Articolo 2854 del Codice civile
Articolo 2853Articolo 2621 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2854.

(Ipoteche iscritte nello stesso grado).

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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