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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15183 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38341/2023
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 38341/2023 promossa da:
- (ex ), con PER: Parte 1 Controparte 1 sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n.14, P.IVA P.IVA 1 in persona legale
, rapp.pt, come da mandato conferito dal Procuratore Speciale indicato nel mandato congiunto all'atto di appello, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso
APPELLANTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte 2 residente in [...], rappresentato C.F. 1 "
e difeso dall'avv. Stefano Cruciani ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Lattanzio n. 27 presso lo studio del predetto difensore APPELLATO
Nonché di in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del CP 3
Campidoglio n. 1 00186 Roma, domiciliato presso l'avvocatura comunale rappresentato e difeso dal funzionario Luca Daffinà, come in atti di causa (pec protocollo.notifica. Email 1 CP 4 oma.it)
APPELLATO
AVVERSO la sentenza n. 4370/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data
17.02.2023, in relazione al procedimento r.g. 44452/2022.
RAGIONI DI FATTO E DIDIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. Controparte 2 proponeva opposizione avverso alla cartella esattoriale n. 097 2022 014778235 52 000 per complessivi €.506,97, concernente sanzioni per violazione al C. di S. chiedendone l'annullamento, deducendo, tra l'altro, la nullità della notificazione della cartella a mezzo pec. Parte 1 si costituiva in giudizio depositando documentazione per comprovare l'esistenza della pretesa creditoria, eccependo la violazione del termine ex art. 617 c.p.c. per le eccezioni riguardanti gli atti presupposti, la carenza di interesse ad agire del contribuente, l'assenza di legittimazione passiva di CP_5 riguardo i vizi degli atti presupposti, l'inammissibilità della forma di opposizione della domanda in relazione a cartelle concernenti sanzioni per violazione al c.d.s..
Anche l'Ente impositore si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuta regolare notifica dei verbali presupposti ed il difetto di legittimazione passiva per la censura relativa alla notifica della cartella.
Con l'appellata sentenza il G.d.P. accoglieva l'opposizione proposta dall'attore annullando i ruoli esattoriali impugnati con la relativa cartella. L'appellante censura detta sentenza contestando al Giudice di Pace di non aver tenuto in alcun conto le eccezioni sollevate dall Controparte_6 e senza aver operato alcuna valutazione autonoma sulle “copiose argomentazioni portate in atti da CP_5 comprovanti la notifica delle cartelle gravate e/o la inammissibilità del ricorso".
Si sono costituiti gli appellati. CP 3 costituendosi ha chiesto di "Accogliere l'appello promosso dall Controparte_7 , per i motivi esposti in narrativa, e-per l'effetto - riformare la Sentenza n. 4370/2023 del Giudice di Pace di Roma, dichiarando la regolarità della notifica della cartella n. 097 2022 01477823552000; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello promosso dall Controparte_8
,[...] alla luce della regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella opposta, condannare alle spese del presente giudizio esclusivamente [...] Controparte_8 , unico". Il CP 2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di cui ha comunque chiesto il rigetto nel merito, ribadendo la validità delle conetstazioni già mosse in primo grado. Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 7 novembre 2024 in cui, all'esito della discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
***
Appare fondato il primo motivo di appello, avendo erroneamente il Giudice di Pace ritenuto non valida la notifica via pec della cartella esattoriale e non avendo tenuto conto che l'articolo 26 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (come introdotto dall'art. 38 del D.L. CP 9 in legge di conversione n°122 del 2010) stabilisce che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo di posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso “non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile". Il motivo ritenuto assorbente dal giudice di prime cure riguarda, in verità, in particolare la provenienza della pec da pubblici registri ufficiali, ma il contribuente odierno appellato aveva mosso una molteplicità d icensure riguardanti la notifica della cartella secondo questa modalità, censure alle quali il concessionario ha puntualmente replicato, ribadendo le proprie argomentazioni anche in sede di appello. Ebbene con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento il legislatore ha espressamente previsto che la notifica delle stesse possa avvenire tramite p.e.c., escludendo l'applicazione dell'articolo 149 bis del codice di procedura civile su cui poggiano le contestazioni del contribuente appellato. La legittimità della notificazione a mezzo pec è stata peraltro di recente confermata dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 982 del 2023 emessa dalla sezione sesta.
Come, inoltre, chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10266 del 2018, la trasmissione a mezzo pec dell'atto esattoriale risulta strumento legittimo e previsto dalla Legge;
inoltre, il file in estensione .pdf, sottoscritto in formato "pades" risulta giuridicamente equivalente ad uno formato in "cades" con relativa. trasformazione in estensione .p7m.; infine, il raggiungimento dello scopo ha sanato ogni vizio di notifica, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7665 del 18/04/2016.
Il concessionario, peraltro, nella propria comparsa ha lungamente esposto e riportato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, recepita anche alla giurisprudenza di questa Sezione, condivisa dalla scrivente, ed alla quale si rinvia. Nel caso di specie, ad ogni modo, risulta correttamente eseguita tramite pec la notifica della cartella in questione, come si evince dalla documentazione depositata dal concessionario.
Va ribadito che la notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. A tal riguardo, si rilevi che con la sentenza n. 146/2016, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, R.D. 267/1942, la Corte Costituzionale ha significativamente affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare. In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è "sostanzialmente equipollente” a quello ottenibile con i meccanismi ordinari (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale). In ragione di tale equipollenza ed alla luce delle allegate ricevute di avvenuta consegna della PEC, si evince come, nel caso di specie, l'atto debba dirsi pacificamente entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno appellato.
La provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti, inoltre, è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso GE (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Risultava, altresì, infondata la censura di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, sollevata dal contribuente.
La doglianza partiva dal presupposto che nel caso di invio di un atto impositivo o di una cartella di pagamento tramite PEC, sia necessaria la sottoscrizione dei medesimi atti tramite firma informatica. Orbene, deve rilevarsi come la firma digitale non sia altro che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, che, astrattamente, possiede caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione e a livello di integrità dell'atto, ossia, autenticità, integrità, piena validità legale.
Come si evince dalla produzione su supporto informatico eseguita dall'ente di riscossione e relativa alla notifica dell'atto opposto, la cartella è stata firmata digitalmente.
Deve, inoltre, ricordarsi anche quanto disposto dall'art. art. 22 D.Lgs 82/2005 (cd.
Codice dell'Amministrazione Digitale) il quale, nello stabilire che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, conseguendone che la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
Tanto premesso, va comunque rilevato come qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Nel caso di specie l'appellato ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento avendo provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione che la ha emessa.
In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, da ultimo, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "...L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del
2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte, determina, infatti, il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie l'appellato non ha adotto né alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, né l'eventuale manchevolezza del documento recapitato telematicamente.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili), darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica, per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita.
Come detto in premessa, il Giudice di Pace ha ritenuto fondata ed assorbente la censura relativa all'avvenuta notifica a mezzo pec tramite indirizzo non presente nei pubblici registri (inipec, ecc.).
Sul punto è sufficiente rilevare in via generale come l'attestazione di consegna della PEC con cui è stata effettuata una notifica telematica sia sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie. Fermo restando che anche in tal caso vale il principio della sanatoria legata all'avvenuta effettiva consocenza dell'atto (cfr. Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Come detto, il ricorrente non solo ha ammesso di avere ricevuto la cartella di pagamento, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio 1 Controparte 10 che la ha emessa (cfr. Cass SS.UU. che, sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, in relazione alla notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "... Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del
2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione
.doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte...".
La sentenza va quindi riformata sul punto.
Nel merito, l'opposizione risultava infondata anche in relazione alle ulteriori censure sollevate dal contribuente quali genericità delle indicazioni fornite sotto la tipologia debito, mancata allegazione dell'atto presupposto alla cartella esattoriale e/o indicazione della data di trasmissione del ruolo esattoriale.
Le indicazioni rese dal concessionario nella cartella esattoriale sono esaustive e conformi alle normative di legge, anche in ordine all'atto presupposto, tanto è vero è che il contribuente è stato in grado anche in questa sede di individuare Ente impositore e ragione erariale nonché procedere ad ogni più ampia difesa in proprio favore anche in termini di an e quantum.
Quanto, infine, alla dedotta estinzione dell'obbligazione in virtù del riferito pagamento della sanzione in misura ridotta entro i cinque guiorni dealla notifica del vervale, si deve rilevare come tale deduzione sia rimasta prima di riscontri documentali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: accoglie l'appello di CP_5 e, per l'effetto, in riforma della snetenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso alla cartella esattoriale n. 097 2022 014778235 52 000.
Condanna l'appellato CP 2 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di CP_5 che si liquidano in euro 180,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge per il primo grado e in euro 360,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge per il secondo grado.
CP 3 e le altre parti. Compensa le spese di lite tra
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 38341/2023 promossa da:
- (ex ), con PER: Parte 1 Controparte 1 sede in Roma, via Giuseppe Grezar, n.14, P.IVA P.IVA 1 in persona legale
, rapp.pt, come da mandato conferito dal Procuratore Speciale indicato nel mandato congiunto all'atto di appello, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Caruso
APPELLANTE
Nei confronti di nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte 2 residente in [...], rappresentato C.F. 1 "
e difeso dall'avv. Stefano Cruciani ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Lattanzio n. 27 presso lo studio del predetto difensore APPELLATO
Nonché di in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del CP 3
Campidoglio n. 1 00186 Roma, domiciliato presso l'avvocatura comunale rappresentato e difeso dal funzionario Luca Daffinà, come in atti di causa (pec protocollo.notifica. Email 1 CP 4 oma.it)
APPELLATO
AVVERSO la sentenza n. 4370/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data
17.02.2023, in relazione al procedimento r.g. 44452/2022.
RAGIONI DI FATTO E DIDIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. Controparte 2 proponeva opposizione avverso alla cartella esattoriale n. 097 2022 014778235 52 000 per complessivi €.506,97, concernente sanzioni per violazione al C. di S. chiedendone l'annullamento, deducendo, tra l'altro, la nullità della notificazione della cartella a mezzo pec. Parte 1 si costituiva in giudizio depositando documentazione per comprovare l'esistenza della pretesa creditoria, eccependo la violazione del termine ex art. 617 c.p.c. per le eccezioni riguardanti gli atti presupposti, la carenza di interesse ad agire del contribuente, l'assenza di legittimazione passiva di CP_5 riguardo i vizi degli atti presupposti, l'inammissibilità della forma di opposizione della domanda in relazione a cartelle concernenti sanzioni per violazione al c.d.s..
Anche l'Ente impositore si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuta regolare notifica dei verbali presupposti ed il difetto di legittimazione passiva per la censura relativa alla notifica della cartella.
Con l'appellata sentenza il G.d.P. accoglieva l'opposizione proposta dall'attore annullando i ruoli esattoriali impugnati con la relativa cartella. L'appellante censura detta sentenza contestando al Giudice di Pace di non aver tenuto in alcun conto le eccezioni sollevate dall Controparte_6 e senza aver operato alcuna valutazione autonoma sulle “copiose argomentazioni portate in atti da CP_5 comprovanti la notifica delle cartelle gravate e/o la inammissibilità del ricorso".
Si sono costituiti gli appellati. CP 3 costituendosi ha chiesto di "Accogliere l'appello promosso dall Controparte_7 , per i motivi esposti in narrativa, e-per l'effetto - riformare la Sentenza n. 4370/2023 del Giudice di Pace di Roma, dichiarando la regolarità della notifica della cartella n. 097 2022 01477823552000; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello promosso dall Controparte_8
,[...] alla luce della regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella opposta, condannare alle spese del presente giudizio esclusivamente [...] Controparte_8 , unico". Il CP 2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di cui ha comunque chiesto il rigetto nel merito, ribadendo la validità delle conetstazioni già mosse in primo grado. Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 7 novembre 2024 in cui, all'esito della discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
***
Appare fondato il primo motivo di appello, avendo erroneamente il Giudice di Pace ritenuto non valida la notifica via pec della cartella esattoriale e non avendo tenuto conto che l'articolo 26 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (come introdotto dall'art. 38 del D.L. CP 9 in legge di conversione n°122 del 2010) stabilisce che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo di posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso “non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile". Il motivo ritenuto assorbente dal giudice di prime cure riguarda, in verità, in particolare la provenienza della pec da pubblici registri ufficiali, ma il contribuente odierno appellato aveva mosso una molteplicità d icensure riguardanti la notifica della cartella secondo questa modalità, censure alle quali il concessionario ha puntualmente replicato, ribadendo le proprie argomentazioni anche in sede di appello. Ebbene con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento il legislatore ha espressamente previsto che la notifica delle stesse possa avvenire tramite p.e.c., escludendo l'applicazione dell'articolo 149 bis del codice di procedura civile su cui poggiano le contestazioni del contribuente appellato. La legittimità della notificazione a mezzo pec è stata peraltro di recente confermata dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 982 del 2023 emessa dalla sezione sesta.
Come, inoltre, chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10266 del 2018, la trasmissione a mezzo pec dell'atto esattoriale risulta strumento legittimo e previsto dalla Legge;
inoltre, il file in estensione .pdf, sottoscritto in formato "pades" risulta giuridicamente equivalente ad uno formato in "cades" con relativa. trasformazione in estensione .p7m.; infine, il raggiungimento dello scopo ha sanato ogni vizio di notifica, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7665 del 18/04/2016.
Il concessionario, peraltro, nella propria comparsa ha lungamente esposto e riportato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, recepita anche alla giurisprudenza di questa Sezione, condivisa dalla scrivente, ed alla quale si rinvia. Nel caso di specie, ad ogni modo, risulta correttamente eseguita tramite pec la notifica della cartella in questione, come si evince dalla documentazione depositata dal concessionario.
Va ribadito che la notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."
La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. A tal riguardo, si rilevi che con la sentenza n. 146/2016, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, R.D. 267/1942, la Corte Costituzionale ha significativamente affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare. In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è "sostanzialmente equipollente” a quello ottenibile con i meccanismi ordinari (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale). In ragione di tale equipollenza ed alla luce delle allegate ricevute di avvenuta consegna della PEC, si evince come, nel caso di specie, l'atto debba dirsi pacificamente entrato nella sfera di conoscibilità dell'odierno appellato.
La provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti, inoltre, è inequivocabilmente riferibile all'Agente della Riscossione. La riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso GE (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.
Risultava, altresì, infondata la censura di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, sollevata dal contribuente.
La doglianza partiva dal presupposto che nel caso di invio di un atto impositivo o di una cartella di pagamento tramite PEC, sia necessaria la sottoscrizione dei medesimi atti tramite firma informatica. Orbene, deve rilevarsi come la firma digitale non sia altro che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, che, astrattamente, possiede caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione e a livello di integrità dell'atto, ossia, autenticità, integrità, piena validità legale.
Come si evince dalla produzione su supporto informatico eseguita dall'ente di riscossione e relativa alla notifica dell'atto opposto, la cartella è stata firmata digitalmente.
Deve, inoltre, ricordarsi anche quanto disposto dall'art. art. 22 D.Lgs 82/2005 (cd.
Codice dell'Amministrazione Digitale) il quale, nello stabilire che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata, conseguendone che la loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
Tanto premesso, va comunque rilevato come qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, allorquando la stessa è superata dallo stesso raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Nel caso di specie l'appellato ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento avendo provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'ente della riscossione che la ha emessa.
In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, da ultimo, a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, la quale, proprio nell'ambito della notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "...L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del
2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte, determina, infatti, il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie l'appellato non ha adotto né alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa, né l'eventuale manchevolezza del documento recapitato telematicamente.
Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione di cui è causa nei termini, ha avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento.
Né, ad ogni modo, nel caso in esame, le irregolarità denunziate (come detto non ipotizzabili), darebbero luogo ad un'ipotesi di inesistenza della notifica, per assenza di alcuna valida prospettazione da parte del ricorrente circa le ragioni per le quali l'asserita pur erronea applicazione della norma abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio da esaminarsi da parte dell'autorità giudiziaria adita.
Come detto in premessa, il Giudice di Pace ha ritenuto fondata ed assorbente la censura relativa all'avvenuta notifica a mezzo pec tramite indirizzo non presente nei pubblici registri (inipec, ecc.).
Sul punto è sufficiente rilevare in via generale come l'attestazione di consegna della PEC con cui è stata effettuata una notifica telematica sia sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie. Fermo restando che anche in tal caso vale il principio della sanatoria legata all'avvenuta effettiva consocenza dell'atto (cfr. Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Come detto, il ricorrente non solo ha ammesso di avere ricevuto la cartella di pagamento, ma anzi ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando correttamente in giudizio 1 Controparte 10 che la ha emessa (cfr. Cass SS.UU. che, sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, in relazione alla notificazione a mezzo PEC, ha chiarito che "... Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del
2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione
.doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte...".
La sentenza va quindi riformata sul punto.
Nel merito, l'opposizione risultava infondata anche in relazione alle ulteriori censure sollevate dal contribuente quali genericità delle indicazioni fornite sotto la tipologia debito, mancata allegazione dell'atto presupposto alla cartella esattoriale e/o indicazione della data di trasmissione del ruolo esattoriale.
Le indicazioni rese dal concessionario nella cartella esattoriale sono esaustive e conformi alle normative di legge, anche in ordine all'atto presupposto, tanto è vero è che il contribuente è stato in grado anche in questa sede di individuare Ente impositore e ragione erariale nonché procedere ad ogni più ampia difesa in proprio favore anche in termini di an e quantum.
Quanto, infine, alla dedotta estinzione dell'obbligazione in virtù del riferito pagamento della sanzione in misura ridotta entro i cinque guiorni dealla notifica del vervale, si deve rilevare come tale deduzione sia rimasta prima di riscontri documentali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: accoglie l'appello di CP_5 e, per l'effetto, in riforma della snetenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso alla cartella esattoriale n. 097 2022 014778235 52 000.
Condanna l'appellato CP 2 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti di CP_5 che si liquidano in euro 180,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge per il primo grado e in euro 360,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed iva e cpa come per legge per il secondo grado.
CP 3 e le altre parti. Compensa le spese di lite tra
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo