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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Laura Cantore presidente est. dott. Sandra Moselli giudice. dott. Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3212/2019 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 18.06.2025 ex art 127 ter c.p.c. avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Capurso giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE- contumace
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Conclusioni come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.06.2019 la ricorrente adiva il tribunale di Trani formulando le seguenti conclusioni:
- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico di;
Controparte_1
- affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi, stabilendo le modalità di incontro con il padre;
- assegnare la casa coniugale, con tutto ciò che contiene, a , quale genitore collocatario del Parte_1 figlio minore;
pagina 1 di 9 - porre a carico di il versamento a favore di di un assegno mensile a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli pari a complessivi € 500,00 di cui € 250,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento ISTAT come per legge, oltre il rimborso delle spese straordinarie;
- porre a carico di il versamento a favore di di un assegno mensile a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento pari a complessivi € 200,00, oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
- ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Molfetta l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
- il tutto con il favore delle spese di lite da distrarre.
Ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Molfetta in Controparte_1 data 15.10.1988 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta Atto n. atto n. 336,
Parte II, Serie A); che dall'unione coniugale sono nati (nato Molfetta 29.03.1996) Persona_1
e (nato a [...] il [...]); che è venuta meno la comunione materiale e Controparte_2 spirituale tra i coniugi
[...]
>> ella si è determinata alla separazione dal coniuge;
che dal punto di vista economico CP_1 la famiglia è sempre stata mantenuta dal resistente essendo la ricorrente casalinga;
che ha _1 terminato gli studi ed è in cerca di lavoro mentre all'epoca di introduzione del giudizio CP_2 minore, frequentava l'Istituto Professionale di Molfetta.
All'udienza del 24.09.2019 nessuno compariva per il resistente, il quale rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica.
In quella sede la ricorrente dichiarava di lavorare come addetta alle pulizie presso un centro commerciale con contratti mensili da circa due mesi percependo una retribuzione di 6 euro all'ora.
Il Presidente f.f. del Tribunale, con ordinanza del 26/30.09.2019 nulla disponeva circa l'affidamento e collocazione di , ormai maggiorenne;
provvedeva sui detti profili in ordine al figlio _1 CP_2 all'epoca ancora minore;
assegnava la casa coniugale, detenuta in comodato, alla ricorrente in quanto genitore collocatario.
Quanto ai profili economici dava atto che dalla audizione della ricorrente è emerso che il resistente svolge attività di venditore ambulante di frutta e verdura e che durante la vita coniugale assicurava alla famiglia una entrata di euro 300,00 a settimana mentre la ricorrente è sempre stata casalinga e che solo da due mesi lavora presso un outlet come sopra evidenziato.
Quanto ai due figli, attesa la non emersione della acquisita autonomia economica del figlio _1
(all'epoca ventitreenne) avendo allegato sporadiche esperienze come bagnino, mentre era CP_2 all'epoca ancora minore, disponeva l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma pagina 2 di 9 complessiva di euro 550,00 (di cui euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento della ricorrente;
150,00 per il figlio , maggiorenne, 200,00 per il figlio minore oltre aggiornamento _1 CP_2
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Indi designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
L'intervento del PM veniva garantito con comunicazione del 30.09.2019.
Passati alla fase contenziosa, la ricorrente depositava memoria integrativa con cui ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. Il resistente rimaneva ancora contumace nonostante la ritualità della notifica. Contumacia che veniva dichiarata alla prima udienza di trattazione nel corso della quale la ricorrente chiedeva concedersi i termini ex art 183 c.p.c. co. VI.
Con ordinanza del 4.02.2021 il Tribunale ammetteva i chiesti mezzi istruttori.
Istruita la causa a mezzo dell'escussione testimoniale di (ex nuora delle Controparte_3 parti) all'esito, con l'ordinanza sopra citata la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie conclusive.
Sulla richiesta di separazione
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
"In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale" (Sez. l, Sentenza n. 1164 del 21. 1.2014 confermata da Sez. l,
Sentenza n. 8713 del 29. 4. 2015).
Nella fattispecie in esame, invero, le deduzioni di parte ricorrente forniscono inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis corroborata dalla mancata costituzione del resistente che, certamente, attesta un radicale disinteresse che non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione quale inequivocabile sintomo di una frattura coniugale irreversibile a cui va aggiunto che, di fatto, i due coniugi vivono separati da tempo.
Deve essere dunque disposta la separazione personale di e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, comma l, c. c.. pagina 3 di 9 Sulla richiesta di addebito della separazione al resistente
La ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione al resistente.
La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, dunque, per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge è chiamato a ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare resistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017).
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, v'è da dire che l'unico teste ascoltato, la ex nuora delle odierne parti, ha dichiarato che il resistente intrattiene una relazione extraconiugale dal gennaio 2018.
Reputa, tuttavia, il tribunale che la genericità della dichiarazione non corroborata da alcun elemento circostanziale, senza peraltro che sia emerso quale sia la fonte di una tale informazione ed in quale contesto sia emersa, ossia se direttamente percepita o tramite altre fonti, non consente, a parere del tribunale, di accogliere la domanda attorea in parte qua.
Del resto non è neppure emerso il complessivo contesto all'interno del quale si sarebbe inserita una tale circostanza né in punto di sua efficacia causale.
La domanda va in parte qua rigettata.
La richiesta di assegno in favore di _1
Al fine di esaminare la domanda nel merito, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il pagina 4 di 9 compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata (ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa
(Cass. 18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio pagina 5 di 9 nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione. Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”.(
Cass. 12952/2016).
Venendo al caso di specie , quasi trentenne, ha da tempo terminato gli studi ed ha svolto vari _1 lavori seppur precari.
Tutti questi aspetti inducono il Collegio a ritenere che la sua situazione soggettiva integri i presupposti, in relazione al dato obiettivo dell'età e alla mancata prova di ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo al resistente di provvedere al mantenimento di . _1
In ordine al figlio CP_2
In ordine al predetto, ventiquattrenne, nulla va disposto in punto di affidamento e di incontri essendo, come detto, divenuto, nelle more, maggiorenne.
Lo stesso risulta diplomato all'istituto professionale ed ancora non economicamente autonomo.
In ragione di tanto il Collegio reputa congruo <> quanto disposto in sede presidenziale;
pagina 6 di 9 Conseguentemente, la casa familiare va assegnata alla ricorrente in presenza di prole maggiorenne non economicamente autonoma ex art. 337 sexies c.c..
In ordine all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, dalle pur scarne risultanze processuali è emerso, anche in sede testimoniale, che il resistente svolge attività di venditore ambulante di frutta e verdura e che in costanza di matrimonio assicurava alla famiglia euro 300,00 a settimana laddove la ricorrente è sempre stata casalinga e priva di qualsivoglia qualificazione professionale
E allora quanto ai rapporti fra i coniugi, valgano i principi anche di recente ribaditi dalla Suprema
Corte, che di seguito si riportano.
<la separazione personale a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del>
matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione> (Cass. civ. 12196/2017).
E ancora, In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento> (Cass. civ. 1162/2017; nonché da ultimo Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4327 del
10/02/2022).
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone
pagina 7 di 9 dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
20866 del 21.7.2021).
Ciò posto, nella valutazione della domanda di mantenimento del coniuge, in sede di separazione personale dei coniugi, occorre ponderare l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. tra le altre la recente Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3576 dell'8.2.2024).
Nel caso di specie, come detto, emerge dalla istruttoria svolta ed è anche ammesso dalla ricorrente di avere svolto attività saltuaria come addetta alle pulizie presso un centro commerciale percependo euro 6,00 all'ora.
Orbene, pur dandosi atto di tanto e della possibilità che la ricorrente svolga tale attività ancora all'attualità ed anche in favore di altri soggetti pemane il carattere del tutto irrisorio delle sue entrate ed una totale precarietà rispetto alla maggiore stabilità del resistente che in costanza di matrimonio ha pacificamente mantenuto l'intero nucleo familiare.
Sussistendo nella vicenda in parola tutte le condizioni indicate dalla Suprema Corte e quindi, uno squilibrio fra i redditi dell' rispetto alla e la non addebitabilità alla stessa della CP_1 Pt_1 separazione, ma dovendosi tenere conto della durata del matrimonio, può prevedersi un concorso del resistente nel mantenimento della moglie nella medesima misura stabilita in sede presidenziale.
Le spese di lite, possono interamente compensarsi tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia, del comportamento processuale delle parti e delle ragioni poste a base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 7.06.2019 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P. M., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, comma l c.c., (matrimonio contratto in Molfetta in data 15.10.1988 (trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Molfetta Atto n. atto n. 336, Parte II, Serie A);
- rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del resistente;
- accoglie la domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore dell'assegno di mantenimento e, per l'effetto, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a tal titolo alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 oltre aggiornamento ISTAT;
pagina 8 di 9 - rigetta la domanda attorea di riconoscimento dell'assegno in favore del figlio Persona_1 con conseguente revoca in parte qua dell'ordinanza presidenziale a far tempo dalla presente sentenza;
- accoglie la domanda attorea di riconoscimento dell'assegno in favore del figlio e Controparte_2 per l'effetto pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla stessa a tal titolo entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A.;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- spese compensate
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Laura Cantore presidente est. dott. Sandra Moselli giudice. dott. Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3212/2019 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 18.06.2025 ex art 127 ter c.p.c. avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Capurso giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE- contumace
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Conclusioni come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.06.2019 la ricorrente adiva il tribunale di Trani formulando le seguenti conclusioni:
- pronunciare la separazione dei coniugi con addebito a carico di;
Controparte_1
- affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi, stabilendo le modalità di incontro con il padre;
- assegnare la casa coniugale, con tutto ciò che contiene, a , quale genitore collocatario del Parte_1 figlio minore;
pagina 1 di 9 - porre a carico di il versamento a favore di di un assegno mensile a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli pari a complessivi € 500,00 di cui € 250,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento ISTAT come per legge, oltre il rimborso delle spese straordinarie;
- porre a carico di il versamento a favore di di un assegno mensile a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento pari a complessivi € 200,00, oltre aggiornamento ISTAT come per legge;
- ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Molfetta l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
- il tutto con il favore delle spese di lite da distrarre.
Ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Molfetta in Controparte_1 data 15.10.1988 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta Atto n. atto n. 336,
Parte II, Serie A); che dall'unione coniugale sono nati (nato Molfetta 29.03.1996) Persona_1
e (nato a [...] il [...]); che è venuta meno la comunione materiale e Controparte_2 spirituale tra i coniugi
[...]
>> ella si è determinata alla separazione dal coniuge;
che dal punto di vista economico CP_1 la famiglia è sempre stata mantenuta dal resistente essendo la ricorrente casalinga;
che ha _1 terminato gli studi ed è in cerca di lavoro mentre all'epoca di introduzione del giudizio CP_2 minore, frequentava l'Istituto Professionale di Molfetta.
All'udienza del 24.09.2019 nessuno compariva per il resistente, il quale rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica.
In quella sede la ricorrente dichiarava di lavorare come addetta alle pulizie presso un centro commerciale con contratti mensili da circa due mesi percependo una retribuzione di 6 euro all'ora.
Il Presidente f.f. del Tribunale, con ordinanza del 26/30.09.2019 nulla disponeva circa l'affidamento e collocazione di , ormai maggiorenne;
provvedeva sui detti profili in ordine al figlio _1 CP_2 all'epoca ancora minore;
assegnava la casa coniugale, detenuta in comodato, alla ricorrente in quanto genitore collocatario.
Quanto ai profili economici dava atto che dalla audizione della ricorrente è emerso che il resistente svolge attività di venditore ambulante di frutta e verdura e che durante la vita coniugale assicurava alla famiglia una entrata di euro 300,00 a settimana mentre la ricorrente è sempre stata casalinga e che solo da due mesi lavora presso un outlet come sopra evidenziato.
Quanto ai due figli, attesa la non emersione della acquisita autonomia economica del figlio _1
(all'epoca ventitreenne) avendo allegato sporadiche esperienze come bagnino, mentre era CP_2 all'epoca ancora minore, disponeva l'obbligo a carico del resistente di corrispondere la somma pagina 2 di 9 complessiva di euro 550,00 (di cui euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento della ricorrente;
150,00 per il figlio , maggiorenne, 200,00 per il figlio minore oltre aggiornamento _1 CP_2
ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Indi designava il G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
L'intervento del PM veniva garantito con comunicazione del 30.09.2019.
Passati alla fase contenziosa, la ricorrente depositava memoria integrativa con cui ribadiva quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. Il resistente rimaneva ancora contumace nonostante la ritualità della notifica. Contumacia che veniva dichiarata alla prima udienza di trattazione nel corso della quale la ricorrente chiedeva concedersi i termini ex art 183 c.p.c. co. VI.
Con ordinanza del 4.02.2021 il Tribunale ammetteva i chiesti mezzi istruttori.
Istruita la causa a mezzo dell'escussione testimoniale di (ex nuora delle Controparte_3 parti) all'esito, con l'ordinanza sopra citata la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie conclusive.
Sulla richiesta di separazione
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
"In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale" (Sez. l, Sentenza n. 1164 del 21. 1.2014 confermata da Sez. l,
Sentenza n. 8713 del 29. 4. 2015).
Nella fattispecie in esame, invero, le deduzioni di parte ricorrente forniscono inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis corroborata dalla mancata costituzione del resistente che, certamente, attesta un radicale disinteresse che non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione quale inequivocabile sintomo di una frattura coniugale irreversibile a cui va aggiunto che, di fatto, i due coniugi vivono separati da tempo.
Deve essere dunque disposta la separazione personale di e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, comma l, c. c.. pagina 3 di 9 Sulla richiesta di addebito della separazione al resistente
La ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione al resistente.
La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, dunque, per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge è chiamato a ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare resistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017).
“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 5.8.2020). La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Tanto premesso, v'è da dire che l'unico teste ascoltato, la ex nuora delle odierne parti, ha dichiarato che il resistente intrattiene una relazione extraconiugale dal gennaio 2018.
Reputa, tuttavia, il tribunale che la genericità della dichiarazione non corroborata da alcun elemento circostanziale, senza peraltro che sia emerso quale sia la fonte di una tale informazione ed in quale contesto sia emersa, ossia se direttamente percepita o tramite altre fonti, non consente, a parere del tribunale, di accogliere la domanda attorea in parte qua.
Del resto non è neppure emerso il complessivo contesto all'interno del quale si sarebbe inserita una tale circostanza né in punto di sua efficacia causale.
La domanda va in parte qua rigettata.
La richiesta di assegno in favore di _1
Al fine di esaminare la domanda nel merito, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il pagina 4 di 9 compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata (ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa
(Cass. 18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio pagina 5 di 9 nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione. Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”.(
Cass. 12952/2016).
Venendo al caso di specie , quasi trentenne, ha da tempo terminato gli studi ed ha svolto vari _1 lavori seppur precari.
Tutti questi aspetti inducono il Collegio a ritenere che la sua situazione soggettiva integri i presupposti, in relazione al dato obiettivo dell'età e alla mancata prova di ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo al resistente di provvedere al mantenimento di . _1
In ordine al figlio CP_2
In ordine al predetto, ventiquattrenne, nulla va disposto in punto di affidamento e di incontri essendo, come detto, divenuto, nelle more, maggiorenne.
Lo stesso risulta diplomato all'istituto professionale ed ancora non economicamente autonomo.
In ragione di tanto il Collegio reputa congruo <> quanto disposto in sede presidenziale;
pagina 6 di 9 Conseguentemente, la casa familiare va assegnata alla ricorrente in presenza di prole maggiorenne non economicamente autonoma ex art. 337 sexies c.c..
In ordine all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente
Con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, dalle pur scarne risultanze processuali è emerso, anche in sede testimoniale, che il resistente svolge attività di venditore ambulante di frutta e verdura e che in costanza di matrimonio assicurava alla famiglia euro 300,00 a settimana laddove la ricorrente è sempre stata casalinga e priva di qualsivoglia qualificazione professionale
E allora quanto ai rapporti fra i coniugi, valgano i principi anche di recente ribaditi dalla Suprema
Corte, che di seguito si riportano.
<la separazione personale a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del>
matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione> (Cass. civ. 12196/2017).
E ancora, In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento> (Cass. civ. 1162/2017; nonché da ultimo Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4327 del
10/02/2022).
“In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone
pagina 7 di 9 dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
20866 del 21.7.2021).
Ciò posto, nella valutazione della domanda di mantenimento del coniuge, in sede di separazione personale dei coniugi, occorre ponderare l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. tra le altre la recente Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 3576 dell'8.2.2024).
Nel caso di specie, come detto, emerge dalla istruttoria svolta ed è anche ammesso dalla ricorrente di avere svolto attività saltuaria come addetta alle pulizie presso un centro commerciale percependo euro 6,00 all'ora.
Orbene, pur dandosi atto di tanto e della possibilità che la ricorrente svolga tale attività ancora all'attualità ed anche in favore di altri soggetti pemane il carattere del tutto irrisorio delle sue entrate ed una totale precarietà rispetto alla maggiore stabilità del resistente che in costanza di matrimonio ha pacificamente mantenuto l'intero nucleo familiare.
Sussistendo nella vicenda in parola tutte le condizioni indicate dalla Suprema Corte e quindi, uno squilibrio fra i redditi dell' rispetto alla e la non addebitabilità alla stessa della CP_1 Pt_1 separazione, ma dovendosi tenere conto della durata del matrimonio, può prevedersi un concorso del resistente nel mantenimento della moglie nella medesima misura stabilita in sede presidenziale.
Le spese di lite, possono interamente compensarsi tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia, del comportamento processuale delle parti e delle ragioni poste a base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 7.06.2019 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P. M., ogni altra domanda rigettata, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, comma l c.c., (matrimonio contratto in Molfetta in data 15.10.1988 (trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Molfetta Atto n. atto n. 336, Parte II, Serie A);
- rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del resistente;
- accoglie la domanda della ricorrente di riconoscimento in proprio favore dell'assegno di mantenimento e, per l'effetto, pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a tal titolo alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 oltre aggiornamento ISTAT;
pagina 8 di 9 - rigetta la domanda attorea di riconoscimento dell'assegno in favore del figlio Persona_1 con conseguente revoca in parte qua dell'ordinanza presidenziale a far tempo dalla presente sentenza;
- accoglie la domanda attorea di riconoscimento dell'assegno in favore del figlio e Controparte_2 per l'effetto pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla stessa a tal titolo entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A.;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- spese compensate
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Laura Cantore
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