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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE relatore;
Dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 831 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 27/11/2024 da:
(c.f. ), 24/12/1943 ROVERETO (TN), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv.
NICOLETTI CHIARA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Pasqui, 28 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. ), 07/03/1942 ROVERETO (TN); CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da ricorso”
Parte resistente: --
: “accoglimento del ricorso” Controparte_2
1 Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024 il ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto con in Rovereto (TN) il 05.10.1968 deducendo: CP_1
che dal matrimonio erano nati 4 figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che in data 18.04.2013 il Tribunale di Rovereto aveva omologato la separazione consensuale fra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
2. Nonostante la ritualità della notifica la resistente non è comparsa, rendendo impossibile il tentativo di conciliazione: ne è pertanto stata dichiarata la contumacia.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L.
898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della
Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del 06.03.1987 n. 74 e dalla
Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il decorso del termine semestrale dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto, avvenuto in data 22.02.2017, è ampiamente spirato.
3.1.2. Non vi è neppure evidenza della ripresa della convivenza fra le parti.
5. Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da in Rovereto (TN) il 05.10.1968; Parte_1 CP_1
2 2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE relatore;
Dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 831 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato in data 27/11/2024 da:
(c.f. ), 24/12/1943 ROVERETO (TN), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce/a margine all'atto di citazione, dall'Avv.
NICOLETTI CHIARA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Pasqui, 28 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. ), 07/03/1942 ROVERETO (TN); CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto di: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
Parte ricorrente: “come da ricorso”
Parte resistente: --
: “accoglimento del ricorso” Controparte_2
1 Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024 il ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto con in Rovereto (TN) il 05.10.1968 deducendo: CP_1
che dal matrimonio erano nati 4 figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che in data 18.04.2013 il Tribunale di Rovereto aveva omologato la separazione consensuale fra i coniugi e che da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
2. Nonostante la ritualità della notifica la resistente non è comparsa, rendendo impossibile il tentativo di conciliazione: ne è pertanto stata dichiarata la contumacia.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 4 L.
898/1970.
3.1. In particolare, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della
Legge dell'01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della Legge del 06.03.1987 n. 74 e dalla
Legge n. 55 del 2015.
3.1.1. Il decorso del termine semestrale dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto, avvenuto in data 22.02.2017, è ampiamente spirato.
3.1.2. Non vi è neppure evidenza della ripresa della convivenza fra le parti.
5. Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentito il procuratore dell'unica parte costituita ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da in Rovereto (TN) il 05.10.1968; Parte_1 CP_1
2 2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Il giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
3