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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 691 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
p.iva Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ettore Cappuccio e dall'avv. Anna Zingaropoli in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
p.iva CP_1 P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone in virtù di procura generale alle liti per notaio allegata alla comparsa di costituzione in appello Per_1
Controparte_2
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 85/2023
pubblicata il 09/01/2023 (Contratti bancari)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 23.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 85/2023 resa nel giudizio introdotto dalla società Parte_2
, poi fallita, nei confronti di per far accertare e
[...] CP_1
dichiarare la nullità – totale o parziale – dei contratti intrattenuti con la Banca convenuta per aver applicato arbitrariamente ed unilateralmente, in assenza di valide pattuizioni,
condizioni e tassi di interesse, debitori e creditori, con riferimento ai numerosi rapporti intrattenuti con la Banca e, per l'effetto, rideterminare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la convenuta alla restituzione, in suo favore, delle somme CP_3
illegittimamente percepite, pari ad € 2.822.101,79 alla data del 31.12.2013, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi, con l'intervento proposto ex art. 105 cpc dalla società
[...]
per far accertare e dichiarare la nullità della presunta fideiussione, Parte_1
in quanto atto del tutto estraneo all'oggetto sociale ed in violazione degli articoli 41,
comma 3, Cost., 1394 e 2384-bis c.c.; in via subordinata, per far accogliere le domande di parte attrice e, di conseguenza, accertare e dichiarare inesistente ogni obbligazione fideiussoria, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ha così deciso: “1)
2 Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande formulate dalla
nei confronti del 2) Compensa Parte_1 Controparte_2
integralmente le spese di lite tra la ed il Parte_1 [...]
3)Rigetta le domande della volte Controparte_2 Parte_1
ad ottenere nei confronti di l'accertamento dell'invalidità della garanzia CP_1
da essa rilasciata il 03/07/2009 per le obbligazioni assunte dalla 4) Controparte_2
Condanna la al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 27.774,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come
per legge, I.V.A. e C.P.A.; 5) Dichiara inammissibile la domanda attorea relativa al
conto corrente n.16504 ( poi n.4537921) ed al contratto ATLANTIC CMS SWAP 314/99
per l'intervenuta transazione tra le parti;
6) Accoglie la domanda attorea e, per
l'effetto, ridetermina il saldo dei conti n.657488-51, n.50009728 (USD) e n. 320063-96
poi 500052561 da 1.606.984,80 a debito della Curatela attrice, come risultante dalle
scritture contabili, in complessivi euro 1.146.077, 46 a debito del
[...]
7) Rigetta le altre domande attoree;
8) Condanna il Controparte_2 [...]
al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Controparte_2 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 27.774,00 per compensi professionali, oltre rimborso
spese generali nella misura del 15% come per legge, IVA e CPA;
9) Pone
definitivamente le spese di CTU per ½ a carico di e per Controparte_2
½ a carico della . Parte_1
2. Con atto di citazione notificato il 21.06.2023 l'Immobiliare ha Parte_1
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, A) per tutte le
motivazioni di cui al suesteso atto, accertare e dichiarare la natura di fideiussione del
documento posto a base della garanzia ed a firma del legale rapp.te p.t. della
3 con ogni conseguenza di legge;
B) In via altrettanto Parte_1
preliminare, per tutte le ragioni di cui al suesteso atto, condannare l' CP_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese legali del I grado del
[...]
giudizio, in virtù del parziale accoglimento delle domande di riduzione del credito, di
cui alla domanda nel precedente grado di giudizio;
in via subordinata, alla luce di
quanto sopra, dichiarare la compensazione delle spese di I grado di giudizio. 3) Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
3. Instaurato il contraddittorio, contumace la si è Controparte_2
costituita la , che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1
col favore delle spese del presente grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 20.02.2025, viste le note inviate nel termine del 23.01.2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La società appellante ha articolato due motivi di gravame:
con il primo motivo ha impugnato la sentenza per manifesta violazione del combinato disposto degli artt. 1362 cod. civ. e art. 1936 cod. civ. nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di accertamento e declaratoria di nullità della garanzia rilasciata dalla per l'invalidità dei rapporti principali garantiti per Parte_3
aver erroneamente interpretato come autonoma la garanzia prestata dalla appellante in favore della in bonis, invece di inquadrarla correttamente come fideiussione CP_2
ordinaria. Lamenta in particolare la società appellante che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento effettuando una analisi parziale e superficiale del documento,
limitata alla sola locuzione “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
a semplice richiesta scritta” presente nell'art. 6) del contratto di fideiussione, CP_3
omettendo ogni ulteriore e necessaria indagine interpretativa idonea a stabilire
4 correttamente la natura autonoma o meno della garanzia, sì come richiesto proprio dalla sentenza di Cass. SS.UU. n. 3947/2010 richiamata nel provvedimento impugnato al fine di delineare la distinzione tra le due figure contrattuali, e che non ha neppure adeguatamente valutato quanto stabilito dalle parti all'art. 5) del contratto in esame
(“…I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ., si stabilisce in 36
mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”), che dimostra la natura non autonoma della garanzia;
con il secondo motivo ha impugnato, per manifesta violazione dell'art. 91 c.p.c., il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato essa appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'abnorme importo di € 27.774,00,
ritenendola totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, senza tener conto che,
a fronte della somma a debito scaturente dai saldi bancari riportati dall' , CP_1
pari ad € 1.606.947,80, il Consulente di ufficio incaricato aveva accertato un saldo passivo nella misura, di gran lunga inferiore, di € 1.146.077,46. Il parziale accoglimento della domanda originaria conseguente all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca convenuta e del suo comportamento contrario a buona fede escludeva la soccombenza e giustificava la compensazione delle spese.
6. Rileva preliminarmente la Corte che, avendo la società appellante impugnato la decisione limitatamente alla qualificazione della garanzia e alla regolamentazione delle spese processuali e non avendo le appellate proposto impugnazione incidentale, tutte le altre statuizioni sono passate in giudicato e quindi sono divenute definitive.
7. Il primo motivo è inammissibile.
5 Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata: “Quanto alla domanda della terza
interventrice volta ad ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità della
garanzia rilasciata per via della invalidità dei rapporti principali garantiti, essa è
infondata e va rigettata.
Infatti, poiché la garanzia rilasciata dalla il Parte_1
03/7/2009 (cfr. all. 2 della prima memoria istruttoria della Banca convenuta) contiene
la clausola di cui all'articolo 6 “Pagamento del fideiussore”, che prevede che “Il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, essa va
qualificata alla stregua di contratto autonomo di garanzia (Cass. Civ., SS.UU., n.
3947/2010), ragion per cui, priva dell'accessorietà tipica della fideiussione codicistica,
non risente delle vicende relative ai rapporti fondamentali garantiti.
Ad ogni modo, dunque, stante la rideterminazione del credito risultante dalle scritture
contabili nei confronti della Curatela debitrice principale, esso va rideterminato nella
medesima misura anche rispetto alla terza interventrice Parte_1
essendo la riduzione il frutto dell'eliminazione di addebiti derivanti da clausole
[...]
affette da nullità virtuale, per violazione di norme imperative (segnatamente per
usurarietà e violazione del divieto ex art. 1283 c.c.)”.
Il Tribunale non ha accolto la domanda di nullità della garanzia avanzata dalla interventrice per una duplice ragione, e cioè perché si trattava di una Parte_1
garanzia autonoma e perché, comunque, la complessiva esposizione debitoria della di cui rispondeva anche la garante, era quella conseguente alla CP_2
eliminazione degli importi derivanti dalle clausole nulle.
Ne consegue che la società appellante, pur fondatamente affermando che la garanzia da essa prestata doveva qualificarsi come fideiussoria giacché la clausola del contratto non conteneva la necessaria previsione che il garante fosse tenuto al pagamento senza poter
6 sollevare le eccezioni consentite al debitore, non ha interesse all'impugnazione in considerazione del fatto che la seconda ragione della decisione espressa dal Tribunale
non è stata impugnata neppure dalla né in via principale né in via incidentale, ed CP_3
è conseguentemente passata in giudicato.
Va altresì rilevato che la carenza di interesse ad impugnare emerge anche dalla circostanza che la società appellante, non impugnando quella parte della decisione, non ha neppure rappresentato le ragioni per le quali quella motivazione – il rispondere, cioè,
nei limiti del credito come accertato e definitivamente rideterminato – sarebbe insufficiente a tutelare la sua posizione di garante giacché non è dato comprendere,
stante la genericità della richiesta ( peraltro formulata in evidente contrasto con le prescrizioni dell'art. 342 cpc) il significato dell'inciso “con ogni conseguenza di legge”
contenuto nelle conclusioni rassegnate in questa sede (“ voglia la Corte accertare e
dichiarare la natura di fideiussione del documento….con ogni conseguenza di legge”).
Ne consegue che la statuizione, sicuramente favorevole alla appellante, in ordine all'efficacia anche nei suoi confronti della rideterminazione del credito nella minore somma di € 1.146.077,46, essendo idonea, di per sé, a proteggere la società garante da eventuali maggiori pretese della Banca e difettando specifiche allegazioni difensive circa l'utilità giuridica che le potrebbe derivare, esclude che possa ravvisarsi in capo alla garante un interesse concreto ad impugnare la sentenza.
8. Il secondo motivo va rigettato.
Si legge nella sentenza impugnata: “Nei rapporti processuali tra la Controparte_1
e la le spese del presente giudizio seguono il criterio generale Parte_1
della soccombenza e, considerato che le domande della terza interventrice nei confronti
della Banca convenuta sono state rigettate, sono poste a carico della
[...]
e, tenuto conto della natura, il valore (€ 1.146.077,46 secondo il Parte_1
criterio del “decisum” – cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e la complessità delle questioni
7 (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così
come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 27.774,00 a titolo di compensi
professionali (di cui € 2.995,00 per la fase di studio;
€ 1.976,00 per la fase introduttiva;
€ 17.594,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 5.209,00 per la fase decisionale), oltre
rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.”
La decisione del primo Giudice in punto di spese è corretta giacché effettivamente le numerose questioni sollevate dalla garante con l'atto di intervento autonomo proposto ex art. 105 cpc nei confronti della per far dichiarare inesistente o comunque CP_3
invalida la garanzia sono state tutte rigettate, con conseguente soccombenza della società interveniente.
Inoltre, analogamente a quanto disposto per la Curatela fallimentare, la condanna alle spese è stata calcolata sulla base del decisum, ovvero delle somme dovute alla CP_3
dalla debitrice e dalla garante sì come rideterminate all'esito del giudizio, con applicazione degli importi minimi per tre delle fasi trattate ( studio, introduttiva e decisionale ) e degli importi medi per la complessa fase istruttoria.
Ne consegue che sul punto la sentenza va confermata.
9. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa –
indeterminabile a complessità bassa --, negli importi minimi e per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21.06.2023 da
[...]
nei confronti e della Parte_1 CP_1 CP_4
8
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 85/2023, Controparte_2
così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA la società appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in favore di in complessivi € 3.473,00, oltre CP_1
rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e Cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del
dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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