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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/03/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9856/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il TRunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9856/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PACILEO LUIGI e PACILEO Parte_1 P.IVA_1 BRUNO ( ) , elettivamente domiciliato in VIA GIOSUE' CARDUCCI, 42 C.F._1
80121 NAPOLI presso il difensore avv. PACILEO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDARELLI Controparte_1 P.IVA_2
IM , elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE 10 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLI IM
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“In via preliminare 1)accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del TRunale adito designando quale TRunale competente il TRunale di SC Piceno per i motivi dedotti in epigrafe;
nel merito ed in via principale 2)dichiarare infondato ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 57/2023 (Rg n.
40140/2022) opposto per i motivi di cui sopra e ,per l'effetto, revocarlo;
3)accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria di e pertanto, non dovuto il credito Controparte_1 ingiunto,poiché infondato in fatto ed in diritto,nonché sfornito della benchè minima allegazione probatoria e , per l'effetto revovare l'opposto DI n.57/2023 (Rg 40140/2022);4)con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari” Per parte opposta
“In via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ove ritenuto necessario, nel caso di ammissione di una CTU formulare all'ausiliario anche il seguente quesito :con riferimento al punto di consegna contraddistinto al codice Pod IT001E57883670 a servizio dell'immobile sito in
Monteprandone alla via Fosso Antico n. 15 accertare la corrispondenza tra la quantità di energia fatturate da e quelle rilevate dal UT Locale e, in caso di accertata non Controparte_1 corrispondenza,determinare sulla base delle quantità di energia che risulteranno essere state pagina 1 di 5 effettivamente prelevate,le somme dovute alla deducente in applicazione dei corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti dalle condizioni generali di contratto, dei cosidetti oneri di sistema (trasporto , dispacciamento,ect, ect)nonché delle accise,delle imposte e dell'Iva;nel merito, preso atto dell'incasso, in data 25/1/24 dell'indennizzo CMOR per euro 16.986,82,condannare la al pagamento in Parte_2 proprio favore degli interessi di mora dovuti , pari ad euro 3.670,98, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria e di quelle del giudizio di opposizione, da liquidarsi conformemente al DM n 147/2022 oltre al contributo forfettario,all'iva e alla cap come per legge e alle successive tutte occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal TRunale di Milano il decreto ingiuntivo n 57/2023 Rg Controparte_1
40140/2022 ingiungente a il pagamento della somma di euro 17.698,59 oltre interessi e Parte_2
spese della procedura monitoria a fronte del mancato pagamento di n.4 fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica
Il suddetto decreto veniva notificato in data 16/1/23 proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Parte_1
TRunale di Milano e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito
Deduceva parte opponente che il forum contractus e il forum destinatae solutionis nonché la sede della società si trovavano nel circondario del TRunale di SC Piceno , ragione per cui il TRunale di
Milano doveva ritenersi territorialmente incompetente
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, la sommarietà del ricorso monitorio e l'assenza dei requisiti ex art 633 e 634 cpc e il mancato deposito delle fatture azionate mai ricevute da parte opponente.Contestava a parte opposta la mancanza di prova del contratto tra e il CP_1
UT LE relativo al Pod di parte opponente e ai periodi di fatturazione , di aver fatturato correttamente i consumi e di aver correttamente applicato i prezzi dell'energia pattuiti
Deduceva che era onere di parte opposta dare prova del preteso credito
Deduceva di disconoscere tutta la documentazione prodotta in copia fotostatica e che nel caso in cui avesse dimostrato il credito e la sua consistenza sarebbe stata necessaria una CTU di verifica CP_1
Si costituiva in causa chiedendo che venissero dichiarati l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione , il suo rigetto perché infondata in fatto e diritto e comunque la condanna di parte opponente al pagamento di somma pari a quella ingiunta con gli interessi moratori
Deduceva parte opposta la tardività dell'opposizione essendo stato notificato l'atto di citazione in opposizione oltre i termini di legge , in data 27/2/23 anziché 25/2/23
Deduceva parte opposta di svolgere attività di grossista/trader nell'acquisto dell'energia dai suoi fornitori e di rivendita ai clienti finali, mentre la trasmissione e misurazione dell'energia consumata e la gestione e manutenzione delle reti era in capo al UT LE e che sulla base dei dati di consumo rilevati , quest'ultimo emetteva le relative fatture sulla base delle quali e sui dati in esse pagina 2 di 5 contenute il trader emetteva le proprie a carico del cliente finale
Deduceva di aver concluso con la in data 1/8/2021 un contratto di somministrazione di Parte_2 energia elettrica per il Pod IT001E57883670 sito in Immobile in Monteprandone sulla base del quale emetteva le fatture azionate in conto capitale per i consumi e in conto interessi.
Deduceva la competenza esclusiva del TRunale di Milano sulla base delle condizioni generali di contratto specificatamente approvate da Parte_2
Deduceva che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato corredato delle scritture contabili e dei solleciti di pagamento con l'indicazione delle fatture telematiche che risultavano regolarmente inviate e ricevute
Deduceva che la aveva stipulato il contratto ,aveva ricevuto l'energia e pagato diverse fatture Parte_2
e che il rapporto tra l'opposta e il UT LE era provato dalla produzione del contratto e che i consumi risultavano provati dai dati forniti da IO , UT LE , dati in linea con quelli indicati nelle fatture azionate .
Deduceva dunque che il credito risultava liquido certo ed esigibile
All'udienza del 9/10/2023 le parti si riportavano ai rispettiva atti e il OP si riservava , in primis, sull'eccezione di tardività dell'opposizione
Con ordinanza del 6/11/23 il OP rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione
All'udienza del 22/1/24 il OP rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da;
Parte_2
dava atto del pagamento quale CMOR al suo fornitore entrante CO spa dell'importo di Pt_1
Pers cui era creditrice. Il , su istanza delle parti , concedeva i termini istruttori. CP_2
All'udienza del 29/4/24 celebrata mediante trattazione scritta ,il OP fiossava udienza di precisazioni delle conclusioni
All'udienza del 11/11/2024 , celebrata mediante trattazione scritta il OP tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
***************************
ha svolto con il rito monitorio un 'azione contrattuale di adempimento allegando Parte_3
il mancato pagamento di quattro fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica a favore di e per interessi dovuti Parte_2
Parte opponente si è difesa eccependo l'incompetenza territoriale del TR di Milano , la carenza di idonea prova scritta dedotta nella procedura monitoria , la mancanza di prova del contratto di distribuzione , nonché dei consumi fatturati , il pagamento del cmor al fornitore subentrante
Sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente
L'eccezione va definitivamente disattesa per i motivi già indicati all'udienza del 22/1/2024 in quanto incompleta per non avere nell'atto introduttivo ,contestato la competenza territoriale in Parte_1
pagina 3 di 5 relazione all'art 19 1co ultima parte cpc
Sulla eccezione di carenza di prova scritta versata nella procedura monitoria ex art 633 cpc
L'eccezione va disattesa . Parte opposta ha esplicitato le ragioni della domanda , ha prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili soddisfando così i requisiti di legge.
Sull'eccezione del difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1
L'eccezione va disattesa;
la procedura monitoria era stata legittimamente esperita da Controparte_1
in quanto titolare di diritto di credito.
[...]
La circostanza che il nuovo fornitore abbia fatturato le somme spettanti al precedente fornitore a titolo di Cmor e che abbia incassato la somma di euro 16.986,82 a titolo di CP_1
indennizzo non fa venir meno la legittimazione di quest'ultima a richiedere le somme azionate ancora dovute e non coperte dall'indennizzo ricevuto.
Il Cmor è un indennizzo a favore della precedente società di somministrazione che viene disciplinato dall'Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com di ed è addebitato nella bolletta del nuovo Pt_4 fornitore di energia che in mancanza di pagamento può sospendere la somministrazione .
Non sottostà alla legislazione della cessione del credito talchè , una volta incassato l'indennizzo ,il precedente fornitore ha comunque diritto di recuperare il suo credito residuo;
il Cmor infatti non corrisponde al debito esatto che si ha con il precedente fornitore , ma è un indennizzo calcolato sulla media delle ultime 5 fatture di consumo.
Il decreto ingiuntivo opposto riguardava il residuo mancato pagamento della fattura 201193954/ 2022 di euro 8.808,97 relativa a consumi per il periodo gennaio 2022, della fattura 2012002215/2022 di euro 8351,82 relativa a consumi per il periodo febbraio 2022 ,della fattura 230200100212/2022 di euro 183,04 e della fattura 230200100499/ 2022 per interessi moratori per il ritardato pagamento di fatture precedenti di cui alla produzione 7,8,9,10
Avendo percepito l'importo di euro 16.986,82 (somma non contestata da parte opponente),
[...]
,attore sostanziale ,ha la legittimazione di agire, in questo processo , per il restante credito Parte_3
di euro 3670,98
Sulle pretese di Parte_3
Chi agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria deve provare la fonte negoziale e/o legale dell'obbligazione che si lamenta inadempiuta. ha provato il CP_2 rapporto commerciale inter partes con la produzione del contratto e delle fatture risultate pagate, nonchè dalle comunicazioni di riconoscimento di debito e di offerta di piano di rientro di cui ai doc 15
e 16 di parte opposta
Provato risulta anche il rapporto con il UT LE sia dal contratto di cui alla prod , n 6 di parte opposta .
pagina 4 di 5 Le contestazioni di parte opponente relativamente ai consumi ,ai costi di fatturazione e agli interessi richiesti da risultano del tutto generiche. Non è sufficiente la contestazione Controparte_1 generica della fattura , ma occorre specificare quali sarebbero stati i consumi reali e i costi applicabili rispetto a quelli fatturati ed eventualmente la differenza di consumi e costi tra le fatture azionate e quelle pagate, ritenute in linea.
Parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto con il distributore LE e i dati da quest'ultimo rilevati e sulla base dei quali ,la stessa, ha emesso le sue fatture (doc 20 e 21)
Parte opponente non ha allegato quale fosse l'errore dei suddetti dati e quali consumi fossero ritenuti corretti
Solo a seguito delle suddette allegazioni poteva essere autorizzata la nomina di CTU che avrebbe potuto verificare la correttezza di consumi e costi
Ciò premesso l'opposizione va respinta , va revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto CP_1
ha percepito la maggior parte delle somme ingiunte a titolo di indennizzo , ma va dichiarato
[...] il diritto di a percepire il residuo credito azionato Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 53/2023 del TRunale di Milano Rg 40140/2022 non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento a Parte_1 Controparte_1
-della somma residua del credito azionato di euro 3670,98
-delle spese della procedura monitoria di euro 900,00 per compensi ,euro 145,00 per spese oltre spese generali cpa 4% e iva se dovuta
-delle spese di lite liquidate in euro 2500,00 oltre spese generali cpa 4% e iva di legge se dovuta
Milano, 29 marzo 2025
Il OP
Giovannina Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il TRunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9856/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PACILEO LUIGI e PACILEO Parte_1 P.IVA_1 BRUNO ( ) , elettivamente domiciliato in VIA GIOSUE' CARDUCCI, 42 C.F._1
80121 NAPOLI presso il difensore avv. PACILEO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDARELLI Controparte_1 P.IVA_2
IM , elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE 10 MILANO presso il difensore avv. CARDARELLI IM
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“In via preliminare 1)accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del TRunale adito designando quale TRunale competente il TRunale di SC Piceno per i motivi dedotti in epigrafe;
nel merito ed in via principale 2)dichiarare infondato ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 57/2023 (Rg n.
40140/2022) opposto per i motivi di cui sopra e ,per l'effetto, revocarlo;
3)accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria di e pertanto, non dovuto il credito Controparte_1 ingiunto,poiché infondato in fatto ed in diritto,nonché sfornito della benchè minima allegazione probatoria e , per l'effetto revovare l'opposto DI n.57/2023 (Rg 40140/2022);4)con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari” Per parte opposta
“In via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ove ritenuto necessario, nel caso di ammissione di una CTU formulare all'ausiliario anche il seguente quesito :con riferimento al punto di consegna contraddistinto al codice Pod IT001E57883670 a servizio dell'immobile sito in
Monteprandone alla via Fosso Antico n. 15 accertare la corrispondenza tra la quantità di energia fatturate da e quelle rilevate dal UT Locale e, in caso di accertata non Controparte_1 corrispondenza,determinare sulla base delle quantità di energia che risulteranno essere state pagina 1 di 5 effettivamente prelevate,le somme dovute alla deducente in applicazione dei corrispettivi ed oneri aggiuntivi previsti dalle condizioni generali di contratto, dei cosidetti oneri di sistema (trasporto , dispacciamento,ect, ect)nonché delle accise,delle imposte e dell'Iva;nel merito, preso atto dell'incasso, in data 25/1/24 dell'indennizzo CMOR per euro 16.986,82,condannare la al pagamento in Parte_2 proprio favore degli interessi di mora dovuti , pari ad euro 3.670,98, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria e di quelle del giudizio di opposizione, da liquidarsi conformemente al DM n 147/2022 oltre al contributo forfettario,all'iva e alla cap come per legge e alle successive tutte occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal TRunale di Milano il decreto ingiuntivo n 57/2023 Rg Controparte_1
40140/2022 ingiungente a il pagamento della somma di euro 17.698,59 oltre interessi e Parte_2
spese della procedura monitoria a fronte del mancato pagamento di n.4 fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica
Il suddetto decreto veniva notificato in data 16/1/23 proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Parte_1
TRunale di Milano e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito
Deduceva parte opponente che il forum contractus e il forum destinatae solutionis nonché la sede della società si trovavano nel circondario del TRunale di SC Piceno , ragione per cui il TRunale di
Milano doveva ritenersi territorialmente incompetente
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, la sommarietà del ricorso monitorio e l'assenza dei requisiti ex art 633 e 634 cpc e il mancato deposito delle fatture azionate mai ricevute da parte opponente.Contestava a parte opposta la mancanza di prova del contratto tra e il CP_1
UT LE relativo al Pod di parte opponente e ai periodi di fatturazione , di aver fatturato correttamente i consumi e di aver correttamente applicato i prezzi dell'energia pattuiti
Deduceva che era onere di parte opposta dare prova del preteso credito
Deduceva di disconoscere tutta la documentazione prodotta in copia fotostatica e che nel caso in cui avesse dimostrato il credito e la sua consistenza sarebbe stata necessaria una CTU di verifica CP_1
Si costituiva in causa chiedendo che venissero dichiarati l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione , il suo rigetto perché infondata in fatto e diritto e comunque la condanna di parte opponente al pagamento di somma pari a quella ingiunta con gli interessi moratori
Deduceva parte opposta la tardività dell'opposizione essendo stato notificato l'atto di citazione in opposizione oltre i termini di legge , in data 27/2/23 anziché 25/2/23
Deduceva parte opposta di svolgere attività di grossista/trader nell'acquisto dell'energia dai suoi fornitori e di rivendita ai clienti finali, mentre la trasmissione e misurazione dell'energia consumata e la gestione e manutenzione delle reti era in capo al UT LE e che sulla base dei dati di consumo rilevati , quest'ultimo emetteva le relative fatture sulla base delle quali e sui dati in esse pagina 2 di 5 contenute il trader emetteva le proprie a carico del cliente finale
Deduceva di aver concluso con la in data 1/8/2021 un contratto di somministrazione di Parte_2 energia elettrica per il Pod IT001E57883670 sito in Immobile in Monteprandone sulla base del quale emetteva le fatture azionate in conto capitale per i consumi e in conto interessi.
Deduceva la competenza esclusiva del TRunale di Milano sulla base delle condizioni generali di contratto specificatamente approvate da Parte_2
Deduceva che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato corredato delle scritture contabili e dei solleciti di pagamento con l'indicazione delle fatture telematiche che risultavano regolarmente inviate e ricevute
Deduceva che la aveva stipulato il contratto ,aveva ricevuto l'energia e pagato diverse fatture Parte_2
e che il rapporto tra l'opposta e il UT LE era provato dalla produzione del contratto e che i consumi risultavano provati dai dati forniti da IO , UT LE , dati in linea con quelli indicati nelle fatture azionate .
Deduceva dunque che il credito risultava liquido certo ed esigibile
All'udienza del 9/10/2023 le parti si riportavano ai rispettiva atti e il OP si riservava , in primis, sull'eccezione di tardività dell'opposizione
Con ordinanza del 6/11/23 il OP rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione
All'udienza del 22/1/24 il OP rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da;
Parte_2
dava atto del pagamento quale CMOR al suo fornitore entrante CO spa dell'importo di Pt_1
Pers cui era creditrice. Il , su istanza delle parti , concedeva i termini istruttori. CP_2
All'udienza del 29/4/24 celebrata mediante trattazione scritta ,il OP fiossava udienza di precisazioni delle conclusioni
All'udienza del 11/11/2024 , celebrata mediante trattazione scritta il OP tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
***************************
ha svolto con il rito monitorio un 'azione contrattuale di adempimento allegando Parte_3
il mancato pagamento di quattro fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica a favore di e per interessi dovuti Parte_2
Parte opponente si è difesa eccependo l'incompetenza territoriale del TR di Milano , la carenza di idonea prova scritta dedotta nella procedura monitoria , la mancanza di prova del contratto di distribuzione , nonché dei consumi fatturati , il pagamento del cmor al fornitore subentrante
Sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente
L'eccezione va definitivamente disattesa per i motivi già indicati all'udienza del 22/1/2024 in quanto incompleta per non avere nell'atto introduttivo ,contestato la competenza territoriale in Parte_1
pagina 3 di 5 relazione all'art 19 1co ultima parte cpc
Sulla eccezione di carenza di prova scritta versata nella procedura monitoria ex art 633 cpc
L'eccezione va disattesa . Parte opposta ha esplicitato le ragioni della domanda , ha prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili soddisfando così i requisiti di legge.
Sull'eccezione del difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1
L'eccezione va disattesa;
la procedura monitoria era stata legittimamente esperita da Controparte_1
in quanto titolare di diritto di credito.
[...]
La circostanza che il nuovo fornitore abbia fatturato le somme spettanti al precedente fornitore a titolo di Cmor e che abbia incassato la somma di euro 16.986,82 a titolo di CP_1
indennizzo non fa venir meno la legittimazione di quest'ultima a richiedere le somme azionate ancora dovute e non coperte dall'indennizzo ricevuto.
Il Cmor è un indennizzo a favore della precedente società di somministrazione che viene disciplinato dall'Allegato A della Deliberazione 593/2017/R/com di ed è addebitato nella bolletta del nuovo Pt_4 fornitore di energia che in mancanza di pagamento può sospendere la somministrazione .
Non sottostà alla legislazione della cessione del credito talchè , una volta incassato l'indennizzo ,il precedente fornitore ha comunque diritto di recuperare il suo credito residuo;
il Cmor infatti non corrisponde al debito esatto che si ha con il precedente fornitore , ma è un indennizzo calcolato sulla media delle ultime 5 fatture di consumo.
Il decreto ingiuntivo opposto riguardava il residuo mancato pagamento della fattura 201193954/ 2022 di euro 8.808,97 relativa a consumi per il periodo gennaio 2022, della fattura 2012002215/2022 di euro 8351,82 relativa a consumi per il periodo febbraio 2022 ,della fattura 230200100212/2022 di euro 183,04 e della fattura 230200100499/ 2022 per interessi moratori per il ritardato pagamento di fatture precedenti di cui alla produzione 7,8,9,10
Avendo percepito l'importo di euro 16.986,82 (somma non contestata da parte opponente),
[...]
,attore sostanziale ,ha la legittimazione di agire, in questo processo , per il restante credito Parte_3
di euro 3670,98
Sulle pretese di Parte_3
Chi agisce per ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria deve provare la fonte negoziale e/o legale dell'obbligazione che si lamenta inadempiuta. ha provato il CP_2 rapporto commerciale inter partes con la produzione del contratto e delle fatture risultate pagate, nonchè dalle comunicazioni di riconoscimento di debito e di offerta di piano di rientro di cui ai doc 15
e 16 di parte opposta
Provato risulta anche il rapporto con il UT LE sia dal contratto di cui alla prod , n 6 di parte opposta .
pagina 4 di 5 Le contestazioni di parte opponente relativamente ai consumi ,ai costi di fatturazione e agli interessi richiesti da risultano del tutto generiche. Non è sufficiente la contestazione Controparte_1 generica della fattura , ma occorre specificare quali sarebbero stati i consumi reali e i costi applicabili rispetto a quelli fatturati ed eventualmente la differenza di consumi e costi tra le fatture azionate e quelle pagate, ritenute in linea.
Parte opposta ha prodotto in giudizio il contratto con il distributore LE e i dati da quest'ultimo rilevati e sulla base dei quali ,la stessa, ha emesso le sue fatture (doc 20 e 21)
Parte opponente non ha allegato quale fosse l'errore dei suddetti dati e quali consumi fossero ritenuti corretti
Solo a seguito delle suddette allegazioni poteva essere autorizzata la nomina di CTU che avrebbe potuto verificare la correttezza di consumi e costi
Ciò premesso l'opposizione va respinta , va revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto CP_1
ha percepito la maggior parte delle somme ingiunte a titolo di indennizzo , ma va dichiarato
[...] il diritto di a percepire il residuo credito azionato Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 53/2023 del TRunale di Milano Rg 40140/2022 non già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento a Parte_1 Controparte_1
-della somma residua del credito azionato di euro 3670,98
-delle spese della procedura monitoria di euro 900,00 per compensi ,euro 145,00 per spese oltre spese generali cpa 4% e iva se dovuta
-delle spese di lite liquidate in euro 2500,00 oltre spese generali cpa 4% e iva di legge se dovuta
Milano, 29 marzo 2025
Il OP
Giovannina Riccardi
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