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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3947/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ALBERTO VELLA e dall'avv. DOROTEA CANNIZZO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
VIA DE SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) (C.F. Controparte_1 CP_2
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO VALORE giusta P.IVA_1
procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
ha citato in giudizio il sito in Sant'Agata li Battiati Parte_1 Controparte_3
(CT) via Giuseppe De Felice n. 37/41, proseguendo nel merito il procedimento cautelare N.R.G.
1636/2023, definito con ordinanza di accoglimento del 9.2.2024, al fine di ottenere, previo riconoscimento della responsabilità del Condominio per i pregiudizi da infiltrazioni subiti e conferma del provvedimento cautelare, il risarcimento dei danni causati al proprio immobile (un deposito), pari ad € 9.850,00 più IVA per i costi di ripristino ed € 350,00 mensili quale riduzione del canone di locazione a partire da ottobre 2022, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Radicandosi il contraddittorio, il Condominio si è costituito tardivamente (all'udienza per la comparizione delle parti del 18.9.2024, rispetto alla quale erano quindi già decorsi i termini di cui all'art. 171ter n. 1 c.p.c.), chiedendo il rigetto della domanda per i motivi di cui in comparsa, cui per brevità si rinvia, specificando in particolare di aver deliberato, in data 9 febbraio 2024, l'esecuzione dei lavori necessari a eliminare le cause che generano le infiltrazioni d'acqua nel deposito del nonché Pt_1
i lavori di ripristino del predetto deposito, e di avere approvato, in data 5 aprile 2024, il piano di riparto dei lavori approvati con la delibera del 9 febbraio;
l'odierno attore è invece rimasto moroso nel versamento dei relativi oneri e non ha provveduto all'attuazione coattiva dei lavori in danno dell'obbligato.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve innanzitutto osservarsi che quanto di rilievo accertato con l'ordinanza di accoglimento del
9.2.2024, con particolare riferimento alle cause delle infiltrazioni, non è stato più oggetto di pagina 2 di 9 contestazione. Per contro il , proprio nel presupposto della causa condominiale delle CP_1
infiltrazioni, ha dedotto di aver approvato l'esecuzione dei lavori.
Resta quindi fermo, rinviando per il resto a quanto più ampiamente esposto con la suddetta ordinanza, che i danni da infiltrazione presenti nel locale deposito della parte attrice sono causalmente riconducibili, in base a quanto accertato dal c.t.u. in fase cautelare, alla omessa manutenzione di parti e in particolare dal cortile . CP_4 CP_5
Giova allora osservare che la fattispecie dedotta dall'attore, ossia l'ipotesi dei danni da infiltrazioni provenienti da beni nella custodia altrui, è riconducibile all'ambito oggettivo di cui all'art. 2051 c.c. Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti,
sussistenti nella fattispecie, e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode"
della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa". Il requisito del danno cagionato
“dalla cosa” sussiste in particolare quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a cagione del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.
Occorre inoltre aggiungere, a fronte delle contestazioni del , che in tema di CP_1
responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass.
pagina 3 di 9 26051/2008, 5326/2005, 6753/2004, 12219/2003).
Più in particolare, tale norma integra un'ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva aggravata, in quanto si ritiene sussistente la responsabilità del proprietario, a prescindere da qualsiasi esame sul comportamento tenuto dallo stesso e da qualsiasi connotato di colpa della condotta, rilevando esclusivamente il legame esistente con la cosa che ha cagionato il danno. Chi aveva la cosa in custodia,
dunque, per liberarsi della responsabilità non deve solo provare l'assenza di colpa, ma altresì fornire la specifica prova del caso fortuito, ossia di una causa esterna, imprevedibile ed inaspettata, idonea ad interrompere il nesso causale, cioè idonea a produrre da sola l'evento.
Nella fattispecie è quindi di rilievo assorbente osservare che, prima e anche dopo l'adozione della misura cautelare e indipendentemente dalla colpa o meno del , che pure non è rimasto CP_1
totalmente inerte, non sono stati eseguiti lavori sufficienti a eliminare le cause del pregiudizio.
Quanto alle deduzioni relative alla condotta del danneggiato, occorre distinguere la questione del mancato versamento degli oneri condominiali da quella dell'omessa attuazione coattiva.
Il si è infatti costituito tardivamente;
tuttavia, in merito alla prima eccezione, va CP_1
osservato che nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato,
sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass. n. 7965/2023; Cass. n. 11258/2018; Cass. n. 272/2017). Non vi è però
prova del concorso colposo del danneggiato, perché in questa sede parte attrice ha agito nella qualità di terzo danneggiato, non di condomino, e non è comunque né allegato né dimostrato che l'omessa manutenzione dei beni condominiali all'origine del danno abbia trovato causa in fatti rimproverabili all'attore in quanto condomino. Inoltre, pur trattandosi in tal caso di opere finalizzate a limitare il danno già patito e non di possibile concorso di colpa rilevabile d'ufficio, non vi è nemmeno prova che i pagina 4 di 9 lavori non siano stati poi eseguiti, sia pur tardivamente, soltanto per la condotta del (difettando in Pt_1
particolare la prova del versamento del dovuto da parte dei restanti condomini).
A tale ultimo proposito, va precisato che il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione forma invece oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714/2010; Cass. n. 23734/2009; Cass. n. 1213/2006; Cass. n. 564/2005; Cass. n.
5127/2004). Le eccezioni relative al mancato pagamento degli oneri e alla mancata attuazione coattiva dell'ordinanza sono dunque inammissibili perché tardive, potendosi comunque agevolmente evidenziare che l'attuazione coattiva implica l'onere del danneggiato di anticipare i relativi costi,
mentre il dovere del creditore o del danneggiato è inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale ovvero tramite un sacrificio economico relativamente lieve o mediante l'erogazione delle spese ordinarie di conservazione del patrimonio.
Ciò posto in ordine alla responsabilità esclusiva di parte convenuta, deve rilevarsi che parte attrice ha compiutamente allegato e provato i danni descritti in citazione.
ha infatti innanzitutto inteso fondatamente dolersi dei pregiudizi subiti Parte_1
dall'immobile, riscontrati in sede di c.t.u.
In proposito il consulente tecnico d'ufficio, Ing. ha precisato che l'importo Persona_1
stimato dei costi per il ripristino dell'unità immobiliare di proprietà dell'odierno attore, danneggiata dalle lamentate infiltrazioni, comprensivo di utili d'impresa ed Iva esclusa, è pari a circa € 9.850,00.
Parte attrice si è limitata a insistere su tale pretesa e non sono state in proposito sollevate specifiche contestazioni.
Ancora sotto il profilo risarcitorio, parte attrice ha affermato di non avere potuto pienamente pagina 5 di 9 godere dell'immobile, concedendolo in locazione a terzi, a cagione del processo infiltrativo in corso e dei danni già subiti dal deposito.
Ed invero il c.t.u. ha confermato il grave stato di avanzata ossidazione delle armature dei travetti del solaio nelle aree più prossime all'ingresso dal civico n. 29, oltre che le evidenze di infiltrazioni in atto anche sulle altre superfici dei soffitti sottomessi alla porzione di corsia carrabile al piano terra. La
suddetta situazione di pericolo viene aggravata dalla attuale mancata inibizione al passaggio di automezzi sia lungo la suddetta corsia carrabile al piano terra (lato ovest) sia sulle altre ad essa contigue (lato nord ed est) del complesso condominiale. Deve inoltre presumersi che lo stato dell'immobile sia oggi peggiorato, considerando la sussistenza di una fonte attiva di pregiudizio,
soggetta per sua natura a progressivo peggioramento, e l'assenza di prova di provvedimenti idonei a porre rimedio al pericolo.
Per altro verso, allegando e compiutamente provando i presupposti della conseguente pretesa risarcitoria, parte attrice non solo ha specificato l'uso indiretto del bene, bensì ha documentato la concessione in locazione a terzi e la riduzione del canone pattuito in considerazione dello stato del bene oggetto del contratto.
Il danno derivante dall'indisponibilità di un immobile presuppone, come nella fattispecie,
l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. civ.,
sez. III., 29/05/2023 n. 14947; in senso conforme Cass. n. 18494/2015; n. 9137/2013; n. 14222 del
07/08/2012; n. 5568 del 08/03/2010; n. 3251 del 11/02/2008; n. 10498 del 08/05/2006; n. 827 del
18/01/2006; n. 649 del 21/01/2000).
pagina 6 di 9 Risulta palese, anche alla luce della c.t.u. della fase cautelare versata in atti, il pericolo di danno grave e prossimo presente nell'unità immobiliare di proprietà che rendeva e rende la stessa Pt_1
parzialmente inutilizzabile, mancando le condizioni di godimento pieno e in sicurezza. Parte attrice ha inoltre sin dall'introduzione del giudizio specificato che, in mancanza della fonte di danno, avrebbe utilizzato pienamente il bene a fini commerciali, allegando così specificamente la concreta possibilità
di esercizio del diritto di godimento perduta, ampiamente presumibile, e provandone non solo ulteriormente la sussistenza, bensì anche l'ammontare, mediante produzione del contratto di locazione,
per come poi modificato.
A fronte della concreta concessione dell'immobile in godimento a terzi, ad uso deposito di articoli sportivi e di articoli per il tempo libero, e per un determinato canone, prive di rilievo sono le difese del relative alla presunta natura non commerciale dell'attività esercitata all'interno CP_1
del locale.
Si ritiene quindi congruo, nella fattispecie e tenendo conto sia di quanto presumile in base alla c.t.u. sia della non contestazione specifica dei relativi presupposti di fatto, un risarcimento di € 350,00
mensili (somma da intendersi già rivalutata) da ottobre 2022 a giugno 2025, ossia complessivamente di
€ 11.200,00, ottenuto moltiplicando i € 350,00 del valore locativo per le 32 mensilità.
In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, il giudice può
fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (applicazione in tema di infiltrazione di acqua proveniente da lastrici solari ed imputabili a gravi difetti costruttivi;
cfr. Cass.
n. 4779 del 27/07/1988).
Devono quindi considerarsi non solo i frutti effettivamente non percepiti dal locatore pagina 7 di 9 danneggiato in relazione all'esecuzione di un determinato contratto, ma anche quelli percipiendi,
spettanti a qualunque proprietario di una cosa danneggiata potenzialmente fruttifera, nonché la stessa limitazione nel godimento di un bene nemmeno offerto sul mercato, perché utilizzato direttamente dallo stesso danneggiato.
Non sono tuttavia dovuti interessi e rivalutazioni.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr, tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Le spese processuali liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto sito in CP_1
Sant'Agata li Battiati (CT) via Giuseppe De Felice n. 37/41, nei confronti di nella Parte_1
misura indicata in dispositivo (valore della causa come da decisum, dunque scaglione da € 5.201 ad €
26.000, parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando la ridotta contestazione del e la minima attività istruttoria espletata). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3947/2024
R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione:
pagina 8 di 9 1) conferma l'ordinanza cautelare di accoglimento del 9.2.2024;
2) condanna il Condominio sito in Sant'Agata li Battiati (CT) via Giuseppe De Felice n.
37/41 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da liquidati in € 9.850,00 oltre IVA Parte_1
quanto al ripristino dell'immobile e in € 11.200,00 quanto al mancato godimento parziale dell'immobile da ottobre 2022 a giugno 2025;
3) condanna il Condominio sito in Sant'Agata li Battiati (CT) via Giuseppe De Felice n.
37/41 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
3.387,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per spese vive oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3947/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. ALBERTO VELLA e dall'avv. DOROTEA CANNIZZO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
VIA DE SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) (C.F. Controparte_1 CP_2
), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO VALORE giusta P.IVA_1
procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
ha citato in giudizio il sito in Sant'Agata li Battiati Parte_1 Controparte_3
(CT) via Giuseppe De Felice n. 37/41, proseguendo nel merito il procedimento cautelare N.R.G.
1636/2023, definito con ordinanza di accoglimento del 9.2.2024, al fine di ottenere, previo riconoscimento della responsabilità del Condominio per i pregiudizi da infiltrazioni subiti e conferma del provvedimento cautelare, il risarcimento dei danni causati al proprio immobile (un deposito), pari ad € 9.850,00 più IVA per i costi di ripristino ed € 350,00 mensili quale riduzione del canone di locazione a partire da ottobre 2022, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Radicandosi il contraddittorio, il Condominio si è costituito tardivamente (all'udienza per la comparizione delle parti del 18.9.2024, rispetto alla quale erano quindi già decorsi i termini di cui all'art. 171ter n. 1 c.p.c.), chiedendo il rigetto della domanda per i motivi di cui in comparsa, cui per brevità si rinvia, specificando in particolare di aver deliberato, in data 9 febbraio 2024, l'esecuzione dei lavori necessari a eliminare le cause che generano le infiltrazioni d'acqua nel deposito del nonché Pt_1
i lavori di ripristino del predetto deposito, e di avere approvato, in data 5 aprile 2024, il piano di riparto dei lavori approvati con la delibera del 9 febbraio;
l'odierno attore è invece rimasto moroso nel versamento dei relativi oneri e non ha provveduto all'attuazione coattiva dei lavori in danno dell'obbligato.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve innanzitutto osservarsi che quanto di rilievo accertato con l'ordinanza di accoglimento del
9.2.2024, con particolare riferimento alle cause delle infiltrazioni, non è stato più oggetto di pagina 2 di 9 contestazione. Per contro il , proprio nel presupposto della causa condominiale delle CP_1
infiltrazioni, ha dedotto di aver approvato l'esecuzione dei lavori.
Resta quindi fermo, rinviando per il resto a quanto più ampiamente esposto con la suddetta ordinanza, che i danni da infiltrazione presenti nel locale deposito della parte attrice sono causalmente riconducibili, in base a quanto accertato dal c.t.u. in fase cautelare, alla omessa manutenzione di parti e in particolare dal cortile . CP_4 CP_5
Giova allora osservare che la fattispecie dedotta dall'attore, ossia l'ipotesi dei danni da infiltrazioni provenienti da beni nella custodia altrui, è riconducibile all'ambito oggettivo di cui all'art. 2051 c.c. Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono due presupposti,
sussistenti nella fattispecie, e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode"
della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato "dalla cosa". Il requisito del danno cagionato
“dalla cosa” sussiste in particolare quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a cagione del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.
Occorre inoltre aggiungere, a fronte delle contestazioni del , che in tema di CP_1
responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass.
pagina 3 di 9 26051/2008, 5326/2005, 6753/2004, 12219/2003).
Più in particolare, tale norma integra un'ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva aggravata, in quanto si ritiene sussistente la responsabilità del proprietario, a prescindere da qualsiasi esame sul comportamento tenuto dallo stesso e da qualsiasi connotato di colpa della condotta, rilevando esclusivamente il legame esistente con la cosa che ha cagionato il danno. Chi aveva la cosa in custodia,
dunque, per liberarsi della responsabilità non deve solo provare l'assenza di colpa, ma altresì fornire la specifica prova del caso fortuito, ossia di una causa esterna, imprevedibile ed inaspettata, idonea ad interrompere il nesso causale, cioè idonea a produrre da sola l'evento.
Nella fattispecie è quindi di rilievo assorbente osservare che, prima e anche dopo l'adozione della misura cautelare e indipendentemente dalla colpa o meno del , che pure non è rimasto CP_1
totalmente inerte, non sono stati eseguiti lavori sufficienti a eliminare le cause del pregiudizio.
Quanto alle deduzioni relative alla condotta del danneggiato, occorre distinguere la questione del mancato versamento degli oneri condominiali da quella dell'omessa attuazione coattiva.
Il si è infatti costituito tardivamente;
tuttavia, in merito alla prima eccezione, va CP_1
osservato che nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato,
sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (Cass. n. 7965/2023; Cass. n. 11258/2018; Cass. n. 272/2017). Non vi è però
prova del concorso colposo del danneggiato, perché in questa sede parte attrice ha agito nella qualità di terzo danneggiato, non di condomino, e non è comunque né allegato né dimostrato che l'omessa manutenzione dei beni condominiali all'origine del danno abbia trovato causa in fatti rimproverabili all'attore in quanto condomino. Inoltre, pur trattandosi in tal caso di opere finalizzate a limitare il danno già patito e non di possibile concorso di colpa rilevabile d'ufficio, non vi è nemmeno prova che i pagina 4 di 9 lavori non siano stati poi eseguiti, sia pur tardivamente, soltanto per la condotta del (difettando in Pt_1
particolare la prova del versamento del dovuto da parte dei restanti condomini).
A tale ultimo proposito, va precisato che il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione forma invece oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. n. 12714/2010; Cass. n. 23734/2009; Cass. n. 1213/2006; Cass. n. 564/2005; Cass. n.
5127/2004). Le eccezioni relative al mancato pagamento degli oneri e alla mancata attuazione coattiva dell'ordinanza sono dunque inammissibili perché tardive, potendosi comunque agevolmente evidenziare che l'attuazione coattiva implica l'onere del danneggiato di anticipare i relativi costi,
mentre il dovere del creditore o del danneggiato è inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale ovvero tramite un sacrificio economico relativamente lieve o mediante l'erogazione delle spese ordinarie di conservazione del patrimonio.
Ciò posto in ordine alla responsabilità esclusiva di parte convenuta, deve rilevarsi che parte attrice ha compiutamente allegato e provato i danni descritti in citazione.
ha infatti innanzitutto inteso fondatamente dolersi dei pregiudizi subiti Parte_1
dall'immobile, riscontrati in sede di c.t.u.
In proposito il consulente tecnico d'ufficio, Ing. ha precisato che l'importo Persona_1
stimato dei costi per il ripristino dell'unità immobiliare di proprietà dell'odierno attore, danneggiata dalle lamentate infiltrazioni, comprensivo di utili d'impresa ed Iva esclusa, è pari a circa € 9.850,00.
Parte attrice si è limitata a insistere su tale pretesa e non sono state in proposito sollevate specifiche contestazioni.
Ancora sotto il profilo risarcitorio, parte attrice ha affermato di non avere potuto pienamente pagina 5 di 9 godere dell'immobile, concedendolo in locazione a terzi, a cagione del processo infiltrativo in corso e dei danni già subiti dal deposito.
Ed invero il c.t.u. ha confermato il grave stato di avanzata ossidazione delle armature dei travetti del solaio nelle aree più prossime all'ingresso dal civico n. 29, oltre che le evidenze di infiltrazioni in atto anche sulle altre superfici dei soffitti sottomessi alla porzione di corsia carrabile al piano terra. La
suddetta situazione di pericolo viene aggravata dalla attuale mancata inibizione al passaggio di automezzi sia lungo la suddetta corsia carrabile al piano terra (lato ovest) sia sulle altre ad essa contigue (lato nord ed est) del complesso condominiale. Deve inoltre presumersi che lo stato dell'immobile sia oggi peggiorato, considerando la sussistenza di una fonte attiva di pregiudizio,
soggetta per sua natura a progressivo peggioramento, e l'assenza di prova di provvedimenti idonei a porre rimedio al pericolo.
Per altro verso, allegando e compiutamente provando i presupposti della conseguente pretesa risarcitoria, parte attrice non solo ha specificato l'uso indiretto del bene, bensì ha documentato la concessione in locazione a terzi e la riduzione del canone pattuito in considerazione dello stato del bene oggetto del contratto.
Il danno derivante dall'indisponibilità di un immobile presuppone, come nella fattispecie,
l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. civ.,
sez. III., 29/05/2023 n. 14947; in senso conforme Cass. n. 18494/2015; n. 9137/2013; n. 14222 del
07/08/2012; n. 5568 del 08/03/2010; n. 3251 del 11/02/2008; n. 10498 del 08/05/2006; n. 827 del
18/01/2006; n. 649 del 21/01/2000).
pagina 6 di 9 Risulta palese, anche alla luce della c.t.u. della fase cautelare versata in atti, il pericolo di danno grave e prossimo presente nell'unità immobiliare di proprietà che rendeva e rende la stessa Pt_1
parzialmente inutilizzabile, mancando le condizioni di godimento pieno e in sicurezza. Parte attrice ha inoltre sin dall'introduzione del giudizio specificato che, in mancanza della fonte di danno, avrebbe utilizzato pienamente il bene a fini commerciali, allegando così specificamente la concreta possibilità
di esercizio del diritto di godimento perduta, ampiamente presumibile, e provandone non solo ulteriormente la sussistenza, bensì anche l'ammontare, mediante produzione del contratto di locazione,
per come poi modificato.
A fronte della concreta concessione dell'immobile in godimento a terzi, ad uso deposito di articoli sportivi e di articoli per il tempo libero, e per un determinato canone, prive di rilievo sono le difese del relative alla presunta natura non commerciale dell'attività esercitata all'interno CP_1
del locale.
Si ritiene quindi congruo, nella fattispecie e tenendo conto sia di quanto presumile in base alla c.t.u. sia della non contestazione specifica dei relativi presupposti di fatto, un risarcimento di € 350,00
mensili (somma da intendersi già rivalutata) da ottobre 2022 a giugno 2025, ossia complessivamente di
€ 11.200,00, ottenuto moltiplicando i € 350,00 del valore locativo per le 32 mensilità.
In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario il relativo onere probatorio che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, il giudice può
fare ricorso anche ai parametri del c.d. danno figurativo, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (applicazione in tema di infiltrazione di acqua proveniente da lastrici solari ed imputabili a gravi difetti costruttivi;
cfr. Cass.
n. 4779 del 27/07/1988).
Devono quindi considerarsi non solo i frutti effettivamente non percepiti dal locatore pagina 7 di 9 danneggiato in relazione all'esecuzione di un determinato contratto, ma anche quelli percipiendi,
spettanti a qualunque proprietario di una cosa danneggiata potenzialmente fruttifera, nonché la stessa limitazione nel godimento di un bene nemmeno offerto sul mercato, perché utilizzato direttamente dallo stesso danneggiato.
Non sono tuttavia dovuti interessi e rivalutazioni.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr, tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Le spese processuali liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto sito in CP_1
Sant'Agata li Battiati (CT) via Giuseppe De Felice n. 37/41, nei confronti di nella Parte_1
misura indicata in dispositivo (valore della causa come da decisum, dunque scaglione da € 5.201 ad €
26.000, parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per le restanti, considerando la ridotta contestazione del e la minima attività istruttoria espletata). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3947/2024
R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda o eccezione:
pagina 8 di 9 1) conferma l'ordinanza cautelare di accoglimento del 9.2.2024;
2) condanna il Condominio sito in Sant'Agata li Battiati (CT) via Giuseppe De Felice n.
37/41 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da liquidati in € 9.850,00 oltre IVA Parte_1
quanto al ripristino dell'immobile e in € 11.200,00 quanto al mancato godimento parziale dell'immobile da ottobre 2022 a giugno 2025;
3) condanna il Condominio sito in Sant'Agata li Battiati (CT) via Giuseppe De Felice n.
37/41 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
3.387,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per spese vive oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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