Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1993, n. 548
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1994
Art. 1. (Prevenzione della fibrosi cistica)
l. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti- obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, da considerarsi malattia di alto interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale della fibrosi cistica;
b) alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica, provvedono anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento complessivo;
c) ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica;
d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonche' della popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;
e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;
f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della malattia per aggiornare la possibilita' di prevenzione, nonche' la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994