Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 12322/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Di Leone,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12322/2021 R.G.A. Cont. e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Caserta (CE) al Corso Giannone n. 86, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Antonio Cassino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2
nato a [...] il [...], , nato a [...] Controparte_3
(CE) il 24.5.1965, , nato a [...] il [...], Controparte_4
, nata a [...] l'[...], Controparte_5 CP_6
, nata a [...] il [...];
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: scioglimento di comunione ereditaria.
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 18.11.2021, l'attore ha convenuto in giudizio i convenuti per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti, avente ad oggetto l'intero compendio immobiliare già appartenuto al de cuius , Persona_1
con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ciascuno spettante.
A sostegno delle domande avanzate, l'attore ha allegato che:
a) in data 30.10.2009 è deceduto il de cuius , lasciando a sé superstiti il Persona_1
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Controparte_1
b) l'intero compendio immobiliare oggetto di successione è stato sottoposto a sequestro di prevenzione dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione misure di prevenzione, con decreto del 25 marzo 2010, nell'ambito del procedimento penale n. 96/09, nei confronti degli eredi di;
Persona_1
c) con provvedimento del 16.1.2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione misure di prevenzione ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione in favore degli aventi diritto;
d) il compendio immobiliare risulta composto da: - immobili siti nel Comune di Casal di
Principe (CE) (individuati al Catasto al foglio 21, particella 523, sub. 1; foglio 21, particella
523, sub. 2; foglio 21, particella 523, sub. 3; foglio 21, particella 523, sub. 4; foglio 21, particella
523, sub. 5; foglio 21, particella 523, sub. 6); - immobili siti nel Comune di Casagiove (CE)
(individuati al Catasto al foglio 6, particella 5194, sub. 19; foglio 6, particella 5194, sub. 20; foglio 6, particella 5194, sub. 32; foglio 6, particella 5194, sub. 42; foglio 6, particella 5194, sub. 3; foglio 6, particella 5194, sub. 45; foglio 6, particella 5194, sub. 50; foglio 6, particella
5194, sub. 60; foglio 6, particella 5194, sub. 84; foglio 6, particella 5194, sub. 85); - immobili siti nel Comune di Caiazzo (CE) (individuati al Catasto al foglio 28, particella 1; foglio 28, particella 2; foglio 28, particella 3; foglio 28, particella 4; foglio 28, particella 5; foglio 28, particella 6); - immobili siti nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) (individuati al Catasto al foglio 4, particella 609, sub. 17; foglio 4, particella 609, sub. 18); - beni siti nel Comune di
Mondragone (CE) (diritto di enfiteusi sul terreno accatastato al foglio 56, particella 5036; diritto di enfiteusi sul terreno accatastato al foglio 56, particella 5037); - immobili siti nel Comune di
SA RU (CE) (individuati al Catasto al foglio 223, particella 344, sub. 1 e particella 345);
- immobili siti nel Comune di AS TU (CE) (individuati al Catasto al foglio 19, particella 49; foglio 19, particella 287).
In seguito a diversi rinvii disposti per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio, il
Giudice, con provvedimento del 9.5.2023, ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Rinviata nuovamente la causa per consentire all'attore di depositare la documentazione relativa al procedimento di mediazione obbligatorio, il Giudice, con provvedimento del 14.2.2024, ha fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, con provvedimento del 20.6.2024, lette le note scritte depositate dall'attore, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Pag. 2 di 4 Dunque, con provvedimento del 13.11.2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti i quali, benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
3. Ciò posto, la domanda giudiziale di divisione è infondata e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.
Rileva, invero, questo giudice che alcun documento probante la proprietà dei beni immobili oggetto di causa in capo al dante causa delle parti è stato prodotto in giudizio, in particolare dall'attore.
Con l'espressione “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982, n. 6202). Ne consegue che, quale ineludibile conseguenza del principio sopra enucleato, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti abbiano l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale. Inoltre, considerato che la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. – né con pretesi riconoscimenti della controparte (essendo necessario, in “subiecta materia”, l'atto scritto “ad substantiam”, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione), non è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997, n.
11115 e successive conformi).
Nei giudizi in questione, dunque, la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, quanto come oggetto della controversia, e pertanto le parti hanno l'onere di fornire una prova rigorosa della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva. Quanto rilevato preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato di recente ribadito con la pronuncia della S.C.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020, che ha avuto particolare risonanza nella parte in cui si è escluso che al giudice sia preclusa l'acquisizione dei certificati relativi alle
Pag. 3 di 4 trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, ma con la quale si è ribadito che se, per un verso, le parti del giudizio di divisione giudiziale non sono onerate della prova diabolica propria dell'azione di rivendicazione, per altro verso, la prova della proprietà in capo ai condividenti costituisce questione di merito e il relativo onere probatorio deve essere adeguatamente assolto, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza in precedenza richiamata riguardo alla forma scritta.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza al sig. dei beni per i quali è stato chiesto lo scioglimento della Persona_1
comunione.
Alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà in capo al dante causa è stato invero prodotto.
4. Quanto alle spese di giudizio, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023). Attesa la contumacia dei convenuti, pertanto, nulla deve essere disposto in ordina alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta dall'attore, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei convenuti , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ;
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
b) rigetta la domanda avanzata dall'attore;
c) nulla sulle spese di lite.
Aversa, 20.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Di Leone
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