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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuele MIGLIORE Presidente dott.ssa Francesca MARRAPODI Giudice Relatore dott.ssa Margherita CERIZZA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Parte_1 C.F._1
FRANCESIO e dell'avv. CA MANCINI, come da procura alle liti, nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. F. Controparte_1 C.F._2
BOGGIO, come da procura alle liti;
con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 04.11.2024:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23.05.1998 iscritto al n. 1, parte II, serie C dell'anno 1998 del registro dello stato civile del Comune di Dorzano;
- disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento da effettuare direttamente in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente a carico del padre nella Persona_1 misura di € 350,00 mensili oltre il 50% di spese straordinarie;
- confermare quanto statuito con sentenza di separazione personale passata in giudicato in punto collocazione del predetto figlio ed assegnazione della casa coniugale;
- disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Dorzano per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000”;
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 04.11.2024:
“quanto alla domanda in punto status, parte resistente aderisce alla stessa;
- essendoci concordanza in punto assegnazione casa familiare, disporre che la stessa venga assegnata alla convenuta;
- quanto alle domande accessorie di mantenimento dei figli, stante l'intervenuta indipendenza economica di Persona_2
- disporre e confermare, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_1 maggiorenne, studente e non ancora economicamente autosufficiente, convivente con la madre, l'importo di €. 1.115,00 (pari a originari €. 1.000,00 aggiornati alla data della presente costituzione) rivalutabile ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 75% delle spese straordinarie ed extra come da
Protocollo;
1 - in via riconvenzionale: disporre a favore della convenuta assegno divorzile stante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970 e per l'effetto, porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della SI.ra per l'importo di €. 800,00 mensili rivalutabile ISTAT per 12 Controparte_1 mensilità, ovvero la maggiore o diversa misura spettante che dovesse emergere in corso di causa, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- con vittoria di compensi e spese di giudizio”, previa reiterazione delle istanze istruttorie;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11.01.2024 il signor diva il Tribunale di Biella Per_1 nei confronti della SI , chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del CP_1 matrimonio celebrato dalle parti con rito civile, “disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento da effettuare direttamente in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti e a carico del padre nella misura di € 350,00 Persona_2 Persona_1 mensili ciascuno oltre il 50% di spese straordinarie;
- confermare quanto statuito con sentenza di separazione personale passata in giudicato in punto collocazione dei predetti figli ed assegnazione della casa coniugale;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Dorzano per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000” (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituiva in giudizio la SI , che, aderendo alla domanda in punto CP_1 status, chiedeva “essendoci concordanza in punto assegnazione casa familiare, disporre che la stessa venga assegnata alla convenuta;
- quanto alle domande accessorie di mantenimento dei figli: - Disporre a titolo di concorso al mantenimento del figlio
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Persona_2 residente con la madre, l'importo di €. 1.115,00 (pari a originari €. 1.000,00 aggiornati alla data della presente costituzione), rivalutabile ISTAT, importo da versare direttamente al figlio in quanto trattasi di modalità di fatto già in essere, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo, da rimborsarsi alla convenuta;
- confermare, a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre, l'importo di €. 1.115,00 (pari a originari €. 1.000,00 aggiornati alla data della presente costituzione) rivalutabile ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo;
- in via riconvenzionale: disporre a favore della convenuta l'assegno divorzile stante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970 e per l'effetto, porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della SI.ra per l'importo di Controparte_1
€ 500,00 mensili rivalutabile ISTAT per 12 mensilità, ovvero la maggiore o diversa misura spettante che dovesse emergere in corso di causa, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda;
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
con vittoria di compensi e spese di giudizio”. All'udienza del 23.07.2024 il giudice delegato, sentite le parti, si riservava in ordine alla formulazione di una proposta conciliativa giudiziale;
con ordinanza del 27.09.2024, il giudice proponeva il seguente accordo: “pronuncia in punto status, assegnazione della casa familiare alla madre, impegno di parte ricorrente a versare direttamente nelle mani di
2 ciascun figlio, maggiorenne non autosufficiente, la somma pari a € 690,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, precisando sin da ora che, in ragione dell'incontestata stabilizzazione lavorativa di , l'obbligo verso quest'ultimo a carico del padre verrà Per_2 definitivamente meno non appena il predetto figlio avrà percepito il primo stipendio;
impegno del ricorrente a versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di parte resistente la somma pari a € 215,00 a titolo di assegno divorzile nei confronti di parte resistente; compensazione delle spese di lite tra le parti”, tuttavia, rifiutato da entrambe le parti, che chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione, come da verbale d'udienza del 16.10.2024; il giudice, quindi, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Ora, con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, si ritiene che essa debba essere accolta, essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. E' stato depositato certificato attestante la celebrazione del matrimonio civile in Roppolo in data 23.05.1998, come da atto trascritto presso i registri dello stato civile al n. 1, Serie C,
Parte II, Anno 2012. E', altresì, comprovata l'esistenza di una sentenza, munita di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c., che definiva il procedimento di separazione giudiziale. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, come evincibile ex art. 2727 c.c. dalla pronuncia deliberata in data 16.09.2020. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, che, anzi, aderiva alla richiesta di divorzio. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come ricavabile dall'allontanamento degli stessi e dal tenore degli atti di causa. Per quanto concerne la richiesta di parte resistente in ordine alla corresponsione mensile di un assegno divorzile a carico del ricorrente, si evidenzia come “l'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali” (cfr. Cass. civ., sez. I, 06.12.2024, n.31241). Si osserva, in particolare, che “all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. La sua attribuzione, pertanto, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre
l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. Qualora, infine, sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, dovendo fornire la prova” (cfr. Cass. civ. sez. I, 11.12.2023, n.34383).
3 Nella fattispecie, il ricorrente risulta aver affermato che i) egli non svolge più la professione di notaio, “essendo andato in pensione in data 14.12.2022 dopo quarant'anni di servizio” (cfr. pag. 2 del ricorso); ii) il trattamento pensionistico, di cui gode, ammontava a € 7.703,07 lordi mensili, pari ad € 4.537,20 netti, detratti € 1.540,61 per il trattenimento di un quinto della pensione in ragione di un debito pregresso nei confronti della madre di parte resistente e di una serie di trattenute fiscali;
iibis) “come risulta documentalmente provato, il ricorrente, per effetto del pensionamento, ha visto contrarsi il proprio reddito dai € 187.329,00 lordi annui, come da ultima dichiarazione dei redditi allegata, ai circa € 92.436,84 lordi annui pari ad € 54.446,40 netti annui. Attualmente, parte ricorrente, con una pensione mensile netta pari ad € 4.537,20, è tenuto a corrispondere mensilmente la somma di € 1.000,00 per ciascun figlio, una trattenuta di € 1.540,61 oltre il 75% delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti. Si precisa altresì che il SI. convive con il figlio CA MA presso un Parte_1 immobile locato in IÀ (VC) al Corso Santo Ignazio di IÀ n. 56 corrispondendo la metà del canone locatizio previsto pari ad € 370,00 mensili (1/2 = € 185,00). Quanto resta, dunque, nella disponibilità è pari ad € 811,59. E' chiaro che una riduzione del reddito così consistente necessita, proporzionalmente, di un correttivo dell'importo del mantenimento stabilito in sede di separazione” (cfr. pag. 3 del ricorso) e che iii) la resistente era titolare di un'attività commerciale avente a oggetto la vendita di accessori e di abbigliamento di lusso, nonché assegnataria della casa familiare, di proprietà del ricorrente, che, sul punto, non si oppone alla conferma della medesima disposizione in ragione della collocazione presso la madre del figlio minore maggiorenne, ma non ancora autosufficiente. Per converso, la resistente replicava che i) controparte si era limitato a “depositare la sola dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno (ovvero 2023 redditi 2022) ed una attestazione della cassa previdenziale. Il dott. ha omesso di produrre: - l'ulteriore documentazione Per_1 prescritta dalla norma e riguardante le sue effettive sostanze, così non fornendo una fedele ricostruzione dei propri redditi e del patrimonio;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
-
e da ultimo gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativamente all'ultimo triennio” (pag. 2 della comparsa); ii) il ricorrente, in verità, percepiva ex lege “una indennità di cessazione pari a “un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione” – art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza Cassa Notariato, che potrebbe essere stata versata in unica soluzione ovvero in parte come rendita certa mensile” (cfr. pag. 5 della comparsa); iii) la SI
, in epoca antecedente al matrimonio e sino all'anno 1994, aveva svolto CP_1 attività lavorativa quale impiegata amministrativa e commerciale presso Santander consumer bank; iv) tuttavia, a seguito della convivenza more uxorio tra le parti nel periodo 1993-1994, le due avevano deciso di “dare corso al progetto familiare in virtù dell'attività di Notaio esercitata dal ricorrente e quindi la convenuta, in accordo con il coniuge, cessava la propria posizione di lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, per dedicarsi alla famiglia composta dai due figli maggiori del ricorrente, nati dal precederete matrimonio e successivamente anche dai due figli nati dall'unione con la convenuta. È pacifico come la scelta operata quale parte del progetto familiare abbia comportato la perdita tanto di prospettive professionali di crescita quanto e soprattutto, della sicurezza economica futura ai fini pensionistici” (cfr. pag. 6 della comparsa); v) la resistente risultava, in effetti, titolare di una quota pari al 40% della predetta attività commerciale, ma i bilanci della società mostravano l'andamento sociale in perdita da almeno due esercizi;
vi) la SI era, altresì, “destinataria di un canone CP_1
4 di locazione lordo di €. 900,00 lordi mensili che non può essere considerato come rendita certa e/o sicura” (cfr. ibidem), a fortiori in considerazione delle ingenti spese sostenute per manutenere l'abitazione familiare e mantenere i figli;
vi) in costanza di matrimonio, la predetta aveva alienato un immobile di sua proprietà, sito in Liguria, al fine di consentire al marito di sanare un contenzioso tra lui e Agenzia delle Entrate per questioni attinenti allo studio notarile;
vii) la resistente riferiva di godere di una salute alquanto fragile: ella, infatti, nell'anno 2009 era stata colpita da un tumore maligno della mammella con asportazione della stessa e svuotamento del cavo ascellare a causa dei linfonodi compromessi e nell'anno successivo aveva subito un nuovo intervento per reazione avversa alla protesi mammaria successiva alla mastectomia;
la predetta aggiungeva di aver subito nel 2022 intervento di conizzazione, nel 2023 un doppio intervento per asportazione di due neoformazioni tumorali maligne (morbo di Bowen) e nel 2024 l'asportazione di polipo displasico del colon.
Ora, le allegazioni difensive in punto fatto articolate dalla moglie non risultano essere state contestate dal marito alla prima difesa utile, costituita dalla memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c., non depositata dal signor come evidenziato da controparte nella memoria Per_1 del 05.04.2024. A tal proposito si sottolinea come la richiamata norma preveda che “entro venti giorni prima della data dell'udienza l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”, giovando precisare che l'espressione “può” non offre una mera facoltà al ricorrente, ma pone in capo allo stesso un vero e proprio onere, per cui, in caso di mancata contestazione, precisa e puntuale, da parte del ricorrente, alla prima difesa utile, delle circostanze allegate dalla resistente, dette circostanze si considerano pacifiche ex art. 115 c.p.c. Sul punto si osserva come l'art. 473 bis 17 c.p.c. costituisca un corollario del principio dispositivo, in forza del quale “il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (Trib. Mantova, 16.08.2024, n.732). Ne discende che, in ragione del mancato deposito da parte del signor ella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., le circostanze in punto fatto Per_1 dedotte da parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta si considerano incontestate.
Più precisamente, si ritengono pacifiche sia la disparità di capacità economica tra le parti, sia la riconducibilità di detto divario all'accordo occorso in costanza di matrimonio tra i coniugi, avendo costoro illo tempore convenuto, ai fini di una migliore gestione della vita familiare, sull'opportunità della cessazione dell'attività lavorativa da parte della SI
, che, infatti, nella seconda metà degli anni '90 lasciava il proprio impiego CP_1 in banca, dedicandosi per circa vent'anni alla cura della famiglia, comprendente non soltanto i figli nati dal matrimonio celebrato tra la predetta e il signor ma anche Per_1 quelli nati dal primo matrimonio di quest'ultimo; corollario ne è la sussistenza in punto an dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente. Ai fini della determinazione del quantum, si osserva come l'assegno de quo assolva nella vicenda in esame sia a una funzione compensativo- perequativa, che assistenziale.
5 Con riguardo alla prima funzione, è incontestato il venir meno dell'autonomia economica della SI per effetto dell'accordo tra i coniugi demandante alla CP_1 predetta, per circa un ventennio, l'accudimento familiare, anche in ragione dell'impegno postulato dall'attività notarile del signor Risulta, altresì, pacifico ex art. 115 Per_1 c.p.c. l'aiuto finanziario prestato dalla moglie - mediante reimpiego del denaro derivante dall'alienazione di un immobile sito in Liguria di proprietà della medesima – al marito al fine di consentirgli di sanare un debito contratto in ragione della professione. Si reputano, pertanto, comprovati sia il significativo contribuito della resistente alla gestione della vita familiare, previa rinuncia al proprio impiego lavorativo, sia la partecipazione della stessa al consolidamento della posizione professionale del marito mediante versamento di proprie sostanze allo scopo di consentire al coniuge il ripianamento dei debiti da lui contratti. In ordine all'aspetto assistenziale, è pacifico che la società, di cui la SI
risulta socia al 40%, abbia versato in perdita negli ultimi due anni, CP_1 apparendo, altresì, incontestato che l'unica fonte di sostegno della resistente è rappresentata dalla somma mensile di € 900,00 lordi percepita dalla medesima a titolo di canone di locazione, come evincibile, in ogni caso, dalla documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio depositata dalla stessa resistente. E', inoltre, pacifica la fragilità della salute della SI , avuto riguardo alle gravi e plurime patologie che risultano averla CP_1 colpita, anche recentemente. E', altresì, inconfutata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, alla predetta, che ne sostiene le spese di manutenzione ordinaria, anche in ragione del godimento esclusivo dell'immobile. Circa la capacità economica del ricorrente, sono pacifici gli obblighi di mantenimento del figlio minore , maggiorenne non autosufficiente, a carico del signor il Per_1 Per_1 pagamento da parte di quest'ultimo del canone di locazione relativo alla propria abitazione, il percepimento da parte del medesimo della pensione e la contrazione delle entrate reddituali del medesimo rispetto al periodo d'esercizio dell'attività notarile;
sul punto si precisa che tali circostanze venivano soltanto dialetticamente confutate da parte resistente, che, pur avendo articolato richiesta ex art. 210 c.p.c. nella propria comparsa, non insisteva per la relativa ammissione in udienza (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2024). Con maggior onere motivazionale, si osserva che, anche a voler esaminare detta richiesta, essa appare inammissibile, poiché esplorativa, non avendo la SI dimostrato di CP_1 essersi attivata stragiudizialmente al fine di conseguire la documentazione d'interesse per scopi di giustizia ex art. 24 Cost.; si precisa che, in difetto di minori, non sussistono i presupposti per l'esercizio da parte del Tribunale adito dei poteri d'ufficio volti all'accertamento della situazione economica delle parti. Atteso quanto sopra processualmente emerso in ordine alla situazione, patrimoniale e non patrimoniale, sussistente in capo a ciascuna parte, si dispone che il signor ersi Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI la somma pari a € CP_1
350,00 a titolo di assegno divorzile, con decorrenza – in difetto di elementi contrari - dal passaggio in giudicato, atteso che “in pendenza di divorzio, i rapporti patrimoniali dei coniugi continuano ad essere regolati in virtù dei provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, posto che l'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale” (cfr. Cass. civ. sez. I, 07.08.2024, n.22289). Per quanto riguarda il mantenimento del predetto figlio maggiorenne non autosufficiente, si dispone, considerata la situazione economica delle parti, che il padre versi direttamente nelle mani del signor la somma pari a € 850,00 a titolo di concorso al Persona_1 mantenimento ordinario dello stesso, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, con decorrenza dalla domanda,
6 rammentandosi sul punto che “l'assegno di mantenimento in favore dei figli va corrisposto dalla data della domanda, poiché l'obbligo di mantenimento della prole prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass. civ. sez. I,
02.08.2024, n.21785). Si dispone, altresì, in difetto di contestazione, l'assegnazione della casa familiare alla SI , presso cui risulta abitare il figlio maggiorenne e CP_1 non autosufficiente delle parti. Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor Parte_1
(C.F. ) e dalla SI (C.F. C.F._1 Controparte_1
, i cui estremi sono indicati in narrativa;
C.F._2 MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Roppolo per gli adempimenti di competenza;
DISPONE che il signor versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Per_1 SI la somma pari a € 350,00 a titolo di assegno divorzile, con CP_1 decorrenza con decorrenza dal passaggio in giudicato;
DISPONE che il padre versi direttamente nelle mani del signor la Persona_1 somma pari a € 850,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dello stesso, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, con decorrenza dalla domanda;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare in favore della SI
[...]
. CP_1
Con compensazione delle spese di lite. Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi in Biella in data 25.02.2025. IL PRESIDENTE
Dott. E. MIGLIORE
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuele MIGLIORE Presidente dott.ssa Francesca MARRAPODI Giudice Relatore dott.ssa Margherita CERIZZA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Parte_1 C.F._1
FRANCESIO e dell'avv. CA MANCINI, come da procura alle liti, nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. F. Controparte_1 C.F._2
BOGGIO, come da procura alle liti;
con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 04.11.2024:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23.05.1998 iscritto al n. 1, parte II, serie C dell'anno 1998 del registro dello stato civile del Comune di Dorzano;
- disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento da effettuare direttamente in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente a carico del padre nella Persona_1 misura di € 350,00 mensili oltre il 50% di spese straordinarie;
- confermare quanto statuito con sentenza di separazione personale passata in giudicato in punto collocazione del predetto figlio ed assegnazione della casa coniugale;
- disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Dorzano per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000”;
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio redatto in data 04.11.2024:
“quanto alla domanda in punto status, parte resistente aderisce alla stessa;
- essendoci concordanza in punto assegnazione casa familiare, disporre che la stessa venga assegnata alla convenuta;
- quanto alle domande accessorie di mantenimento dei figli, stante l'intervenuta indipendenza economica di Persona_2
- disporre e confermare, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_1 maggiorenne, studente e non ancora economicamente autosufficiente, convivente con la madre, l'importo di €. 1.115,00 (pari a originari €. 1.000,00 aggiornati alla data della presente costituzione) rivalutabile ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 75% delle spese straordinarie ed extra come da
Protocollo;
1 - in via riconvenzionale: disporre a favore della convenuta assegno divorzile stante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970 e per l'effetto, porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della SI.ra per l'importo di €. 800,00 mensili rivalutabile ISTAT per 12 Controparte_1 mensilità, ovvero la maggiore o diversa misura spettante che dovesse emergere in corso di causa, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda;
- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- con vittoria di compensi e spese di giudizio”, previa reiterazione delle istanze istruttorie;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11.01.2024 il signor diva il Tribunale di Biella Per_1 nei confronti della SI , chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del CP_1 matrimonio celebrato dalle parti con rito civile, “disporre l'erogazione dell'assegno di mantenimento da effettuare direttamente in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti e a carico del padre nella misura di € 350,00 Persona_2 Persona_1 mensili ciascuno oltre il 50% di spese straordinarie;
- confermare quanto statuito con sentenza di separazione personale passata in giudicato in punto collocazione dei predetti figli ed assegnazione della casa coniugale;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Dorzano per le annotazioni ex art. 69 d.P.R. 396/2000” (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituiva in giudizio la SI , che, aderendo alla domanda in punto CP_1 status, chiedeva “essendoci concordanza in punto assegnazione casa familiare, disporre che la stessa venga assegnata alla convenuta;
- quanto alle domande accessorie di mantenimento dei figli: - Disporre a titolo di concorso al mantenimento del figlio
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Persona_2 residente con la madre, l'importo di €. 1.115,00 (pari a originari €. 1.000,00 aggiornati alla data della presente costituzione), rivalutabile ISTAT, importo da versare direttamente al figlio in quanto trattasi di modalità di fatto già in essere, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo, da rimborsarsi alla convenuta;
- confermare, a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente e convivente con la madre, l'importo di €. 1.115,00 (pari a originari €. 1.000,00 aggiornati alla data della presente costituzione) rivalutabile ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra come da Protocollo;
- in via riconvenzionale: disporre a favore della convenuta l'assegno divorzile stante la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento ex art. 156 cc e 5 comma 6 L. 898/1970 e per l'effetto, porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della SI.ra per l'importo di Controparte_1
€ 500,00 mensili rivalutabile ISTAT per 12 mensilità, ovvero la maggiore o diversa misura spettante che dovesse emergere in corso di causa, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla domanda;
Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
con vittoria di compensi e spese di giudizio”. All'udienza del 23.07.2024 il giudice delegato, sentite le parti, si riservava in ordine alla formulazione di una proposta conciliativa giudiziale;
con ordinanza del 27.09.2024, il giudice proponeva il seguente accordo: “pronuncia in punto status, assegnazione della casa familiare alla madre, impegno di parte ricorrente a versare direttamente nelle mani di
2 ciascun figlio, maggiorenne non autosufficiente, la somma pari a € 690,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, precisando sin da ora che, in ragione dell'incontestata stabilizzazione lavorativa di , l'obbligo verso quest'ultimo a carico del padre verrà Per_2 definitivamente meno non appena il predetto figlio avrà percepito il primo stipendio;
impegno del ricorrente a versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di parte resistente la somma pari a € 215,00 a titolo di assegno divorzile nei confronti di parte resistente; compensazione delle spese di lite tra le parti”, tuttavia, rifiutato da entrambe le parti, che chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione, come da verbale d'udienza del 16.10.2024; il giudice, quindi, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Ora, con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, si ritiene che essa debba essere accolta, essendo integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successive riforme. E' stato depositato certificato attestante la celebrazione del matrimonio civile in Roppolo in data 23.05.1998, come da atto trascritto presso i registri dello stato civile al n. 1, Serie C,
Parte II, Anno 2012. E', altresì, comprovata l'esistenza di una sentenza, munita di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c., che definiva il procedimento di separazione giudiziale. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, come evincibile ex art. 2727 c.c. dalla pronuncia deliberata in data 16.09.2020. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, che, anzi, aderiva alla richiesta di divorzio. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come ricavabile dall'allontanamento degli stessi e dal tenore degli atti di causa. Per quanto concerne la richiesta di parte resistente in ordine alla corresponsione mensile di un assegno divorzile a carico del ricorrente, si evidenzia come “l'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali” (cfr. Cass. civ., sez. I, 06.12.2024, n.31241). Si osserva, in particolare, che “all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa. La sua attribuzione, pertanto, richiede l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre
l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente. Qualora, infine, sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, dovendo fornire la prova” (cfr. Cass. civ. sez. I, 11.12.2023, n.34383).
3 Nella fattispecie, il ricorrente risulta aver affermato che i) egli non svolge più la professione di notaio, “essendo andato in pensione in data 14.12.2022 dopo quarant'anni di servizio” (cfr. pag. 2 del ricorso); ii) il trattamento pensionistico, di cui gode, ammontava a € 7.703,07 lordi mensili, pari ad € 4.537,20 netti, detratti € 1.540,61 per il trattenimento di un quinto della pensione in ragione di un debito pregresso nei confronti della madre di parte resistente e di una serie di trattenute fiscali;
iibis) “come risulta documentalmente provato, il ricorrente, per effetto del pensionamento, ha visto contrarsi il proprio reddito dai € 187.329,00 lordi annui, come da ultima dichiarazione dei redditi allegata, ai circa € 92.436,84 lordi annui pari ad € 54.446,40 netti annui. Attualmente, parte ricorrente, con una pensione mensile netta pari ad € 4.537,20, è tenuto a corrispondere mensilmente la somma di € 1.000,00 per ciascun figlio, una trattenuta di € 1.540,61 oltre il 75% delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti. Si precisa altresì che il SI. convive con il figlio CA MA presso un Parte_1 immobile locato in IÀ (VC) al Corso Santo Ignazio di IÀ n. 56 corrispondendo la metà del canone locatizio previsto pari ad € 370,00 mensili (1/2 = € 185,00). Quanto resta, dunque, nella disponibilità è pari ad € 811,59. E' chiaro che una riduzione del reddito così consistente necessita, proporzionalmente, di un correttivo dell'importo del mantenimento stabilito in sede di separazione” (cfr. pag. 3 del ricorso) e che iii) la resistente era titolare di un'attività commerciale avente a oggetto la vendita di accessori e di abbigliamento di lusso, nonché assegnataria della casa familiare, di proprietà del ricorrente, che, sul punto, non si oppone alla conferma della medesima disposizione in ragione della collocazione presso la madre del figlio minore maggiorenne, ma non ancora autosufficiente. Per converso, la resistente replicava che i) controparte si era limitato a “depositare la sola dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno (ovvero 2023 redditi 2022) ed una attestazione della cassa previdenziale. Il dott. ha omesso di produrre: - l'ulteriore documentazione Per_1 prescritta dalla norma e riguardante le sue effettive sostanze, così non fornendo una fedele ricostruzione dei propri redditi e del patrimonio;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
-
e da ultimo gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativamente all'ultimo triennio” (pag. 2 della comparsa); ii) il ricorrente, in verità, percepiva ex lege “una indennità di cessazione pari a “un dodicesimo, per ogni anno di esercizio effettivo, della media nazionale degli onorari repertoriali percepiti dai Notai in esercizio nei venti anni antecedenti a quello della cessazione” – art. 23 del Regolamento di Previdenza e Assistenza Cassa Notariato, che potrebbe essere stata versata in unica soluzione ovvero in parte come rendita certa mensile” (cfr. pag. 5 della comparsa); iii) la SI
, in epoca antecedente al matrimonio e sino all'anno 1994, aveva svolto CP_1 attività lavorativa quale impiegata amministrativa e commerciale presso Santander consumer bank; iv) tuttavia, a seguito della convivenza more uxorio tra le parti nel periodo 1993-1994, le due avevano deciso di “dare corso al progetto familiare in virtù dell'attività di Notaio esercitata dal ricorrente e quindi la convenuta, in accordo con il coniuge, cessava la propria posizione di lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, per dedicarsi alla famiglia composta dai due figli maggiori del ricorrente, nati dal precederete matrimonio e successivamente anche dai due figli nati dall'unione con la convenuta. È pacifico come la scelta operata quale parte del progetto familiare abbia comportato la perdita tanto di prospettive professionali di crescita quanto e soprattutto, della sicurezza economica futura ai fini pensionistici” (cfr. pag. 6 della comparsa); v) la resistente risultava, in effetti, titolare di una quota pari al 40% della predetta attività commerciale, ma i bilanci della società mostravano l'andamento sociale in perdita da almeno due esercizi;
vi) la SI era, altresì, “destinataria di un canone CP_1
4 di locazione lordo di €. 900,00 lordi mensili che non può essere considerato come rendita certa e/o sicura” (cfr. ibidem), a fortiori in considerazione delle ingenti spese sostenute per manutenere l'abitazione familiare e mantenere i figli;
vi) in costanza di matrimonio, la predetta aveva alienato un immobile di sua proprietà, sito in Liguria, al fine di consentire al marito di sanare un contenzioso tra lui e Agenzia delle Entrate per questioni attinenti allo studio notarile;
vii) la resistente riferiva di godere di una salute alquanto fragile: ella, infatti, nell'anno 2009 era stata colpita da un tumore maligno della mammella con asportazione della stessa e svuotamento del cavo ascellare a causa dei linfonodi compromessi e nell'anno successivo aveva subito un nuovo intervento per reazione avversa alla protesi mammaria successiva alla mastectomia;
la predetta aggiungeva di aver subito nel 2022 intervento di conizzazione, nel 2023 un doppio intervento per asportazione di due neoformazioni tumorali maligne (morbo di Bowen) e nel 2024 l'asportazione di polipo displasico del colon.
Ora, le allegazioni difensive in punto fatto articolate dalla moglie non risultano essere state contestate dal marito alla prima difesa utile, costituita dalla memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c., non depositata dal signor come evidenziato da controparte nella memoria Per_1 del 05.04.2024. A tal proposito si sottolinea come la richiamata norma preveda che “entro venti giorni prima della data dell'udienza l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti”, giovando precisare che l'espressione “può” non offre una mera facoltà al ricorrente, ma pone in capo allo stesso un vero e proprio onere, per cui, in caso di mancata contestazione, precisa e puntuale, da parte del ricorrente, alla prima difesa utile, delle circostanze allegate dalla resistente, dette circostanze si considerano pacifiche ex art. 115 c.p.c. Sul punto si osserva come l'art. 473 bis 17 c.p.c. costituisca un corollario del principio dispositivo, in forza del quale “il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (Trib. Mantova, 16.08.2024, n.732). Ne discende che, in ragione del mancato deposito da parte del signor ella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., le circostanze in punto fatto Per_1 dedotte da parte resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta si considerano incontestate.
Più precisamente, si ritengono pacifiche sia la disparità di capacità economica tra le parti, sia la riconducibilità di detto divario all'accordo occorso in costanza di matrimonio tra i coniugi, avendo costoro illo tempore convenuto, ai fini di una migliore gestione della vita familiare, sull'opportunità della cessazione dell'attività lavorativa da parte della SI
, che, infatti, nella seconda metà degli anni '90 lasciava il proprio impiego CP_1 in banca, dedicandosi per circa vent'anni alla cura della famiglia, comprendente non soltanto i figli nati dal matrimonio celebrato tra la predetta e il signor ma anche Per_1 quelli nati dal primo matrimonio di quest'ultimo; corollario ne è la sussistenza in punto an dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore della resistente. Ai fini della determinazione del quantum, si osserva come l'assegno de quo assolva nella vicenda in esame sia a una funzione compensativo- perequativa, che assistenziale.
5 Con riguardo alla prima funzione, è incontestato il venir meno dell'autonomia economica della SI per effetto dell'accordo tra i coniugi demandante alla CP_1 predetta, per circa un ventennio, l'accudimento familiare, anche in ragione dell'impegno postulato dall'attività notarile del signor Risulta, altresì, pacifico ex art. 115 Per_1 c.p.c. l'aiuto finanziario prestato dalla moglie - mediante reimpiego del denaro derivante dall'alienazione di un immobile sito in Liguria di proprietà della medesima – al marito al fine di consentirgli di sanare un debito contratto in ragione della professione. Si reputano, pertanto, comprovati sia il significativo contribuito della resistente alla gestione della vita familiare, previa rinuncia al proprio impiego lavorativo, sia la partecipazione della stessa al consolidamento della posizione professionale del marito mediante versamento di proprie sostanze allo scopo di consentire al coniuge il ripianamento dei debiti da lui contratti. In ordine all'aspetto assistenziale, è pacifico che la società, di cui la SI
risulta socia al 40%, abbia versato in perdita negli ultimi due anni, CP_1 apparendo, altresì, incontestato che l'unica fonte di sostegno della resistente è rappresentata dalla somma mensile di € 900,00 lordi percepita dalla medesima a titolo di canone di locazione, come evincibile, in ogni caso, dalla documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio depositata dalla stessa resistente. E', inoltre, pacifica la fragilità della salute della SI , avuto riguardo alle gravi e plurime patologie che risultano averla CP_1 colpita, anche recentemente. E', altresì, inconfutata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, alla predetta, che ne sostiene le spese di manutenzione ordinaria, anche in ragione del godimento esclusivo dell'immobile. Circa la capacità economica del ricorrente, sono pacifici gli obblighi di mantenimento del figlio minore , maggiorenne non autosufficiente, a carico del signor il Per_1 Per_1 pagamento da parte di quest'ultimo del canone di locazione relativo alla propria abitazione, il percepimento da parte del medesimo della pensione e la contrazione delle entrate reddituali del medesimo rispetto al periodo d'esercizio dell'attività notarile;
sul punto si precisa che tali circostanze venivano soltanto dialetticamente confutate da parte resistente, che, pur avendo articolato richiesta ex art. 210 c.p.c. nella propria comparsa, non insisteva per la relativa ammissione in udienza (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2024). Con maggior onere motivazionale, si osserva che, anche a voler esaminare detta richiesta, essa appare inammissibile, poiché esplorativa, non avendo la SI dimostrato di CP_1 essersi attivata stragiudizialmente al fine di conseguire la documentazione d'interesse per scopi di giustizia ex art. 24 Cost.; si precisa che, in difetto di minori, non sussistono i presupposti per l'esercizio da parte del Tribunale adito dei poteri d'ufficio volti all'accertamento della situazione economica delle parti. Atteso quanto sopra processualmente emerso in ordine alla situazione, patrimoniale e non patrimoniale, sussistente in capo a ciascuna parte, si dispone che il signor ersi Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI la somma pari a € CP_1
350,00 a titolo di assegno divorzile, con decorrenza – in difetto di elementi contrari - dal passaggio in giudicato, atteso che “in pendenza di divorzio, i rapporti patrimoniali dei coniugi continuano ad essere regolati in virtù dei provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, posto che l'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale” (cfr. Cass. civ. sez. I, 07.08.2024, n.22289). Per quanto riguarda il mantenimento del predetto figlio maggiorenne non autosufficiente, si dispone, considerata la situazione economica delle parti, che il padre versi direttamente nelle mani del signor la somma pari a € 850,00 a titolo di concorso al Persona_1 mantenimento ordinario dello stesso, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, con decorrenza dalla domanda,
6 rammentandosi sul punto che “l'assegno di mantenimento in favore dei figli va corrisposto dalla data della domanda, poiché l'obbligo di mantenimento della prole prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio” (cfr. Cass. civ. sez. I,
02.08.2024, n.21785). Si dispone, altresì, in difetto di contestazione, l'assegnazione della casa familiare alla SI , presso cui risulta abitare il figlio maggiorenne e CP_1 non autosufficiente delle parti. Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor Parte_1
(C.F. ) e dalla SI (C.F. C.F._1 Controparte_1
, i cui estremi sono indicati in narrativa;
C.F._2 MANDA all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Roppolo per gli adempimenti di competenza;
DISPONE che il signor versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Per_1 SI la somma pari a € 350,00 a titolo di assegno divorzile, con CP_1 decorrenza con decorrenza dal passaggio in giudicato;
DISPONE che il padre versi direttamente nelle mani del signor la Persona_1 somma pari a € 850,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dello stesso, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Biella, con decorrenza dalla domanda;
DISPONE l'assegnazione della casa familiare in favore della SI
[...]
. CP_1
Con compensazione delle spese di lite. Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi in Biella in data 25.02.2025. IL PRESIDENTE
Dott. E. MIGLIORE
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
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