questa che sul piano logico-giuridico deve essere preceduta dall'accertamento della natura unitaria del fatto illecito, ai fini dell'operatività del meccanismo di solidarietà ex art. 2055 c.c. e dell'eventuale individuazione
7 delle rispettive quote di responsabilità.
II-11.1. L'indagine in ordine all'unicità dell'illecito e alla solidarietà esterna necessita di essere preceduta da talune considerazioni generali sulla disciplina della solidarietà nella responsabilità aquiliana.
Com'è noto, l'art. 2055 c.c., stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, mira non ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno, ma a rafforzare la garanzia del danneggiato-creditore, in perfetta continuità con la ratio della presunzione di solidarietà prevista nel diritto generale delle obbligazioni (cfr. art. 1294 c.c.). In tal modo, infatti, il danneggiato-creditore può rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire pro quota.
Il presupposto per l'operatività della solidarietà è che il fatto dannoso risulti imputabile a più persone: occorre che serie causali logicamente autonome abbiano tutte necessariamente contribuito a produrre l'evento; risulta poi irrilevante la sussistenza di un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “L'articolo 2055 cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti e anche se uno o alcuni rispondano a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana…” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9902 del 28.07.2000,
Rv. 538885-01).
La solidarietà è invece esclusa allorquando debba attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili che, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8778 del 03.04.2024, Rv. 670700-02).
Sicché, come evidenziato da autorevole dottrina, dall'art. 2055 c.c. è possibile enucleare due regole, in quanto collega un evento dannoso a più persone mediante il rapporto di causalità di fatto e stabilisce il criterio in base al quale ripartire il costo del danno tra i responsabili;
la prima regola presuppone l'accertamento di un fatto dannoso unitario e l'individuazione dei responsabili, secondo il criterio della causalità di fatto;
la seconda, invece, esprime il principio secondo il quale ciascuno deve rispondere del fatto proprio e delle conseguenze che si sono prodotte.
La solidarietà non è poi impedita dalla diversità delle condotte lesive, né dalla diversità dei titoli di responsabilità, allorquando tra di essi sussista uno stretto vincolo di interdipendenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 22164 del 05.09.2019, Rv. 654937-01 con precipuo riferimento alla prescrizione).
II-11.2. Sussiste nel caso di specie l'unicità del fatto dannoso, prodotto dal convergere dell'azione
8 omicidiaria commissiva dolosa dell e da quella omissiva colposa dello come del Pt_1 CP_2 resto accertato dal giudice penale.
Si legge infatti nella sentenza di primo grado (p. 46 ss.) che “la morte della donna sia correlabile eziologicamente sia alla condotta tenuta dall'aggressore, che all'inerzia colposa del chirurgo che le avrebbe potuto praticare il drenaggio, con la conseguenza che, del decesso di , debba essere ritenuto colpevole sia Persona_2
a titolo di dolo da premeditazione, come ampiamente spiegato, che il dr che Parte_6 Persona_3 ha colpevolmente omesso di ottemperare ai suoi doveri di chirurgo inserito nel turno domenicale di reperibilità, posto che entrambi cagionavano l'evento morte”, evocando sul punto il concetto di causalità addizionale.
Lo ribadisce la sentenza della Corte di Assise di Appello di L'Aquila (p. 20 ss.), secondo cui
“Entrambi gli imputati, infatti, hanno provocato la morte della La condotta dolosa dell' Per_2 Pt_1 caratterizzata da autonoma efficacia lesiva, ed idonea, di per sé, a generare l'evento mortale … ha innescato il processo causale nel quale si è inserita la condotta colposa dello connessa all'omesso, tempestivo intervento CP_2 terapeutico”.
Tali considerazioni, qui recepite non solo in forza dell'efficacia di giudicato che le assiste, ma anche per la loro intrinseca razionalità, risultano pienamente esportabili sul piano della responsabilità civile, come del resto chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità
- in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte”
(Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 15537 del 14.07.2011, Rv. 618569-01).
II-11.3. Ferma, per le anzidette ragioni, la solidarietà nei rapporti esterni, si richiede in questa sede
(cfr. le conclusioni dell' di accertare le quote di responsabilità. CP_6
Occorre allora volgere l'indagine alla prospettiva dei rapporti interni, presa in esame dall'art. 2055
c.c. ai commi 2 e 3. Si prevede anzitutto che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Soccorre in via residuale il comma 3, secondo cui “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”, con previsione che riprende la disposizione di diritto generale delle obbligazioni, di cui all'art. 1298, comma 2, c.c.
Nell'indagine che si richiede ai fini della individuazione delle quote di responsabilità, il legislatore indica quali criteri la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate. Criteri che debbono trovare congiunta e non alternativa applicazione, in quanto delineano un paradigma valutativo complesso in vista della quantificazione della quota di ciascun coobbligato, da effettuarsi pertanto sulla scorta di una valutazione globale dei fatti, tenendo in considerazione il grado della colpa (o
9 l'intensità del dolo, cfr. art. 133 c.p.) e l'efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile-debitore.
Va poi premesso che il criterio relativo alla “gravità della colpa” – come chiarito autorevolmente in dottrina – va interpretato in senso ampio, tale da ricomprendervi anche il dolo (del resto evocato come criterio di attribuzione soggettiva nella disposizione generale dell'art. 2043 c.c.). Quanto all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, deve di necessità tenersi conto della fattispecie concreta, nel suo decorso causale hic et nunc considerato.
II-11.3.1. Applicando le considerazioni che precedono al caso di specie, si ritiene di dover attribuire la quota del 70% alla responsabilità dell' e del 30% alla responsabilità dello (e, Pt_1 CP_2 suo tramite, della , per le ragioni di seguito esposte. CP_6
Sul piano soggettivo, infatti, il profilo di rimproverabilità del fatto illecito è manifestamente maggiore in capo all' il quale ha agito con dolo (diretto) e, dunque, rappresentandosi e Pt_1 volendo il decesso della ex coniuge come conseguenza della propria azione (cfr. art. 43 c.p.).
Sempre sul piano soggettivo, risulta altresì valorizzabile in punto di riprovevolezza della condotta,
l'averla posta in essere nei confronti della madre dei propri figli, peraltro alla presenza del figlio
, affetto da grave forma di autismo. Lo ha invece concorso sul piano causale Per_1 CP_2 al decesso della per colpa, omettendo l'intervento terapeutico che, ove ipoteticamente Per_2 aggiunto al decorso causale per come occorso, avrebbe impedito con elevatissima probabilità – stando a quanto accertato in sede penale – il decesso. Se ne ricava la preponderante assorbenza, sul piano soggettivo, della responsabilità dell' Pt_1
Le considerazioni che precedono consentono invece di scrutinare con maggiore severità la condotta dello al lume del secondo criterio delineato all'art. 2055, comma 2, c.c., relativo CP_2 all'entità delle conseguenze derivate dal proprio contributo causale. L'azione omicidiaria dell' infatti, è stata interrotta per tempo da estranei intervenuti in soccorso della vittima, Pt_1 richiamati dalle sue grida di aiuto. La infatti, è giunta in ospedale vigile, con parametri Per_2 vitali buoni, tali da attribuirle in sede di triage il codice verde. Elevata e pregnante efficienza causale, sotto il profilo delle conseguenze lesive è dunque da attribuire all'omesso intervento dello per come accertato in sede penale, sulla scorta del contributo tecnico dell'ausiliario del CP_2
Pubblico Ministero, secondo cui (p. 36 sentenza di primo grado) “ove il chirurgo reperibile fosse intervenuto in ospedale entro i trenta minuti … termine che doveva necessariamente iniziare a decorrere dalle ore
16:39, ossia dopo aver appreso, direttamente dal dr , che nella regione del collo sottomandibolare della Per_6 paziente era in corso un fenomeno emorragico a stillicidio … come era stato acclarato a seguito della TAC effettuata
… avrebbe potuto agevolmente effettuare un drenaggio che avrebbe certamente ridotto la compressione, in tal modo evitando la ostruzione delle vie aree”, essendo emerso (p. 40 sentenza di primo grado) “che il decesso della
10 sig.ra interveniva a seguito di una 'crisi asfittica conseguente al tamponamento emorragico della Persona_2 trachea dovuto alla recisione di un ramo dell'arteria linguale e dei vasi miloioidei”.
Le anzidette coordinate fattuali, assistite dalla forza della res iudicanda, vanno dunque coordinate e valutate globalmente, al lume del complesso criterio valutativo evincibile dall'art. 2055, comma 2,
c.c.
Ritiene il Tribunale che la natura del fatto illecito occorso necessiti di valorizzare quanto più possibile gli elementi di carattere intrinsecamente soggettivo, idonei a stigmatizzare anche sul piano civilistico la ripugnante condotta omicidiaria dell pur nella particolare pregnanza, sul piano Pt_1 oggettivo ed eziologico, del contributo omissivo colposo dello Sicché, all'esito del CP_2 bilanciamento e della valutazione comparativa della vicenda e delle singole condotte, risulta congruo ripartire le quote di responsabilità al 70% in capo a e al 30% in capo a CP_1
Persona_3
II-11.4. Stante la responsabilità della per l'illecito cagionato dal proprio medico dipendente CP_6
le considerazioni che precedono debbono estendersi anche alla stessa, CP_2 CP_6 responsabile civile per il fatto illecito dello come del resto accertato in sede penale. CP_2
II-12. Ne consegue la responsabilità solidale di , e della CP_1 Persona_3 CP_6 ciascuno secondo i rispettivi titoli di responsabilità e salvo il regresso nei rapporti interni per come sopra individuato, in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria ex delicto in favore degli attori e dell'intervenuto, liquidata nei termini che seguono.
III. ESAME DELLA CONTROVERSIA – IL QUANTUM DEBEATUR.
III-a. IL DANNO IURE PROPRIO DEGLI ATTORI.
Gli attori agiscono in questa sede anzitutto per la liquidazione in loro favore del danno patito iure proprio, nelle tre componenti di:
a. danno derivante da perdita del rapporto parentale;
b. danno patrimoniale iure proprio;
c. danno biologico iure proprio.
III-a.13. Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale si osserva quanto segue.
Come chiarito dal formante giurisprudenziale, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale si sostanzia in un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16992 del 20.08.2015, Rv.
636308-01).
Da ciò consegue l'onere in capo a chi ritiene di aver subito detto pregiudizio di allegarlo e provarlo.
11 Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21060 del
19.10.2016, Rv. 642934-02).
L'onere della prova subisce una parziale attenuazione alla luce della pacifica operatività di un meccanismo presuntivo iuris tantum in base al quale si inferisce che dall'uccisione di una persona consegua una “sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22397 del 15.07.2022, Rv.
665266-01).
III-a.13.1. Nel caso di specie i tutti figli della vittima, hanno assolto all'onere di Pt_5 Pt_1 allegazione su di loro gravante (cfr., in particolare, p. 5 ss. citazione) sicché, in virtù della piena operatività della presunzione iuris tantum di cui si è detto, e in difetto di alcun elemento concreto fornito dalle parti convenute idoneo a superare la ridetta presunzione, risulta dovuta in favore degli attori la richiesta voce di danno da perdita del rapporto parentale.
Si osserva, in ogni caso, che i convenuti si sono limitati a generiche e apodittiche contestazioni in ordine a quanto richiesto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, potendosi ritenere sostanzialmente non contestate le circostanze sottese alla richiesta risarcitoria degli attori.
III-a.13.2. Alla liquidazione del danno occorre procedere in via equitativa, sulla scorta delle Tabelle in uso presso questo Tribunale (Tabelle di Milano nella loro più aggiornata versione del 04.06.2024)
(sulle caratteristiche del sistema tabellare, ai fini della sua legittimità, cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.
5948 del 28.02.2023, Rv. 666969-01).
Con riferimento a è possibile riconoscere complessivamente 80 punti e, in Parte_1 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 22 punti per l'età della vittima secondaria (32 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 15 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. Sul punto si osserva che le allegazioni non risultano circostanziate in modo tale da attribuire un punteggio maggiore a questa voce sulla base del meccanismo tabellare. Si ritiene pertanto equo riconoscere la metà del punteggio massimo attribuibile a tale voce.
12 Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 312.880,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto a l'importo di euro 253.755,07 per il pregiudizio derivante Parte_1 dalla perdita del rapporto parentale con la madre.
Con riferimento a è possibile riconoscere complessivamente 82 punti e, in Parte_2 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 24 punti per l'età della vittima secondaria (28 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 15 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. Sul punto si osserva che le allegazioni non risultano circostanziate in modo tale da attribuire un punteggio maggiore a questa voce sulla base del meccanismo tabellare. Si ritiene pertanto equo riconoscere la metà del punteggio massimo attribuibile a tale voce.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 320.702,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto a l'importo di euro 260.098,95 per il pregiudizio derivante Parte_2 dalla perdita del rapporto parentale con la madre.
Con riferimento a è possibile riconoscere complessivamente 82 punti e, in Parte_3 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 24 punti per l'età della vittima secondaria (21 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 15 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. Sul punto si osserva che le allegazioni non risultano circostanziate in modo tale da attribuire un punteggio maggiore a questa voce sulla base del meccanismo tabellare. Si ritiene pertanto equo riconoscere la metà del punteggio massimo attribuibile a tale voce.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 320.702,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari
13 espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto a l'importo di euro 260.098,95 per il pregiudizio Parte_3 derivante dalla perdita del rapporto parentale con la madre.
Con riferimento ad è possibile riconoscere complessivamente 99 punti e, in Per_1 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 26 punti per l'età della vittima secondaria (20 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 30 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. In particolare, la condizione di disabilità allegata e provata consente di ritenere il rapporto madre-figlio particolarmente intenso ed equiparabile a quello tra la madre e un figlio minore, data la costante necessità di accudimento, di ausilio e di assistenza di cui era bisognoso al momento Per_1 dell'illecito (si v. inoltre la relazione peritale psichiatrica di parte riferita ad ). Per_1
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 387.189,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto ad l'importo di euro 314.021,90 per il pregiudizio derivante Per_1 dalla perdita del rapporto parentale con la madre (importo superiore a quello riferito in citazione, le cui conclusioni contengono la dicitura “di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria
e che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa).
III-a.14. Con riferimento al danno patrimoniale iure proprio si osserva che il pregiudizio subito dagli attori risulta solo genericamente allegato e, in ogni caso, sfornito di riscontro probatorio.
III-a.14.1. Per quanto attiene all'abbandono degli studi universitari da parte di , la Parte_3 circostanza risulta allegata in modo assai generico. Neppure vengono indicate le conseguenze in punto di migliori prospettive di vita lavorativa che da tale percorso si sarebbero potute ottenere.
In ogni caso, sul piano probatorio, in atti è disponibile la rinuncia agli studi da parte di Parte_3 la quale, tuttavia, risulta essere stata depositata presso la Segreteria universitaria nel
[...] settembre 2016, a cinque anni di distanza dal drammatico evento per cui è causa. Tale considerevole lasso di tempo non consente di ascrivere con presumibile certezza la conseguenza al fatto illecito.
Né, a tal fine, risulta valorizzabile quanto riferito dalla teste (cfr. verbale udienza CP_10 del 10.05.2021), cognata di , la quale si è limitata a riferire che, all'epoca del decesso Parte_3 della “studiava la facoltà di giurisprudenza e dei relativi pagamenti delle tasse si occupava la Per_2 Pt_3
14 madre. Però, dopo la morte della madre ha dovuto lasciare l'università. Ed ha iniziato a lavorare perché Pt_3 era privo di mezzi di sostentamento”, tenuto conto di quanto già evidenziato in ordine al non trascurabile lasso di tempo intercorso tra l'illecito e la pretesa conseguenza, pari sostanzialmente alla durata legale del corso di studi.
III-a.14.2. Gli attori, rispetto ad , in punto di pregiudizio patrimoniale iure proprio, Per_1 hanno sostanzialmente allegato che, venuto meno il contributo assistenziale della madre, il figlio è stato collocato presso una struttura specializzata di trattamento. A fronte di tale allegazione, tuttavia, nulla hanno prodotto gli attori in ordine alle spese a tal fine sostenute (e comunque facilmente documentabili).
III-a.14.3. Rispetto agli attori e si rileva come l'allegazione di Parte_1 Parte_2 conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista patrimoniale, dovute all'improvvisa mancanza della madre nell'ambito dell'espletamento della professione di venditori ambulanti, si appalesa generica, non circostanziata e del tutto priva di elementi probatori a supporto.
III-a.14.4. Quanto alle spese funerarie, pur risultando tale voce di danno astrattamente dovuta, non si rinviene in atti alcun elemento idoneo alla sua quantificazione. Del resto, la circostanza avrebbe potuto essere facilmente documentata, mediante la produzione della quietanza di pagamento o di altro idoneo supporto documentale da cui inferire, anche in via presuntiva, il relativo esborso di danaro.
III-a.15. I LL avanzano poi richiesta di risarcimento del danno biologico iure proprio, Pt_1 con particolare riferimento alle conseguenze psico-fisiche a seguito del brutale decesso della loro madre.
Dal punto di vista allegatorio gli attori si concentrano in modo particolare sulla situazione di Per_1
pur svolgendo sufficienti considerazioni anche in ordine agli altri attori.
[...]
Sul piano probatorio, poi, parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha prodotto
“relazione psichiatrico-forense” a firma del dott. (psichiatra), relativa a tutti gli Persona_7 attori.
A fronte di tale produzione, nella prima difesa successiva (e cioè nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 3, c.p.c.) sono giunte contestazioni dalla sola nei termini di seguito integralmente CP_6 riportati: “Quanto alla documentazione prodotta ex adverso, si contestano le relazioni medico-legali di parte Pt_1 perché prive di fondamento alcuno e controparte neanche chiede disporsi ctu volte ad accertare le asserite ripercussioni psichiatriche (che non vi sono e che non sono neanche suffragate da alcun documento medico)”.
Tali contestazioni risultano manifestamente generiche e apodittiche. In particolare, la convenuta non censura in modo circostanziato la relazione di parte sotto alcun profilo, da quello metodologico a quello del risultato.
15 Ciò, se da un lato non consente di applicare tout court il meccanismo ordinamentale della non contestazione (v. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 34450 del 23.11.2022, Rv. 666397-02, secondo cui “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto
a doverosa valutazione da parte del giudice”), dall'altro tuttavia non impedisce al giudice di fare impiego delle perizia stragiudiziale al fine di orientare il proprio prudente apprezzamento e di fondarvi il libero convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25593 del
01.09.2023, Rv. 668931-02, ove si afferma che “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”).
Ebbene, la perizia non può essere in questa sede recepita al fine di fondare il libero convincimento del giudice, atteso che la stessa, pur fondandosi su una corretta ricostruzione dei fatti, giunge a una quantificazione del danno biologico disancorata da una precisa indicazione della metodologia impiegata e della impostazione clinica sottesa all'individuazione di una tale elevatissima percentuale di danno biologico permanente (50% per , 35% per , 25% per Per_1 Parte_3 Pt_2
e ). A ciò si aggiunga che il danno biologico temporaneo si sostanzia in una
[...] Parte_1 asserzione non sviluppata dal punto di vista logico e medico.
Sul piano valutativo, poi, la perizia di in alcun modo tiene conto della patologia Per_1 pregressa concorrente ai fini della enucleazione delle conseguenze psico-fisiche sul periziato (cfr.
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28986 del 11.11.2019, Rv. 656174-02).
Va poi osservato che a supporto delle considerazioni medico-legali del perito di parte, non risulta offerto alcun compendio documentale medico tale da consentire di ritenere offerto un principio di prova in ordine al pregiudizio (solamente) allegato, in ciò impedendo di procedere ad autonoma consulenza tecnica d'ufficio, la quale si sostanzierebbe in un accertamento meramente esplorativo.
Preme rammentare, in proposito, che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati.
III-a.15.1. In ogni caso, e con precipuo riferimento ad , si ritiene che il pregiudizio Per_1 derivante dallo stravolgimento delle abitudini di vita e dalla perdita del punto di riferimento esistenziale fondamentale trovino già adeguata considerazione, a fini risarcitori, nel riconoscimento
16 del massimo dei punti riferiti alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
III-b. IL DANNO IURE HEREDITATIS DEGLI ATTORI.
Gli attori domandano in questa sede la liquidazione del danno patito dalla e ad essi Per_2 trasferito in quanto suoi eredi legittimi, nelle sue due componenti di:
I. danno biologico terminale;
II. danno catastrofale.
III-b.16. Con riguardo al danno biologico terminale, deve muoversi dalla nota decisione delle
Sezioni Unite con la quale, ricostruendo l'illecito civile in chiave strutturale ed enucleando la distinzione tra evento di danno e danno-conseguenza, il Supremo Consesso ha statuito che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 15350 del 22.07.2015, Rv. 635985-01).
La giurisprudenza successiva ha poi specificato il riferimento al “brevissimo lasso di tempo”, chiarendo che “Il danno biologico c.d. terminale è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18056 del 05.07.2019, Rv. 654378-01).
III-b.16.1. Come pianamente accertato in sede penale, l'azione omicidiaria ha preso avvio attorno alle ore 15:00 del 16.10.2011. Da tale momento ha avuto inizio la catena causale che ha condotto al decesso della alle ore 18:10 del medesimo giorno. Per_2
Alla luce di tale insuperabile dato fattuale, alcun pregiudizio può essere liquidato a titolo di danno biologico terminale.
III-b.17. A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo al c.d. danno catastrofale.
Come chiarito, infatti, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (Cfr. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 7923 del 23.03.2024, Rv. 670457-02).
17 III-b.17.1. Risulta acclarato che la abbia avuto piena e sofferta consapevolezza Per_2 dell'approssimarsi della fine della propria esistenza.
Sul punto, pienamente esplicativo è quanto affermato dalla Corte di Assise di Teramo, con riferimento alla percezione della “che, con il trascorrere dei minuti, vedeva sempre più compromesse Per_2 le proprie capacità respiratorie, rendendosi sempre più conto di quanto repentina si stava dimostrando la evoluzione negativa della propria condizione di salute”. La è infatti giunta pienamente vigile presso il Per_2 nosocomio di Sant'Omero e lo è stata sino all'arresto respiratorio e poi cardiaco, sostanzialmente ingenerato dal restringimento delle vie respiratorie che l'ha condotta al soffocamento.
III-b.17.2. In punto di liquidazione, la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16592 del 20.06.2019, Rv. 654294-01).
Alla luce delle concrete modalità del fatto pare equo liquidare il danno catastrofale subito dalla nell'importo di euro 40.000,00. Va dunque riconosciuto in favore di ciascuno dei figli della Per_2
l'importo di euro 10.000,00 ex art. 566 c.c. Per_2
III-c. RIEPILOGO.
III-c.18. All'esito di quanto sin qui osservato, vanno liquidati i seguenti importi:
- euro 263.755,07 in favore di;
Parte_1
- euro 270.098,95 in favore di Parte_2
- euro 270.098,95 in favore di;
Parte_3
- euro 324.021,90 in favore di . Per_1
III-c.18.1. Tali importi vanno rivalutati dalla data del sinistro alla data della sentenza, secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Espressi in valori attuali, dunque, si ottiene:
- euro 327.847,55 in favore di;
Parte_1
- euro 335.732,99 in favore di Parte_2
- euro 335.732,99 in favore di;
Parte_3
- euro 402.759,22 in favore di . Per_1
Non sono dovuti invece gli interessi per il periodo che va dal sinistro alla odierna liquidazione. Ciò in quanto nei debiti di valore i c.d. interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
18 Come di recente messo in luce dalla Corte di Cassazione, “Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la redditività del denaro, tra evento e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato” (così, in motivazione,
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4938 del 16.02.2023).
Poiché nel caso di specie gli attori nulla hanno dedotto in ordine all'insufficienza della rivalutazione monetaria, deve concludersi nel senso della sua sufficienza ai fini della compensazione del ritardato pagamento di quanto dovuto.
III-c.19. Agli importi indicati supra § III-c.18.1. va sottratta la provvisionale già corrisposta. Non disponendosi in atti di elementi da cui trarre la prova del pagamento della provvisionale (circostanza questa certa nell'an ma incerta nel quando), ci si limita ad indicare i criteri che dovranno essere seguiti ai fini dello scomputo dell'acconto provvisionale corrisposto.
L'importo versato (euro 30.000,00 ciascuno per e , euro 80.000,00 Pt_1 Pt_2 Parte_3 per ) va devalutato dalla data del suo pagamento alla data dell'illecito (16.01.2011) e Per_1 poi rivalutato, sempre secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro a quella della pubblicazione del presente provvedimento. Solo a questo punto sarà possibile sottrarre agli importi liquidati in moneta attuale quello corrisposto a titolo provvisionale.
IV. ESAME DELLA POSIZIONE DELL'INTERVENUTO.
IV-20. Il fratello della vittima primaria dell'illecito, ha agito in questa sede al fine della Per_2 corresponsione del danno da perdita del rapporto parentale (come si evince dalla proposta liqudiatoria di cui a p. 2 ss. dell'atto di intervento) subito dalla madre costituitasi Persona_4 parte civile e poi deceduta.
Richiamati i principi espressi supra § III-a.13 ss., e in applicazione delle Tabelle milanesi per il 2024,
è possibile riconoscere ad complessivi 54 punti e, in particolare: Persona_4
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 12 punti per l'età della vittima secondaria (74 anni);
- 14 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (da individuarsi nel coniuge
19 deceduto in data 25.01.2016, cfr. dichiarazione sostitutiva allegata Persona_5 dall'intervenuto alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.);
- 10 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 211.194,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto ad l'importo di euro 171.284,67 per il pregiudizio derivante Persona_4 dalla perdita del rapporto parentale con la figlia, da corrispondersi per il 33,33% in favore dell'intervenuto (euro 57.094,32).
Applicata la (sola, cfr. § III-c.18.1) rivalutazione monetaria secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è dovuto in favore di , in qualità di Controparte_5 erede di l'importo di euro 70.968,24. All'anzidetto importo va detratta pro quota Persona_4
l'eventuale provvisionale già corrisposta, secondo le modalità di calcolo già indicate supra § III-c.19.
IV-21. L'interventore deduce poi che “Qualora si ritenesse che la SI.ra era a sua volta erede Persona_4 per la quota di risarcimento spettante al marito a lei premorto in data 25/01/2016, Persona_5
l'odierno intervenuto ha parimenti diritto anche ad una quota del risarcimento spettante alla madre in qualità di erede del marito pari all'11,11% pari ad € 26.202,00, per un totale complessivo di € 104.810,00 (€78.608,00
+ € 26.202,00”.
IV-21.1. Occorre dapprima procedere con la liquidazione del danno da perdita parentale riconoscibile a Persona_5
Richiamati i principi espressi supra § III-a.13 ss., e in applicazione delle Tabelle milanesi per il 2024,
è possibile riconoscere a complessivi 54 punti e, in particolare: Persona_5
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 12 punti per l'età della vittima secondaria (78 anni);
- 14 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (da individuarsi nel coniuge deceduto in data 25.01.2016, cfr. dichiarazione sostitutiva allegata Persona_5 dall'intervenuto alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.);
- 10 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 211.194,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto ad l'importo di euro 171.284,67 per il Persona_5
20 pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale con la figlia.
Tale voce si è dunque trasmessa mortis causa in capo ad per 1/3 ai sensi dell'art. 581 Persona_4
c.c. (euro 57.094,89). L'importo da ultimo indicato è poi transitato per 1/3 ex art. 566 c.c. nel patrimonio dell'interventore volontario (euro 19.031,63). Controparte_5
Applicata la (sola, cfr. § III-c.18.1) rivalutazione monetaria secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è dovuto in favore di , in qualità di Controparte_5 erede di (a sua volta erede di ), l'ulteriore importo di euro Persona_4 Persona_5
23.656,32 (cui va detratta pro quota l'eventuale provvisionale già corrisposta, secondo le modalità di calcolo già indicate supra § III-c.19).
V. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
V-22. All'esito di tutto quanto precede, va disposta la condanna di , degli eredi di CP_1
e dell in solido tra loro, salvo l'indicato riparto nei rapporti interni, e al Persona_3 CP_6 netto delle provvisionali già corrisposte – il cui scomputo dovrà seguire i criteri indicati supra § III-
c.19 –, al pagamento di:
- euro 327.847,55 in favore di;
Parte_1
- euro 335.732,99 in favore di Parte_2
- euro 335.732,99 in favore di;
Parte_3
- euro 402.759,22 in favore di;
Per_1
- euro 94.624,56 in favore di . Controparte_5
V-23. Sugli importi indicati saranno altresì dovuti gli interessi, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
V-24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 sia in favore degli attori (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia contenuto entro i limiti della nota spese, con applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. n.
55/2014; aumento del 90% ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 atteso il numero di parti assistite aventi la medesima posizione processuale;
valori medi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio”, “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la fase “istruttoria e/o di trattazione” tenuto conto dei parametri ivi indicati e dell'attività in concreto svolta) che dell'intervenuto (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato sulla base del decisum con applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto
21 svolta e della difficoltà dell'affare).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1206/2017 introdotto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
in proprio e quale amministratore di sostegno di (C.F. C.F._3 Per_1
, nei confronti di , (C.F. C.F._4 CP_1 Controparte_2
) e (C.F. ), nella loro qualità C.F._5 Controparte_3 C.F._6 di eredi di e di Persona_3 TE
(C.F. ), in persona del Direttore generale e rappresentante legale pro tempore, con P.IVA_1
l'intervento volontario di (C.F. ), ogni contraria istanza, Controparte_5 C.F._7 eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- DICHIARA la contumacia di;
CP_1
- AN , gli eredi di e l CP_1 Persona_3 TE
, in solido tra loro e al netto delle provvisionali già corrisposte – il cui
[...] scomputo dovrà seguire i criteri indicati al § III-c.19 della parte motiva –, al pagamento di:
a) euro 327.847,55 in favore di;
Parte_1
b) euro 335.732,99 in favore di Parte_2
c) euro 335.732,99 in favore di;
Parte_3
d) euro 402.759,22 in favore di;
Per_1
e) euro 94.624,56 in favore di;
Controparte_5 il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- AN , gli eredi di e l' CP_1 Persona_3 Controparte_13
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte
[...] attrice, che si liquidano in euro 42.611,20 per compensi e in euro 597,66 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- AN , gli eredi di e l CP_1 Persona_3 TE
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_5
che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA
[...] come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1206 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. in proprio e quale C.F._2 Parte_3 C.F._3 amministratore di sostegno di (C.F. ), tutti agenti anche in Per_1 C.F._4 qualità di eredi di in giudizio con l'avv.ta Maria Grazia D'Angelo Persona_2
-attori- contro
CP_1
-convenuto non costituito-
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), nella loro qualità di eredi di in C.F._6 Persona_3 giudizio con l'avv. Eugenio Galassi
-convenuti in riassunzione-
e
(C.F. , in persona del Direttore TE P.IVA_1 generale e rappresentante legale pro tempore, in giudizio con l'avv. Francesco Alessandro Magni
-convenuta- nonché
1 (C.F. ), anche in qualità di erede pro quota della madre Controparte_5 C.F._7
in giudizio con gli avv.ti Francesco Falvo D'Urso, Stefania Falvo d'Urso e Luigi Persona_4
Falvo d'Urso
-interventore volontario-
***
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Piaccia all'On. Tribunale adito, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa e rigettata 1. accertare e dichiarare che il fatto per cui è causa si è verificato per colpa dei SIg.ri CP_1
e , e conseguentemente condannare gli stessi a risarcire tutti i danni in via
[...] Persona_3 solidale con la nella spiegata qualità di responsabile civile in persona del suo CP_6 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni da perdita parentale iure proprio subito dagli istanti a seguito della morte della sig.ra nonché al risarcimento del danno Persona_2 patrimoniale iure proprio, danno biologico iure proprio e danno iure hereditatis subiti dagli istanti a seguito della morte della sig.ra che si quantifica nello specifico: - in favore di Persona_2 Per_1 nella misura di €. 602.150,00 (seicentoduemilacentocinquanta/00) come specificato in narrativa o di quella che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo - in favore di nella misura di €. 542.745,00 Parte_3
(cinquecentoquarantaduesettecentoquarantacinque/00) come specificato in narrativa o che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo;
- in favore di nella misura di €. 394,745,00 come specificato in narrativa o di Parte_2 quella che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo;
- in favore di nella misura di €. 394.745,00 come Parte_1 specificato in narrativa o di quella che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto al soddisfo;
in via istruttoria: si reiterano le richieste istruttorie non ammesse e in particolare la prova testimoniale sui capitoli non ammessi e la CTU medico-legale così come richiesta nelle memorie 183 cpc II termine cpc Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE: “voglia il Tribunale in intestazione adito, 1) in via pregiudiziale, senza accettazione del contraddittorio di merito, rigettare la domanda attorea siccome improcedibile, stante l'eccepita carenza di previo esperimento della obbligatoria mediaconciliazione;
2) in via subordinata, nel non creduto caso di supoeramento della questione preliminare suddetta, dichiarare inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea, per i motivi meglio
2 specificati nella narrativa che precede;
3) in via meramente gradata, nel caso in cui si ritenesse sussistente la responsabilità dell'odierno attore in ordine ai fatti a lui contestati, si richiede in ogni caso che l'adito Giudice voglia opportunamente ridurre la somma da liquidarsi a favore degli attori, attestatane, sempre in scongiurata ipotesi, la colpa lieve in ordine alla causazione dell'evento morte contestato;
4) per puro tuziorismo difensivo, in siffatto caso obbligare, in via principale, la oppure il Controparte_7 broker assicurativo di riferimento, responsabile civile già chiamato in causa dalla a CP_8 manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria/economica risarcitoria avanzata da parte attrice;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
- : “
1. in via principale: respingere tutte le domande proposte dagli attori, perché nulle, CP_6 inammissibili anche per carenza di legittimazione attiva e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo responsabilità alcuna a carico della per i fatti per cui è causa. CP_6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dai sigg.ri come di ogni istanza, anche all'esito di quelle Pt_1 che verranno ex adverso avanzate: a) respingere le domande di risarcimento danni così come formulate perché infondate per tutte le ragioni meglio spiegate nelle premesse del presente atto e comunque riconoscere il diritto al risarcimento nei limiti delle quote ereditarie, dell'eventuale danno differenziale rispetto a quanto già percepito e della effettiva quota di responsabilità della da considerare, a tutto voler CP_6 concedere, in termini di sola perdita di chances;
b) ripartire la non creduta condanna tra i convenuti nella misura della quota di responsabilità accertata, come meglio esposto nelle premesse, con esclusione di condanna solidale;
ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare gli altri convenuti a rimborsare alla
[...] quanto eventualmente da questa versato in eccesso rispetto alla quota cui è tenuta, che si chiede CP_6 di accertare in questa sede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. In via istruttoria, si chiede dunque disporsi ctu medico legale, e che venga chiesto al consulente di accertare, nel caso in cui si ravvisino comportamenti non corretti da parte del dott. a) il contributo causale delle lesioni CP_2 riportate dai colpi inferti con il coltello e dalla condotta del dott. ove ritenuta manchevole, CP_2 indicando, ove possibile, le rispettive quote percentuali;
b) la natura ed entità delle lesioni riportate a seguito dei colpi di coltello;
c) l'eventuale maggior danno, anche in termini di perdita di chances, rispetto a quello che si sarebbe comunque determinato come conseguenza dell'illecito doloso del sig. ; CP_1
- PARTE INTERVENUTA: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: - Accertato e dichiarato che il fatto per cui è causa si è verificato per colpa dei sig.ri
e in virtù delle sentenze penali prodotte, condannare gli stessi in Parte_4 Persona_3 via solidale con l'Ausl di nella spiegata qualità di responsabile civile in persona del suo CP_6 rappresentante legale pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante a seguito della morte
3 della SI.ra anche nella qualità di erede pro quota della madre pari ad Persona_2 Persona_4
€104.810,00 o nella misura maggiore o minore che l'On. Giudicante vorrà stabilire secondo giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quest'ultimo anche in qualità di amministratore di sostegno del fratello (di seguito Per_1 anche solo “i ”) hanno convenuto in giudizio il padre , Parte_5 CP_1 [...]
e l' (di seguito anche solo “ ) al fine Per_3 TE CP_6 dell'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe, a sostegno delle quali hanno allegato e dedotto:
- che in data 16.10.2011 madre dei era deceduta a Persona_2 Pt_5 Pt_1 seguito della concorrente condotta dolosa del di loro padre – che le aveva CP_1 inferto diverse coltellate – e di quella colposa omissiva del medico chirurgo
[...]
Per_3
- che si erano costituiti quali parti civili nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Assise di
Teramo nei confronti dell' e dello conclusosi in primo grado con la Pt_1 CP_2 condanna del primo all'ergastolo e del secondo alla pena della reclusione di un anno, con sospensione condizionale, oltre alla loro condanna, in solido unitamente alla responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con previsionale di euro CP_6
80.000,00 in favore di e di euro 30.000,00 ciascuno in favore di Per_1 Pt_1 Pt_2
e CP_9
- che si era formato giudicato in ordine alla penale responsabilità degli imputati e a quella civile in solido con il responsabile civile, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione I, del 07.01.2016, n. 14804;
- che, a seguito del decesso della madre, gli stessi avevano subito danni iure proprio, di carattere patrimoniale, non patrimoniale e da perdita del rapporto parentale, oltre a succedere pro quota nel danno – iure hereditatis – subito dalla individuabile sub specie di danno Per_2 biologico terminale e di danno catastrofale.
I-2. Con comparsa di risposta del 20.06.2017 si è tempestivamente costituito in giudizio il dott.
allegando e deducendo – a supporto delle conclusioni sopra trascritte Persona_3
– che:
4 - il giudizio non era stato preceduto dalla mediazione obbligatoria, con conseguente sua improcedibilità;
- doveva ritenersi sussistente il suo difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile civile ex lege la CP_6
- nel merito, svolgendo considerazioni in punto di fatto, relative alla concreta fattispecie, e volte alla dimostrazione della sua esenzione da ogni responsabilità, contestando la pretesa risarcitoria degli attori anche in punto di an debeatur.
I-3. Con comparsa di risposta del 15.02.2018 si è tardivamente costituita l TE
, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
[...]
La ha svolto articolate considerazioni in ordine alla dinamica del decesso e alla CP_6
(in)sussistenza del nesso causale rispetto alla condotta dei medici, connesse con la ritenuta inoperatività in questa sede degli accertamenti condotti in quella penale. Ha, inoltre, rilevato come in sede civilistica risulta indispensabile procedere alla individuazione delle eventuali rispettive quote di responsabilità. Ha infine contestato specificamente le richieste risarcitorie in punto di quantum debeatur.
I-4. Ha poi spiegato intervento volontario , fratello della donna deceduta, al fine Controparte_5 dell'ottenimento della condanna al risarcimento del danno dallo stesso patito, anche nella qualità di erede pro quota della madre (a sua volta erede del padre della vittima). Persona_4
Egli ha riferito di aver introdotto altro giudizio innanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 923/2017) deducendo la medesima vicenda sostanziale per cui pende il presente procedimento, al fine del ristoro dei danni patiti quale fratello della vittima, nonché quale erede del genitore comune
[...]
Ha altresì riferito che, nelle more del giudizio, è deceduta anche l'altro genitore Persona_5 comune, di qui il suo interesse all'intervento onde ottenere il risarcimento della quota Persona_4 parte del danno a lui spettante quale erede della madre deceduta.
I-5. All'esito della prima udienza del 07.03.2018 il giudice, verificata la carenza di procedibilità, ha assegnato termine alla parte attrice per la presentazione della domanda di mediazione, effettivamente introdotta dagli attori e chiusa per mancata adesione delle parti invitate.
Disposta alla nuova prima udienza la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice ha riservato la decisione sulle istanze istruttorie all'esito dell'udienza ex art. 184 del 19.02.2020.
Con provvedimento del 26.03.2020 il precedente giudice unico ha delibato le richieste di prova delle parti e delegato il giudice onorario di pace all'assunzione di quelle ammesse.
I-5.1. A seguito del decesso dello è stata disposta l'interruzione del giudizio con CP_2 provvedimento del 21.12.2023, poi riassunto con ricorso dei del 12.02.2024, cui ha Parte_5
5 fatto seguito la costituzione degli eredi dello convenuti in riassunzione ( CP_2 [...]
e . CP_2 Controparte_3
I-5.2. La controversia, istruita mediante produzioni documentali ed escussione della teste di parte attrice (cfr. verbale udienza 10.05.2021), dopo vari rinvii d'ufficio, è pervenuta in CP_10 decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA – L'AN DEBEATUR.
II-6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , destinatario di regolare vocatio CP_1 in ius, non costituito nel presente giudizio.
II-7. Deve essere disattesa l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva spiegata dallo e richiamata dai suoi eredi nella comparsa di costituzione in riassunzione. CP_11
Com'è noto, la nozione di legittimazione a contraddire, attinente alla titolarità passiva dell'azione, va ricondotta in capo a chi, nella prospettazione della domanda, venga indicato quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione giuridica soggettiva passiva dedotta in giudizio (sulla distinzione tra difetto di legittimazione e difetto di titolarità del rapporto obbligatorio, cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951 del 16.02.2016).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori, nella loro prospettazione, hanno inteso far valere il loro diritto di credito risarcitorio nei confronti dello ritenuto dagli stessi quale proprio CP_2
(con)debitore e, dunque, correttamente evocato in giudizio.
II-8. Venendo al merito della vicenda, va preliminarmente accertata la valenza degli accertamenti compiuti in sede penale.
II-8.1. Sul piano soggettivo, si rileva anzitutto che nel giudizio penale innanzi alla Corte di Assise di Teramo hanno preso parte, nella qualità di imputati, i convenuti e CP_1 [...]
nella qualità di responsabile civile la e, quali parti civili, , anche Per_3 CP_6 Parte_3 in qualità di amministratore di sostegno di , Per_1 Parte_2 Parte_1 [...]
, e . CP_12 Persona_5 Persona_4 Controparte_5
Risulta dunque evidente che vi è piena coincidenza tra i soggetti del giudizio penale e quelli che hanno preso parte al presente procedimento.
II-8.2. Dal punto di vista oggettivo, la decisione assunta in sede penale risulta passata in giudicato.
La sentenza della Corte di Assise di Teramo è stata infatti appellata innanzi alla Corte di Assise di
Appello di L'Aquila, cui ha fatto seguito il ricorso per cassazione deciso con sentenza n.
14804/2016 della I Sezione penale della Suprema Corte.
6 Sussiste dunque la condizione di cui all'art. 648 c.p.p., in base al quale “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”.
II-8.3. Combinando le osservazioni svolte sub § II-8.1. e sub § II-8.2. deve concludersi nel senso che il giudicato penale intervenuto esplichi nel presente giudizio gli effetti descritti all'art. 651 c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
A ciò aggiungasi, sulla scorta del condivisibile orientamento di legittimità, che “l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12901 del
10.05.2024).
II-8.4. Emerge dunque l'incontrovertibilità e l'intangibilità dell'accertamento relativo alla responsabilità penale – a titoli soggettivi differenziati – di e di CP_1 Persona_3 in ordine al decesso di avvenuto in data 16.10.2011 in Sant'Omero. Persona_2
II-9. Ne consegue che le articolate allegazioni e deduzioni svolte dai convenuti e CP_2 CP_6 in ordine alla dinamica del fatto illecito, alla responsabilità dei sanitari, al nesso causale e a ogni altro elemento afferente alla stretta fattualità della vicenda, si risolvono in una inammissibile critica al nucleo accertativo del giudicato penale, con la conseguenza che delle stesse non può tenersi conto in questa sede.
II-10. Il fatto di reato, qui rilevante quale fatto illecito generatore dell'obbligazione risarcitoria (cfr. art. 185 c.p.), risulta dunque definitivamente cristallizzato nei termini di cui alla sentenza di primo grado che, per quanto qui rileva, è stata confermata nei successivi gradi di giudizio.
E difatti, in grado di appello si è proceduto alla sola parziale riforma del trattamento sanzionatorio riservato all' mentre la Suprema Corte ha integralmente rigettato i ricorsi promossi dagli Pt_1 imputati e dal responsabile civile.
II-11. Coperto dal giudicato l'accertamento dell'an debeatur, in questa sede gli attori (e poi l'intervenuto) agiscono per la liquidazione del danno-conseguenza, operazione questa che sul piano logico-giuridico deve essere preceduta dall'accertamento della natura unitaria del fatto illecito, ai fini dell'operatività del meccanismo di solidarietà ex art. 2055 c.c. e dell'eventuale individuazione
7 delle rispettive quote di responsabilità.
II-11.1. L'indagine in ordine all'unicità dell'illecito e alla solidarietà esterna necessita di essere preceduta da talune considerazioni generali sulla disciplina della solidarietà nella responsabilità aquiliana.
Com'è noto, l'art. 2055 c.c., stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, mira non ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno, ma a rafforzare la garanzia del danneggiato-creditore, in perfetta continuità con la ratio della presunzione di solidarietà prevista nel diritto generale delle obbligazioni (cfr. art. 1294 c.c.). In tal modo, infatti, il danneggiato-creditore può rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire pro quota.
Il presupposto per l'operatività della solidarietà è che il fatto dannoso risulti imputabile a più persone: occorre che serie causali logicamente autonome abbiano tutte necessariamente contribuito a produrre l'evento; risulta poi irrilevante la sussistenza di un collegamento tra le diverse condotte umane sotto il profilo psicologico. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “L'articolo 2055 cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti e anche se uno o alcuni rispondano a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana…” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9902 del 28.07.2000,
Rv. 538885-01).
La solidarietà è invece esclusa allorquando debba attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili che, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8778 del 03.04.2024, Rv. 670700-02).
Sicché, come evidenziato da autorevole dottrina, dall'art. 2055 c.c. è possibile enucleare due regole, in quanto collega un evento dannoso a più persone mediante il rapporto di causalità di fatto e stabilisce il criterio in base al quale ripartire il costo del danno tra i responsabili;
la prima regola presuppone l'accertamento di un fatto dannoso unitario e l'individuazione dei responsabili, secondo il criterio della causalità di fatto;
la seconda, invece, esprime il principio secondo il quale ciascuno deve rispondere del fatto proprio e delle conseguenze che si sono prodotte.
La solidarietà non è poi impedita dalla diversità delle condotte lesive, né dalla diversità dei titoli di responsabilità, allorquando tra di essi sussista uno stretto vincolo di interdipendenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 22164 del 05.09.2019, Rv. 654937-01 con precipuo riferimento alla prescrizione).
II-11.2. Sussiste nel caso di specie l'unicità del fatto dannoso, prodotto dal convergere dell'azione
8 omicidiaria commissiva dolosa dell e da quella omissiva colposa dello come del Pt_1 CP_2 resto accertato dal giudice penale.
Si legge infatti nella sentenza di primo grado (p. 46 ss.) che “la morte della donna sia correlabile eziologicamente sia alla condotta tenuta dall'aggressore, che all'inerzia colposa del chirurgo che le avrebbe potuto praticare il drenaggio, con la conseguenza che, del decesso di , debba essere ritenuto colpevole sia Persona_2
a titolo di dolo da premeditazione, come ampiamente spiegato, che il dr che Parte_6 Persona_3 ha colpevolmente omesso di ottemperare ai suoi doveri di chirurgo inserito nel turno domenicale di reperibilità, posto che entrambi cagionavano l'evento morte”, evocando sul punto il concetto di causalità addizionale.
Lo ribadisce la sentenza della Corte di Assise di Appello di L'Aquila (p. 20 ss.), secondo cui
“Entrambi gli imputati, infatti, hanno provocato la morte della La condotta dolosa dell' Per_2 Pt_1 caratterizzata da autonoma efficacia lesiva, ed idonea, di per sé, a generare l'evento mortale … ha innescato il processo causale nel quale si è inserita la condotta colposa dello connessa all'omesso, tempestivo intervento CP_2 terapeutico”.
Tali considerazioni, qui recepite non solo in forza dell'efficacia di giudicato che le assiste, ma anche per la loro intrinseca razionalità, risultano pienamente esportabili sul piano della responsabilità civile, come del resto chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità
- in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte”
(Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 15537 del 14.07.2011, Rv. 618569-01).
II-11.3. Ferma, per le anzidette ragioni, la solidarietà nei rapporti esterni, si richiede in questa sede
(cfr. le conclusioni dell' di accertare le quote di responsabilità. CP_6
Occorre allora volgere l'indagine alla prospettiva dei rapporti interni, presa in esame dall'art. 2055
c.c. ai commi 2 e 3. Si prevede anzitutto che “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Soccorre in via residuale il comma 3, secondo cui “Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”, con previsione che riprende la disposizione di diritto generale delle obbligazioni, di cui all'art. 1298, comma 2, c.c.
Nell'indagine che si richiede ai fini della individuazione delle quote di responsabilità, il legislatore indica quali criteri la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate. Criteri che debbono trovare congiunta e non alternativa applicazione, in quanto delineano un paradigma valutativo complesso in vista della quantificazione della quota di ciascun coobbligato, da effettuarsi pertanto sulla scorta di una valutazione globale dei fatti, tenendo in considerazione il grado della colpa (o
9 l'intensità del dolo, cfr. art. 133 c.p.) e l'efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile-debitore.
Va poi premesso che il criterio relativo alla “gravità della colpa” – come chiarito autorevolmente in dottrina – va interpretato in senso ampio, tale da ricomprendervi anche il dolo (del resto evocato come criterio di attribuzione soggettiva nella disposizione generale dell'art. 2043 c.c.). Quanto all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, deve di necessità tenersi conto della fattispecie concreta, nel suo decorso causale hic et nunc considerato.
II-11.3.1. Applicando le considerazioni che precedono al caso di specie, si ritiene di dover attribuire la quota del 70% alla responsabilità dell' e del 30% alla responsabilità dello (e, Pt_1 CP_2 suo tramite, della , per le ragioni di seguito esposte. CP_6
Sul piano soggettivo, infatti, il profilo di rimproverabilità del fatto illecito è manifestamente maggiore in capo all' il quale ha agito con dolo (diretto) e, dunque, rappresentandosi e Pt_1 volendo il decesso della ex coniuge come conseguenza della propria azione (cfr. art. 43 c.p.).
Sempre sul piano soggettivo, risulta altresì valorizzabile in punto di riprovevolezza della condotta,
l'averla posta in essere nei confronti della madre dei propri figli, peraltro alla presenza del figlio
, affetto da grave forma di autismo. Lo ha invece concorso sul piano causale Per_1 CP_2 al decesso della per colpa, omettendo l'intervento terapeutico che, ove ipoteticamente Per_2 aggiunto al decorso causale per come occorso, avrebbe impedito con elevatissima probabilità – stando a quanto accertato in sede penale – il decesso. Se ne ricava la preponderante assorbenza, sul piano soggettivo, della responsabilità dell' Pt_1
Le considerazioni che precedono consentono invece di scrutinare con maggiore severità la condotta dello al lume del secondo criterio delineato all'art. 2055, comma 2, c.c., relativo CP_2 all'entità delle conseguenze derivate dal proprio contributo causale. L'azione omicidiaria dell' infatti, è stata interrotta per tempo da estranei intervenuti in soccorso della vittima, Pt_1 richiamati dalle sue grida di aiuto. La infatti, è giunta in ospedale vigile, con parametri Per_2 vitali buoni, tali da attribuirle in sede di triage il codice verde. Elevata e pregnante efficienza causale, sotto il profilo delle conseguenze lesive è dunque da attribuire all'omesso intervento dello per come accertato in sede penale, sulla scorta del contributo tecnico dell'ausiliario del CP_2
Pubblico Ministero, secondo cui (p. 36 sentenza di primo grado) “ove il chirurgo reperibile fosse intervenuto in ospedale entro i trenta minuti … termine che doveva necessariamente iniziare a decorrere dalle ore
16:39, ossia dopo aver appreso, direttamente dal dr , che nella regione del collo sottomandibolare della Per_6 paziente era in corso un fenomeno emorragico a stillicidio … come era stato acclarato a seguito della TAC effettuata
… avrebbe potuto agevolmente effettuare un drenaggio che avrebbe certamente ridotto la compressione, in tal modo evitando la ostruzione delle vie aree”, essendo emerso (p. 40 sentenza di primo grado) “che il decesso della
10 sig.ra interveniva a seguito di una 'crisi asfittica conseguente al tamponamento emorragico della Persona_2 trachea dovuto alla recisione di un ramo dell'arteria linguale e dei vasi miloioidei”.
Le anzidette coordinate fattuali, assistite dalla forza della res iudicanda, vanno dunque coordinate e valutate globalmente, al lume del complesso criterio valutativo evincibile dall'art. 2055, comma 2,
c.c.
Ritiene il Tribunale che la natura del fatto illecito occorso necessiti di valorizzare quanto più possibile gli elementi di carattere intrinsecamente soggettivo, idonei a stigmatizzare anche sul piano civilistico la ripugnante condotta omicidiaria dell pur nella particolare pregnanza, sul piano Pt_1 oggettivo ed eziologico, del contributo omissivo colposo dello Sicché, all'esito del CP_2 bilanciamento e della valutazione comparativa della vicenda e delle singole condotte, risulta congruo ripartire le quote di responsabilità al 70% in capo a e al 30% in capo a CP_1
Persona_3
II-11.4. Stante la responsabilità della per l'illecito cagionato dal proprio medico dipendente CP_6
le considerazioni che precedono debbono estendersi anche alla stessa, CP_2 CP_6 responsabile civile per il fatto illecito dello come del resto accertato in sede penale. CP_2
II-12. Ne consegue la responsabilità solidale di , e della CP_1 Persona_3 CP_6 ciascuno secondo i rispettivi titoli di responsabilità e salvo il regresso nei rapporti interni per come sopra individuato, in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria ex delicto in favore degli attori e dell'intervenuto, liquidata nei termini che seguono.
III. ESAME DELLA CONTROVERSIA – IL QUANTUM DEBEATUR.
III-a. IL DANNO IURE PROPRIO DEGLI ATTORI.
Gli attori agiscono in questa sede anzitutto per la liquidazione in loro favore del danno patito iure proprio, nelle tre componenti di:
a. danno derivante da perdita del rapporto parentale;
b. danno patrimoniale iure proprio;
c. danno biologico iure proprio.
III-a.13. Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale si osserva quanto segue.
Come chiarito dal formante giurisprudenziale, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale si sostanzia in un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16992 del 20.08.2015, Rv.
636308-01).
Da ciò consegue l'onere in capo a chi ritiene di aver subito detto pregiudizio di allegarlo e provarlo.
11 Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21060 del
19.10.2016, Rv. 642934-02).
L'onere della prova subisce una parziale attenuazione alla luce della pacifica operatività di un meccanismo presuntivo iuris tantum in base al quale si inferisce che dall'uccisione di una persona consegua una “sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22397 del 15.07.2022, Rv.
665266-01).
III-a.13.1. Nel caso di specie i tutti figli della vittima, hanno assolto all'onere di Pt_5 Pt_1 allegazione su di loro gravante (cfr., in particolare, p. 5 ss. citazione) sicché, in virtù della piena operatività della presunzione iuris tantum di cui si è detto, e in difetto di alcun elemento concreto fornito dalle parti convenute idoneo a superare la ridetta presunzione, risulta dovuta in favore degli attori la richiesta voce di danno da perdita del rapporto parentale.
Si osserva, in ogni caso, che i convenuti si sono limitati a generiche e apodittiche contestazioni in ordine a quanto richiesto a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, potendosi ritenere sostanzialmente non contestate le circostanze sottese alla richiesta risarcitoria degli attori.
III-a.13.2. Alla liquidazione del danno occorre procedere in via equitativa, sulla scorta delle Tabelle in uso presso questo Tribunale (Tabelle di Milano nella loro più aggiornata versione del 04.06.2024)
(sulle caratteristiche del sistema tabellare, ai fini della sua legittimità, cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.
5948 del 28.02.2023, Rv. 666969-01).
Con riferimento a è possibile riconoscere complessivamente 80 punti e, in Parte_1 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 22 punti per l'età della vittima secondaria (32 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 15 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. Sul punto si osserva che le allegazioni non risultano circostanziate in modo tale da attribuire un punteggio maggiore a questa voce sulla base del meccanismo tabellare. Si ritiene pertanto equo riconoscere la metà del punteggio massimo attribuibile a tale voce.
12 Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 312.880,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto a l'importo di euro 253.755,07 per il pregiudizio derivante Parte_1 dalla perdita del rapporto parentale con la madre.
Con riferimento a è possibile riconoscere complessivamente 82 punti e, in Parte_2 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 24 punti per l'età della vittima secondaria (28 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 15 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. Sul punto si osserva che le allegazioni non risultano circostanziate in modo tale da attribuire un punteggio maggiore a questa voce sulla base del meccanismo tabellare. Si ritiene pertanto equo riconoscere la metà del punteggio massimo attribuibile a tale voce.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 320.702,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto a l'importo di euro 260.098,95 per il pregiudizio derivante Parte_2 dalla perdita del rapporto parentale con la madre.
Con riferimento a è possibile riconoscere complessivamente 82 punti e, in Parte_3 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 24 punti per l'età della vittima secondaria (21 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 15 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. Sul punto si osserva che le allegazioni non risultano circostanziate in modo tale da attribuire un punteggio maggiore a questa voce sulla base del meccanismo tabellare. Si ritiene pertanto equo riconoscere la metà del punteggio massimo attribuibile a tale voce.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 320.702,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari
13 espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto a l'importo di euro 260.098,95 per il pregiudizio Parte_3 derivante dalla perdita del rapporto parentale con la madre.
Con riferimento ad è possibile riconoscere complessivamente 99 punti e, in Per_1 particolare:
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 26 punti per l'età della vittima secondaria (20 anni);
- 16 punti per la convivenza;
- 9 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (almeno 3);
- 30 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato dagli attori. In particolare, la condizione di disabilità allegata e provata consente di ritenere il rapporto madre-figlio particolarmente intenso ed equiparabile a quello tra la madre e un figlio minore, data la costante necessità di accudimento, di ausilio e di assistenza di cui era bisognoso al momento Per_1 dell'illecito (si v. inoltre la relazione peritale psichiatrica di parte riferita ad ). Per_1
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 387.189,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto ad l'importo di euro 314.021,90 per il pregiudizio derivante Per_1 dalla perdita del rapporto parentale con la madre (importo superiore a quello riferito in citazione, le cui conclusioni contengono la dicitura “di quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria
e che parrà di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa).
III-a.14. Con riferimento al danno patrimoniale iure proprio si osserva che il pregiudizio subito dagli attori risulta solo genericamente allegato e, in ogni caso, sfornito di riscontro probatorio.
III-a.14.1. Per quanto attiene all'abbandono degli studi universitari da parte di , la Parte_3 circostanza risulta allegata in modo assai generico. Neppure vengono indicate le conseguenze in punto di migliori prospettive di vita lavorativa che da tale percorso si sarebbero potute ottenere.
In ogni caso, sul piano probatorio, in atti è disponibile la rinuncia agli studi da parte di Parte_3 la quale, tuttavia, risulta essere stata depositata presso la Segreteria universitaria nel
[...] settembre 2016, a cinque anni di distanza dal drammatico evento per cui è causa. Tale considerevole lasso di tempo non consente di ascrivere con presumibile certezza la conseguenza al fatto illecito.
Né, a tal fine, risulta valorizzabile quanto riferito dalla teste (cfr. verbale udienza CP_10 del 10.05.2021), cognata di , la quale si è limitata a riferire che, all'epoca del decesso Parte_3 della “studiava la facoltà di giurisprudenza e dei relativi pagamenti delle tasse si occupava la Per_2 Pt_3
14 madre. Però, dopo la morte della madre ha dovuto lasciare l'università. Ed ha iniziato a lavorare perché Pt_3 era privo di mezzi di sostentamento”, tenuto conto di quanto già evidenziato in ordine al non trascurabile lasso di tempo intercorso tra l'illecito e la pretesa conseguenza, pari sostanzialmente alla durata legale del corso di studi.
III-a.14.2. Gli attori, rispetto ad , in punto di pregiudizio patrimoniale iure proprio, Per_1 hanno sostanzialmente allegato che, venuto meno il contributo assistenziale della madre, il figlio è stato collocato presso una struttura specializzata di trattamento. A fronte di tale allegazione, tuttavia, nulla hanno prodotto gli attori in ordine alle spese a tal fine sostenute (e comunque facilmente documentabili).
III-a.14.3. Rispetto agli attori e si rileva come l'allegazione di Parte_1 Parte_2 conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista patrimoniale, dovute all'improvvisa mancanza della madre nell'ambito dell'espletamento della professione di venditori ambulanti, si appalesa generica, non circostanziata e del tutto priva di elementi probatori a supporto.
III-a.14.4. Quanto alle spese funerarie, pur risultando tale voce di danno astrattamente dovuta, non si rinviene in atti alcun elemento idoneo alla sua quantificazione. Del resto, la circostanza avrebbe potuto essere facilmente documentata, mediante la produzione della quietanza di pagamento o di altro idoneo supporto documentale da cui inferire, anche in via presuntiva, il relativo esborso di danaro.
III-a.15. I LL avanzano poi richiesta di risarcimento del danno biologico iure proprio, Pt_1 con particolare riferimento alle conseguenze psico-fisiche a seguito del brutale decesso della loro madre.
Dal punto di vista allegatorio gli attori si concentrano in modo particolare sulla situazione di Per_1
pur svolgendo sufficienti considerazioni anche in ordine agli altri attori.
[...]
Sul piano probatorio, poi, parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha prodotto
“relazione psichiatrico-forense” a firma del dott. (psichiatra), relativa a tutti gli Persona_7 attori.
A fronte di tale produzione, nella prima difesa successiva (e cioè nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 3, c.p.c.) sono giunte contestazioni dalla sola nei termini di seguito integralmente CP_6 riportati: “Quanto alla documentazione prodotta ex adverso, si contestano le relazioni medico-legali di parte Pt_1 perché prive di fondamento alcuno e controparte neanche chiede disporsi ctu volte ad accertare le asserite ripercussioni psichiatriche (che non vi sono e che non sono neanche suffragate da alcun documento medico)”.
Tali contestazioni risultano manifestamente generiche e apodittiche. In particolare, la convenuta non censura in modo circostanziato la relazione di parte sotto alcun profilo, da quello metodologico a quello del risultato.
15 Ciò, se da un lato non consente di applicare tout court il meccanismo ordinamentale della non contestazione (v. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 34450 del 23.11.2022, Rv. 666397-02, secondo cui “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto
a doverosa valutazione da parte del giudice”), dall'altro tuttavia non impedisce al giudice di fare impiego delle perizia stragiudiziale al fine di orientare il proprio prudente apprezzamento e di fondarvi il libero convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25593 del
01.09.2023, Rv. 668931-02, ove si afferma che “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”).
Ebbene, la perizia non può essere in questa sede recepita al fine di fondare il libero convincimento del giudice, atteso che la stessa, pur fondandosi su una corretta ricostruzione dei fatti, giunge a una quantificazione del danno biologico disancorata da una precisa indicazione della metodologia impiegata e della impostazione clinica sottesa all'individuazione di una tale elevatissima percentuale di danno biologico permanente (50% per , 35% per , 25% per Per_1 Parte_3 Pt_2
e ). A ciò si aggiunga che il danno biologico temporaneo si sostanzia in una
[...] Parte_1 asserzione non sviluppata dal punto di vista logico e medico.
Sul piano valutativo, poi, la perizia di in alcun modo tiene conto della patologia Per_1 pregressa concorrente ai fini della enucleazione delle conseguenze psico-fisiche sul periziato (cfr.
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28986 del 11.11.2019, Rv. 656174-02).
Va poi osservato che a supporto delle considerazioni medico-legali del perito di parte, non risulta offerto alcun compendio documentale medico tale da consentire di ritenere offerto un principio di prova in ordine al pregiudizio (solamente) allegato, in ciò impedendo di procedere ad autonoma consulenza tecnica d'ufficio, la quale si sostanzierebbe in un accertamento meramente esplorativo.
Preme rammentare, in proposito, che la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va quindi negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati.
III-a.15.1. In ogni caso, e con precipuo riferimento ad , si ritiene che il pregiudizio Per_1 derivante dallo stravolgimento delle abitudini di vita e dalla perdita del punto di riferimento esistenziale fondamentale trovino già adeguata considerazione, a fini risarcitori, nel riconoscimento
16 del massimo dei punti riferiti alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
III-b. IL DANNO IURE HEREDITATIS DEGLI ATTORI.
Gli attori domandano in questa sede la liquidazione del danno patito dalla e ad essi Per_2 trasferito in quanto suoi eredi legittimi, nelle sue due componenti di:
I. danno biologico terminale;
II. danno catastrofale.
III-b.16. Con riguardo al danno biologico terminale, deve muoversi dalla nota decisione delle
Sezioni Unite con la quale, ricostruendo l'illecito civile in chiave strutturale ed enucleando la distinzione tra evento di danno e danno-conseguenza, il Supremo Consesso ha statuito che “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 15350 del 22.07.2015, Rv. 635985-01).
La giurisprudenza successiva ha poi specificato il riferimento al “brevissimo lasso di tempo”, chiarendo che “Il danno biologico c.d. terminale è configurabile, e trasmissibile “iure successionis”, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18056 del 05.07.2019, Rv. 654378-01).
III-b.16.1. Come pianamente accertato in sede penale, l'azione omicidiaria ha preso avvio attorno alle ore 15:00 del 16.10.2011. Da tale momento ha avuto inizio la catena causale che ha condotto al decesso della alle ore 18:10 del medesimo giorno. Per_2
Alla luce di tale insuperabile dato fattuale, alcun pregiudizio può essere liquidato a titolo di danno biologico terminale.
III-b.17. A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo al c.d. danno catastrofale.
Come chiarito, infatti, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (Cfr. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 7923 del 23.03.2024, Rv. 670457-02).
17 III-b.17.1. Risulta acclarato che la abbia avuto piena e sofferta consapevolezza Per_2 dell'approssimarsi della fine della propria esistenza.
Sul punto, pienamente esplicativo è quanto affermato dalla Corte di Assise di Teramo, con riferimento alla percezione della “che, con il trascorrere dei minuti, vedeva sempre più compromesse Per_2 le proprie capacità respiratorie, rendendosi sempre più conto di quanto repentina si stava dimostrando la evoluzione negativa della propria condizione di salute”. La è infatti giunta pienamente vigile presso il Per_2 nosocomio di Sant'Omero e lo è stata sino all'arresto respiratorio e poi cardiaco, sostanzialmente ingenerato dal restringimento delle vie respiratorie che l'ha condotta al soffocamento.
III-b.17.2. In punto di liquidazione, la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16592 del 20.06.2019, Rv. 654294-01).
Alla luce delle concrete modalità del fatto pare equo liquidare il danno catastrofale subito dalla nell'importo di euro 40.000,00. Va dunque riconosciuto in favore di ciascuno dei figli della Per_2
l'importo di euro 10.000,00 ex art. 566 c.c. Per_2
III-c. RIEPILOGO.
III-c.18. All'esito di quanto sin qui osservato, vanno liquidati i seguenti importi:
- euro 263.755,07 in favore di;
Parte_1
- euro 270.098,95 in favore di Parte_2
- euro 270.098,95 in favore di;
Parte_3
- euro 324.021,90 in favore di . Per_1
III-c.18.1. Tali importi vanno rivalutati dalla data del sinistro alla data della sentenza, secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Espressi in valori attuali, dunque, si ottiene:
- euro 327.847,55 in favore di;
Parte_1
- euro 335.732,99 in favore di Parte_2
- euro 335.732,99 in favore di;
Parte_3
- euro 402.759,22 in favore di . Per_1
Non sono dovuti invece gli interessi per il periodo che va dal sinistro alla odierna liquidazione. Ciò in quanto nei debiti di valore i c.d. interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
18 Come di recente messo in luce dalla Corte di Cassazione, “Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare
l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la redditività del denaro, tra evento e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato” (così, in motivazione,
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4938 del 16.02.2023).
Poiché nel caso di specie gli attori nulla hanno dedotto in ordine all'insufficienza della rivalutazione monetaria, deve concludersi nel senso della sua sufficienza ai fini della compensazione del ritardato pagamento di quanto dovuto.
III-c.19. Agli importi indicati supra § III-c.18.1. va sottratta la provvisionale già corrisposta. Non disponendosi in atti di elementi da cui trarre la prova del pagamento della provvisionale (circostanza questa certa nell'an ma incerta nel quando), ci si limita ad indicare i criteri che dovranno essere seguiti ai fini dello scomputo dell'acconto provvisionale corrisposto.
L'importo versato (euro 30.000,00 ciascuno per e , euro 80.000,00 Pt_1 Pt_2 Parte_3 per ) va devalutato dalla data del suo pagamento alla data dell'illecito (16.01.2011) e Per_1 poi rivalutato, sempre secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del sinistro a quella della pubblicazione del presente provvedimento. Solo a questo punto sarà possibile sottrarre agli importi liquidati in moneta attuale quello corrisposto a titolo provvisionale.
IV. ESAME DELLA POSIZIONE DELL'INTERVENUTO.
IV-20. Il fratello della vittima primaria dell'illecito, ha agito in questa sede al fine della Per_2 corresponsione del danno da perdita del rapporto parentale (come si evince dalla proposta liqudiatoria di cui a p. 2 ss. dell'atto di intervento) subito dalla madre costituitasi Persona_4 parte civile e poi deceduta.
Richiamati i principi espressi supra § III-a.13 ss., e in applicazione delle Tabelle milanesi per il 2024,
è possibile riconoscere ad complessivi 54 punti e, in particolare: Persona_4
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 12 punti per l'età della vittima secondaria (74 anni);
- 14 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (da individuarsi nel coniuge
19 deceduto in data 25.01.2016, cfr. dichiarazione sostitutiva allegata Persona_5 dall'intervenuto alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.);
- 10 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 211.194,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto ad l'importo di euro 171.284,67 per il pregiudizio derivante Persona_4 dalla perdita del rapporto parentale con la figlia, da corrispondersi per il 33,33% in favore dell'intervenuto (euro 57.094,32).
Applicata la (sola, cfr. § III-c.18.1) rivalutazione monetaria secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è dovuto in favore di , in qualità di Controparte_5 erede di l'importo di euro 70.968,24. All'anzidetto importo va detratta pro quota Persona_4
l'eventuale provvisionale già corrisposta, secondo le modalità di calcolo già indicate supra § III-c.19.
IV-21. L'interventore deduce poi che “Qualora si ritenesse che la SI.ra era a sua volta erede Persona_4 per la quota di risarcimento spettante al marito a lei premorto in data 25/01/2016, Persona_5
l'odierno intervenuto ha parimenti diritto anche ad una quota del risarcimento spettante alla madre in qualità di erede del marito pari all'11,11% pari ad € 26.202,00, per un totale complessivo di € 104.810,00 (€78.608,00
+ € 26.202,00”.
IV-21.1. Occorre dapprima procedere con la liquidazione del danno da perdita parentale riconoscibile a Persona_5
Richiamati i principi espressi supra § III-a.13 ss., e in applicazione delle Tabelle milanesi per il 2024,
è possibile riconoscere a complessivi 54 punti e, in particolare: Persona_5
- 18 punti per l'età della vittima primaria (51 anni);
- 12 punti per l'età della vittima secondaria (78 anni);
- 14 punti in ragione del numero di superstiti nel nucleo (da individuarsi nel coniuge deceduto in data 25.01.2016, cfr. dichiarazione sostitutiva allegata Persona_5 dall'intervenuto alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.);
- 10 punti in ragione della qualità e dell'intensità della relazione affettiva, tenuto conto di quanto globalmente allegato.
Il numero dei punti va dunque moltiplicato per il valore unitario del punto (euro 3.911,00), ottenendo l'importo di euro 211.194,00, devalutato dal gennaio 2024 (essendo i valori tabellari espressi con riferimento a tale periodo) all'ottobre 2011 (data del sinistro).
Va dunque riconosciuto ad l'importo di euro 171.284,67 per il Persona_5
20 pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale con la figlia.
Tale voce si è dunque trasmessa mortis causa in capo ad per 1/3 ai sensi dell'art. 581 Persona_4
c.c. (euro 57.094,89). L'importo da ultimo indicato è poi transitato per 1/3 ex art. 566 c.c. nel patrimonio dell'interventore volontario (euro 19.031,63). Controparte_5
Applicata la (sola, cfr. § III-c.18.1) rivalutazione monetaria secondo l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è dovuto in favore di , in qualità di Controparte_5 erede di (a sua volta erede di ), l'ulteriore importo di euro Persona_4 Persona_5
23.656,32 (cui va detratta pro quota l'eventuale provvisionale già corrisposta, secondo le modalità di calcolo già indicate supra § III-c.19).
V. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
V-22. All'esito di tutto quanto precede, va disposta la condanna di , degli eredi di CP_1
e dell in solido tra loro, salvo l'indicato riparto nei rapporti interni, e al Persona_3 CP_6 netto delle provvisionali già corrisposte – il cui scomputo dovrà seguire i criteri indicati supra § III-
c.19 –, al pagamento di:
- euro 327.847,55 in favore di;
Parte_1
- euro 335.732,99 in favore di Parte_2
- euro 335.732,99 in favore di;
Parte_3
- euro 402.759,22 in favore di;
Per_1
- euro 94.624,56 in favore di . Controparte_5
V-23. Sugli importi indicati saranno altresì dovuti gli interessi, al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.
V-24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 sia in favore degli attori (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia contenuto entro i limiti della nota spese, con applicazione dello scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 6 d.m. n.
55/2014; aumento del 90% ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 atteso il numero di parti assistite aventi la medesima posizione processuale;
valori medi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio”, “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la fase “istruttoria e/o di trattazione” tenuto conto dei parametri ivi indicati e dell'attività in concreto svolta) che dell'intervenuto (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato sulla base del decisum con applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività in concreto
21 svolta e della difficoltà dell'affare).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1206/2017 introdotto da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
in proprio e quale amministratore di sostegno di (C.F. C.F._3 Per_1
, nei confronti di , (C.F. C.F._4 CP_1 Controparte_2
) e (C.F. ), nella loro qualità C.F._5 Controparte_3 C.F._6 di eredi di e di Persona_3 TE
(C.F. ), in persona del Direttore generale e rappresentante legale pro tempore, con P.IVA_1
l'intervento volontario di (C.F. ), ogni contraria istanza, Controparte_5 C.F._7 eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- DICHIARA la contumacia di;
CP_1
- AN , gli eredi di e l CP_1 Persona_3 TE
, in solido tra loro e al netto delle provvisionali già corrisposte – il cui
[...] scomputo dovrà seguire i criteri indicati al § III-c.19 della parte motiva –, al pagamento di:
a) euro 327.847,55 in favore di;
Parte_1
b) euro 335.732,99 in favore di Parte_2
c) euro 335.732,99 in favore di;
Parte_3
d) euro 402.759,22 in favore di;
Per_1
e) euro 94.624,56 in favore di;
Controparte_5 il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- AN , gli eredi di e l' CP_1 Persona_3 Controparte_13
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte
[...] attrice, che si liquidano in euro 42.611,20 per compensi e in euro 597,66 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- AN , gli eredi di e l CP_1 Persona_3 TE
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_5
che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA
[...] come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Teramo, 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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