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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 350/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TROPEANO ANNUNZIATA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2020, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione di inabilità - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 22.4.2025 – è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 4. La domanda è infondata.
5. Parte ricorrente denuncia nel ricorso l'insufficiente valutazione, da parte del CTU - chiamato ad indagare in ordine alle patologie del ricorrente in relazione alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità) - di tutte le patologie del ricorrente, tant'è che il calcolo che ne è derivato, è la risultanza di una errata e incompleta valutazione, ed è al disotto dell'effettiva percentuale di invalidità di cui soffre il ricorrente;
6. Orbene, riformulando le percentuali di invalidità secondo il criterio minimo delle percentuali riconosciute dalle tabelle per ogni singola patologia, sostiene che le patologie di cui soffre raggiungono la percentuale del 75%. Parte_1
7. Tali osservazioni, già discusse valutate e ben argomentate dal CTU nella fase dell'ATP, non sono sufficienti ad un rinnovo della perizia già acquisita nella fase preliminare;
pertanto, il ricorso non può essere accolto.
8. Stante la natura della controversia si provvede alla compensazione integrale delle spese del giudizio
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Rigetta il ricorso
- Conferma le risultanze peritali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo
- Compensa per intero le spese di lite.
Lì, 25/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto
e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 350/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TROPEANO ANNUNZIATA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2020, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento della pensione di inabilità - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
3. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 22.4.2025 – è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 4. La domanda è infondata.
5. Parte ricorrente denuncia nel ricorso l'insufficiente valutazione, da parte del CTU - chiamato ad indagare in ordine alle patologie del ricorrente in relazione alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità) - di tutte le patologie del ricorrente, tant'è che il calcolo che ne è derivato, è la risultanza di una errata e incompleta valutazione, ed è al disotto dell'effettiva percentuale di invalidità di cui soffre il ricorrente;
6. Orbene, riformulando le percentuali di invalidità secondo il criterio minimo delle percentuali riconosciute dalle tabelle per ogni singola patologia, sostiene che le patologie di cui soffre raggiungono la percentuale del 75%. Parte_1
7. Tali osservazioni, già discusse valutate e ben argomentate dal CTU nella fase dell'ATP, non sono sufficienti ad un rinnovo della perizia già acquisita nella fase preliminare;
pertanto, il ricorso non può essere accolto.
8. Stante la natura della controversia si provvede alla compensazione integrale delle spese del giudizio
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Rigetta il ricorso
- Conferma le risultanze peritali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo
- Compensa per intero le spese di lite.
Lì, 25/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto
e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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