Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1782 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1782/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CANNIZZARO ELISA ANGELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CURTI PAOLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i figli ed verranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso e paritetico;
i CP_2 Per_1 genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione attinenti la quotidianità, sulle quali ciascuno deciderà autonomamente nei periodi in cui avrà i figli con sé; le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno comunque assunte di comune accordo tra i genitori e dovranno tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
la residenza anagrafica
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Grappa n.8, mentre il domicilio sarà anche presso l'abitazione del padre;
2) i genitori terranno i propri figli per quindici giorni mensili ciascuno con il pernottamento anche presso la casa del papà; nello specifico il papà potrà tenere con sé i propri figli
- per tutti i propri giorni di riposo con pernottamento presso l'abitazione dello stesso e
- per ulteriori tre giorni da individuarsi indicativamente:
• nel primo giorno del primo turno del mattino;
• nel primo giorno del primo turno della notte;
• nel primo giorno del secondo turno del mattino ma per non oltre tre giorni consecutivi, sempre tenendo in considerazione l'interesse dei figli da considerarsi prevalente su ogni altro e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludiche dei minori. Per quanto riguarda i pernottamenti nelle giornate di competenza, qualora il giorno successivo all'ultima notte trascorsa con il papà, questi avesse il turno al mattino, con inizio alle ore 06.00, i figli potranno dormire presso la casa dei nonni o degli zii paterni o gli stessi – o altro soggetto delegato dal papà - dovranno essere presenti quando il genitore lascerà l'abitazione. I figli potranno pernottare nei giorni di competenza del papà, qualora lo desiderassero, presso l'abitazione dei nonni paterni o degli zii paterni. Nei giorni di competenza di ciascun genitore potrà intervenire qualsiasi familiare o delegato del genitore e ciascuno potrà liberamente scegliere, sotto la propria responsabilità, se far pernottare ed presso i nonni o gli CP_2 Per_1 zii ed eventualmente presso l'abitazione di amici e/o compagni di classe o di squadra, previa verifica della necessaria presenza di un adulto. Non prevedendo la sospensione del contatto telefonico serale con il genitore. 3) I figli ed CP_2 Per_1
➢ quanto alle feste Natalizie: a) trascorreranno tale periodo con la madre o con il padre, ad anni alterni, anche con l'eventuale ausilio di nonni e zii, suddividendolo in eguali giorni consecutivi, comprendenti l'uno il Natale, l'altro il Capodanno, con “cambio” il 30 dicembre, qualora un genitore – comunicandolo preventivamente - decidesse di trascorrere con o senza i figli le feste fuori città. Con la precisazione che sarà sospeso quanto previsto al punto 4) in merito al compleanno della mamma del 27.12; ovvero b) trascorreranno con la madre o con il padre, ad anni alterni, le vigilie o le festività per quanto riguarda Natale, Capodanno e Pasqua, tenendo in considerazione i turni di lavoro del papà e le giornate lavorative della mamma quanto alle ferie estive: trascorreranno un minimo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordarsi telefonicamente
/per iscritto preventivamente tra gli stessi, sempre in considerazione dell'interesse dei figli da considerarsi prevalente su ogni altro;
entrambi i genitori durante i periodi di vacanza sopra meglio esposti, potranno portare i figli minori fuori città, previa comunicazione all'altro genitore, e previa comunicazione del recapito telefonico e di indirizzo dove soggiornerà. In tale lasso di tempo dovrà essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore. Detti periodi dovranno essere individuati, previo accordo, entro il 30 aprile di ogni anno o quella diversa data, comunque non oltre il 31 maggio, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Inoltre, i genitori, ogni qualvolta decideranno di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, dovranno darne notizia e fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori, indicando, con congruo preavviso, la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Per tali periodi, le visite previste al punto 2 saranno sospese;
Pag. 2 4) per quanto riguarda il giorno del compleanno dei figli ed – tenuto comunque primariamente in CP_2 Per_1 considerazione la loro volontà - trascorreranno, compatibilmente con i turni di lavoro del papà, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni, consentendo la presenza di entrambi i genitori nel caso in cui, per l'occasione, gli stessi decidano concordemente di organizzare – con spese condivise - la festa di compleanno con i compagni di scuola. Altresì i figli trascorreranno col padre il giorno del suo compleanno nonché la festa del papà. Analogamente, in occasione del compleanno della madre e della festa della mamma i minori resteranno con la madre anche qualora la giornata sia di pertinenza del padre, giornata che verrà recuperata successivamente;
5) in considerazione della permanenza di pari tempo di ed presso la residenza del papà e della CP_2 Per_1 mamma, i signori e non verseranno alcuna somma a titolo di mantenimento per i figli, ciascuno Pt_1 CP_1 provvederà al mantenimento diretto dei minori nel proprio periodo di collocazione;
6) i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro dieci giorni dall'esborso. In particolare non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, mensa), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN. Spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingua extrascolastici. Spese sportive-ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%; i genitori, sin tanto che i figli lo desidereranno, continueranno a far frequentare agli stessi il Campus presso l'Istituto Carlo Alberto. Poiché il sig. è affiliato alla FASCHIM, Fondo Assistenza Sanitaria, potrà essere richiesto il rimborso di Pt_1 tutte le spese mediche sostenute nell'interesse dei figli ed Le somme eventualmente rimborsate, delle CP_2 Per_1 quali dovrà essere data immediata comunicazione alla Signora verranno trattenute dal Sig. testai sino a CP_1 concorrenza dell'importo annuo speso dallo stesso per la affiliazione alla FASCHIM, mentre le eventuali eccedenze saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7) l'assegno unico familiare erogato per i minori e sarà percepito nella misura del 50% ciascuno;
CP_2 Per_1
8) i beni costituenti l'arredo della casa familiare rimarranno anch'essi nella disponibilità esclusiva della signora tuttavia se la stessa decidesse di cambiare casa e di non portarli con sé, il sig. potrà valutare, in CP_1 Pt_1 merito alla camera da letto ed alla cucina, se cederli o dismetterli.
10. i signori e hanno provveduto alla definizione di ogni loro ulteriore questione patrimoniale e di Pt_1 CP_1 non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto contenuto nelle condizioni sopra indicate;
11. i signori e si impegnano a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto scambievole e fruttuosa Pt_1 CP_1 comunicazione tra loro e si obbligano, inoltre a tutelare rispettivamente la figura dell'altro genitore alla presenza dei figli”.
Per il PM
“Visto, il PM si rimette al giudice”.
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono i genitori di nata il [...] ed Parte_1 Controparte_1 Persona_2 Per_3
nato il [...], entrambi minorenni.
[...]
Con ricorso, depositato in data 09/10/2024, ha adito il Tribunale di Novara al fine Parte_1 di ottenere, la modifica delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Novara reso in data 12/01/2023.
si è costituita in giudizio, dando atto di aver raggiunto un accordo con il Sig. Controparte_1 per la definizione del procedimento. Parte_1
Le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il parere del PM è pervenuto in data 30/12/2024. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della prole minorenne. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando a parziale modifica del decreto del Tribunale di Novara reso in data 12/01/2023, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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