CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
IG SI n°133 ( CF: ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Donatella Fanciullo (CF:
) ed elettivamente domiciliato, presso il di Lei C.F._2 studio in Catania, via Rindone n°7;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_1
ivi residente in Largo Rosolino Pilo n.39, ed elett.te C.F._3 domiciliato in Catania, via Umberto n.296, presso lo studio dell'Avv.
PA NA ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._4 procura in atti;
Appellato avente ad oggetto: SU
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - deducendo di Parte_1 possedere pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente dal 01.01.1998 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
il fondo rustico sito in Noto, località “San Lorenzo”, di 14.000,00 mq c.a., in
NCT al fg.411, part.lla 1004, intestato al convenuto – adiva il Tribunale di
Siracusa per sentire pronunciare l'intervenuta usucapione del menzionato terreno in suo favore.
Si costituiva , contestando l'avversa domanda in quanto CP_1 generica, indimostrata ed infondata, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
Istruita la causa, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1818/2024 pubbl. il
08/08/2024, rigettava la domanda, con condanna dell'attore alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 8/2/25, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/6/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) 1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) errato nel non ammettere la prova testimoniale;
b) rigettato la domanda sul presupposto che la stessa non è stata provata;
c) ritenuto che il convenuto con la produzione della sentenza numero
270/2013 ha provato il possesso della porzione di terreno oggetto del giudizio;
2.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati in maniera unitaria essendo strettamente connessi, sono infondati.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto non provato, da parte dell'odierno appellante, il possesso uti dominus, necessario ai fini dell'usucapione.
Giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Alla luce del principio giurisprudenziale sopra evidenziato, nel caso che ci occupa, la prova per testi articolata in primo grado è inconducente al fine di decidere, atteso che la stessa è generica. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Infatti, tutti i capitoli sono privi di indicazioni temporali e vertono su attività non idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene.
Inoltre, il fatto che l'appellante abbia provveduto a pulire il fondo in oggetto non è rilevante e si configura come mero atto di protezione dagli incendi del fondo di proprietà della società dallo stesso amministrata, limitrofo al terreno oggetto di usucapione.
In merito all'utilizzo del terreno in oggetto, da parte dell'appellante, per il deposito di oggetti, beni e merci, nonché per area parcheggio e magazzini mobili, ciò è smentito dalle aerofotogrammetrie, prodotte in atti, attestanti che nel febbraio 2007, il 04.10.2011 ed il 20.11.2014, l'area era sgombra e priva di qualsiasi occupazione.
Giova, inoltre, osservare che nessuna prova è stata prodotta in atti, attestante che gli interventi di manutenzione del terreno in oggetto, elencati dall'appellante, siano stati effettuati a spese e cura dello stesso.
Inoltre, in merito alla prodotta sentenza n. 270/13, dalla stessa risulta che la recinzione del terreno in oggetto è avvenuta ad opera del proprietario
[...]
, dante causa dell'odierno appellato. Parte_2
Riguardo alla chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non si ravvisa nel comportamento processuale di quest'ultimo malafede o colpa grave.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, non avendo fornito, l'appellante, prova del proprio possesso uti dominus.
3) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante (€.90.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1818/2024 pubbl. il
[...]
08/08/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in complessivi Euro CP_1
7.160,00, di cui, €. 1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.
2.163,00 fase trattazione e €. 2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa RI Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/25 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
IG SI n°133 ( CF: ), rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Donatella Fanciullo (CF:
) ed elettivamente domiciliato, presso il di Lei C.F._2 studio in Catania, via Rindone n°7;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. CP_1
ivi residente in Largo Rosolino Pilo n.39, ed elett.te C.F._3 domiciliato in Catania, via Umberto n.296, presso lo studio dell'Avv.
PA NA ( ), che lo rappresenta e difende per C.F._4 procura in atti;
Appellato avente ad oggetto: SU
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, - deducendo di Parte_1 possedere pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente dal 01.01.1998 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
il fondo rustico sito in Noto, località “San Lorenzo”, di 14.000,00 mq c.a., in
NCT al fg.411, part.lla 1004, intestato al convenuto – adiva il Tribunale di
Siracusa per sentire pronunciare l'intervenuta usucapione del menzionato terreno in suo favore.
Si costituiva , contestando l'avversa domanda in quanto CP_1 generica, indimostrata ed infondata, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
Istruita la causa, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1818/2024 pubbl. il
08/08/2024, rigettava la domanda, con condanna dell'attore alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 8/2/25, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 10/6/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) 1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” ( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n.
149/22 e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice:
a) errato nel non ammettere la prova testimoniale;
b) rigettato la domanda sul presupposto che la stessa non è stata provata;
c) ritenuto che il convenuto con la produzione della sentenza numero
270/2013 ha provato il possesso della porzione di terreno oggetto del giudizio;
2.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati in maniera unitaria essendo strettamente connessi, sono infondati.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha ritenuto non provato, da parte dell'odierno appellante, il possesso uti dominus, necessario ai fini dell'usucapione.
Giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che ai fini dell'usucapione sia necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Alla luce del principio giurisprudenziale sopra evidenziato, nel caso che ci occupa, la prova per testi articolata in primo grado è inconducente al fine di decidere, atteso che la stessa è generica. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Infatti, tutti i capitoli sono privi di indicazioni temporali e vertono su attività non idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene.
Inoltre, il fatto che l'appellante abbia provveduto a pulire il fondo in oggetto non è rilevante e si configura come mero atto di protezione dagli incendi del fondo di proprietà della società dallo stesso amministrata, limitrofo al terreno oggetto di usucapione.
In merito all'utilizzo del terreno in oggetto, da parte dell'appellante, per il deposito di oggetti, beni e merci, nonché per area parcheggio e magazzini mobili, ciò è smentito dalle aerofotogrammetrie, prodotte in atti, attestanti che nel febbraio 2007, il 04.10.2011 ed il 20.11.2014, l'area era sgombra e priva di qualsiasi occupazione.
Giova, inoltre, osservare che nessuna prova è stata prodotta in atti, attestante che gli interventi di manutenzione del terreno in oggetto, elencati dall'appellante, siano stati effettuati a spese e cura dello stesso.
Inoltre, in merito alla prodotta sentenza n. 270/13, dalla stessa risulta che la recinzione del terreno in oggetto è avvenuta ad opera del proprietario
[...]
, dante causa dell'odierno appellato. Parte_2
Riguardo alla chiesta condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non si ravvisa nel comportamento processuale di quest'ultimo malafede o colpa grave.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, non avendo fornito, l'appellante, prova del proprio possesso uti dominus.
3) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante (€.90.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1818/2024 pubbl. il
[...]
08/08/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in complessivi Euro CP_1
7.160,00, di cui, €. 1.489,00 fase di studio, €.956,00 fase introduttiva, €.
2.163,00 fase trattazione e €. 2.552,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa RI Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro