Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7324/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Cristina Borile,
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Tatiana Curreli;
conclusioni dei coniugi: come da verbale di udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto l'accordo di divorzio concluso, in forza di negoziazione assistita, tra i coniugi indicati in epigrafe;
lette le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero, che ha ritenuto di trasmettere gli atti al Presidente di questo Tribunale ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014;
tenuto conto dei rilievi e delle precisazioni fornite dalle parti in udienza dinanzi al giudice
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a TA D'BA (AL) il 2.6.2012, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 30.11.2023, omologata da questo Tribunale il 28.12.2023;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori ed (nati dall'unione coniugale rispettivamente il 3.5.2014 e il Per_1 Per_2
20.6.2016), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a TA D'BA (AL) il 2.6.2012;
OMOLOGA
2 l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“A) La casa familiare sita in Genova, via S. Scorza, 13/9, di proprietà della GNa Parte_1
, resterà nell'esclusiva disponibilità della stessa, che continuerà ad abitarvi insieme ai
[...]
figli ed;
Per_1 Per_2
B) i GNi e concordano sull'affidamento ad entrambi dei Parte_1 Controparte_1
figli minori , nato a [...] il [...], ed , nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
sulla collocazione abitativa prevalente dei minori con la madre, in Genova, via S. Scorza,
13/9.
I genitori concordano altresì che il regime di frequentazione con il padre sia il seguente: a week end alterni dal venerdì all'uscita da scuola al martedì sera dopo cena, occupandosi il padre dell'accompagnamento a scuola e/o attività dei bambini nelle giornate di lunedì e martedì.
Durante il periodo scolastico, nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno, il GN potrà tenere con sé i figli dal lunedì pomeriggio sino al martedì mattina CP_1
quando li riaccompagnerà a scuola.
Sempre durante il periodo scolastico il padre si impegna a tenere con sé i figli presso la casa dei nonni paterni a Genova in tutti i casi in cui il giorno successivo debbano andare a scuola.
Nel caso in cui i bambini non possano andare a scuola per chiusura e/o sciopero e/o altre motivazioni, i genitori si metteranno d'accordo di volta in volta sull'orario in cui il padre prenderà i figli.
I genitori concordano altresì che le vacanze natalizie saranno suddivise in misura tendenzialmente paritaria tra loro e per le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Sono comunque salvi diversi accordi tra genitori.
Il presente accordo sulle modalità di frequentazione genitori-figli si intende avrà decorrenza dal corrente mese di maggio 2025.
3 Il genitore che non ha con sé i bambini potrà effettuare una telefonata quotidiana ai figli quando stanno con l'altro genitore, preferibilmente tra le 19,00 e le 21,00. I coniugi concordano che in caso di impossibilità alla frequentazione del padre, per ragioni di lavoro e/o salute, questi possa recuperare le giornate non fruite, previo accordo sulle modalità con la madre, tenuto altresì conto degli impegni dei bambini;
C) i genitori garantiscono reciprocamente il diritto dei loro figli ad intrattenere rapporti significativi con i nonni materni e paterni nonché con i parenti di ciascun ramo genitoriale ed i nonni potranno occuparsi dei bambini in loro assenza nei rispettivi periodi di frequentazione.
I genitori si impegnano infine a comunicare direttamente e lealmente tra loro evitando di coinvolgere i figli in qualunque questione o contesa che eventualmente dovesse insorgere tra loro in futuro, salvaguardando il valore della bigenitorialialità;
D) il GN corrisponderà alla GNa , quale contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
ed l'assegno mensile di Euro 400,00 al mese (Euro 200,00 per ciascun figlio), Per_1 Per_2
da versarsi integralmente entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Tale importo dovrà essere annualmente aggiornato all'indice ISTAT, a decorrere dal novembre
2025. Le spese straordinarie relative ai due figli minori (per la cui disciplina le parti richiamano il verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.9.16) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
I genitori concordano fin d'ora che i figli possano frequentare almeno uno sport all'anno con suddivisione della spesa al 50% ciascuno.
Il sig. concorda che l'assegno di mantenimento a suo carico per i figli sarà rivisto in caso CP_1
di miglioramento della sua condizione economica previo accordo delle parti sul quantum;
E) i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti, essendo ciascuno di essi titolare di adeguati redditi propri e conseguentemente rinunciano vicendevolmente ad un assegno per il loro mantenimento;
F) i coniugi dichiarano infine di aver provveduto prima d'ora alla definizione e regolamentazione di ogni altro loro rapporto economico e patrimoniale conseguente al matrimonio salvo per ciò che riguarda la cassetta di sicurezza, intestata ad entrambi i coniugi;
4 G) ciascuna parte provvederà al pagamento del compenso e delle spese legali del proprio difensore”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1, parte II, serie A, anno 2012), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5