Articolo 10 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 luglio 2009
Art. 10. (Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti
nel corso di procedimenti penali) 1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorita' giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell' articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 655, comma 1, del codice di procedura penale , e' il seguente:
«Art. 655 (Funzioni del pubblico ministero). - 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.».
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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