Ordinanza cautelare 10 ottobre 2014
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00515/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL RO e MA De TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Guidi e Vincenzo Maidani, con domicilio eletto presso lo studio avv. Stefania Plutino, in Ancona, corso Garibaldi, 16;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio eletto presso lo studio avv. Nicola Sbano, in Ancona, via San Martino, 23;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Protezione Civile - Sicurezza sul Lavoro - Edilizia Pubblica - Energia - Supporto ai Servizi, n. 4/A/2014, avente ad oggetto "S.P. n. 50 VALDORBIA - revoca dell'ordinanza n. 45 del 19/11/2013 e richiesta emissione ordinanza per senso unico alternato dal Km 5 800 al Km 6 100 con limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in Comune di Cantiano".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di risiedere nell’abitato di Pian di Lucchio, in Comune di Cantiano, dove risiedono altre due famiglie. Allegano, inoltre, che l’abitato dista circa 7 km dal Capoluogo comunale, collegato esclusivamente attraverso la Strada Provinciale n. 50 che, nel novembre 2013, subì una frana (a qualche centinaio di metri da Pian di Lucchio) la quale rese necessario interrompere la circolazione per motivi di sicurezza.
I ricorrenti, insieme alle altre due famiglie, si trovarono così isolati anche a causa di una sopraggiunta nevicata che rese impraticabile pure il traffico pedonale.
Dopo ripetuti solleciti all’amministrazione provinciale, affinché si attivasse per il ripristino della viabilità attraverso le necessarie opere di manutenzione straordinaria, il transito sulla SP n. 50 venne riaperto ma solo a senso unico alternato dal km 5+800 al km 6+100 (cioè per circa 300 mt), con velocità massima di 30 km/h e divieto di transito per veicoli con massa superiore a 35 q.li.
Ritenendo pregiudizievole la sola la riapertura parziale della strada, i ricorrenti hanno proposto l’odierno gravame contro l’ordinanza in epigrafe.
Si è costituita l’amministrazione provinciale per resistere al ricorso con eccezioni in rito e deduzioni di merito.
2. Il Collegio ritiene di dover trattare prioritariamente l’eccezione di inammissibilità del gravame per sostanziale carenza di interesse ad agire in via impugnatoria (come peraltro già accennato da questo Tribunale nella fase cautelare - cfr. n. 388/2014), insieme all’eccezione di inammissibilità dell’ampliamento del “thema decidendum” attraverso una nuova domanda formulata con le memorie conclusive (come meglio dedotto dalla Provincia con dichiarazione resa verbale della discussione in pubblica udienza su cui ha controdedotto parte ricorrente sempre con dichiarazione resa a verbale); nuova domanda, che non trova riscontro nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, volta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione al ripristino integrale della viabilità (cioè a doppio senso di marcia) attraverso le necessarie opere di manutenzione e di riparazione della strada.
Le eccezioni meritano condivisione.
A ben guardare, come già rilevato in sede cautelare, nessun effetto concretamente utile potrebbe derivare ai ricorrenti dal mero annullamento dell’atto impugnato che, anche se parzialmente, ha comunque disposto la riapertura del transito e quindi del collegamento viabilistico tra Pian di Lucchio e il Capoluogo comunale.
Il bene effettivo della vita, cui mirano concretamente i ricorrenti, è invece tutt’altro, ovvero compulsare l’amministrazione provinciale ad eseguire tutti i necessari lavori per rimuovere i danni causati dalla frana, ripristinare e consolidare in tratto stradale e riaprirlo al doppio senso di marcia; lavori che l’amministrazione ha stimato in € 187.061,08 allegando, tuttavia, di non aver ancora avuto la disponibilità di tali risorse a causa dei tagli economici derivanti dal processo di riforma delle province (Leggi nn. 56 e 190 del 2014) e del sopraggiungere di altre esigenze di intervento stradale ritenute prioritarie e dovute ai sempre più frequenti fenomeni metereologici (cfr. memorie depositate in data 8 e 21 maggio 2025).
Al riguardo non può trovare condivisione la difensa svolta dai ricorrenti nella discussione in pubblica udienza, secondo cui l’istanza di accertamento dell’obbligo della Provincia è contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, poiché la questione è stata dedotta (come “causa petendi”) solo ai fini impugnatori; ciò risulta chiaramente anche dalle conclusioni (“petitum”) che si limitano a chiedere “l’annullamento degli atti impugnati” e il risarcimento del danno cui i ricorrenti hanno poi rinunciato come da dichiarazione resa verbale sempre nella discussione in pubblica udienza.
2.1 Per quanto sopra può considerarsi assorbita l’ulteriore eccezione di irricevibilità del ricorso.
3. Per dovere di completezza della trattazione, il Collegio ritiene comunque di poter sinteticamente trattare i ricorsi anche nel merito, ferma restando la precisazione cui al paragrafo precedente circa il “petitum” dell’odierna iniziativa giudiziaria.
3.1 Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 del D.Lgs. n. 285/1992, dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto svariati profili poiché, a giudizio dei ricorrenti, la strada non andava riaperta essendo ancora pericolosa. L’ordine di riapertura, anche se a senso di marcia alternato, si è quindi basato su una insufficiente attività istruttoria e di verifica tecnica.
La censura è infondata e, al riguardo, è sufficiente osservare che, in via di fatto, la situazione dei luoghi, dopo oltre 10 anni, risulta essere immutata come risulta pacifico tra le parti; segno evidente che la riapertura parziale è comunque avvenuta in condizioni di sicurezza e che la frana non ha determinato ulteriori cedimenti della strada.
3.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 del D.Lgs. n. 285/1992 nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che la riapertura a senso unico alternato avrebbe dovuto essere solo temporanea in attesa di eseguire le riparazioni necessarie per ristabilire il doppio senso di circolazione. Invece l’ordinanza ha effetto permanente esonerando così la Provincia da ulteriori oneri di ripristino e limitando l’erogazione di servizi pubblici essenziali nell’area di Pian di Lucchio.
Anche questa censura va disattesa.
Il provvedimento impugnato si limita a regolare il traffico (istituendo un senso unico alternato) sulla base di una situazione di fatto e ciò rientra nei pieni poteri dell’amministrazione proprietaria della strada anche per evidenti e obiettive ragioni di sicurezza della circolazione stradale.
Se poi la situazione di fatto dovesse modificarsi nel corso del tempo è chiaro che l’ente proprietario potrà (e dovrà) rivedere i propri atti e, in caso di inerzia, gli interessati dispongono degli strumenti per sollecitare l’amministrazione in tal senso (istanze, diffide ed azione giudiziaria contro l’ingiustificata inerzia).
Fino a ciò la disciplina del traffico resta comunque in vigore.
Come già osservato nel precedente paragrafo 2, lo scopo ultimo cui mirano i ricorrenti non è tanto quello di ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, ma quello di compulsare la Provincia ad eseguire i lavori per il ripristino del doppio senso: ciò non è tuttavia l’oggetto dell’odierna azione giudiziaria esclusivamente impugnatoria.
3.3 Il terzo motivo ripropone, nella sostanza, le censure di cui al primo motivo per le quali valgono le considerazioni già espresse nel precedente paragrafo 3.1.
3.4 Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 1, 2, 9 e 10 della Legge n. 241/1990 in relazione all’art. 21 per violazione delle garanzie partecipative, essendo rimasta priva di riscontro la sollecitazione dei ricorrenti ad eseguire le opere di manutenzione e di riparazione integrale della strada.
Con riguardo a questa censura valgono le considerazioni già esposte in precedenza, ovvero che la Provincia ha agito per disciplinare il traffico in base di una situazione di fatto che consentiva, quantomeno, la parziale riapertura della strada, ma essa non era tenuta, al momento, ad attivare immediati interventi di ripristino integrale della viabilità a doppio senso di marcia poiché il servizio (cioè il collegamento tra Pian di Lucchio e il Capoluogo comunale) era stato comunque ripristinato.
Il fatto che poi la situazione sia rimasta tale fino ad oggi, potrà semmai essere oggetto di nuove azioni da parte dei ricorrenti ma, per quanto qui interessa, la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata secondo il principio “tempus regit actum”, cioè in base alla situazione al 18/2/2014.
3.5 Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti vengono dedotte ulteriori argomentazioni a sostegno del primo motivo del ricorso introduttivo per le quali valgono le considerazioni già esposte nel precedente paragrafo 3.1.
3.6 Con il secondo e ultimo motivo del ricorso per motivi aggiunti viene dedotta violazione dei principi di trasparenza, buona amministrazione, correttezza e leale collaborazione con il privato poiché l’istanza di accesso formulata dai ricorrenti era stata accolta solo in parte.
Anche quest’ultima censura va disattesa poiché non è dato comprendere quale illegittimità possa determinare, a ritroso, sul provvedimento impugnato, l’esito di un procedimento di accesso attivato dopo.
Se i ricorrenti intendevano impugnare un diniego parziale di accesso, avrebbero dovuto proporre rituale impugnazione eventualmente in pendenza di giudizio ex art. 116, comma 2, del c.p.a.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque va respinto nel merito.
5. Le spese di giudizio possono essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile e comunque respinge il ricorso in epigrafe anche merito.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO