Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7428/2023 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. PESIRI MICHELE;
− Domicilio: VIA G.A. GUATTANI 14/A 00161 ROMA presso lo studio dell'Avv. Michele Pesiri
CONVENUTI
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore
(C.F.: Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. FORNARI VALENTINA
− Domicilio: VIA DEL CONSORZIO NR. 6 42121 REGGIO EMILIA presso lo studio dell'Avv. Valentina Fornari
Decisa a Bologna il 09/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore:
“accertare e dichiarare la risoluzione di diritto ex artt. 1454 e 1455 c.c. del contratto di fornitura e di marketing concluso in data 07.07.2022 tra le parti in causa per inadempimento della e della e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 condannare le medesime resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale delle società resistenti
1
Convenuti:
“In via principale: rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le richieste ex adverso formulate anche risarcitorie, per tutte le ragioni di cui al presente atto. Parimenti in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento al contratto del 07/07/2022 da parte di
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è alla stessa dovuto da Parte_2 [...] a qualsivoglia ragione e/o titolo, anche risarcitorio, stante Controparte_3 l'inadempimento e/o il non corretto adempimento imputabile alla medesima, in forza di eccezione di inadempimento formulata ex art. 1460 c.c., visto il comportamento dell'attrice nella conduzione delle trattative, nella formulazione del contratto e nell'esecuzione dello stesso, così come meglio esposto al paragrafo B del presente atto e, per l'effetto, respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto di cui è causa per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto e/o per mancanza dei requisiti essenziali dello stesso, per tutte le motivazioni esposte al paragrafo C del presente atto e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate da parte attrice;
- accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di cui è causa, per le motivazioni esposte al paragrafo D, per errore essenziale ex art. 1429 c.c. e/o dolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1427 e 1439 c.c., e conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo a e, per l'effetto, Parte_2 respingere integralmente le domande formulate da parte attrice;
- accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 – 1338 c.c. e contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1375 c.c. in capo ad e, per l'effetto, annullare il contratto Parte_2 di cui è causa e respingere integralmente le domande formulate da parte attrice;
Parimenti in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la violazione in capo ad , Parte_2 per le motivazioni di cui al paragrafo E, delle regole del comportamento del contraente, la sua responsabilità precontrattuale ex artt. 1175 - 1337 - 1338 c.c. e contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1375 c.c., conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1345 c.c. e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate da parte attrice;
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o il non corretto adempimento di Parte_2
per le ragioni di cui al paragrafo F, in merito alla mancanza dei requisiti essenziali dei
[...] beni, tale da costituire aliud pro alio e, dunque, responsabilità di cui all'art. 1453 c.c. e ss. e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di cui è causa e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate da parte attrice;
- accertare e dichiarare l'inadempimento e/o inesatto adempimento della società attrice, per le ragioni di cui al paragrafo F, al contratto di cui è causa, circa la mancata consegna della merce nei termini convenuti e/o le inottemperanze relative ai servizi di pubblicità e marketing, dunque, responsabilità di cui all'art. 1453 c.c. e ss. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto in questione e respingere integralmente le domande formulate da parte attrice;
In ogni caso in via riconvenzionale: in ragione di tutte le domande sopra avanzate in via riconvenzionale, condannare conseguentemente , in persona del legale Parte_2 rappresentante protempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da e CP_2 [...]
, di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 1226 c.c., per le motivazioni esposte al paragrafo G del presente atto;
In subordine in via riconvenzionale: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse il contratto inter partes valido ed efficace, accertare e dichiarare, anche in virtù dei principi di
2 autoresponsabilità e buona fede oggettiva, che nulla è dovuto da e CP_2 [...]
a qualsivoglia titolo e/o ragione ad per le motivazioni già CP_1 Parte_2 esposte in atti e, per l'effetto, respingere integralmente le domande formulate dalla ricorrente;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi in tutto o in parte fondata la richiesta di controparte, disporre che sia compensata con il controcredito vantato dalle convenute per i danni patiti in conseguenza degli inadempimenti imputabili ad
, così come risulteranno accertati e dovuti, da liquidarsi in via equitativa Parte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c. In estremo subordine, sempre in via riconvenzionale: Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, anche parziale, della pretesa risarcitoria in capo alla società , accertarne e dichiararne, Parte_2 per tutte le ragioni esposte in atti, l'errata quantificazione e, conseguentemente, ridurre, anche in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c. gli importi ex adverso richiesti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. allega: Parte_3
1) di aver sottoscritto nel luglio del 2022 con le società Parte_4 il contratto per la fornitura di n. 500 impianti “Epikut” al costo Controparte_2 di € 120,00 (+ Iva 4%) cadauno per un importo di € 60.000,00 (+ Iva 4%) nonché per l'attivazione del servizio di Set-Up Marketing erogato dalla al Parte_5 prezzo di € 1.545,00 (+ Iva 22%) cadauno, per un totale complessivo di € 66.169,00 da corrispondersi mediante un acconto di € 10.000,00 al momento dell'ordinazione della fornitura e la restante somma in 12 rate da € 4.680,75 cadauna;
2) che per l'erogazione del servizio di Set-Up Marketing si avvaleva dell'opera resa dalla 21 Hub Training srl e in data 07.07.2022 la e la Controparte_1 sottoscrivevano, contestualmente al primo, anche i due contratti di Parte_6 Parte Best Marketing forniti dalla 21
3) l'inadempimento di per non aver mai Parte_4 Parte_6 versato l'acconto di 10.000 euro;
4) che tale inadempimento le avrebbe causato un danno emergente di € 12.768,00 (costo sostenuto per retribuire l'attività di marketing resa dalla in Parte_5 favore delle resistenti), nonché un danno da mancato guadagno per € 41.909,00.
Pertanto, chiede la risoluzione del contratto e che Parte_3 CP_1 e siano condannate in solido al risarcimento del danno
[...] Controparte_2 quantificato nella complessiva somma di € 41.909,00.
e si difendono eccependo: Controparte_1 Controparte_2
1) la mancanza dei requisiti essenziali del contratto, in ragione della incommerciabilità dei beni in quanto privi della necessaria certificazione CE;
3 2) l'errore essenziale rappresentato dalla circostanza per cui non erano a conoscenza che gli impianti oggetto della vendita non fossero dotati della certificazione CE necessaria per l'importazione, la commercializzazione e l'utilizzo in Italia;
3) il dolo di parte ricorrente, per aver indotto con raggiri la parte alla sottoscrizione del contratto di acquisto di beni privi della necessaria certificazione CE;
4) in ogni caso, la violazione dei doveri informativi e dell'obbligo di buona fede in sede di trattative e di conclusione del contratto, in quanto Odontoiatrica RV5 durante le trattative non ha mai espresso che gli impianti oggetto della fornitura non fossero dotati della certificazione CE;
5) l'inadempimento di perché la merce era priva della qualità Parte_2 essenziali e per non averla consegnata entro il termine di agosto 2022;
6) di aver subito, in conseguenza delle circostanze che precedono, un danno da liquidarsi in via equitativa.
Pertanto, e chiedono il rigetto della Controparte_1 Controparte_2 domanda e in via riconvenzionale che il contratto sia dichiarato nullo, in subordine annullato, in subordine risolto con condanna di al risarcimento Parte_3 del danno.
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di conclusione perché la causa può essere decisa sulla base delle prove già assunte e della documentazione in atti.
3.
Nel merito, devono essere anzitutto esaminate le domande riconvenzionali di invalidità del contratto, poiché le reciproche domande di risoluzione presuppongono la validità.
Le questioni di validità poste da parte convenuta si fondano sulla dedotta carenza nei prodotti oggetto di vendita della certificazione CE, asserita come necessaria per la commercializzazione e l'utilizzazione del prodotto nel territorio nazionale.
Sul punto il Tribunale osserva che, anche senza considerare la documentazione prodotta da parte attrice (nello specifico: a) estratto dei cataloghi degli anni 2021 e 2022 dei prodotti della Società SIN Implant System, fornitrice degli impianti Epikut, da cui emerge che questi ultimi fossero dotati di certificazione CE, All. 1 memoria ex art 281 duodecies, comma 4, c.p.c.; b) Certificazione CE di prodotti realizzati dalla SIN Implant System recanti data 23 aprile 2021 tra i quali è contemplato l'impianto Epikut, All. 3 memoria ex art 281 duodecies, comma 4, c.p.c.), nella lettera 8 dicembre 2022 redatta dalla società SIN Implant System, prodotta in giudizio dalle convenute (cfr. All. 11 della comparsa di costituzione), la società brasiliana produttrice afferma che gli impianti Epikut erano commerciabili in Italia dal 25 luglio 2022.
Pertanto, anche a voler seguire la prospettazione dei resistenti, secondo cui prima del 25 luglio 2022 gli impianti erano privi di certificazione CE, la commerciabilità degli impianti in data anteriore alla sottoscrizione del contratto, o comunque in data di poco successiva, esclude che si possa discutere di nullità per impossibilità dell'oggetto atteso
4 che quest'ultima può verificarsi solo in caso di impossibilità originaria e assoluta: “La nullità del contratto o della singola clausola contrattuale, per l'impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto, richiede che tale impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine le difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta” (Cass. Sez., 1/09/2011, n. 18002, Rv. 619343; più di recente, Sez. 1, Cass. del 27/12/2022, n. 37804).
Risulta così smentito il presupposto di fatto da cui muovono le altre domande riconvenzionali delle parti resistenti: gli impianti Epikut erano commerciabili, sicché non si può ritenere che le convenute abbiano espresso il consenso per errore essenziale o che lo stesso sia stata carpito con dolo, né l'eventuale omissione informativa sul punto è in grado di incidere sul sinallagma contrattuale, anche se qualificata in termini di violazione della buona fede oggettiva.
4.
Sulle reciproche domande di risoluzione per inadempimento deve osservarsi quanto segue.
Parte attrice contesta l'inadempimento delle società resistenti allegando il mancato pagamento della somma di 10.000,00 da versare a titolo di acconto, a suo dire, al momento della sottoscrizione del contratto (avvenuta nei primi giorni del mese di luglio 2022). Le parti resistenti hanno invece eccepito che tale pagamento dovesse essere effettuato solo alla consegna della merce oggetto della vendita.
Premesso che nel testo contrattuale è solamente indicata una voce “Acconto 10.000”, senza alcuna previsione espressa di un termine di pagamento per tale importo, parte attrice era onerata di provare l'obbligo di versamento dell'acconto al momento della sottoscrizione del contratto. Tale onere non è stato assolto poiché le dichiarazioni rese dalla testimone da una parte e dai testimoni e Testimone_1 Testimone_2
dall'altra si elidono reciprocamente e non ci sono ragioni per ritenere Testimone_3 più attendibile una testimonianza piuttosto che un'altra.
D'altro canto, emerge dalle allegazioni di tutte le parti che tale acconto, né altre somme, siano mai state pagate dagli acquirenti, è quindi certo che l'obbligo di pagare il prezzo non sia mai stato eseguito da parte delle resistenti.
Parte convenuta sostiene in via di eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc e a fondamento della propria domanda di risoluzione ex art. 1453 cc, la mancata consegna della merce acquistata entro il termine di agosto 2022, sul presupposto che questo fosse il termine finale per l'esecuzione della prestazione. Parte attrice ha negato l'esistenza di tale termine, rappresentando come l'accordo contrattuale contemplasse la consegna degli impianti entro ottobre 2022.
Premesso che il contratto non indica alcun termine per la consegna dei beni, parte convenuta era onerata della prova di tale circostanza. Tale onere non è stato assolto, in quanto anche in questo caso la testimone e i testimoni hanno reso versioni antitetiche (cfr. cap. 1, 2 e 3; , Cap. 1 e 2; Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
5 Cap. 3 e 4). Anche in questo caso, in assenza di ulteriori indici esterni, non ci sono ragioni per ritenere più attendibile una testimonianza piuttosto che un'altra.
Nondimeno, è circostanza emergente dagli atti, riconosciuta e comunque non contestata da tutte le parti, quella per cui la merce non sia mai stata consegnata agli acquirenti, neppure a ottobre 2022, termine indicato dalla stessa . Parte_2
Si è dunque in presenza di inadempienze reciproche: mancata consegna del bene da parte dell'attrice, mancato pagamento del prezzo da parte delle resistenti.
Il Tribunale è consapevole che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “il carattere unitario della colpa impone, pur in presenza di reciproci addebiti di inadempimento, di individuare il comportamento colpevole prevalente, addebitando la responsabilità esclusivamente a quel contraente che, con detto inadempimento preponderante, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cassazione, sent. n. 18932/2016).
Nel caso di specie, tuttavia, premesso che nessun elemento istruttorio consente di affermare quale delle due prestazioni (consegna merce;
pagamento acconto) dovesse precedere l'altra, cronologicamente, trova applicazione l'art. 1498 cc, ai sensi del quale
“in mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue”.
Se è vero che il termine “acconto” potrebbe suggerire la sua collocazione temporale in epoca anteriore alla consegna del bene, è altresì vero che per la restante parte del prezzo era previsto un pagamento rateale in dodici mesi, quindi senz'altro successivo alla consegna, e ciò rende del tutto plausibile (in assenza di altri elementi di segno contrario) che il pagamento dell'acconto dovesse avvenire contestualmente.
L'esigenza di simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni delle parti, che trae fondamento dal nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni nei contratti sinallagmatici, poneva dunque entrambe nella condizione di eccepire il reciproco inadempimento ex art. 1460 cc in autotutela. Ciò ha determinato una situazione di stallo che poteva essere superata o con l'assunzione del rischio di adempiere per prima di una delle parti (per poi agire per l'adempimento della controparte o per la risoluzione del contratto e conseguente restituzione) o, come poi è accaduto, con la convergenza di entrambe sull'opzione della caducazione degli effetti del rapporto (tanto che la pronuncia di risoluzione costituisce esito obbligato del presente giudizio).
Sotto questo profilo, non rileva che parte ricorrente si fosse anche impegnata a erogare servizi di Set-Up Marketing tramite un soggetto terzo (che lei avrebbe dovuto remunerare), sia perché le convenute non potevano essere a conoscenza (o, comunque, non risulta che lo fossero) dei termini del rapporto tra parte attrice e il soggetto terzo (che, come si legge nella transazione sub doc. 13 , non erano neppure Parte_2 redatti per iscritto), sia perché nulla autorizza a concludere che tale prestazione aggiuntiva implicasse che il pagamento dell'acconto dovesse precedere la consegna della merce.
Trattandosi delle prestazioni principali del contratto di compravendita, in rapporto di perfetta corrispettività, non è possibile indicare l'inadempimento prevalente, cioè quello che “abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni”; la pari gravità delle inadempienze “non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che 6 costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità, ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra” (Cassazione 2016 cit.).
Se è vero che la comunicazione settembre 2022 delle convenute, con cui queste per prime hanno manifestato l'intenzione di sciogliersi dal rapporto contrattuale, avrebbe potuto giustificare la scelta di parte attrice di non consegnare gli impianti prima del pagamento del corrispettivo (ai sensi dell'art. 1460 cc), è altresì vero che parte attrice non ha dimostrato, né chiesto di dimostrare, che gli impianti siano mai stati pronti per la consegna (il doc. 13 allegato alla memoria integrativa indica semmai che al 6 settembre 2022 non era ancora arrivato niente;
nella mail 21 ottobre 2022 parte attrice si limita a scrivere che il materiale sarebbe stato pronto per la consegna “a partire dalla prossima settimana”).
Pertanto, devono essere respinte le domande risarcitorie proposte dall'attrice e dalle resistenti.
5.
Le spese di lite sono compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto sub doc. 2 parte attrice;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) spese di lite compensate.
Bologna, 09/04/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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