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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 917/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 917/2023 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione ex art. 127 ter con ordinanza del 2.1.2025, e vertente TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA presso la cui sede, in Perugia, Via degli Offici n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; attore E
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
FIERI LEONARDO CRISTOFORO presso il cui studio in ER, Via Angeloni n. 16, sono elettivamente domiciliati, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti C ED in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_4 disgiuntamente, dagli avv.ti SILVI FRANCESCO e GENNARI PAOLO, presso l'Avvocatura comunale sita in ER, Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
convenuto E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER, a cui è stata data comunicazione degli atti del procedimento;
interveniente OGGETTO: leggi speciali CONCLUSIONI: per il MINISTERO DELL'INTERNO: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ritenere e dichiarare che e CP_1 non hanno diritto alla registrazione dell'accordo di convivenza fra essi intervenuto e, per l'effetto, Controparte_2 ordinare al Comune di ER la cancellazione della relativa registrazione medio tempore effettuata all'esito del processo cautelare. Con rifusione di spese, competenze e onorari”; per i convenuti e “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_2 deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare la incompetenza territoriale a decidere del presente ricorso, con dichiarazione di competenza in favore del Tribunale di Perugia;
sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del alla proposizione della presente azione e per l'effetto rigettare la domanda;
Parte_1 in via principale: a) ritenuti infondati i motivi esposti dal e considerate tutte le motivazioni come in narrativa Parte_1 dedotte dai resistenti, rigettare integralmente l'avanzata domanda;
b) condannare il ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Tutto con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
1 per il “Si conclude per quanto argomentato e dedotto, per l'accoglimento del proposto ricorso. Controparte_4
Vinte le spese”; per la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ritenere e dichiarare che e non hanno diritto alla registrazione CP_1 Controparte_2 dell'accordo di convivenza fra essi intervenuto e, per l'effetto, ordinare al Comune di ER la cancellazione della relativa registrazione medio tempore effettuata all'esito del processo cautelare. Con rifusione di spese, competenze e onorari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di ER , ed il CP_1 Controparte_2 [...] per sentir dichiarare che i convenuti e non avevano diritto alla CP_4 CP_1 CP_2 registrazione anagrafica dell'accordo di convivenza e, per l'effetto, ordinare al la cancellazione CP_4 della registrazione eseguita ex L. n. 76/2016. A sostegno delle rassegnate conclusioni, il MINISTERO deduceva che: - a fronte del diniego comunale,
e con ricorso ex art. 700 c.p.c. avevano chiesto CP_1 Controparte_2 al Tribunale di ER di ordinare d'urgenza al di registrare il loro accordo di Controparte_4 convivenza ex art. 1, co. 50, L. n. 76/2016 e, così, permettere al di ottenere un permesso di CP_2 soggiorno per coesione familiare;
- il era entrato in Italia dal Mozambico con un visto CP_2 consolare per riunirsi con la;
- il Tribunale, accogliendo la domanda cautelare, aveva ordinato la CP_1 registrazione dell'accordo, giusti provvedimenti del 11.3.2021 e 7.6.2021; - aveva contestato le ordinanze del Tribunale proponendo un giudizio a cognizione piena sempre per accertare la correttezza del diniego d'iscrizione dell'accordo di convivenza, ma il 4.5.2022 il Tribunale di ER con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per erroneità del rito prescelto, reputando trattarsi di un procedimento attribuito al Tribunale in composizione collegiale e non monocratica;
- il 3.6.2022 aveva avviato il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 95 D.P.R. 396/2000 dinanzi al Tribunale di Perugia per ottenere la cancellazione dell'iscrizione dell'accordo di convivenza, ma con decreto 25.1.2023 era stato dichiarato inammissibile. Dopo aver premesso che la competenza spettava funzionalmente al Tribunale di ER, avendo emesso l'ordine giudiziale di registrazione dell'accordo de quo e che la causa di merito successiva al provvedimento cautelare poteva essere introdotta senza limiti temporali ex artt. 669 ter, 669 quater e 669 octies c.p.c., il MINISTERO sosteneva che i convenuti non avevano diritto all'iscrizione anagrafica poiché al CP_2 mancava un requisito fondamentale, la regolarità del soggiorno in Italia, essendo entrato con un visto turistico, che non consente il rilascio poi di un permesso di soggiorno. Esponeva che la L. n. 76/2016 non equipara i conviventi di fatto ai coniugi e non concede loro gli stessi diritti in materia di immigrazione, per cui la dichiarazione di convivenza può essere resa solo da chi versa in una situazione di regolare soggiorno e, quindi, la registrazione dell'accordo postula che entrambi i suoi componenti siano già regolarmente residenti nello stesso Comune. Illustrava, poi, che ai sensi dell'art. 30 TUI (d.lgs. n. 286/1998) solo i familiari hanno un diritto automatico di ingresso e soggiorno per motivi di ricongiungimento, ma ciò non riguarda i partner. Segnalava che a livello eurounitario la direttiva 38/2004 CE distingueva tra familiari (coniuge o unione registrata) e partner, lasciando agli Stati membri la discrezionalità di regolamentare l'ingresso e il soggiorno di questi ultimi. Infine, il MINISTERO suggeriva che la registrazione dell'accordo di convivenza senza una previa verifica della regolarità del soggiorno del convivente poteva esser usata per eludere le disposizioni in materia di immigrazione, compromettendo la sicurezza pubblica, tenuto altresì conto che la convivenza di fatto non impone obblighi reciproci di assistenza e, quindi, non garantisce che il partner straniero possa e debba mantenersi autonomamente.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.7.2023 si costituivano in giudizio
[...]
e , chiedendo al Tribunale di dichiarare la propria CP_1 Controparte_2 incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, la carenza di legittimazione attiva del e, nel merito, rigettare integralmente la domanda avversaria, con Parte_1 condanna del al risarcimento dei danni da lite temeraria. Parte_1
In via pregiudiziale, eccepivano il difetto di legittimazione attiva del , Parte_1 poiché la gestione dell'anagrafe è una funzione del Sindaco come ufficiale di Governo ex art. 14 T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), che è responsabile della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. Aggiungevano che il , avendo solo un ruolo di vigilanza ed indirizzo, Parte_1 può intervenire solo in caso di inerzia del Sindaco ex art. 54, co. 11, e, perciò, non ha il potere CP_5 di agire direttamente in giudizio per questioni anagrafiche. Evidenziavano, a tal fine, che non sussiste un rapporto gerarchico tra Prefetto e Sindaco in materia di stato civile e anagrafe, tanto che il Prefetto può solo vigilare e impartire direttive, ma non annullare direttamente gli atti del Sindaco. Sempre in via pregiudiziale, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, reputando competente il Tribunale di Perugia in base al criterio del foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c.. Inoltre, segnalavano che il ha solo una legittimazione passiva come organo di Parte_1 vigilanza e non può instaurare un procedimento giudiziale. Eccepivano, anche, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'esistenza di un giudicato esterno sulla questione, già decisa in altri procedimenti. Al riguardo, evidenziavano che il non aveva impugnato l'ordinanza Parte_1 di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia. Nel merito, poi, sostenevano che di aver diritto alla registrazione dell'accordo di convivenza giacché anche le coppie formate da un cittadino italiano e un cittadino straniero senza permesso di soggiorno soddisfano i requisiti della L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà) e della direttiva 38/2004/CE, poiché quest'ultima prevede il diritto di soggiorno anche per i partner di cittadini dell'Unione con una relazione stabile debitamente attestata, anche in assenza di un permesso di soggiorno. Lamentavano, infine, che in caso di accoglimento del ricorso ministeriale, il sarebbe costretto CP_2
a lasciare l'Italia, causando gravi danni alla sua vita personale e lavorativa. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.7.2023 si costituiva in giudizio il CP_4 chiedendo al Tribunale di accogliere il ricorso del , sostenendo
[...] Parte_1 che la registrazione dell'accordo di convivenza non poteva avvenire senza la regolarità del soggiorno del
CP_2
Esponeva che il e la avevano chiesto la registrazione dell'accordo di convivenza presso CP_2 CP_1 il DI l 7.1.2021 e che il essendo arrivato in Italia il 17.12.2020, non aveva CP_4 CP_4 CP_2 all'epoca una dimora abituale di almeno tre mesi nel territorio comunale, presupposto necessario richiesto dall'art. 6 TUI (d.lgs. n. 286/1998). Reputava la residenza anagrafica e, quindi, il permesso di soggiorno un requisito fondamentale per la registrazione dell'accordo di convivenza, che non può essere utilizzato, invece, per ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Sosteneva che la L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà) non equipara i conviventi di fatto ai coniugi e non conferisce gli stessi diritti del matrimonio o dell'unione civile, ma istituisce specifici diritti e doveri per le convivenze di fatto, non equiparate al matrimonio. Richiamava la circolare ministeriale n. 78/2021 che ai fini della registrazione del contratto di convivenza richiedeva la regolarità del soggiorno del soggetto extracomunitario. Con ordinanza del 10.1.2024 il giudice assegnatario, ritenuta necessaria la partecipazione del Pubblico Ministero al presente giudizio, ne dava comunicazione in pari data. All'udienza del 2.2.2024 il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento dell'atto introduttivo del Parte_1 richiamando le conclusioni ivi rassegnate a cui si è riportato integralmente.
3 La causa veniva istruita documentalmente e, precisate le conclusioni, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.1.2025.
2. Anzitutto, vanno spese alcune considerazioni in merito alla partecipazione del Pubblico Ministero al presente procedimento. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, n. 1, c.p.c. il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause che egli stesso potrebbe proporre. Non si ritiene, tuttavia, venga in rilievo l'art. 95, co. 2, D.P.R. n. 396/2000. L'art. 95 D.P.R. n. 396/2000 (“Regolamento dello stato civile”) è inserito nel Titolo XI, “Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni”, per cui disciplina solo le procedure giudiziali di rettifica degli atti di stato civile, ove si attestano fatti giuridici attraverso cui si costituiscono, modificano ed estinguono gli status personali, come la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la cittadinanza. Al di là del fatto che il ha avviato un giudizio di cognizione ordinaria Parte_1
e non un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 95 D.P.R. 396/2000, non viene qui chiesta la cancellazione di un atto annotato nel registro dello stato civile, ma si discute della registrazione presso il diverso registro anagrafico ex art. 1, co. 52, L. n. 76/2016 (“Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”) del contratto di convivenza dei convenuti ai sensi degli artt. 5 e 7 D.P.R. n. 223/1989 e curata, appunto, dall'Ufficio d'anagrafe del COMUNE, non dall'Ufficiale di stato civile, deputato, invece, alla tenuta del solo registro dello stato civile di cui all'art. 449 c.c.. Infatti, nella disamina dell'eccezione sulla legittimazione ministeriale dovrebbe aversi riguardo all'art. 3 della L. n. 1228/1954 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.”), e non tanto all'art. 1, co. 2, D.P.R. 396/2000 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile”). Non si tratta neppure di una causa riguardante lo status dei convenuti, perché l'iscrizione del contratto di convivenza dà luogo sì ad una “convivenza anagrafica” ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 223/1989, ma la convivenza ha natura fattuale, essendo una formazione sociale non esternata attraverso un vincolo civile formale, per cui la dichiarazione anagrafica – sia ex comma 37, sia ex comma. 52 dell'art. 1 L. n. 76/2016
- rappresenta solo uno strumento di prova privilegiato e non anche un elemento costitutivo della stessa (cfr. Trib. Milano del 31.5.2016). Il ha qui promosso, in via principale, una domanda di accertamento Parte_1 negativo del diritto alla registrazione presso l'anagrafe comunale dell'accordo di convivenza dei convenuti sul presupposto che il non avesse i requisiti per la dichiarazione anagrafica in quanto CP_2 extracomunitario sprovvisto di valido permesso di soggiorno, che, invece, l'Ufficiale d'anagrafe è tenuto a verificare ai sensi dell'art. 5, co. 3, D.L. n. 5/2012. In ipotesi di accoglimento di tale domanda, ha chiesto poi al Tribunale di ordinare la cancellazione dal registro dell'anagrafe del contratto di convivenza datato 31.12.2020, quale misura di ripristino. Trattandosi di normative speciali e considerata la ben diversa rilevanza contenutistica dei due registri tenuti dal non paiono sussistere i presupposti neppure per l'applicazione analogica della CP_4 disciplina di cui all'art. 95 D.P.R. n. 396/2000. Ne consegue che trattasi di un procedimento in cui la partecipazione del Pubblico Ministero, qui intervenuto iussu iudicis, non deve considerarsi obbligatoria;
per l'effetto, il giudizio esula da quelli regolati dall'art. 50 bis c.p.c., perciò la presente sentenza viene adottata dal Tribunale in composizione monocratica.
4 3. Chiarito ciò, merita di essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 25 c.p.c.. La presente controversia è stata introdotta dal per l'accertamento Parte_1 dell'insussistenza dei presupposti per la registrazione anagrafica del contratto di convivenza di cui all'art. 1, co. 50, L. n. 76/2016 eseguita dal nell'interesse dei convenuti su ordine Controparte_4 dell'autorità giudiziaria (cfr. ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di ER). In linea con quanto già affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 11512 del 10.7.2012) le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente –
“le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni” (così Tar Lazio del 30.8.2024 n. 16008) - per cui la cognizione di tali cause è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò detto, in base all'art. 25 c.p.c. per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Trattasi di una competenza territoriale non derogabile, che prescinde dall'esistenza di un litisconsorzio necessario con lo Stato (cfr. Cass. n. 26883/2020 e n. 13796/2004). Viene, quindi, da chiedersi se sussista o meno una competenza funzionale del Tribunale di ER – come supposto dal Tribunale di Perugia nel decreto del 25.1.2023 in atti - che, nel caso, introdurrebbe un criterio di competenza da preferire rispetto al foro erariale. A parere dello scrivente giudice non si rientra, però, in alcuna ipotesi di competenza funzionale del Tribunale adito. Anzitutto, come ben chiarito dalla Suprema Corte, manca una norma che impone di iniziare il giudizio di merito davanti al giudice che ha emesso la misura cautelare, indipendentemente dal fatto che nel procedimento cautelare si sia discusso o meno della competenza dell'autorità giudiziaria adita (cfr. Cass. n. 2505 del 3.2.2010). Il provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Tribunale di ER in data 11.3.2021 – confermato poi in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - non ha fatto sorgere alcun vincolo circa la competenza territoriale del giudice adito poi per il merito (cfr. nella giurisprudenza di merito Trib. Pesaro del 9.10.2020). Il presente giudizio costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, non la prosecuzione del giudizio cautelare introdotto dai convenuti ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 1120/2024; conf. Cass. del 31.8.2018 n. 21491; Cass. del 10.4.2015 n. 7260); pertanto, al giudice del merito non è preclusa la valutazione in ordine alla sua competenza a decidere la causa nel merito, qui ritualmente eccepita da una delle parti. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte affermando che “quando si inizia il giudizio di merito il problema della competenza sull'azione di merito si pone ex novo” (così in Cass. del 4.6.2024 n. 15640), per cui quando si chiede ad un'autorità giudiziaria una misura cautelare strumentale o anticipatoria di una causa di merito, una volta concessa la cautela, il giudizio di merito (tanto nel caso di misura strumentale, quanto in quello di misura anticipatoria) deve iniziarsi dinanzi al giudice competente senza alcun vincolo rispetto a quel che si era sostenuto in sede cautelare (così in Cass. n. 15640/2024 cit.). Del resto, una dichiarazione di incompetenza da parte del giudice adito per il merito, sia esso coincidente con quello che si è pronunciato sul cautelare, sia esso diverso, non determinerebbe il venir meno della misura cautelare
5 (cfr. ex multis Cass. n. 2505 del 3.2.2010 che motiva convincentemente l'insussistenza di una competenza funzionale del giudice poi adito per il merito;
conf. Cass. 24869 del 9.12.2010). Pertanto, non osta alla declaratoria di incompetenza territoriale il fatto che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. con cui è stata ordinata l'iscrizione anagrafica del contratto di convivenza della e del CP_1 datato 31.12.2020 sia stato emesso da codesta autorità giudiziaria. CP_6
Non sussistendo ipotesi di competenza funzionale che giustifichino una deroga al criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., la presente controversia deve esser decisa dal Tribunale di Perugia, ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura di Stato deputata ex lege a rappresentare e difendere il
[...]
che, qui, figura come parte attrice. Parte_1
Va, quindi, dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere territorialmente competente il Tribunale di Perugia e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. si stabilisce che le parti potranno ivi riassumere il presente giudizio dinanzi a tale ufficio giudiziario nel termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
4. A parere dello scrivente giudice, i diversi provvedimenti adottati dai vari Tribunali di Perugia e ER in relazione alla situazione giuridica soggettiva qui dedotta in giudizio, che non hanno mai affrontato la questione della competenza territoriale, l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla questione giuridica sottoposta dal e, soprattutto, l'esplicita Parte_1 indicazione del Tribunale di Perugia nel decreto del 25.1.2023 in merito alla competenza territoriale di codesto Tribunale, appaiono circostanze gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di ER per essere territorialmente competente il Tribunale di Perugia;
- assegna alle parti termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 01/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 917/2023 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione ex art. 127 ter con ordinanza del 2.1.2025, e vertente TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA presso la cui sede, in Perugia, Via degli Offici n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; attore E
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
FIERI LEONARDO CRISTOFORO presso il cui studio in ER, Via Angeloni n. 16, sono elettivamente domiciliati, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti C ED in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_4 disgiuntamente, dagli avv.ti SILVI FRANCESCO e GENNARI PAOLO, presso l'Avvocatura comunale sita in ER, Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
convenuto E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER, a cui è stata data comunicazione degli atti del procedimento;
interveniente OGGETTO: leggi speciali CONCLUSIONI: per il MINISTERO DELL'INTERNO: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ritenere e dichiarare che e CP_1 non hanno diritto alla registrazione dell'accordo di convivenza fra essi intervenuto e, per l'effetto, Controparte_2 ordinare al Comune di ER la cancellazione della relativa registrazione medio tempore effettuata all'esito del processo cautelare. Con rifusione di spese, competenze e onorari”; per i convenuti e “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 CP_2 deduzione disattesa: in via preliminare: dichiarare la incompetenza territoriale a decidere del presente ricorso, con dichiarazione di competenza in favore del Tribunale di Perugia;
sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del alla proposizione della presente azione e per l'effetto rigettare la domanda;
Parte_1 in via principale: a) ritenuti infondati i motivi esposti dal e considerate tutte le motivazioni come in narrativa Parte_1 dedotte dai resistenti, rigettare integralmente l'avanzata domanda;
b) condannare il ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Tutto con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
1 per il “Si conclude per quanto argomentato e dedotto, per l'accoglimento del proposto ricorso. Controparte_4
Vinte le spese”; per la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ritenere e dichiarare che e non hanno diritto alla registrazione CP_1 Controparte_2 dell'accordo di convivenza fra essi intervenuto e, per l'effetto, ordinare al Comune di ER la cancellazione della relativa registrazione medio tempore effettuata all'esito del processo cautelare. Con rifusione di spese, competenze e onorari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di ER , ed il CP_1 Controparte_2 [...] per sentir dichiarare che i convenuti e non avevano diritto alla CP_4 CP_1 CP_2 registrazione anagrafica dell'accordo di convivenza e, per l'effetto, ordinare al la cancellazione CP_4 della registrazione eseguita ex L. n. 76/2016. A sostegno delle rassegnate conclusioni, il MINISTERO deduceva che: - a fronte del diniego comunale,
e con ricorso ex art. 700 c.p.c. avevano chiesto CP_1 Controparte_2 al Tribunale di ER di ordinare d'urgenza al di registrare il loro accordo di Controparte_4 convivenza ex art. 1, co. 50, L. n. 76/2016 e, così, permettere al di ottenere un permesso di CP_2 soggiorno per coesione familiare;
- il era entrato in Italia dal Mozambico con un visto CP_2 consolare per riunirsi con la;
- il Tribunale, accogliendo la domanda cautelare, aveva ordinato la CP_1 registrazione dell'accordo, giusti provvedimenti del 11.3.2021 e 7.6.2021; - aveva contestato le ordinanze del Tribunale proponendo un giudizio a cognizione piena sempre per accertare la correttezza del diniego d'iscrizione dell'accordo di convivenza, ma il 4.5.2022 il Tribunale di ER con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per erroneità del rito prescelto, reputando trattarsi di un procedimento attribuito al Tribunale in composizione collegiale e non monocratica;
- il 3.6.2022 aveva avviato il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 95 D.P.R. 396/2000 dinanzi al Tribunale di Perugia per ottenere la cancellazione dell'iscrizione dell'accordo di convivenza, ma con decreto 25.1.2023 era stato dichiarato inammissibile. Dopo aver premesso che la competenza spettava funzionalmente al Tribunale di ER, avendo emesso l'ordine giudiziale di registrazione dell'accordo de quo e che la causa di merito successiva al provvedimento cautelare poteva essere introdotta senza limiti temporali ex artt. 669 ter, 669 quater e 669 octies c.p.c., il MINISTERO sosteneva che i convenuti non avevano diritto all'iscrizione anagrafica poiché al CP_2 mancava un requisito fondamentale, la regolarità del soggiorno in Italia, essendo entrato con un visto turistico, che non consente il rilascio poi di un permesso di soggiorno. Esponeva che la L. n. 76/2016 non equipara i conviventi di fatto ai coniugi e non concede loro gli stessi diritti in materia di immigrazione, per cui la dichiarazione di convivenza può essere resa solo da chi versa in una situazione di regolare soggiorno e, quindi, la registrazione dell'accordo postula che entrambi i suoi componenti siano già regolarmente residenti nello stesso Comune. Illustrava, poi, che ai sensi dell'art. 30 TUI (d.lgs. n. 286/1998) solo i familiari hanno un diritto automatico di ingresso e soggiorno per motivi di ricongiungimento, ma ciò non riguarda i partner. Segnalava che a livello eurounitario la direttiva 38/2004 CE distingueva tra familiari (coniuge o unione registrata) e partner, lasciando agli Stati membri la discrezionalità di regolamentare l'ingresso e il soggiorno di questi ultimi. Infine, il MINISTERO suggeriva che la registrazione dell'accordo di convivenza senza una previa verifica della regolarità del soggiorno del convivente poteva esser usata per eludere le disposizioni in materia di immigrazione, compromettendo la sicurezza pubblica, tenuto altresì conto che la convivenza di fatto non impone obblighi reciproci di assistenza e, quindi, non garantisce che il partner straniero possa e debba mantenersi autonomamente.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.7.2023 si costituivano in giudizio
[...]
e , chiedendo al Tribunale di dichiarare la propria CP_1 Controparte_2 incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Perugia, la carenza di legittimazione attiva del e, nel merito, rigettare integralmente la domanda avversaria, con Parte_1 condanna del al risarcimento dei danni da lite temeraria. Parte_1
In via pregiudiziale, eccepivano il difetto di legittimazione attiva del , Parte_1 poiché la gestione dell'anagrafe è una funzione del Sindaco come ufficiale di Governo ex art. 14 T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), che è responsabile della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. Aggiungevano che il , avendo solo un ruolo di vigilanza ed indirizzo, Parte_1 può intervenire solo in caso di inerzia del Sindaco ex art. 54, co. 11, e, perciò, non ha il potere CP_5 di agire direttamente in giudizio per questioni anagrafiche. Evidenziavano, a tal fine, che non sussiste un rapporto gerarchico tra Prefetto e Sindaco in materia di stato civile e anagrafe, tanto che il Prefetto può solo vigilare e impartire direttive, ma non annullare direttamente gli atti del Sindaco. Sempre in via pregiudiziale, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, reputando competente il Tribunale di Perugia in base al criterio del foro erariale previsto dall'art. 25 c.p.c.. Inoltre, segnalavano che il ha solo una legittimazione passiva come organo di Parte_1 vigilanza e non può instaurare un procedimento giudiziale. Eccepivano, anche, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'esistenza di un giudicato esterno sulla questione, già decisa in altri procedimenti. Al riguardo, evidenziavano che il non aveva impugnato l'ordinanza Parte_1 di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia. Nel merito, poi, sostenevano che di aver diritto alla registrazione dell'accordo di convivenza giacché anche le coppie formate da un cittadino italiano e un cittadino straniero senza permesso di soggiorno soddisfano i requisiti della L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà) e della direttiva 38/2004/CE, poiché quest'ultima prevede il diritto di soggiorno anche per i partner di cittadini dell'Unione con una relazione stabile debitamente attestata, anche in assenza di un permesso di soggiorno. Lamentavano, infine, che in caso di accoglimento del ricorso ministeriale, il sarebbe costretto CP_2
a lasciare l'Italia, causando gravi danni alla sua vita personale e lavorativa. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.7.2023 si costituiva in giudizio il CP_4 chiedendo al Tribunale di accogliere il ricorso del , sostenendo
[...] Parte_1 che la registrazione dell'accordo di convivenza non poteva avvenire senza la regolarità del soggiorno del
CP_2
Esponeva che il e la avevano chiesto la registrazione dell'accordo di convivenza presso CP_2 CP_1 il DI l 7.1.2021 e che il essendo arrivato in Italia il 17.12.2020, non aveva CP_4 CP_4 CP_2 all'epoca una dimora abituale di almeno tre mesi nel territorio comunale, presupposto necessario richiesto dall'art. 6 TUI (d.lgs. n. 286/1998). Reputava la residenza anagrafica e, quindi, il permesso di soggiorno un requisito fondamentale per la registrazione dell'accordo di convivenza, che non può essere utilizzato, invece, per ottenere il permesso di soggiorno in Italia. Sosteneva che la L. n. 76/2016 (Legge Cirinnà) non equipara i conviventi di fatto ai coniugi e non conferisce gli stessi diritti del matrimonio o dell'unione civile, ma istituisce specifici diritti e doveri per le convivenze di fatto, non equiparate al matrimonio. Richiamava la circolare ministeriale n. 78/2021 che ai fini della registrazione del contratto di convivenza richiedeva la regolarità del soggiorno del soggetto extracomunitario. Con ordinanza del 10.1.2024 il giudice assegnatario, ritenuta necessaria la partecipazione del Pubblico Ministero al presente giudizio, ne dava comunicazione in pari data. All'udienza del 2.2.2024 il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento dell'atto introduttivo del Parte_1 richiamando le conclusioni ivi rassegnate a cui si è riportato integralmente.
3 La causa veniva istruita documentalmente e, precisate le conclusioni, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.1.2025.
2. Anzitutto, vanno spese alcune considerazioni in merito alla partecipazione del Pubblico Ministero al presente procedimento. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, n. 1, c.p.c. il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause che egli stesso potrebbe proporre. Non si ritiene, tuttavia, venga in rilievo l'art. 95, co. 2, D.P.R. n. 396/2000. L'art. 95 D.P.R. n. 396/2000 (“Regolamento dello stato civile”) è inserito nel Titolo XI, “Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni”, per cui disciplina solo le procedure giudiziali di rettifica degli atti di stato civile, ove si attestano fatti giuridici attraverso cui si costituiscono, modificano ed estinguono gli status personali, come la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la cittadinanza. Al di là del fatto che il ha avviato un giudizio di cognizione ordinaria Parte_1
e non un procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 95 D.P.R. 396/2000, non viene qui chiesta la cancellazione di un atto annotato nel registro dello stato civile, ma si discute della registrazione presso il diverso registro anagrafico ex art. 1, co. 52, L. n. 76/2016 (“Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”) del contratto di convivenza dei convenuti ai sensi degli artt. 5 e 7 D.P.R. n. 223/1989 e curata, appunto, dall'Ufficio d'anagrafe del COMUNE, non dall'Ufficiale di stato civile, deputato, invece, alla tenuta del solo registro dello stato civile di cui all'art. 449 c.c.. Infatti, nella disamina dell'eccezione sulla legittimazione ministeriale dovrebbe aversi riguardo all'art. 3 della L. n. 1228/1954 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.”), e non tanto all'art. 1, co. 2, D.P.R. 396/2000 (“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile”). Non si tratta neppure di una causa riguardante lo status dei convenuti, perché l'iscrizione del contratto di convivenza dà luogo sì ad una “convivenza anagrafica” ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 223/1989, ma la convivenza ha natura fattuale, essendo una formazione sociale non esternata attraverso un vincolo civile formale, per cui la dichiarazione anagrafica – sia ex comma 37, sia ex comma. 52 dell'art. 1 L. n. 76/2016
- rappresenta solo uno strumento di prova privilegiato e non anche un elemento costitutivo della stessa (cfr. Trib. Milano del 31.5.2016). Il ha qui promosso, in via principale, una domanda di accertamento Parte_1 negativo del diritto alla registrazione presso l'anagrafe comunale dell'accordo di convivenza dei convenuti sul presupposto che il non avesse i requisiti per la dichiarazione anagrafica in quanto CP_2 extracomunitario sprovvisto di valido permesso di soggiorno, che, invece, l'Ufficiale d'anagrafe è tenuto a verificare ai sensi dell'art. 5, co. 3, D.L. n. 5/2012. In ipotesi di accoglimento di tale domanda, ha chiesto poi al Tribunale di ordinare la cancellazione dal registro dell'anagrafe del contratto di convivenza datato 31.12.2020, quale misura di ripristino. Trattandosi di normative speciali e considerata la ben diversa rilevanza contenutistica dei due registri tenuti dal non paiono sussistere i presupposti neppure per l'applicazione analogica della CP_4 disciplina di cui all'art. 95 D.P.R. n. 396/2000. Ne consegue che trattasi di un procedimento in cui la partecipazione del Pubblico Ministero, qui intervenuto iussu iudicis, non deve considerarsi obbligatoria;
per l'effetto, il giudizio esula da quelli regolati dall'art. 50 bis c.p.c., perciò la presente sentenza viene adottata dal Tribunale in composizione monocratica.
4 3. Chiarito ciò, merita di essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 25 c.p.c.. La presente controversia è stata introdotta dal per l'accertamento Parte_1 dell'insussistenza dei presupposti per la registrazione anagrafica del contratto di convivenza di cui all'art. 1, co. 50, L. n. 76/2016 eseguita dal nell'interesse dei convenuti su ordine Controparte_4 dell'autorità giudiziaria (cfr. ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di ER). In linea con quanto già affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 11512 del 10.7.2012) le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente –
“le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni” (così Tar Lazio del 30.8.2024 n. 16008) - per cui la cognizione di tali cause è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò detto, in base all'art. 25 c.p.c. per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Trattasi di una competenza territoriale non derogabile, che prescinde dall'esistenza di un litisconsorzio necessario con lo Stato (cfr. Cass. n. 26883/2020 e n. 13796/2004). Viene, quindi, da chiedersi se sussista o meno una competenza funzionale del Tribunale di ER – come supposto dal Tribunale di Perugia nel decreto del 25.1.2023 in atti - che, nel caso, introdurrebbe un criterio di competenza da preferire rispetto al foro erariale. A parere dello scrivente giudice non si rientra, però, in alcuna ipotesi di competenza funzionale del Tribunale adito. Anzitutto, come ben chiarito dalla Suprema Corte, manca una norma che impone di iniziare il giudizio di merito davanti al giudice che ha emesso la misura cautelare, indipendentemente dal fatto che nel procedimento cautelare si sia discusso o meno della competenza dell'autorità giudiziaria adita (cfr. Cass. n. 2505 del 3.2.2010). Il provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal Tribunale di ER in data 11.3.2021 – confermato poi in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - non ha fatto sorgere alcun vincolo circa la competenza territoriale del giudice adito poi per il merito (cfr. nella giurisprudenza di merito Trib. Pesaro del 9.10.2020). Il presente giudizio costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, non la prosecuzione del giudizio cautelare introdotto dai convenuti ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 1120/2024; conf. Cass. del 31.8.2018 n. 21491; Cass. del 10.4.2015 n. 7260); pertanto, al giudice del merito non è preclusa la valutazione in ordine alla sua competenza a decidere la causa nel merito, qui ritualmente eccepita da una delle parti. Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte affermando che “quando si inizia il giudizio di merito il problema della competenza sull'azione di merito si pone ex novo” (così in Cass. del 4.6.2024 n. 15640), per cui quando si chiede ad un'autorità giudiziaria una misura cautelare strumentale o anticipatoria di una causa di merito, una volta concessa la cautela, il giudizio di merito (tanto nel caso di misura strumentale, quanto in quello di misura anticipatoria) deve iniziarsi dinanzi al giudice competente senza alcun vincolo rispetto a quel che si era sostenuto in sede cautelare (così in Cass. n. 15640/2024 cit.). Del resto, una dichiarazione di incompetenza da parte del giudice adito per il merito, sia esso coincidente con quello che si è pronunciato sul cautelare, sia esso diverso, non determinerebbe il venir meno della misura cautelare
5 (cfr. ex multis Cass. n. 2505 del 3.2.2010 che motiva convincentemente l'insussistenza di una competenza funzionale del giudice poi adito per il merito;
conf. Cass. 24869 del 9.12.2010). Pertanto, non osta alla declaratoria di incompetenza territoriale il fatto che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. con cui è stata ordinata l'iscrizione anagrafica del contratto di convivenza della e del CP_1 datato 31.12.2020 sia stato emesso da codesta autorità giudiziaria. CP_6
Non sussistendo ipotesi di competenza funzionale che giustifichino una deroga al criterio del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., la presente controversia deve esser decisa dal Tribunale di Perugia, ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura di Stato deputata ex lege a rappresentare e difendere il
[...]
che, qui, figura come parte attrice. Parte_1
Va, quindi, dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere territorialmente competente il Tribunale di Perugia e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. si stabilisce che le parti potranno ivi riassumere il presente giudizio dinanzi a tale ufficio giudiziario nel termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
4. A parere dello scrivente giudice, i diversi provvedimenti adottati dai vari Tribunali di Perugia e ER in relazione alla situazione giuridica soggettiva qui dedotta in giudizio, che non hanno mai affrontato la questione della competenza territoriale, l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla questione giuridica sottoposta dal e, soprattutto, l'esplicita Parte_1 indicazione del Tribunale di Perugia nel decreto del 25.1.2023 in merito alla competenza territoriale di codesto Tribunale, appaiono circostanze gravi ed eccezionali tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di ER per essere territorialmente competente il Tribunale di Perugia;
- assegna alle parti termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 01/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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