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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1225/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Fantera Parte_1
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Viscomi Controparte_1
- Appellata–
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
4206/2024 pubblicata in data 09/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con l'originario ricorso ha adito il Tribunale di Roma, in Parte_1
1 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo nei confronti di Controparte_1 dichiararsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare allo stesso intimato dalla società in data 10.5.2022, con domanda di immediata reintegra nel posto di lavoro presso nonché di pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione o, in subordine, sempre con dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento per sproporzione rispetto ai fatti contestati, la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista per legge o ritenuta di giustizia.
2.Si è costituita in primo grado la società resistente con comparsa chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di €
59.594,14, come da conteggi ivi riportati, a titolo di retribuzione corrisposta al signor dal gennaio 2020 al 23.6.2021 e di quota eccedente Parte_1
l'indennità di malattia a carico dell' allo stesso erogata dal 24.6.2021 CP_2 all'11.5.2022, giorno del licenziamento (nonché di contribuzione ed CP_2 versata nel predetto periodo e di quota parte del TFR accantonato). CP_3
Ha dedotto in fatto la società – quanto alla domanda riconvenzionale - che il dipendente aveva percepito indebitamente la retribuzione e Parte_1
l'indennità di malattia dal gennaio 2020 all'11/05/2022; che, infatti, lo stesso era stato sospeso in via cautelare dall'attività lavorativa, con garanzia della retribuzione, con nota del 24.2.2020 – in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali disposti dalla a seguito di Parte_2 richiesta della società di accertamenti dell'inidoneità lavorativa del dipendente -; che all'esito di tali accertamenti l'UOS di medicina legale della trasmetteva il verbale di visita medico collegiale recante il giudizio Pt_3 di temporanea inidoneità del signor peer mesi 18 - a partire dal Parte_1
23.12.2019 - e che, conseguentemente, la società prorogava la sospensione del lavoratore dall'attività lavorativa fino al 23.6.2021, sempre con la garanzia della retribuzione;
che, successivamente, pervenivano alla società numerosi certificati di ricovero del signor dalla Clinica “LL Parte_1
2 ME” e che, quindi, cessato il periodo di esonero dall'attività lavorativa Parte basato sul giudizio di temporanea inidoneità del Collegio Medico Legale il lavoratore veniva considerato assente giustificato in virtù delle comunicazioni sanitarie prevenienti dalla;
di essere venuta a CP_4 conoscenza solo in data 6.4.2022 – a seguito di trasmissione del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di del 3.5.2021 e del Pt_2
Tribunale del 31.12.2021 da parte del legale del - che dal Parte_1 gennaio 2020 al settembre 2020 quest'ultimo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, che con sentenza del GIP del Tribunale di
Roma del 14.9.2020 il medesimo era stato prosciolto dal delitto di maltrattamenti per vizio di mente e sottoposto alla misura della libertà vigilata e che dal 3.10.2020, dopo la scarcerazione, lo stesso era stato allocato dal DSM presso la struttura terapeutica “LL ME”; che il
Magistrato di Sorveglianza aveva convalidato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno (con obbligo di dimora presso la struttura terapeutica e divieto di allontanarsi senza la preventiva autorizzazione del
Magistrato di Sorveglianza e con obbligo di firma settimanale presso la
Stazione dei Carabinieri) e che il Tribunale di Roma, con ordinanza del
3.12.2021, aveva confermato l'ordinanza del 31.5.2021 del MS di e, a Pt_2 parziale modifica della stessa, autorizzato il ad uscire ogni giorno Parte_1 da LL ME per due ore la mattina e due il pomeriggio, in orario da concordare con il responsabile della comunità a seconda delle esigenze del libero vigilato e del progetto terapeutico;
di essere stata così indotta nell'errore di non poter ricorrere alla sospensione necessaria dal lavoro e dalla retribuzione, stante l'impossibilità oggettiva del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa nel periodo indicato, scaturita dalla sua custodia cautelare in carcere (da gennaio a settembre 2020) e, successivamente, dall'obbligo di dimora con divieto di allontanamento (da ottobre 2020 in poi), misure imposte dalla magistratura penale;
che qualora il datore di lavoro fosse stato a conoscenza di tali restrizioni, avrebbe applicato la sospensione necessaria dal lavoro e dalla retribuzione;
a tal proposito, richiamava la giurisprudenza consolidata di legittimità che stabilisce come lo
3 stato di privazione della libertà personale del lavoratore che impedisce la prestazione configuri una causa di sospensione necessaria del rapporto senza diritto alla retribuzione (Cass. n. 17099/2017, n. 9095/2020, n.
24047/2015).
3. Il Tribunale di Roma, rilevato all'udienza del 10.7.2023 che la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento doveva essere proposta con il e separate le cause, ha rinviato con il rito ordinario la CP_5 decisione sulla sola domanda riconvenzionale e, all'udienza del 9.4.2024, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento di tale domanda, ha condannato il alla restituzione in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 59.594,14.
Ha evidenziato il primo giudice che, sulla base dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ivi richiamato, le misure coercitive cui era stato sottoposto il ricorrente costituivano cause sospensive della prestazione lavorativa autonome e prevalenti su eventuali cause concorrenti che escludevano, in ogni caso, il diritto alla retribuzione ed alla indennità di malattia, essendo pacifico che il signor dal gennaio al settembre Parte_1
2020 era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere e, successivamente, alla misura della libertà vigilata con obbligo di permanenza e cura presso LL ME (misura confermata dal Tribunale di
Sorveglianza, pur se autorizzando il ricorrente all'uscita due ore di mattina e due di pomeriggio), con conseguente condanna dello stesso alla restituzione della complessiva somma di € 59.594,14, come da conteggi in atti, non specificamente contestati.
4 ha interposto appello censurando la sentenza di prime cure Parte_1 sulla base di un unico motivo di gravame rubricato “Erronea, arbitraria ed illegittima valutazione dei fatti di causa”, con il quale impugna la decisione che ha accolto la domanda riconvenzionale della società, ritenendola erronea;
ha dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe mal interpretato la causa delle sue assenze (gennaio 2020 - maggio 2022), attribuendole alle misure coercitive della libertà personale anziché alla sua malattia (disturbo 4 bipolare), che era preesistente all'inizio della vicenda penale (gennaio
2020), tenuto conto che la aveva dichiarato lo stesso Parte_4 temporaneamente non idoneo al lavoro per 18 mesi a far tempo dal
23.12.2019 e che quindi, la malattia era stata la causa primaria di impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa (oltre che la causa primaria della vicenda penale) e che, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non sarebbe confacente a caso di specie, in quanto afferente alla carcerazione preventiva o custodia cautelare.
Conclude chiedendo il rigetto integrale della domanda riconvenzionale avanzata da in primo grado o, in subordine, la Controparte_1 limitazione dell'obbligo di restituzione al solo periodo della custodia cautelare, ossia dal gennaio 2020 sino all'ottobre 2020.
5. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
8. La questione da dirimere oggetto del presente giudizio attiene alla prevalenza della causa che ha determinato l'assenza del lavoratore dalla prestazione e, conseguentemente, il diritto o meno dello stesso alla retribuzione ed alla indennità di malattia.
Questo Collegio rileva che l'orientamento giurisprudenziale consolidato, più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, è uniforme nel ritenere che lo stato restrittivo della libertà personale del dipendente comporti la perdita del diritto alla retribuzione per il periodo in cui esso si protrae (v.
Cass. ord. n. 9095 del 2020; Cass. ord. n. 17099 del 2017, Cass. sent. n.
24047 del 2015, Cass. sent. n.18528/2011, Cass. n.15941/2013).
Ciò è dovuto all'oggettiva impossibilità del soggetto di lavorare, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 2110 c.c.
(infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), per le quali è garantito il
5 diritto alla retribuzione.
Ha affermato, invero, al riguardo il Supremo Collegio che “Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato
- che, non rientrando tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 cod. civ., comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima - analogamente determina la cessazione del trattamento di integrazione salariale a carico della C.i.G. cui sia stato ammesso il lavoratore medesimo, trattamento che, per il fatto di sostituirsi alla retribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro, presuppone la spettanza di questa;
senza che possa operare il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione” (Cass, sent. n. 10087 del 1990, nello stesso senso Cass. sent.
n. 18528 del 2011).
Priva di pregio, quindi, è l'argomentazione dell'appellante in punto di preesistenza del proprio stato di malattia rispetto alla vicenda penale, tenuto conto che nella fattispecie in esame non opera il criterio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo la quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo quella verificatasi prima, trovando tale regola applicazione alle sole causa legali di sospensione tutelate dalla legge, con diritto alla retribuzione.
Né rileva la circostanza, pure evidenziata dall'appellante, che le pronunce della Suprema Corte richiamate dal Tribunale sono relative alla
“carcerazione preventiva (o di custodia cautelare)”, tenuto conto che il giudice di legittimità ha fatto ivi applicazione del principio generale secondo il quale in assenza di una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di 6 assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro (v. Cass. ord. n. 9095 del 2020, relativa peraltro a fattispecie in cui il lavoratore era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari).
Si riporta, in particolare, stralcio dell'ordinanza n. 17099 del 2017 in cui il giudice di legittimità ha affermato che:
“….. 5. che il Collegio ritiene che il ricorso deve essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa
Corte secondo cui "Lo stato di custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione, che si sovrappone alla sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro per cui opera l'art. 97, comma 1, del d.P.R. n.
3 del 1957, e, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, consegue dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro. In detta ipotesi, infatti, la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale od anche solo disciplinare" (Cass. 20321/2016, pronunziata in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, e Cass. 24047/2015, 11391/2014,
15941/2013, 18528/2011, 19169/2006, 3209/2008, 10087/1990);
6. che a dette conclusioni questa Corte è pervenuta osservando che siffatta conseguenza deriva dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata)
7 dal lavoro;
”
Il fatto storico della sottoposizione a misure coercitive della libertà personale, con conseguente impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce, quindi, una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione.
9. Applicando tali principi al caso in esame - pacifica la sottoposizione del signor a misure restrittive della libertà personale (custodia Parte_1 cautelare in carcere dal gennaio al settembre 2020 e, successivamente, da ottobre 2020 e fino all'11 maggio 2022, data di risoluzione del rapporto, la libertà vigilata con obbligo di permanenza presso una struttura terapeutica, con autorizzazione ad uscire ogni giorno per due ore la mattina e due il pomeriggio, in orario da concordare con il responsabile della comunità a seconda delle esigenze del libero vigilato e del progetto terapeutico) e la conseguente impossibilità dello stesso di rendere la prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro - l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata, costituendo le predette misure limitative della libertà personale causa autonome e prevalenti, su eventuali altre cause concorrenti, di sospensione della prestazione lavorativa, inclusa la patologia medica preesistente.
10.Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
11.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del 8 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 15/07/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1225/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Fantera Parte_1
- Appellante -
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Viscomi Controparte_1
- Appellata–
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
4206/2024 pubblicata in data 09/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con l'originario ricorso ha adito il Tribunale di Roma, in Parte_1
1 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo nei confronti di Controparte_1 dichiararsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare allo stesso intimato dalla società in data 10.5.2022, con domanda di immediata reintegra nel posto di lavoro presso nonché di pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione o, in subordine, sempre con dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento per sproporzione rispetto ai fatti contestati, la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista per legge o ritenuta di giustizia.
2.Si è costituita in primo grado la società resistente con comparsa chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di €
59.594,14, come da conteggi ivi riportati, a titolo di retribuzione corrisposta al signor dal gennaio 2020 al 23.6.2021 e di quota eccedente Parte_1
l'indennità di malattia a carico dell' allo stesso erogata dal 24.6.2021 CP_2 all'11.5.2022, giorno del licenziamento (nonché di contribuzione ed CP_2 versata nel predetto periodo e di quota parte del TFR accantonato). CP_3
Ha dedotto in fatto la società – quanto alla domanda riconvenzionale - che il dipendente aveva percepito indebitamente la retribuzione e Parte_1
l'indennità di malattia dal gennaio 2020 all'11/05/2022; che, infatti, lo stesso era stato sospeso in via cautelare dall'attività lavorativa, con garanzia della retribuzione, con nota del 24.2.2020 – in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali disposti dalla a seguito di Parte_2 richiesta della società di accertamenti dell'inidoneità lavorativa del dipendente -; che all'esito di tali accertamenti l'UOS di medicina legale della trasmetteva il verbale di visita medico collegiale recante il giudizio Pt_3 di temporanea inidoneità del signor peer mesi 18 - a partire dal Parte_1
23.12.2019 - e che, conseguentemente, la società prorogava la sospensione del lavoratore dall'attività lavorativa fino al 23.6.2021, sempre con la garanzia della retribuzione;
che, successivamente, pervenivano alla società numerosi certificati di ricovero del signor dalla Clinica “LL Parte_1
2 ME” e che, quindi, cessato il periodo di esonero dall'attività lavorativa Parte basato sul giudizio di temporanea inidoneità del Collegio Medico Legale il lavoratore veniva considerato assente giustificato in virtù delle comunicazioni sanitarie prevenienti dalla;
di essere venuta a CP_4 conoscenza solo in data 6.4.2022 – a seguito di trasmissione del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di del 3.5.2021 e del Pt_2
Tribunale del 31.12.2021 da parte del legale del - che dal Parte_1 gennaio 2020 al settembre 2020 quest'ultimo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, che con sentenza del GIP del Tribunale di
Roma del 14.9.2020 il medesimo era stato prosciolto dal delitto di maltrattamenti per vizio di mente e sottoposto alla misura della libertà vigilata e che dal 3.10.2020, dopo la scarcerazione, lo stesso era stato allocato dal DSM presso la struttura terapeutica “LL ME”; che il
Magistrato di Sorveglianza aveva convalidato la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno (con obbligo di dimora presso la struttura terapeutica e divieto di allontanarsi senza la preventiva autorizzazione del
Magistrato di Sorveglianza e con obbligo di firma settimanale presso la
Stazione dei Carabinieri) e che il Tribunale di Roma, con ordinanza del
3.12.2021, aveva confermato l'ordinanza del 31.5.2021 del MS di e, a Pt_2 parziale modifica della stessa, autorizzato il ad uscire ogni giorno Parte_1 da LL ME per due ore la mattina e due il pomeriggio, in orario da concordare con il responsabile della comunità a seconda delle esigenze del libero vigilato e del progetto terapeutico;
di essere stata così indotta nell'errore di non poter ricorrere alla sospensione necessaria dal lavoro e dalla retribuzione, stante l'impossibilità oggettiva del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa nel periodo indicato, scaturita dalla sua custodia cautelare in carcere (da gennaio a settembre 2020) e, successivamente, dall'obbligo di dimora con divieto di allontanamento (da ottobre 2020 in poi), misure imposte dalla magistratura penale;
che qualora il datore di lavoro fosse stato a conoscenza di tali restrizioni, avrebbe applicato la sospensione necessaria dal lavoro e dalla retribuzione;
a tal proposito, richiamava la giurisprudenza consolidata di legittimità che stabilisce come lo
3 stato di privazione della libertà personale del lavoratore che impedisce la prestazione configuri una causa di sospensione necessaria del rapporto senza diritto alla retribuzione (Cass. n. 17099/2017, n. 9095/2020, n.
24047/2015).
3. Il Tribunale di Roma, rilevato all'udienza del 10.7.2023 che la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento doveva essere proposta con il e separate le cause, ha rinviato con il rito ordinario la CP_5 decisione sulla sola domanda riconvenzionale e, all'udienza del 9.4.2024, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento di tale domanda, ha condannato il alla restituzione in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 59.594,14.
Ha evidenziato il primo giudice che, sulla base dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ivi richiamato, le misure coercitive cui era stato sottoposto il ricorrente costituivano cause sospensive della prestazione lavorativa autonome e prevalenti su eventuali cause concorrenti che escludevano, in ogni caso, il diritto alla retribuzione ed alla indennità di malattia, essendo pacifico che il signor dal gennaio al settembre Parte_1
2020 era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere e, successivamente, alla misura della libertà vigilata con obbligo di permanenza e cura presso LL ME (misura confermata dal Tribunale di
Sorveglianza, pur se autorizzando il ricorrente all'uscita due ore di mattina e due di pomeriggio), con conseguente condanna dello stesso alla restituzione della complessiva somma di € 59.594,14, come da conteggi in atti, non specificamente contestati.
4 ha interposto appello censurando la sentenza di prime cure Parte_1 sulla base di un unico motivo di gravame rubricato “Erronea, arbitraria ed illegittima valutazione dei fatti di causa”, con il quale impugna la decisione che ha accolto la domanda riconvenzionale della società, ritenendola erronea;
ha dedotto l'appellante che il Tribunale avrebbe mal interpretato la causa delle sue assenze (gennaio 2020 - maggio 2022), attribuendole alle misure coercitive della libertà personale anziché alla sua malattia (disturbo 4 bipolare), che era preesistente all'inizio della vicenda penale (gennaio
2020), tenuto conto che la aveva dichiarato lo stesso Parte_4 temporaneamente non idoneo al lavoro per 18 mesi a far tempo dal
23.12.2019 e che quindi, la malattia era stata la causa primaria di impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa (oltre che la causa primaria della vicenda penale) e che, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non sarebbe confacente a caso di specie, in quanto afferente alla carcerazione preventiva o custodia cautelare.
Conclude chiedendo il rigetto integrale della domanda riconvenzionale avanzata da in primo grado o, in subordine, la Controparte_1 limitazione dell'obbligo di restituzione al solo periodo della custodia cautelare, ossia dal gennaio 2020 sino all'ottobre 2020.
5. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
7. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
8. La questione da dirimere oggetto del presente giudizio attiene alla prevalenza della causa che ha determinato l'assenza del lavoratore dalla prestazione e, conseguentemente, il diritto o meno dello stesso alla retribuzione ed alla indennità di malattia.
Questo Collegio rileva che l'orientamento giurisprudenziale consolidato, più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, è uniforme nel ritenere che lo stato restrittivo della libertà personale del dipendente comporti la perdita del diritto alla retribuzione per il periodo in cui esso si protrae (v.
Cass. ord. n. 9095 del 2020; Cass. ord. n. 17099 del 2017, Cass. sent. n.
24047 del 2015, Cass. sent. n.18528/2011, Cass. n.15941/2013).
Ciò è dovuto all'oggettiva impossibilità del soggetto di lavorare, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall'art. 2110 c.c.
(infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), per le quali è garantito il
5 diritto alla retribuzione.
Ha affermato, invero, al riguardo il Supremo Collegio che “Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato
- che, non rientrando tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 cod. civ., comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima - analogamente determina la cessazione del trattamento di integrazione salariale a carico della C.i.G. cui sia stato ammesso il lavoratore medesimo, trattamento che, per il fatto di sostituirsi alla retribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro, presuppone la spettanza di questa;
senza che possa operare il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione” (Cass, sent. n. 10087 del 1990, nello stesso senso Cass. sent.
n. 18528 del 2011).
Priva di pregio, quindi, è l'argomentazione dell'appellante in punto di preesistenza del proprio stato di malattia rispetto alla vicenda penale, tenuto conto che nella fattispecie in esame non opera il criterio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo la quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo quella verificatasi prima, trovando tale regola applicazione alle sole causa legali di sospensione tutelate dalla legge, con diritto alla retribuzione.
Né rileva la circostanza, pure evidenziata dall'appellante, che le pronunce della Suprema Corte richiamate dal Tribunale sono relative alla
“carcerazione preventiva (o di custodia cautelare)”, tenuto conto che il giudice di legittimità ha fatto ivi applicazione del principio generale secondo il quale in assenza di una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di 6 assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro (v. Cass. ord. n. 9095 del 2020, relativa peraltro a fattispecie in cui il lavoratore era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari).
Si riporta, in particolare, stralcio dell'ordinanza n. 17099 del 2017 in cui il giudice di legittimità ha affermato che:
“….. 5. che il Collegio ritiene che il ricorso deve essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa
Corte secondo cui "Lo stato di custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione, che si sovrappone alla sospensione cautelare disposta dal datore di lavoro per cui opera l'art. 97, comma 1, del d.P.R. n.
3 del 1957, e, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, consegue dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro. In detta ipotesi, infatti, la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente, e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell'ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale od anche solo disciplinare" (Cass. 20321/2016, pronunziata in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, e Cass. 24047/2015, 11391/2014,
15941/2013, 18528/2011, 19169/2006, 3209/2008, 10087/1990);
6. che a dette conclusioni questa Corte è pervenuta osservando che siffatta conseguenza deriva dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata)
7 dal lavoro;
”
Il fatto storico della sottoposizione a misure coercitive della libertà personale, con conseguente impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce, quindi, una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione.
9. Applicando tali principi al caso in esame - pacifica la sottoposizione del signor a misure restrittive della libertà personale (custodia Parte_1 cautelare in carcere dal gennaio al settembre 2020 e, successivamente, da ottobre 2020 e fino all'11 maggio 2022, data di risoluzione del rapporto, la libertà vigilata con obbligo di permanenza presso una struttura terapeutica, con autorizzazione ad uscire ogni giorno per due ore la mattina e due il pomeriggio, in orario da concordare con il responsabile della comunità a seconda delle esigenze del libero vigilato e del progetto terapeutico) e la conseguente impossibilità dello stesso di rendere la prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro - l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata, costituendo le predette misure limitative della libertà personale causa autonome e prevalenti, su eventuali altre cause concorrenti, di sospensione della prestazione lavorativa, inclusa la patologia medica preesistente.
10.Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
11.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del 8 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 15/07/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
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