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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7292/2023 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Elena Schirinzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Stradello Armenone, 32
ATTRICE OPPONENTE contro
NT
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli CP_2 P.IVA_2
Avv.ti Cosimo Abbate e Giuseppe Chierchia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Corso Secondigliano, 242
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2355/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 19.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citava in giudizio al fine di sentire revocare il Parte_1 CP_2
decreto ingiuntivo n. 2355/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 25.019,00=, oltre spese ed interessi, quale residuo prezzo della fornitura di prosciutti, asserendo che nulla era dovuto in mancanza di prova della fornitura e dei prezzi concordati, nonché per la presenza di vizi nella merce fornita ed eccependo in subordine la compensazione per la somma di € 10.959,24=, quale credito vantato nei confronti della convenuta.
Si costituiva in giudizio la quale accettava la Parte_1
compensazione per la somma di € 10.959,24= e chiedendo, pertanto, la condanna della opponente al pagamento della minore somma di €
14.059,76=, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002.
Valutata la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
In diritto, va anzitutto precisato che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, su cui incombe la prova del fatto costitutivo del credito, ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso de quo risulta documentalmente la consegna dei prosciutti alla società opponente (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta), come anche il quantitativo, risultante appunto dal documento di trasporto allegato e non contestato.
Peraltro, le circostanze che l'opponente avesse contestato la sussistenza di vizi nella merce consegnata, che parte convenuta avesse emesso una nota di credito, nonché l'asserita, ma non provata, riconsegna della
ConCon merce viziata da parte di dimostrano le deduzioni di Parte_2
ovvero la effettiva consegna della merce.
[...]
Di contro parte opponente non ha dimostrato gli effettivi vizi lamentati di tutta la merce fornita, né di aver reso tutta la merce, non apportando, così, alcun elemento modificativo e/o impeditivo e/o estintivo della Con pretesa creditoria di ma avanzando una compensazione della CP_2
Con somma richiesta da con un controcredito di € 10.959,24=. CP_2
Pag. 2 di 3 Ne consegue, avendo comunque parte convenuta accettato la suindicata compensazione, che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente è tenuta a corrispondere la somma di € 14.059,76=, oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7292/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2355/2023 e condanna Parte_1
Con al pagamento in favore di della somma di € 14.059,76=, oltre CP_2
interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
Con
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_2
spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori, da distarsi a favore dei suoi procuratori che si dichiarano antistatari.
Modena, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7292/2023 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Elena Schirinzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, Stradello Armenone, 32
ATTRICE OPPONENTE contro
NT
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli CP_2 P.IVA_2
Avv.ti Cosimo Abbate e Giuseppe Chierchia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Corso Secondigliano, 242
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2355/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 19.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citava in giudizio al fine di sentire revocare il Parte_1 CP_2
decreto ingiuntivo n. 2355/2023 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 25.019,00=, oltre spese ed interessi, quale residuo prezzo della fornitura di prosciutti, asserendo che nulla era dovuto in mancanza di prova della fornitura e dei prezzi concordati, nonché per la presenza di vizi nella merce fornita ed eccependo in subordine la compensazione per la somma di € 10.959,24=, quale credito vantato nei confronti della convenuta.
Si costituiva in giudizio la quale accettava la Parte_1
compensazione per la somma di € 10.959,24= e chiedendo, pertanto, la condanna della opponente al pagamento della minore somma di €
14.059,76=, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002.
Valutata la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
In diritto, va anzitutto precisato che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, su cui incombe la prova del fatto costitutivo del credito, ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso de quo risulta documentalmente la consegna dei prosciutti alla società opponente (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta), come anche il quantitativo, risultante appunto dal documento di trasporto allegato e non contestato.
Peraltro, le circostanze che l'opponente avesse contestato la sussistenza di vizi nella merce consegnata, che parte convenuta avesse emesso una nota di credito, nonché l'asserita, ma non provata, riconsegna della
ConCon merce viziata da parte di dimostrano le deduzioni di Parte_2
ovvero la effettiva consegna della merce.
[...]
Di contro parte opponente non ha dimostrato gli effettivi vizi lamentati di tutta la merce fornita, né di aver reso tutta la merce, non apportando, così, alcun elemento modificativo e/o impeditivo e/o estintivo della Con pretesa creditoria di ma avanzando una compensazione della CP_2
Con somma richiesta da con un controcredito di € 10.959,24=. CP_2
Pag. 2 di 3 Ne consegue, avendo comunque parte convenuta accettato la suindicata compensazione, che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente è tenuta a corrispondere la somma di € 14.059,76=, oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7292/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2355/2023 e condanna Parte_1
Con al pagamento in favore di della somma di € 14.059,76=, oltre CP_2
interessi ex D. Lgs 231/2002 dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
Con
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_2
spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori, da distarsi a favore dei suoi procuratori che si dichiarano antistatari.
Modena, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3