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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1036/2022 R.G., tra:
“ (p. iva n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. John Gai Antonio Li Causi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobello di Mazara (TP), via S. G. Bosco n. 23 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria, la (p. iva CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Giovanni Cultera, elettivamente domiciliata presso lo studio
1 del difensore in Ragusa, via Gattamelata n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 1° marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. John Gai Antonio Li Causi per l'appellante:
“questa difesa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, si riporta a tutti gli atti e verbali di causa e chiede che la stessa venga rimessa in istruttoria disponendo la CTU contabile richiesta in primo grado per la rideterminazione dell'effettivo debito della società. Tutto ciò precisato, si insta affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame, riformuli il punto n. 5 della sentenza appellata disponendo, in via principale, la CTU contabile richiesta in primo grado per la rideterminazione dell'effettivo debito della società, oppure, in via subordinata, stabilendo che il credito vantato dall'appellata è pari a €. 224.836,46 quale minore somma risultante dalla sentenza 422/2019 qualora sarà ritenuta la sussistenza del giudicato successivo rispetto alla proposizione dell'opposizione. Infatti, come detto, la sentenza in esame è passata in giudicato solo in data successiva all'introduzione finanche del giudizio di merito riguardante la presente opposizione. Dal ché, ne deriva che il giudicato in parola costituisce fatto successivo all'introduzione del giudizio per cui, fatto nuovo rispetto alle domande originarie e, in quanto tale, tema introducibile nel processo a prescindere dalle domande sollevate nella fase cautelare dell'opposizione. Il giudice di primo grado e la Corte di appello oggi, dovrebbero tenere conto almeno della riduzione del debito stabilita nella sentenza passata in giudicato successivamente ai motivi di opposizione sollevati in sede cautelare e di merito”;
- avv. Giovanni Cultrera per la convenuta:
“Con le presenti note si precisano le conclusioni riportandosi al “Piaccia” della comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi riportato e trascritto. Si chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2022, la
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 861/2021, Controparte_1 del 25 novembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2110/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, n.q. di mandataria, la la quale, Controparte_2 CP_3 premesso di aver acquistato i crediti oggetto di causa giusta contratto stipulato in data 18 novembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 (Cartolarizzazione dei crediti), eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a domande di ripetizione e/o risarcitorie, nonché la carenza di legittimazione processuale della società appellante, in ragione del provvedimento di confisca interessante il 10% del capitale sociale, e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
[...]
[...] proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei Controparte_1 suoi confronti dalla di San Cataldo Controparte_4 con atto di pignoramento notificato il l'08 settembre 2017; all'esito della fase cautelare, il G.E. del Tribunale di Marsala dichiarava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 623 c.p.c. e 55 d. lgs. n. 159/2011, l'improseguibilità temporanea dell'esecuzione, a causa del sequestro di prevenzione del bene pignorato, assegnando termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito.
Introdotto dalla opponente il giudizio di merito, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala così statuiva:
- dichiara l'inammissibilità delle domande introduttive del presente giudizio;
3 - condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro - tempore, a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta, spese che liquida nel complessivo importo di €5.736,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Il giudice di primo grado rileva che i fatti e le circostanze allegati dalla opponente dinanzi al giudice dell'esecuzione risultano totalmente differenti da quelli posti a fondamento della riassunzione nel merito, sicchè sono stati violati il principio del collegamento necessario tra le fasi cautelare e di merito e la struttura bifasica del giudizio di opposizione ed è stato introdotto un giudizio totalmente nuovo, in quanto tale inammissibile.
*****
Proponendo impugnazione, la deduce Controparte_1 che il primo giudice ha errato nel non considerare la coincidenza del punto n. 2 del ricorso in opposizione all'esecuzione nella fase cautelare rispetto al punto VI dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, inerenti entrambi alla sopravvenuta parziale inefficacia del precetto.
Chiede, pertanto, che venga disposta c.t.u. contabile, al fine di rideterminare il credito, o, in via subordinata, che si stabilisca che questo è pari ad €224.836,46.
L'appello è infondato.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che non è stata versata in atti copia del ricorso introduttivo della opposizione all'esecuzione.
Secondo quanto riportato nell'atto di citazione nel merito (e recepito in sentenza), questo si articolava secondo tre motivi:
1) sopravvenuto sequestro preventivo del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della società pignorata giusto provvedimento n. 11/2017 della Tribunale di Trapani Sezione Penale per le Misure Cautelari;
2) caducazione dell'atto di precetto quale presupposto procedimentale del pignoramento in corso;
3) mancata comunicazione della perizia di stima e degli elaborati da parte del ctu.
4 A dire dell'appellante, il motivo sub 2 coinciderebbe con quello sub VI dell'atto di riassunzione, in cui si deduceva che “successivamente all'emissione dell'ordinanza che ha sospeso il pignoramento” si era concluso il parallelo giudizio di opposizione a precetto, pure introdotto dalla debitrice, con sentenza n. 422/2019 del Tribunale di Marsala che, accogliendo parzialmente le tesi difensive dell'attrice, aveva limitato l'efficacia del precetto stesso alla minor misura di €228.836,46.
A tal fine, riporta, in virgolettato, il passaggio del ricorso introduttivo della fase cautelare (pagg. 43 – 46 dell'atto di appello), ove si fa espresso riferimento alla sentenza n. 422/19, pubblicata il 30 aprile 2019, che aveva dichiarato parzialmente inefficace il precetto (“L'atto di precetto sul quale è stato poi basato il pignoramento sopra descritto è stato parzialmente dichiarato inefficace dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 422/2019 pubblicata il 30/4/2019. Con sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione a precetto resa nell'ambito della causa Rg. n. 1027/2017, G.I. Dott. Caterina Greco, che la società pignorata si riserva di appellare per le richieste non accolte dal giudice di primo grado, l'atto di precetto è stato dichiarato parzialmente inefficace per la somma eccedente €224.856,46”.
Ebbene, che questo fosse il contenuto dell'originario motivo sub 2 del ricorso introduttivo dell'opposizione all'esecuzione immobiliare non è possibile.
Il relativo procedimento, infatti, instaurato a seguito della notifica del pignoramento in data 08 settembre 2017, reca il numero di ruolo generale 165/17.
La sentenza richiamata, invece, n. 422/2019, è stata pubblicata il 30 aprile 2019, sicchè non poteva certo costituire oggetto di menzione nell'ambito di un atto depositato in data anteriore.
Per contro, è evidente che il motivo sub VI, di cui alla citazione in riassunzione, non poteva che presentarsi come nuovo e differente rispetto a quelli posti a fondamento dell'originaria opposizione, richiamando in termini espressi una sentenza pronunciata successivamente all'ordinanza che aveva posto termine alla fase cautelare.
Condivisibile risulta, pertanto, il rilievo di inammissibilità formulato dal primo giudice sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, n. 6021/2017; sez. III, n. 18761/2013; sez. VI, n. 1012/2013).
5 In ogni caso, occorre rilevare che la pregressa proposizione di un giudizio di opposizione a precetto, avente ad oggetto le medesime doglianze in ordine alla individuazione e quantificazione del credito rispetto alla opposizione all'esecuzione, determinerebbe comunque, nel caso di contemporanea pendenza dei due procedimenti, la litispendenza, da dichiararsi da parte del giudice successivamente adito (Cass. Civ., sez. III, n. 23479/2022), e, nel caso in cui il primo dei due procedimenti si fosse definitivamente concluso, il rilievo, anche d'ufficio, da parte dello stesso giudicante, della preclusione derivante dal giudicato.
Con riferimento alle eccezioni proposte dalla difesa della occorre CP_2 solo evidenziare che l'intervenuto sequestro di una parte del capitale sociale di una società non impedisce a quest'ultima di continuare ad operare ed agire quale soggetto autonomo e che, in ogni caso, lo “stralcio” di decreto di confisca versato in atti (ossia la copia di una parte di una pagina di un non meglio precisato provvedimento) non consente di accertare in alcun modo che nel caso sia intervenuta la confisca definitiva del compendio pignorato, ai fini dell'art. 55 d. lgs. n. 159/2019.
Infine, del tutto tardiva e, in quanto tale, inammissibile risulta la contestazione in ordine alla titolarità in capo a del credito azionato Controparte_2 formulata dalla opponente solo in sede di comparsa conclusionale del presente giudizio di impugnazione.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Controparte_1
soccombente, va condannata al pagamento, in favore di
[...] [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, di delle Controparte_2 CP_3 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€10.700,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a €520.000,00;
€2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
6 €3.700,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
861/2021, del 25 novembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2110/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di e, per essa, in qualità di mandataria, di Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_3 in complessivi €10.700,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
7 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1036/2022 R.G., tra:
“ (p. iva n. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. John Gai Antonio Li Causi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobello di Mazara (TP), via S. G. Bosco n. 23 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria, la (p. iva CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa dall'avv. Giovanni Cultera, elettivamente domiciliata presso lo studio
1 del difensore in Ragusa, via Gattamelata n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 1° marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. John Gai Antonio Li Causi per l'appellante:
“questa difesa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, si riporta a tutti gli atti e verbali di causa e chiede che la stessa venga rimessa in istruttoria disponendo la CTU contabile richiesta in primo grado per la rideterminazione dell'effettivo debito della società. Tutto ciò precisato, si insta affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame, riformuli il punto n. 5 della sentenza appellata disponendo, in via principale, la CTU contabile richiesta in primo grado per la rideterminazione dell'effettivo debito della società, oppure, in via subordinata, stabilendo che il credito vantato dall'appellata è pari a €. 224.836,46 quale minore somma risultante dalla sentenza 422/2019 qualora sarà ritenuta la sussistenza del giudicato successivo rispetto alla proposizione dell'opposizione. Infatti, come detto, la sentenza in esame è passata in giudicato solo in data successiva all'introduzione finanche del giudizio di merito riguardante la presente opposizione. Dal ché, ne deriva che il giudicato in parola costituisce fatto successivo all'introduzione del giudizio per cui, fatto nuovo rispetto alle domande originarie e, in quanto tale, tema introducibile nel processo a prescindere dalle domande sollevate nella fase cautelare dell'opposizione. Il giudice di primo grado e la Corte di appello oggi, dovrebbero tenere conto almeno della riduzione del debito stabilita nella sentenza passata in giudicato successivamente ai motivi di opposizione sollevati in sede cautelare e di merito”;
- avv. Giovanni Cultrera per la convenuta:
“Con le presenti note si precisano le conclusioni riportandosi al “Piaccia” della comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi riportato e trascritto. Si chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito”.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2022, la
[...] proponeva appello avverso la sentenza n. 861/2021, Controparte_1 del 25 novembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2110/2019 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, n.q. di mandataria, la la quale, Controparte_2 CP_3 premesso di aver acquistato i crediti oggetto di causa giusta contratto stipulato in data 18 novembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 (Cartolarizzazione dei crediti), eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a domande di ripetizione e/o risarcitorie, nonché la carenza di legittimazione processuale della società appellante, in ragione del provvedimento di confisca interessante il 10% del capitale sociale, e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
[...]
[...] proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare avviata nei Controparte_1 suoi confronti dalla di San Cataldo Controparte_4 con atto di pignoramento notificato il l'08 settembre 2017; all'esito della fase cautelare, il G.E. del Tribunale di Marsala dichiarava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 623 c.p.c. e 55 d. lgs. n. 159/2011, l'improseguibilità temporanea dell'esecuzione, a causa del sequestro di prevenzione del bene pignorato, assegnando termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito.
Introdotto dalla opponente il giudizio di merito, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala così statuiva:
- dichiara l'inammissibilità delle domande introduttive del presente giudizio;
3 - condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro - tempore, a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta, spese che liquida nel complessivo importo di €5.736,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Il giudice di primo grado rileva che i fatti e le circostanze allegati dalla opponente dinanzi al giudice dell'esecuzione risultano totalmente differenti da quelli posti a fondamento della riassunzione nel merito, sicchè sono stati violati il principio del collegamento necessario tra le fasi cautelare e di merito e la struttura bifasica del giudizio di opposizione ed è stato introdotto un giudizio totalmente nuovo, in quanto tale inammissibile.
*****
Proponendo impugnazione, la deduce Controparte_1 che il primo giudice ha errato nel non considerare la coincidenza del punto n. 2 del ricorso in opposizione all'esecuzione nella fase cautelare rispetto al punto VI dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, inerenti entrambi alla sopravvenuta parziale inefficacia del precetto.
Chiede, pertanto, che venga disposta c.t.u. contabile, al fine di rideterminare il credito, o, in via subordinata, che si stabilisca che questo è pari ad €224.836,46.
L'appello è infondato.
Deve, innanzi tutto, rilevarsi che non è stata versata in atti copia del ricorso introduttivo della opposizione all'esecuzione.
Secondo quanto riportato nell'atto di citazione nel merito (e recepito in sentenza), questo si articolava secondo tre motivi:
1) sopravvenuto sequestro preventivo del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della società pignorata giusto provvedimento n. 11/2017 della Tribunale di Trapani Sezione Penale per le Misure Cautelari;
2) caducazione dell'atto di precetto quale presupposto procedimentale del pignoramento in corso;
3) mancata comunicazione della perizia di stima e degli elaborati da parte del ctu.
4 A dire dell'appellante, il motivo sub 2 coinciderebbe con quello sub VI dell'atto di riassunzione, in cui si deduceva che “successivamente all'emissione dell'ordinanza che ha sospeso il pignoramento” si era concluso il parallelo giudizio di opposizione a precetto, pure introdotto dalla debitrice, con sentenza n. 422/2019 del Tribunale di Marsala che, accogliendo parzialmente le tesi difensive dell'attrice, aveva limitato l'efficacia del precetto stesso alla minor misura di €228.836,46.
A tal fine, riporta, in virgolettato, il passaggio del ricorso introduttivo della fase cautelare (pagg. 43 – 46 dell'atto di appello), ove si fa espresso riferimento alla sentenza n. 422/19, pubblicata il 30 aprile 2019, che aveva dichiarato parzialmente inefficace il precetto (“L'atto di precetto sul quale è stato poi basato il pignoramento sopra descritto è stato parzialmente dichiarato inefficace dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 422/2019 pubblicata il 30/4/2019. Con sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione a precetto resa nell'ambito della causa Rg. n. 1027/2017, G.I. Dott. Caterina Greco, che la società pignorata si riserva di appellare per le richieste non accolte dal giudice di primo grado, l'atto di precetto è stato dichiarato parzialmente inefficace per la somma eccedente €224.856,46”.
Ebbene, che questo fosse il contenuto dell'originario motivo sub 2 del ricorso introduttivo dell'opposizione all'esecuzione immobiliare non è possibile.
Il relativo procedimento, infatti, instaurato a seguito della notifica del pignoramento in data 08 settembre 2017, reca il numero di ruolo generale 165/17.
La sentenza richiamata, invece, n. 422/2019, è stata pubblicata il 30 aprile 2019, sicchè non poteva certo costituire oggetto di menzione nell'ambito di un atto depositato in data anteriore.
Per contro, è evidente che il motivo sub VI, di cui alla citazione in riassunzione, non poteva che presentarsi come nuovo e differente rispetto a quelli posti a fondamento dell'originaria opposizione, richiamando in termini espressi una sentenza pronunciata successivamente all'ordinanza che aveva posto termine alla fase cautelare.
Condivisibile risulta, pertanto, il rilievo di inammissibilità formulato dal primo giudice sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, n. 6021/2017; sez. III, n. 18761/2013; sez. VI, n. 1012/2013).
5 In ogni caso, occorre rilevare che la pregressa proposizione di un giudizio di opposizione a precetto, avente ad oggetto le medesime doglianze in ordine alla individuazione e quantificazione del credito rispetto alla opposizione all'esecuzione, determinerebbe comunque, nel caso di contemporanea pendenza dei due procedimenti, la litispendenza, da dichiararsi da parte del giudice successivamente adito (Cass. Civ., sez. III, n. 23479/2022), e, nel caso in cui il primo dei due procedimenti si fosse definitivamente concluso, il rilievo, anche d'ufficio, da parte dello stesso giudicante, della preclusione derivante dal giudicato.
Con riferimento alle eccezioni proposte dalla difesa della occorre CP_2 solo evidenziare che l'intervenuto sequestro di una parte del capitale sociale di una società non impedisce a quest'ultima di continuare ad operare ed agire quale soggetto autonomo e che, in ogni caso, lo “stralcio” di decreto di confisca versato in atti (ossia la copia di una parte di una pagina di un non meglio precisato provvedimento) non consente di accertare in alcun modo che nel caso sia intervenuta la confisca definitiva del compendio pignorato, ai fini dell'art. 55 d. lgs. n. 159/2019.
Infine, del tutto tardiva e, in quanto tale, inammissibile risulta la contestazione in ordine alla titolarità in capo a del credito azionato Controparte_2 formulata dalla opponente solo in sede di comparsa conclusionale del presente giudizio di impugnazione.
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In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Controparte_1
soccombente, va condannata al pagamento, in favore di
[...] [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, di delle Controparte_2 CP_3 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€10.700,00 per compensi (scaglione valore da €260.000,01 a €520.000,00;
€2.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
6 €3.700,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
861/2021, del 25 novembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2110/2019 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di e, per essa, in qualità di mandataria, di Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano CP_3 in complessivi €10.700,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
7 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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