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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2024, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5142/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 20/11/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nata a [...], il [...], residente a Controparte_1
Castiglione di Andrano (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Raffaele Colluto
- Ricorrente
C O N T R O
- CP_2
Contumace Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 10/5/2022, la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato, senza regolare contratto, dall'1/7/2021 al 6/8/2021 alle dipendenze di presso la abitazione della medesima sita in Castiglione di CP_2
Andrano, Via Milano, n.40, svolgendo le mansioni di baby sitter rientranti nel Per_ livello BS del CCNL personale domestico non convivente in favore di , bambina di tre anni di età e figlia di , dal Lunedì al Venerdì dalle CP_2 ore 5.30 alle ore 10.00, nonché nella sola giornata di Sabato 24/7/2021 dalle ore 5.30 alle ore 13.00 e di essersi occupata di svegliare la bambina, farle fare colazione, lavarla, vestirla, portarla al parco e accompagnarla alla fine dell'orario di lavoro presso la casa della nonna materna, , afferma di Parte_1 aver ricevuto le direttive da come da messaggi Whatsapp versati in CP_2 atti, lamenta di aver ricevuto soltanto il compenso di € 250,00 per il lavoro svolto, di non aver percepito la indennità baby sitter, né la 13° mensilità, né la indennità per ferie non godute, né il Trattamento di Fine Rapporto e rappresenta di aver rivendicato invano il pagamento delle spettanze retributive con lettera raccomandata del 18/10/2021, mai ritirata dalla resistente.
Tanto esposto e lamentato, parte ricorrente sostiene che le è stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di settore e chiede testualmente:
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- accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività Parte_2 lavorativa alle dipendenze della resistente ininterrottamente CP_2 dall'1.7.2021 al 6.8.2021 e che il rapporto dedotto in giudizio si è svolto con le attività, mansioni, orari come avanti descritto;
- condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente, per le causali indicate in narrativa, del complessivo importo di Euro 720,30 per le differenze retributive, le indennità e gli emolumenti indicati in ricorso ed esplicitate nell'allegato conteggio, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso di causa - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la resistente alla integrale ricostruzione della posizione contributiva ed assicurativa di
[...]
presso i competenti Istituti o, in mancanza, ove per qualsiasi ragione Parte_2 ciò non sia più possibile, condannare la suddetta resistente al risarcimento del relativo danno derivantele ex art. 2116 c.c., da quantificarsi anche a mezzo di eventuale C.T.U.
- In tutti i casi di cui sopra, condannare la resistente al pagamento CP_2 di tutte le spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Non si è costituita in giudizio pur avendo ricevuto rituale CP_2 notifica del ricorso a mani proprie, e alla udienza dell'1 Marzo 2023 la stessa è stata dichiarata contumace.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art.
2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia
2 l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Va a questo punto osservato che la convenuta non si è presentata per sottoporsi ad interrogatorio formale alla udienza del 4/10/2023, per la quale era stata ritualmente convocata (con notifica dell'atto a mani proprie), e che all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente procedimento è emersa prova ragionevolmente certa circa la sussistenza del rapporto di lavoro secondo i periodi e le modalità dedotti in ricorso.
Infatti le testi ascoltate per parte ricorrente hanno dichiarato quanto segue.
La teste ascoltata all'udienza del 4/10/2023 ha dichiarato: Testimone_1
“sono sorella della ricorrente;
mia sorella ha Controparte_1 CP_1 lavorato per in via Milano a Castiglione. Io o mia madre CP_2 accompagnavamo al lavoro, più volte mia madre che io, verso le 5,20, CP_1 in quanto alle 5,30 doveva andare al lavoro, e andavamo a CP_2 riprendere mia sorella alle 10,00 del mattino, tranne una volta che lei è rimasta a Per_ lavorare fino alle 13.00. Mia sorella si occupava di , figlia della CP_1 sig.ra , la bambina aveva circa tre anni. Mia sorella la svegliava, le CP_2 preparava la colazione, a volte la portava al parco a giocare. Mia sorella ha lavorato da Luglio al 6 Agosto del 2021; ricordo che il rapporto lavorativo è finito il
6 Agosto perché è andata poi in ferie. ha lavorato da CP_2 Parte_3
Lunedì a Venerdì, tranne il giorno Sabato 24 Luglio in cui mia sorella ha dovuto lavorare fino alle 13,00 perché faceva lo straordinario. CP_2 CP_2 lavorava in un calzaturificio a Casarano. Ricordo che mia sorella ha lavorato
Sabato 24 Luglio perché quel giorno nel paese di Castiglione c'è una sagra. So che mia sorella per il lavoro svolto ha ricevuto da soltanto un acconto di CP_2
250.00 euro, poi avrebbe dovuto ricevere gli altri soldi, circa 750,00 euro, ma non ha avuto nulla. Io sono andata più volte a parlare con per chiederle CP_2 di pagare mia sorella, ma lei non mi dava risposte o addirittura non mi apriva la porta di casa”.”.
3 La teste ascoltata all'udienza del 15/5/2024, ha Testimone_2 dichiarato: “sono cugina di . So che è stata Parte_2 Parte_2 chiamata da a tenerle la figlia nei mesi di Luglio e Agosto 2021, fino
CP_2 al 6 Agosto perché poi è andata in ferie. Ricordo che mia cugina
CP_2 andava a lavorare la mattina alle 5,20 e che veniva accompagnata al lavoro o da mia zia, madre di , o da sua sorella e so che Parte_2 Tes_2 tornava dal lavoro verso le 10.00. Io sono parrucchiera e il negozio in cui lavoro è vicino alla casa della signora e ricordo che quando iniziavo a lavorare
CP_2 Per_ vedevo a volte mia cugina che portava la piccola , figlia della signora ,
CP_2
a casa della nonna. Mia cugina lavorava dal Lunedì al Venerdì. Mia cugina faceva fare colazione alla bambina e poi la portava a volte al parco e poi dalla nonna della bambina. Ricordo che una volta che ho terminato di lavorare alle 13,00
è tornata insieme a me da casa di e la cosa mi è Parte_2 CP_2 sembrata strana, era il giorno di Santa Maria Maddalena, in cui c'è la sagra del paese ed era il 24 Luglio”.
Alla luce di siffatte emergenze istruttorie, deve pertanto ritenersi che
[...] abbia offerto prova di aver svolto lavoro subordinato alle dipendenze CP_1 di nel periodo e negli orari indicati in ricorso, che ella si sia CP_2 attenuta alle direttive della datrice di lavoro come documentato dai messaggi telefonici Whatsapp allegati al ricorso e che le mansioni espletate dalla medesima siano effettivamente riconducibili al livello B del CCNL del rapporto di lavoro domestico dell'8/9/2020 allegato al ricorso.
Infatti, il predetto CCNL, allegato al ricorso, nell'art.9 (“Inquadramento dei lavoratori”) pone nel livello B Super il profilo di “Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Si ritiene dunque che dalle dichiarazioni testimoniali sia emersa prova del diritto della ricorrente alle somme rivendicate per differenze retributive dovute per l'intero periodo lavorativo invocato, a titolo indennità baby sitter (l'art.34, terzo comma, del CCNL sopra citato prevede che “sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito l'assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all'art.35, anche l'indennità mensile di cui alla successiva
Tabella H). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore”), a titolo di 13° mensilità e a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto, atteso che, ai sensi dell' art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di
4 lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato, onere che nella specie non è stato assolto, stante la contumacia di parte convenuta.
Circa la quantificazione delle somme spettanti, ritiene il giudicante di aderire ai conteggi versati in atti, ove si è tenuto conto dell'inquadramento spettante alla ricorrente (nel livello B Super, per come sopra accertato) e della retribuzione contrattuale corrispondente (per come risultante dalla contrattazione collettiva allegata in atti).
Pertanto, la parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 720,30 a titolo di differenze retributive, di cui €
59,82 a titolo di trattamento di fine rapporto (infatti, la somma riconosciuta come spettante nel conteggio allegato al ricorso è pari a complessivi €970,30, dai cui vanno detratti € 250,00 che la ricorrente dichiara nel punto 6 dell'atto introduttivo del giudizio di aver già ricevuto, poichè nel predetto conteggio non è indicato alcun importo sotto la voce “percepito”, e pertanto 970,30 – 250,00 =
720,30).
Le somme suddette vanno maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate.
La regolarizzazione della posizione contributiva segue per legge, non potendo in questa sede pronunciarsi che una condanna generica e non specifica sotto il profilo previdenziale, non essendo stato convenuto in giudizio l' (cfr. CP_3
Cassazione sentenza n.19398 del 15/9/2014).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 720,30, di cui € 59,82 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
641,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 20 – 21 Novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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