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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24662/2022 promossa da:
, difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
CAPELLUPO BENITO, DI GIROLAMO ELISA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so Francia n. 3
ATTORI contro difesa dall'avv. VAIRA CARLO, ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio in Torino, Via Bertola n. 59 10122
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via istruttoria accogliere le istanze istruttorie formulate in sede di memoria ex art 183 comma VI, n. 2 c.p.c.; in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro Controparte_2 de quo, accertata e dichiarata l'operatività dell'art. 302 Cod. Assicurazioni, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_3 designata dalla CONSAP per la Regione Liguria per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
1 Caccia, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio dai Sigg. , Parte_1
e a causa del decesso del loro congiunto , nella di Euro 516.456,90 di Parte_3 Parte_2 Persona_1 cui Euro 172.016,62 pro quota, ovvero nella somma che sarà riconosciuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con piena vittoria di spese di lite, esposti, compenso professionale, rimborso spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge.
Per parte convenuta CP_1
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che - in qualità di Impresa designata per la Liguria dal Fondo Controparte_3 di Garanzia per le Vittime della Caccia - dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria
Disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento penale R.G.N.R. 13158/2020 Tribunale di Genova
Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie attoree per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c.
Nel merito
In via preliminare
Dare atto che - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione Controparte_4 dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia - riserva l'azione di regresso e/o rivalsa verso per quanto dovesse essere tenuta a corrispondere a parte ricorrente Controparte_2
Accertare e dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva di - in Controparte_4 qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Caccia -, per i motivi di cui in atti e per l'effetto
Assolvere - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Controparte_4
Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia -, da ogni avversaria pretesa
In via principale
Respingere le domande tutte di parte ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto
Assolvere - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Controparte_4
Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia -, da ogni avversaria pretesa
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Accertare e dichiarare la colpa concorrente paritetica di ovvero dichiarare la responsabilità di Persona_1 nei limiti del 50% per i motivi di cui in atti e per l'effetto Controparte_2
Contenere l'eventuale condanna di SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia -, nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile a PARABOSCHI Mirko, con deduzione delle somme tutte ricevute da UNIPOLSAI S.p.a. e di cui alla somma a titolo di provvisionale, e nei limiti del massimale di legge
In ogni caso
2 Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, per entrambi i gradi di
giudizio, come da nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui
compensi imponibili.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a in data Controparte_1
11.01.2023, e a in data 28.01.2023, Controparte_2 Parte_1 [...]
e rappresentavano i seguenti fatti. Parte_2 Parte_3
• e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente moglie e figli di deceduto in data 22.11.2020 (erroneamente Persona_1
indicata in atti 22.10.2020), dopo essere stato ferito mortalmente con un colpo di arma da fuoco durante una battuta di caccia in Località Brasile di Bolzaneto (Genova).
• Il giorno 22.11.2020 alle ore 8.00 circa, il cacciatore con regolare tesserino CP_2 venatorio e porto d'armi, aveva organizzato con gli amici e una Parte_4 Parte_5
battuta di caccia nella zona boschiva adiacente la Cappella di Brasile in Località Bolzaneto.
• Il portava con sé per la caccia, una carabina modello BA 13 cal 308 Winchester con CP_2
canna rigata ed un fucile appartenente a calibro 12. Pt_4
• Quella mattina il si appostava nel bosco dietro un cespuglio, mentre gli amici CP_2 [...]
e che erano con lui, proseguivano per stanare anch'essi gli animali. Pt_4 Parte_5
• Dopo pochi minuti, sentiti dei rumori, esplodeva con la propria carabina un Controparte_2 colpo che attingeva , il quale si trovava a circa 20 metri di distanza, anch'esso Persona_1 appostato per un'autonoma battuta di caccia.
• Il proiettile colpiva il nella zona scapolare destra e fuoriusciva dalla zona Parte_2
sottoclaveare destra, cagionando la frattura della II e IV costa ascellare, la frattura del V e VI costa paravertebrale destra, la lacerazione del lobo medio e del lobo inferiore del polmone destro con infarcimento emorragico del parenchima e dell'ilo; a seguito del colpo, il Parte_2
decedeva nell'arco di dieci minuti.
• Dopo lo sparo, il avvedutosi di aver colpito un uomo invece di un animale, CP_2
scappava insieme ai suoi amici omettendo di prestare soccorso alla vittima e ritornava sul luogo del sinistro soltanto in un momento successivo.
3 • Dall'analisi dimensionale e morfologica del foro di ingresso rilevato sul cadavere del , Parte_2
emergevano elementi di compatibilità con il diametro di 7,82 mm del proiettile assemblato sulla cartuccia ca. 308 winchester, cui è camerata la carabina Bergara modello BA13, poi sequestrata dagli Organi di Polizia a unitamente ai proiettili ad altri armamenti e al Controparte_2
libretto di porto d'armi di Controparte_2
• Per la morte di , erano indagati dalla Procura della Repubblica di Genova, Persona_1
e rinviati poi a giudizio (procedimento penale Controparte_2 Parte_5 Parte_4
R.G.N.R. 13158/2020 – R. G.I.P. 1199/2021).
• Il imputato dei reati di cui agli artt. 589 e 593 e 61 n. 2 c.p., in sede di interrogatorio CP_2
con il PM, ammetteva la propria responsabilità.
• Il RA dichiaratosi colpevole dei reati ascritti, era condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 c.p., ed alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 593 e 61 n. 2 c.p., oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in separata sede civile), con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 200.000,00 in favore di ciascun soggetto e alla rifusione delle spese di costituzione nel giudizio penale.
• e sottoscrivevano con gli odierni attori, moglie e i figli del , costituiti Pt_4 Pt_5 Parte_2
parte civile nel procedimento penale, una scrittura privata per il risarcimento del danno.
• Al momento dell'evento, il era privo di copertura assicurativa sebbene obbligatoria CP_2
per legge.
Gli attori chiedevano quindi di accertare la responsabilità di per il decesso del Controparte_2
e, accertata altresì l'applicabilità dell'art. 302 Cod. ass. priv., chiedevano di condannare Parte_2
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Liguria per la liquidazione dei CP_1
danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, patiti iure proprio e quantificati nei limiti del massimale di legge per il Fondo di Garanzia e cioè in € 516.456,90 oltre rivalutazione e interessi, o altra maggiore o minore somma.
Si costituiva la in qualità di Impresa Controparte_4 Controparte_3
Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Caccia, che svolgeva le seguenti difese.
• In via preliminare chiedeva disporsi il mutamento del rito.
4 • Eccepiva il difetto di legittimazione passiva perché la copertura assicurativa può operare soltanto quando l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle prescrizioni legge, sia in merito al tipo di armi ammesse per la caccia, sia con riferimento al possesso di licenza e ai periodi di apertura della caccia. Nel caso di specie, il si era apprestato alla caccia CP_2
del cinghiale in un periodo in cui la stessa non era ammessa, stava utilizzando un'arma non consentita e non è stato provato che fosse in possesso di regolare tesserino. La verifica in merito alla legittimità e regolarità dell'attività di caccia deve altresì essere svolta con riguardo al danneggiato, tenuto, al pari del RA, al rispetto delle prescrizioni di legge.
• Eccepiva un concorso colposo del ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del Parte_2
50%, poiché il medesimo aveva una protesi all'arto inferiore ed era privo di indumento ad alta visibilità che lo avrebbe reso visibile ad altri cacciatori;
rilevava inoltre l'assenza di prova in merito al possesso da parte del , di regolare tesserino per lo svolgimento Parte_2 dell'attività venatoria.
• Contestava infine la quantificazione del danno non patrimoniale che non può essere totalmente presunto, e del danno patrimoniale perché non provato stante l'assenza di prova in merito alla incapacità patrimoniale/reddituale sia della moglie che del figlio maggiorenne.
Rilevava inoltre che gli attori avevano già percepito dalla € 100.000, Controparte_5 somma da detrarre dall'eventuale risarcimento riconosciuto agli attori.
Chiedeva quindi di accertare la carenza di legittimazione passiva e in via principale di respingere la domanda attorea. In via subordinata, di condannare la nei limiti della quota di CP_1
responsabilità ascrivibile al con deduzione delle somme tutte ricevute da CP_2 Controparte_5
e nei limiti del massimale di legge.
Non si costituiva sebbene regolarmente citato. Controparte_2
Con ordinanza del 3.5.2023, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, assegnando contestualmente alle parti termine per il deposito di memorie.
La causa era trattenuta in decisione in data 16.01.2025, senza svolgere attività istruttoria, con assegnazione di un termine di 50 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di 20 giorni per la replica.
****
5 ha contestato: CP_1
a. di essere legittimata passiva;
b. ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza penale oltre che un concorso colposo del;
Parte_2
c. ha contestato il quantum.
a. Sulla legittimazione passiva di CP_1
in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, ha
[...]
contestato di essere legittimata passiva nel presente giudizio perché la garanzia assicurativa opererebbe soltanto nel caso di esercizio dell'attività venatoria in conformità alle prescrizioni di legge;
cosa che in questo caso non sarebbe avvenuta, avendo il svolto consapevolmente attività di caccia in CP_2
modo illegittimo e contrario alle norme di legge e alle disposizioni regionali:
- il convenuto stava utilizzando un'arma non prevista dalla legge sulla caccia;
- il giorno dell'evento, il stava svolgendo attività di caccia ai cinghiali nonostante non CP_2
fosse consentita;
il tutto in violazione delle previsioni di cui alla legge 157/1992, del Decreto del Dirigente Regione
Liguria n. 2427/20 del 21.04.20, sulla sospensione della caccia di selezione in concomitanza con il periodo di svolgimento della caccia in forma collettiva (4/10/20-2/1/21), e dell'art. 4 Regolamento
Regionale 3/2016 per la caccia di selezione al cinghiale.
Alla luce di tutti queste considerazioni, la convenuta rilevava che l'attività esercitata quel giorno dal non poteva considerarsi venatoria ai fini dell'art. 302 CdA, perché non era stata svolta CP_2
secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi previsti dalla legge.
Con riferimento all'inoperatività della assicurazione, la convenuta richiamava nei propri atti giurisprudenza di merito e di legittimità.
La tesi di parte convenuta non può essere condivisa.
L'art. 302 CdA prevede: 1. Il , costituito presso la Controparte_6
CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
6 c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
Sicché, l'intervento del Fondo di Garanza Vittime della Caccia è previsto quando i danni sono stati cagionati nell'esercizio di attività venatoria e quando ricorre almeno una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) o c).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi che giustificano la legittimazione della quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia nel presente CP_1
giudizio.
- Risulta documentalmente dalla prova atipica che qui può essere utilizzata e che nel merito non viene contestata da parte convenuta, che, il giorno dell'evento, il stesse CP_2
svolgendo attività venatoria insieme ad alcuni amici. Tale circostanza si evince sia dai verbali di interrogatorio resi dinanzi al PM, sia dal contenuto della sentenza penale di condanna emessa nei confronti del (doc. 12 ricorso). In particolare, nel verbale CP_2
di interrogatorio del (doc. 9 del ricorso) si legge: questa mattina alle ore 06:00 CP_2
avevo appuntamento con dalla rotonda di Bolzaneto in quanto avevamo Parte_4
organizzato una battuta di caccia sulle alture di “Brasile”… io sono abilitato per la caccia
a selezione e sono iscritto al registro per la caccia organizzata in squadra…abbiamo percorso insieme un sentiero e giunti sul posto indicato agli Agenti di Polizia io mi sono appostato mentre e hanno proseguito nel sentiero. ADR dopo alcuni minuti ho Pt_4 Pt_5
sentito il verso di un cinghiale tipico di quando attacca un cane provenire da valle e dopo poco ho notato una macchina scura alla mia destra, quindi per intenderci direzione delle auto, dirigersi verso monte. ADR preciso che verso monte vi era una fitta vegetazione composta prevalentemente di rami e tronchi prive ovviamente di foglie ed io ho intravisto ad una distanza di circa 10 metri una sagoma scura che poteva essere un cinghiale. A quel punto ho imbracciato la carabina per osservare meglio con l'ottica ma non sono riuscito a vedere nulla. Ad occhio nudo ho notato questa macchia spostarsi verso destra, ed allora ho reimbracciato il fucile, ed ho potuto vedere tramite l'ottica che si trattava effettivamente di un cinghiale di cui sono riuscito anche a notare distintamente le setole. Ho risentito anche il tipico verso. A quel punto ho sparato un colpo e ho sentito il tipico gemito dell'animale che viene colpito. Mi sono quindi spostato sul sentiero per qualche metro risalendo verso
l'alto per qualche metro. Ho subito notato una persona stesa in terra con il capo rivolto verso di me che non si muoveva.
7 L'attività descritta dal dinanzi al PM corrisponde alla definizione di esercizio CP_2 venatorio di cui all'art. 12 Legge 157/1992 che infatti prevede:
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare
o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica
o di attesa della medesima per abbatterla.
È evidente, dalla lettura della dichiarazione sopra riportata che la morte del sia stata Parte_2
cagionata proprio durante l'esercizio di attività venatoria ed in particolare nel momento in cui il era appostato, munito di arma, in attesa di colpire un animale selvatico che peraltro CP_2
aveva sostenuto di aver sentito o in qualche modo individuato tra la boscaglia.
- Il titolare di tesserino per l'attività di caccia (prodotto doc. 4 allegato al ricorso) era CP_2 privo di copertura assicurativa obbligatoria per l'attività venatoria, circostanza mai contestata da e pertanto sussiste anche il presupposto ex art. 302 Cod. Ass. lettera b). CP_1
Non assumono invece rilevanza, al fine di escludere la legittimazione passiva di le CP_1
eccezioni sollevate dalla medesima in merito al fatto che il stasse svolgendo attività CP_2
venatoria in modo del tutto illegittimo;
circostanza questa che non vale in alcun modo ad escludere la copertura assicurativa ex art. 302 Cod. Ass.
- L'art. 302 CdA non prevede alcuna esclusione della copertura assicurativa da parte del Fondo di
Garanzia Vittime della Caccia in caso di illegittimità/illegalità dell'attività venatoria svolta dal danneggiante.
- Il legislatore anzi ha previsto l'intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia anche e soprattutto, in caso di illegittimità/illegalità della condotta del danneggiante, nella parte in cui stabilisce un intervento del Fondo in caso di mancata identificazione del responsabile civile
(lettera a art. 302 CdA) – che potrebbe ad esempio essersi dato alla fuga e rispetto al quale non sarebbe quindi possibile fare alcuna verifica in merito all'illegalità della condotta –; nonché nell'ipotesi di assenza della garanzia assicurativa (art. 302 CdA lettera b), come in questo caso, condotta evidentemente illegittima e contraria alla legge che impone, infatti, un obbligo per chi si appresta all'esercizio di attività venatoria, di munirsi di assicurazione per la RC.
- La ratio dell'art. 302 CdA è dunque chiaramente quella di assicurare in via prioritaria al danneggiato il risarcimento del danno patito a causa della condotta illecita altrui, salvo l'eventuale e successivo esercizio dell'azione di regresso da parte del Fondo nei confronti del responsabile civile.
8 - Ove invece, si accogliesse la tesi di parte convenuta, si arriverebbe all'esito paradossale per cui in tutti i casi di attività venatoria illegittima o illegale, il danneggiato si vedrebbe sempre rifiutato il risarcimento sia da parte delle assicurazioni private - con le quali il danneggiante ha contratto la polizza obbligatoria per legge e nei cui confronti, peraltro, egli ha azione diretta ai sensi dell'art. 12 Legge 157/1992 -, sia dal Fondo di Garanzia istituito dalla legge proprio allo scopo di risarcire i danni arrecati ai terzi nell'esercizio di attività venatoria nell'ipotesi in cui ricorrano i requisiti ex art. 302 Cod. Ass.
- Ne consegue quindi che, al pari di quello che accade nell'ambito della circolazione stradale, al danneggiato non possono essere opposte limitazioni o eccezioni di inoperatività della polizza, - nel caso in cui il danneggiante sia munito di assicurazione -; né il Fondo di Garanzia può opporgli eventuali eccezioni - comunque non previste dalla legge - di illegittimità/illegalità della condotta del danneggiante, attesa la funzione del Fondo di assicurare al danneggiato il risarcimento laddove esso non possa essere in altro modo conseguito anche in ragione della condotta altrui illecita o illegittima;
e ciò al pari di quanto accade nel caso del Fondo di garanzie per le vittime della strada. Tutte queste circostanze non rilevano nel rapporto con il terzo danneggiato che deve evidentemente provare solo il danno subito e l'altrui responsabilità; tuttalpiù possono rilevare nel rapporto interno tra l'assicurazione e l'assicurato – a cui certamente le previsioni contrattuali di polizza e le eventuali limitazioni della garanzia possono essere opposte ove previste e sottoscritte dall'assicurato –, nonché nell'eventuale azione di regresso del Fondo nei confronti del responsabile civile.
- Il principio appena espresso trova conferma anche alla luce della giurisprudenza citata da parte convenuta nei propri atti, che riguarda vicende diverse da quella che ci occupa in cui ad entrare in gioco era proprio il rapporto contrattuale tra l'assicurato e l'assicurazione, che invece evidentemente non interessa la vicenda che ci occupa in cui non viene in rilievo alcun rapporto assicurativo.
L'eccezione va pertanto respinta con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva della in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, ai sensi CP_1
dell'art. 302 CdA.
b) Sulla responsabilità del e sul concorso colposo del CP_2 [...]
non ha contestato che il sia stato ucciso in data 22.11.2020, dal Parte_6 Parte_2
con un colpo di arma da fuoco. CP_2
9 Tuttavia, ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza penale, nonché un concorso colposo del perché Parte_2
• non vi è prova che stesse svolgendo attività venatoria in modo regolare, né è stato provato il possesso di tesserino di caccia;
• il aveva una protesi e non indossava indumenti ad alta visibilità. Parte_2
Dagli atti del procedimento penale depositati in questo giudizio, emerge chiaramente la responsabilità di per il decesso del : sin dalle indagini preliminari, il Controparte_2 Parte_2
aveva ammesso gli addebiti di omicidio colposo e omissione di soccorso per cui è stato poi CP_2
definitivamente condannato con sentenza penale di primo grado, appellata dal soltanto in CP_2
punto quantificazione della pena e non anche in punto responsabilità su cui deve, pertanto, ritenersi che si sia formato il giudicato.
Pertanto, stante l'esito del giudizio penale e la completezza degli accertamenti anche tecnici
(esempio consulenza in materia balistica) svolti in quella sede, deve ritenersi provata la responsabilità del per il decesso del . CP_2 Parte_2
Non si ritiene invece fondata l'eccezione di in merito al concorso colposo della CP_1
vittima.
➢ Non è emerso né in questo giudizio, né tantomeno in sede penale alcuna prova in merito all'asserita illegittimità dell'attività venatoria svolta dal , accertamento peraltro Parte_2
irrilevante ai fini di questo giudizio;
in ogni caso, a fronte della contestazione della convenuta, parte attrice ha documentalmente provato che il possedeva un regolare tesserino per Parte_2
la caccia prodotto in questo giudizio sub doc. 22 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
➢ Non è rilevante la circostanza che il avesse una protesi all'arto inferiore che non può Parte_2 in alcun modo aver influito sull'evento morte che è pacificamente dipeso da un colpo di arma da fuoco che ha attinto il all'improvviso e senza che questi potesse accorgersene o Parte_2
scappare. Il fatto di essere munito di protesi non può quindi certamente integrare un concorso colposo della vittima o aver avuto alcuna efficienza causale nella morte.
➢ Non è parimenti dirimente l'eccezione in merito al fatto che il , il giorno del decesso, Parte_2
non indossava abiti ad alta visibilità. non ha indicato alcuna disposizione di legge che imponga a chi esercita attività CP_1
venatoria di indossare indumenti ad alta visibilità; pertanto, non è provato che vi fosse un obbligo per il di indossarli nel caso di specie. Parte_2
10 Si osserva inoltre che, come si legge nella sentenza penale (doc. 12 pag. 5), il aveva CP_2
spontaneamente dichiarato di aver sentito rugnare un cinghiale e di aver visto, prima con il cannocchiale e poi anche ad occhio nudo, in mezzo alla boscaglia una bestia grigia e convinto che la taratura andasse bene e visto l'animale scrollarsi, sparava, salvo poi scoprire che si trattava di un uomo e non di un animale.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal in sede penale, può essere accaduto o che il CP_2
abbia effettivamente avvistato un animale e poi nel prendere la mira, ha colpito il CP_2
invece del cinghiale;
oppure che il convenuto ha creduto di vedere un cinghiale e Parte_2 invece davanti a lui c'era una persona. Nel primo caso, se il ha potuto notare – CP_2
anche a occhio nudo - in mezzo alla boscaglia l'animale che, sebbene di grosse dimensioni, ha una sagoma certamente diversa da quella di un uomo adulto, ben avrebbe potuto notare il tenuto anche conto che il sinistro è avvenuto al mattino, verso le 8.00, e quindi in Parte_2
condizioni di migliore visibilità; se invece il ha solo creduto di aver visto un CP_2
animale, allora ha sparato in modo del tutto avventato sebbene non fosse sicuro di che cosa avrebbe colpito, invece di attendere e far partire il colpo soltanto ove fosse stato sicuro della presenza del cinghiale. In entrambi i casi, una maggiore prudenza e cautela nell'uso del fucile, avrebbe senz'altro l'evento infausto.
Per questi motivi
non si ritiene che sussista alcun concorso colposo della vittima nell'evento infausto.
c) Sui danni
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
1) danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
2) danno patrimoniale da lucro cessante.
1) Sul danno non patrimoniale ha contestato la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale poiché non CP_1
sarebbe stato sufficiente provato dagli attori.
La contestazione non è fondata.
Secondo la giurisprudenza costante che si condivide, L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o
11 ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo. (Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3904)
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta dalla moglie e dai figli del Parte_2
rispetto ai quali, in qualità di componenti della cd. famiglia nucleare (cfr. stato di famiglia doc. 1 ricorso), il rapporto con , marito e padre degli attori, può ritenersi certamente presunto. Gli Parte_2
attori hanno comunque allegato alcune fotografie di famiglia e biglietti di auguri scritti dai genitori ai figli, per occasioni di festa.
Non è stata invece fornita da alcuna prova contraria in merito all'inesistenza di un CP_1
legame affettivo tra gli attori e il o ad una diversa e minore intensità di tale rapporto Parte_2
familiare, con la conseguenza che il danno deve ritenersi provato in via presuntiva.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è eseguita avendo riguardo ai parametri di cui alle Tabelle di AN (edizione 2024) in uso presso questo Tribunale, con la precisazione che per ciascun attore sono riconosciuti 30 punti per il parametro E, in ragione dello stretto legame di parentela che fa presumere non solo una frequentazione quotidiana, ma anche la condivisione di momenti di festa e di ricorrenze nell'ambito della vita famigliare;
considerato altresì la particolare sofferenza patita dalla moglie del e in particolare dai figli più giovani, per la Parte_2
perdita del marito e del padre in una circostanza assolutamente improvvisa e violenta.
Il danno è pertanto calcolato come segue:
per (moglie del ) Parte_1 Parte_2
A età del al momento del decesso avvenuto il 22.11.2020: 58 anni = 18 punti Parte_2
B età della moglie al momento del decesso del : 48 anni = 20 punti Parte_2
C = 16 punti perché erano sposati e convivevano insieme ai loro figli
D sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti (due figli)
E = 30 punti.
Totale = 96 punti per € 3.911,00 = € 375.456,00 che devalutati da oggi al giorno del decesso corrispondono ad € 316.306,66; tale importo è rivalutato dalla data del decesso fino al pagamento dell'acconto (21.05.2021 doc. 20 ricorso) in € 321.397,15; da tale importo è detratto l'acconto di €
12 33.333,33 e così per € 288.063,82 che rivalutati dal pagamento dell'acconto ad oggi corrispondono ad
€ 366.829,23 (di cui € 48.682,79 per rivalutazione ed € 30.082,62 per interessi).
per (figlia del ) Parte_2 Parte_2
A età del al momento del decesso avvenuto il 22.11.2020: 58 anni = 18 punti Parte_2
B età della figlia al momento del decesso del : 15 anni = 26 punti Parte_2
C = 16 punti perché conviveva insieme ai genitori ed al fratello
D sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti (madre e fratello)
E = 30 punti.
Totale = 102 punti per € 3.911,00 = € 398.922,00. Tale somma va tuttavia ridotta ad €
391.103,18 che è l'importo massimo liquidabile con le Tabelle di AN, atteso il fatto che non sono state dedotte dagli attori circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale importo, circostanze che non possono essere desunte dalla giovane età di di cui si è già tenuto conto in Pt_2
sede di quantificazione. La somma di € 391.103,18 devalutata da oggi al giorno del decesso corrisponde ad € 329.488,78; tale importo è rivalutato dalla data del decesso alla data del pagamento dell'acconto (25.05.2021 cfr. doc. 20 ricorso) in € 334.791,78; da tale importo è detratto l'acconto di €
33.333,33 e così per € 301.458,45 che rivalutati dal pagamento dell'acconto ad oggi corrispondono ad
€ 383.880,19 (di cui € 50.946,48 per rivalutazione ed € 31.475,26 per interessi).
per (figlio del ) Parte_3 Parte_2
A età del al momento del decesso avvenuto il 22.11.2020: 58 anni = 18 punti Parte_2
B età del figlio al momento del decesso del : 21 anni = 24 punti Parte_2
C 16 punti perché conviveva con i genitori e la sorella
D sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti (madre e sorella)
E = 30 punti.
Totale = 100 punti per € 3.911,00 = € 391.100,00 che devalutati da oggi al giorno del decesso corrispondono ad € 329.486,10; tale importo è rivalutato dal giorno del decesso al pagamento dell'acconto (21.05.2021 cfr. doc. 20 ricorso) in € 334.788,69; da tale importo è detratto l'acconto di €
33.333,33 e così per € 301.455,36 che rivalutati dal pagamento dell'acconto ad oggi corrispondono ad
€ 383.882,42 (di cui € 50.945,96 per rivalutazione ed € 31.481,10 per interessi).
2) Sul danno patrimoniale
Gli attori hanno infine chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante atteso
13 che il era in famiglia l'unico percettore di reddito da lavoro;
a tal fine hanno prodotto la Parte_2
dichiarazione dei redditi 2019 (doc. 21 ricorso).
ha contestato la risarcibilità di questa voce di danno poiché non sarebbe dimostrata CP_1
l'assenza di capacità reddituale della moglie e del figlio maggiorenne che allo stato non risulta neppure essere più a carico della madre (cfr. dichiarazione dei redditi doc. 25 attori). Parte_1
In merito a tale voce di danno si osserva che gli attori sono legittimati alla domanda poiché è previsto ex lege un obbligo di mantenimento e contribuzione ai bisogni della famiglia, nonché in ragione della nozione di fatto di comune esperienza secondo cui chi vive in una famiglia e percepisce reddito, contribuisce con questo al ménage familiare.
Tuttavia, nel caso di specie, vanno fatte le seguenti considerazioni.
• L'art. 302 comma 2 CdA prevede: 2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento
è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In sostanza quindi, la norma consente il risarcimento del danno da lucro cessante soltanto per i familiari del de cuius che siano stati conviventi a suo carico.
• Nel caso che ci occupa risulta documentalmente dalla dichiarazione dei redditi 2019 (modello
730/2020) – cioè l'ultima dichiarazione fatta dal prima del decesso - che Parte_2
moglie del de cuius, era convivente a carico del , così come lo Parte_1 Parte_2
era la figlia che al tempo del decesso del padre aveva 15 anni;
non risultava Parte_2
invece tra i conviventi a carico , figlio del de cuius che al tempo del decesso Parte_3
del padre aveva 21 anni ed evidentemente era già indipendente dal punto di vista reddituale, motivo per cui non risultava più nella dichiarazione dei redditi del genitore. In ragione di ciò, deve ritenersi che il risarcimento del danno da lucro cessante possa essere riconosciuto soltanto in favore di e in qualità di familiari a carico;
mentre nulla Parte_1 Parte_2
14 vada liquidato in favore di . Pt_3
• Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale, questa va operata facendo applicazione, come previsto dall'art. 302 CdA, delle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e della tabella 7 di cui al Decreto 22 novembre 2016
(Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché' istruzioni per l'uso delle medesime), pertanto il calcolo
è il seguente:
▪ per : reddito annuo del risultante dall'ultima dichiarazione Parte_1 Parte_2 dei redditi e cioè € 29.604,00 per 0,50 = € 14.802,00 per 25,0100 ossia il coefficiente di capitalizzazione tenuto conto dell'età della moglie al momento dell'evento (48 anni) = €
370.198,02; questo importo va devalutato da oggi alla data dell'evento (22.11.2020) è pari ad € 311.877,02 e rivalutato dal sinistro ad oggi corrisponde ad € 403.338,10 (di cui
€ 58.321,00 per rivalutazione ed € 33.140,08 per interessi).
▪ per : reddito annuo del risultante dall'ultima dichiarazione dei Parte_2 Parte_2 redditi e cioè € 29.604,00 per 0,20 = € 5.920,80 per 5,2378 ossia il coefficiente di capitalizzazione tenuto conto dell'età della figlia al momento dell'evento (15 anni) = €
31.011,96; questo importo va devalutato da oggi alla data dell'evento (22.11.2020) è pari ad € 26.126,34 e rivalutato dal sinistro ad oggi corrisponde ad € 33.788,16 (di cui €
4.885,63 per rivalutazione ed € 2.776,19 per interessi).
In conclusione
Il danno totale patrimoniale e non patrimoniale – già decurtato l'indennizzo di - CP_5 rivalutato all'attualità con gli interessi ammonta:
- per ad € 366.829,23 per danno non patrimoniale + € 403.338,10 per danno Parte_1
patrimoniale = € 770.167,33
- per ad € 383.880,19 per danno non patrimoniale + € 33.788,16 danno Parte_2
patrimoniale = € 417.668,35
- per ad € 383.882,42 per danno non patrimoniale Parte_3
e così per l'importo complessivo di € 1.571.718,10
Poste le quantificazioni dei danni patrimoniali e non patrimoniali sopra riportate, va precisato, come peraltro già evidenziato dalle parti sin dall'introduzione del presente giudizio, che la domanda di condanna è stata svolta dagli attori soltanto nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia e
15 non anche nei confronti del convenuto – chiamato in causa solo ai fini dell'accertamento CP_2
della responsabilità - e che rispetto al Fondo di Garanzia vige un massimale di legge di cui all'art. 12 comma 8 della L.157/1992 e l'art. 35 del D.M. 98/2008: € 387.342,67 per ogni persona danneggiata, €
129.114, 22 per danni ad animali e cose per un totale di € 516.456,90 per ogni sinistro.
In ragione di ciò, e considerato il quantum sopra determinato sia in punto danno patrimoniale che non patrimoniale, si deve condannare al risarcimento del danno subito dagli attori CP_1
nella misura massima di legge per sinistro e cioè nella misura complessiva di € 516.456,90, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, somma comunque inferiore al danno liquidato, da ripartirsi pro quota tra i tre attori, che non hanno richiesto di differenziare la propria quota in modo proporzionale al danno totale per ciascuno liquidato. Ciascuno degli attori ha quindi diritto al pagamento di € 172.152,30.
Il danno residuale potrà essere chiesto ed ottenuto nei confronti del condannato dal Giudice CP_2
penale al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di € 200.000,00 liquidato in favore di ciascuno degli odierni attori. L'importo liquidato dal Giudice penale integra un mera provvisionale mentre il danno effettivo è stato liquidato in questo giudizio, con la conseguenza che gli attori potranno avvalersi del presente titolo per ottenere il risarcimento da - nei limiti dell'importo a cui la CP_1
stessa va condannata - ed eventualmente potranno recuperare la restante parte del risarcimento nei confronti del solo azionando il titolo emesso in sede penale. CP_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 2.000.000; si applica un aumento del
10% per lo scaglione fino ad 1.000.000 di euro ed un successivo aumento del 10% per lo scaglione fino ad € 2.000.000.
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 30% atteso che sono state depositate soltanto le memorie mentre non sono stati escussi testi né è stata svolta CTU;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 4.288,24, per la fase di studio
€ 2.828,98 per la fase introduttiva
€ 8.818,11 per la fase istruttoria
16 € 7.458,44 per la fase decisionale
Totale € 23.393,77
Contributo unificato di € 1.686,00, € 27,00 per marca da bollo e spese di notifica per € 16,72.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1 Controparte_2
così provvede: accerta e dichiara la responsabilità di er il decesso di;
Controparte_2 Persona_1
liquida il danno come segue:
- per ad € 366.829,23 per danno non patrimoniale + € 403.338,10 per danno Parte_1 patrimoniale = € 770.167,33
- per ad € 383.880,19 per danno non patrimoniale + € 33.788,16 danno Parte_2
patrimoniale = € 417.668,35
- per ad € 383.882,42 per danno non patrimoniale Parte_3
e così per l'importo complessivo di € 1.571.718,10 dichiara tenuta e condanna al pagamento dell'intero massimale, Controparte_1
nella somma complessiva di € 516.456,90, e quindi:
• € 172.152,30 oltre interessi dalla pronuncia al saldo in favore di , Parte_1
• € 172.152,30 oltre interessi dalla pronuncia al saldo in favore di Parte_2
• € 172.152,30 oltre interessi dalla pronuncia al saldo in favore di;
Parte_3
dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
e , liquidandole in € 23.393,77 per compensi ed € 1.686,00 Parte_2 Parte_3
per contributo unificato + € 27,00 per marca da bollo + € 16,72 per spese di notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 17/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24662/2022 promossa da:
, difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
CAPELLUPO BENITO, DI GIROLAMO ELISA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Torino, C.so Francia n. 3
ATTORI contro difesa dall'avv. VAIRA CARLO, ed elettivamente domiciliata Controparte_1
presso il suo studio in Torino, Via Bertola n. 59 10122
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via istruttoria accogliere le istanze istruttorie formulate in sede di memoria ex art 183 comma VI, n. 2 c.p.c.; in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro Controparte_2 de quo, accertata e dichiarata l'operatività dell'art. 302 Cod. Assicurazioni, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_3 designata dalla CONSAP per la Regione Liguria per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
1 Caccia, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio dai Sigg. , Parte_1
e a causa del decesso del loro congiunto , nella di Euro 516.456,90 di Parte_3 Parte_2 Persona_1 cui Euro 172.016,62 pro quota, ovvero nella somma che sarà riconosciuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con piena vittoria di spese di lite, esposti, compenso professionale, rimborso spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge.
Per parte convenuta CP_1
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che - in qualità di Impresa designata per la Liguria dal Fondo Controparte_3 di Garanzia per le Vittime della Caccia - dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria
Disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento penale R.G.N.R. 13158/2020 Tribunale di Genova
Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie attoree per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c.
Nel merito
In via preliminare
Dare atto che - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione Controparte_4 dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia - riserva l'azione di regresso e/o rivalsa verso per quanto dovesse essere tenuta a corrispondere a parte ricorrente Controparte_2
Accertare e dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva di - in Controparte_4 qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Caccia -, per i motivi di cui in atti e per l'effetto
Assolvere - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Controparte_4
Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia -, da ogni avversaria pretesa
In via principale
Respingere le domande tutte di parte ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto
Assolvere - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Controparte_4
Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia -, da ogni avversaria pretesa
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Accertare e dichiarare la colpa concorrente paritetica di ovvero dichiarare la responsabilità di Persona_1 nei limiti del 50% per i motivi di cui in atti e per l'effetto Controparte_2
Contenere l'eventuale condanna di SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI - in qualità di Impresa Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia -, nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile a PARABOSCHI Mirko, con deduzione delle somme tutte ricevute da UNIPOLSAI S.p.a. e di cui alla somma a titolo di provvisionale, e nei limiti del massimale di legge
In ogni caso
2 Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, per entrambi i gradi di
giudizio, come da nota che sarà allegata, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui
compensi imponibili.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a in data Controparte_1
11.01.2023, e a in data 28.01.2023, Controparte_2 Parte_1 [...]
e rappresentavano i seguenti fatti. Parte_2 Parte_3
• e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente moglie e figli di deceduto in data 22.11.2020 (erroneamente Persona_1
indicata in atti 22.10.2020), dopo essere stato ferito mortalmente con un colpo di arma da fuoco durante una battuta di caccia in Località Brasile di Bolzaneto (Genova).
• Il giorno 22.11.2020 alle ore 8.00 circa, il cacciatore con regolare tesserino CP_2 venatorio e porto d'armi, aveva organizzato con gli amici e una Parte_4 Parte_5
battuta di caccia nella zona boschiva adiacente la Cappella di Brasile in Località Bolzaneto.
• Il portava con sé per la caccia, una carabina modello BA 13 cal 308 Winchester con CP_2
canna rigata ed un fucile appartenente a calibro 12. Pt_4
• Quella mattina il si appostava nel bosco dietro un cespuglio, mentre gli amici CP_2 [...]
e che erano con lui, proseguivano per stanare anch'essi gli animali. Pt_4 Parte_5
• Dopo pochi minuti, sentiti dei rumori, esplodeva con la propria carabina un Controparte_2 colpo che attingeva , il quale si trovava a circa 20 metri di distanza, anch'esso Persona_1 appostato per un'autonoma battuta di caccia.
• Il proiettile colpiva il nella zona scapolare destra e fuoriusciva dalla zona Parte_2
sottoclaveare destra, cagionando la frattura della II e IV costa ascellare, la frattura del V e VI costa paravertebrale destra, la lacerazione del lobo medio e del lobo inferiore del polmone destro con infarcimento emorragico del parenchima e dell'ilo; a seguito del colpo, il Parte_2
decedeva nell'arco di dieci minuti.
• Dopo lo sparo, il avvedutosi di aver colpito un uomo invece di un animale, CP_2
scappava insieme ai suoi amici omettendo di prestare soccorso alla vittima e ritornava sul luogo del sinistro soltanto in un momento successivo.
3 • Dall'analisi dimensionale e morfologica del foro di ingresso rilevato sul cadavere del , Parte_2
emergevano elementi di compatibilità con il diametro di 7,82 mm del proiettile assemblato sulla cartuccia ca. 308 winchester, cui è camerata la carabina Bergara modello BA13, poi sequestrata dagli Organi di Polizia a unitamente ai proiettili ad altri armamenti e al Controparte_2
libretto di porto d'armi di Controparte_2
• Per la morte di , erano indagati dalla Procura della Repubblica di Genova, Persona_1
e rinviati poi a giudizio (procedimento penale Controparte_2 Parte_5 Parte_4
R.G.N.R. 13158/2020 – R. G.I.P. 1199/2021).
• Il imputato dei reati di cui agli artt. 589 e 593 e 61 n. 2 c.p., in sede di interrogatorio CP_2
con il PM, ammetteva la propria responsabilità.
• Il RA dichiaratosi colpevole dei reati ascritti, era condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 c.p., ed alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 593 e 61 n. 2 c.p., oltre che al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (da liquidarsi in separata sede civile), con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 200.000,00 in favore di ciascun soggetto e alla rifusione delle spese di costituzione nel giudizio penale.
• e sottoscrivevano con gli odierni attori, moglie e i figli del , costituiti Pt_4 Pt_5 Parte_2
parte civile nel procedimento penale, una scrittura privata per il risarcimento del danno.
• Al momento dell'evento, il era privo di copertura assicurativa sebbene obbligatoria CP_2
per legge.
Gli attori chiedevano quindi di accertare la responsabilità di per il decesso del Controparte_2
e, accertata altresì l'applicabilità dell'art. 302 Cod. ass. priv., chiedevano di condannare Parte_2
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Liguria per la liquidazione dei CP_1
danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, al risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, patiti iure proprio e quantificati nei limiti del massimale di legge per il Fondo di Garanzia e cioè in € 516.456,90 oltre rivalutazione e interessi, o altra maggiore o minore somma.
Si costituiva la in qualità di Impresa Controparte_4 Controparte_3
Designata per la Liguria per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Caccia, che svolgeva le seguenti difese.
• In via preliminare chiedeva disporsi il mutamento del rito.
4 • Eccepiva il difetto di legittimazione passiva perché la copertura assicurativa può operare soltanto quando l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle prescrizioni legge, sia in merito al tipo di armi ammesse per la caccia, sia con riferimento al possesso di licenza e ai periodi di apertura della caccia. Nel caso di specie, il si era apprestato alla caccia CP_2
del cinghiale in un periodo in cui la stessa non era ammessa, stava utilizzando un'arma non consentita e non è stato provato che fosse in possesso di regolare tesserino. La verifica in merito alla legittimità e regolarità dell'attività di caccia deve altresì essere svolta con riguardo al danneggiato, tenuto, al pari del RA, al rispetto delle prescrizioni di legge.
• Eccepiva un concorso colposo del ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del Parte_2
50%, poiché il medesimo aveva una protesi all'arto inferiore ed era privo di indumento ad alta visibilità che lo avrebbe reso visibile ad altri cacciatori;
rilevava inoltre l'assenza di prova in merito al possesso da parte del , di regolare tesserino per lo svolgimento Parte_2 dell'attività venatoria.
• Contestava infine la quantificazione del danno non patrimoniale che non può essere totalmente presunto, e del danno patrimoniale perché non provato stante l'assenza di prova in merito alla incapacità patrimoniale/reddituale sia della moglie che del figlio maggiorenne.
Rilevava inoltre che gli attori avevano già percepito dalla € 100.000, Controparte_5 somma da detrarre dall'eventuale risarcimento riconosciuto agli attori.
Chiedeva quindi di accertare la carenza di legittimazione passiva e in via principale di respingere la domanda attorea. In via subordinata, di condannare la nei limiti della quota di CP_1
responsabilità ascrivibile al con deduzione delle somme tutte ricevute da CP_2 Controparte_5
e nei limiti del massimale di legge.
Non si costituiva sebbene regolarmente citato. Controparte_2
Con ordinanza del 3.5.2023, il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, assegnando contestualmente alle parti termine per il deposito di memorie.
La causa era trattenuta in decisione in data 16.01.2025, senza svolgere attività istruttoria, con assegnazione di un termine di 50 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di 20 giorni per la replica.
****
5 ha contestato: CP_1
a. di essere legittimata passiva;
b. ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza penale oltre che un concorso colposo del;
Parte_2
c. ha contestato il quantum.
a. Sulla legittimazione passiva di CP_1
in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, ha
[...]
contestato di essere legittimata passiva nel presente giudizio perché la garanzia assicurativa opererebbe soltanto nel caso di esercizio dell'attività venatoria in conformità alle prescrizioni di legge;
cosa che in questo caso non sarebbe avvenuta, avendo il svolto consapevolmente attività di caccia in CP_2
modo illegittimo e contrario alle norme di legge e alle disposizioni regionali:
- il convenuto stava utilizzando un'arma non prevista dalla legge sulla caccia;
- il giorno dell'evento, il stava svolgendo attività di caccia ai cinghiali nonostante non CP_2
fosse consentita;
il tutto in violazione delle previsioni di cui alla legge 157/1992, del Decreto del Dirigente Regione
Liguria n. 2427/20 del 21.04.20, sulla sospensione della caccia di selezione in concomitanza con il periodo di svolgimento della caccia in forma collettiva (4/10/20-2/1/21), e dell'art. 4 Regolamento
Regionale 3/2016 per la caccia di selezione al cinghiale.
Alla luce di tutti queste considerazioni, la convenuta rilevava che l'attività esercitata quel giorno dal non poteva considerarsi venatoria ai fini dell'art. 302 CdA, perché non era stata svolta CP_2
secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi previsti dalla legge.
Con riferimento all'inoperatività della assicurazione, la convenuta richiamava nei propri atti giurisprudenza di merito e di legittimità.
La tesi di parte convenuta non può essere condivisa.
L'art. 302 CdA prevede: 1. Il , costituito presso la Controparte_6
CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
6 c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
Sicché, l'intervento del Fondo di Garanza Vittime della Caccia è previsto quando i danni sono stati cagionati nell'esercizio di attività venatoria e quando ricorre almeno una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) o c).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi che giustificano la legittimazione della quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia nel presente CP_1
giudizio.
- Risulta documentalmente dalla prova atipica che qui può essere utilizzata e che nel merito non viene contestata da parte convenuta, che, il giorno dell'evento, il stesse CP_2
svolgendo attività venatoria insieme ad alcuni amici. Tale circostanza si evince sia dai verbali di interrogatorio resi dinanzi al PM, sia dal contenuto della sentenza penale di condanna emessa nei confronti del (doc. 12 ricorso). In particolare, nel verbale CP_2
di interrogatorio del (doc. 9 del ricorso) si legge: questa mattina alle ore 06:00 CP_2
avevo appuntamento con dalla rotonda di Bolzaneto in quanto avevamo Parte_4
organizzato una battuta di caccia sulle alture di “Brasile”… io sono abilitato per la caccia
a selezione e sono iscritto al registro per la caccia organizzata in squadra…abbiamo percorso insieme un sentiero e giunti sul posto indicato agli Agenti di Polizia io mi sono appostato mentre e hanno proseguito nel sentiero. ADR dopo alcuni minuti ho Pt_4 Pt_5
sentito il verso di un cinghiale tipico di quando attacca un cane provenire da valle e dopo poco ho notato una macchina scura alla mia destra, quindi per intenderci direzione delle auto, dirigersi verso monte. ADR preciso che verso monte vi era una fitta vegetazione composta prevalentemente di rami e tronchi prive ovviamente di foglie ed io ho intravisto ad una distanza di circa 10 metri una sagoma scura che poteva essere un cinghiale. A quel punto ho imbracciato la carabina per osservare meglio con l'ottica ma non sono riuscito a vedere nulla. Ad occhio nudo ho notato questa macchia spostarsi verso destra, ed allora ho reimbracciato il fucile, ed ho potuto vedere tramite l'ottica che si trattava effettivamente di un cinghiale di cui sono riuscito anche a notare distintamente le setole. Ho risentito anche il tipico verso. A quel punto ho sparato un colpo e ho sentito il tipico gemito dell'animale che viene colpito. Mi sono quindi spostato sul sentiero per qualche metro risalendo verso
l'alto per qualche metro. Ho subito notato una persona stesa in terra con il capo rivolto verso di me che non si muoveva.
7 L'attività descritta dal dinanzi al PM corrisponde alla definizione di esercizio CP_2 venatorio di cui all'art. 12 Legge 157/1992 che infatti prevede:
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. 3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare
o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica
o di attesa della medesima per abbatterla.
È evidente, dalla lettura della dichiarazione sopra riportata che la morte del sia stata Parte_2
cagionata proprio durante l'esercizio di attività venatoria ed in particolare nel momento in cui il era appostato, munito di arma, in attesa di colpire un animale selvatico che peraltro CP_2
aveva sostenuto di aver sentito o in qualche modo individuato tra la boscaglia.
- Il titolare di tesserino per l'attività di caccia (prodotto doc. 4 allegato al ricorso) era CP_2 privo di copertura assicurativa obbligatoria per l'attività venatoria, circostanza mai contestata da e pertanto sussiste anche il presupposto ex art. 302 Cod. Ass. lettera b). CP_1
Non assumono invece rilevanza, al fine di escludere la legittimazione passiva di le CP_1
eccezioni sollevate dalla medesima in merito al fatto che il stasse svolgendo attività CP_2
venatoria in modo del tutto illegittimo;
circostanza questa che non vale in alcun modo ad escludere la copertura assicurativa ex art. 302 Cod. Ass.
- L'art. 302 CdA non prevede alcuna esclusione della copertura assicurativa da parte del Fondo di
Garanzia Vittime della Caccia in caso di illegittimità/illegalità dell'attività venatoria svolta dal danneggiante.
- Il legislatore anzi ha previsto l'intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia anche e soprattutto, in caso di illegittimità/illegalità della condotta del danneggiante, nella parte in cui stabilisce un intervento del Fondo in caso di mancata identificazione del responsabile civile
(lettera a art. 302 CdA) – che potrebbe ad esempio essersi dato alla fuga e rispetto al quale non sarebbe quindi possibile fare alcuna verifica in merito all'illegalità della condotta –; nonché nell'ipotesi di assenza della garanzia assicurativa (art. 302 CdA lettera b), come in questo caso, condotta evidentemente illegittima e contraria alla legge che impone, infatti, un obbligo per chi si appresta all'esercizio di attività venatoria, di munirsi di assicurazione per la RC.
- La ratio dell'art. 302 CdA è dunque chiaramente quella di assicurare in via prioritaria al danneggiato il risarcimento del danno patito a causa della condotta illecita altrui, salvo l'eventuale e successivo esercizio dell'azione di regresso da parte del Fondo nei confronti del responsabile civile.
8 - Ove invece, si accogliesse la tesi di parte convenuta, si arriverebbe all'esito paradossale per cui in tutti i casi di attività venatoria illegittima o illegale, il danneggiato si vedrebbe sempre rifiutato il risarcimento sia da parte delle assicurazioni private - con le quali il danneggiante ha contratto la polizza obbligatoria per legge e nei cui confronti, peraltro, egli ha azione diretta ai sensi dell'art. 12 Legge 157/1992 -, sia dal Fondo di Garanzia istituito dalla legge proprio allo scopo di risarcire i danni arrecati ai terzi nell'esercizio di attività venatoria nell'ipotesi in cui ricorrano i requisiti ex art. 302 Cod. Ass.
- Ne consegue quindi che, al pari di quello che accade nell'ambito della circolazione stradale, al danneggiato non possono essere opposte limitazioni o eccezioni di inoperatività della polizza, - nel caso in cui il danneggiante sia munito di assicurazione -; né il Fondo di Garanzia può opporgli eventuali eccezioni - comunque non previste dalla legge - di illegittimità/illegalità della condotta del danneggiante, attesa la funzione del Fondo di assicurare al danneggiato il risarcimento laddove esso non possa essere in altro modo conseguito anche in ragione della condotta altrui illecita o illegittima;
e ciò al pari di quanto accade nel caso del Fondo di garanzie per le vittime della strada. Tutte queste circostanze non rilevano nel rapporto con il terzo danneggiato che deve evidentemente provare solo il danno subito e l'altrui responsabilità; tuttalpiù possono rilevare nel rapporto interno tra l'assicurazione e l'assicurato – a cui certamente le previsioni contrattuali di polizza e le eventuali limitazioni della garanzia possono essere opposte ove previste e sottoscritte dall'assicurato –, nonché nell'eventuale azione di regresso del Fondo nei confronti del responsabile civile.
- Il principio appena espresso trova conferma anche alla luce della giurisprudenza citata da parte convenuta nei propri atti, che riguarda vicende diverse da quella che ci occupa in cui ad entrare in gioco era proprio il rapporto contrattuale tra l'assicurato e l'assicurazione, che invece evidentemente non interessa la vicenda che ci occupa in cui non viene in rilievo alcun rapporto assicurativo.
L'eccezione va pertanto respinta con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva della in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Caccia, ai sensi CP_1
dell'art. 302 CdA.
b) Sulla responsabilità del e sul concorso colposo del CP_2 [...]
non ha contestato che il sia stato ucciso in data 22.11.2020, dal Parte_6 Parte_2
con un colpo di arma da fuoco. CP_2
9 Tuttavia, ha eccepito l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza penale, nonché un concorso colposo del perché Parte_2
• non vi è prova che stesse svolgendo attività venatoria in modo regolare, né è stato provato il possesso di tesserino di caccia;
• il aveva una protesi e non indossava indumenti ad alta visibilità. Parte_2
Dagli atti del procedimento penale depositati in questo giudizio, emerge chiaramente la responsabilità di per il decesso del : sin dalle indagini preliminari, il Controparte_2 Parte_2
aveva ammesso gli addebiti di omicidio colposo e omissione di soccorso per cui è stato poi CP_2
definitivamente condannato con sentenza penale di primo grado, appellata dal soltanto in CP_2
punto quantificazione della pena e non anche in punto responsabilità su cui deve, pertanto, ritenersi che si sia formato il giudicato.
Pertanto, stante l'esito del giudizio penale e la completezza degli accertamenti anche tecnici
(esempio consulenza in materia balistica) svolti in quella sede, deve ritenersi provata la responsabilità del per il decesso del . CP_2 Parte_2
Non si ritiene invece fondata l'eccezione di in merito al concorso colposo della CP_1
vittima.
➢ Non è emerso né in questo giudizio, né tantomeno in sede penale alcuna prova in merito all'asserita illegittimità dell'attività venatoria svolta dal , accertamento peraltro Parte_2
irrilevante ai fini di questo giudizio;
in ogni caso, a fronte della contestazione della convenuta, parte attrice ha documentalmente provato che il possedeva un regolare tesserino per Parte_2
la caccia prodotto in questo giudizio sub doc. 22 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
➢ Non è rilevante la circostanza che il avesse una protesi all'arto inferiore che non può Parte_2 in alcun modo aver influito sull'evento morte che è pacificamente dipeso da un colpo di arma da fuoco che ha attinto il all'improvviso e senza che questi potesse accorgersene o Parte_2
scappare. Il fatto di essere munito di protesi non può quindi certamente integrare un concorso colposo della vittima o aver avuto alcuna efficienza causale nella morte.
➢ Non è parimenti dirimente l'eccezione in merito al fatto che il , il giorno del decesso, Parte_2
non indossava abiti ad alta visibilità. non ha indicato alcuna disposizione di legge che imponga a chi esercita attività CP_1
venatoria di indossare indumenti ad alta visibilità; pertanto, non è provato che vi fosse un obbligo per il di indossarli nel caso di specie. Parte_2
10 Si osserva inoltre che, come si legge nella sentenza penale (doc. 12 pag. 5), il aveva CP_2
spontaneamente dichiarato di aver sentito rugnare un cinghiale e di aver visto, prima con il cannocchiale e poi anche ad occhio nudo, in mezzo alla boscaglia una bestia grigia e convinto che la taratura andasse bene e visto l'animale scrollarsi, sparava, salvo poi scoprire che si trattava di un uomo e non di un animale.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal in sede penale, può essere accaduto o che il CP_2
abbia effettivamente avvistato un animale e poi nel prendere la mira, ha colpito il CP_2
invece del cinghiale;
oppure che il convenuto ha creduto di vedere un cinghiale e Parte_2 invece davanti a lui c'era una persona. Nel primo caso, se il ha potuto notare – CP_2
anche a occhio nudo - in mezzo alla boscaglia l'animale che, sebbene di grosse dimensioni, ha una sagoma certamente diversa da quella di un uomo adulto, ben avrebbe potuto notare il tenuto anche conto che il sinistro è avvenuto al mattino, verso le 8.00, e quindi in Parte_2
condizioni di migliore visibilità; se invece il ha solo creduto di aver visto un CP_2
animale, allora ha sparato in modo del tutto avventato sebbene non fosse sicuro di che cosa avrebbe colpito, invece di attendere e far partire il colpo soltanto ove fosse stato sicuro della presenza del cinghiale. In entrambi i casi, una maggiore prudenza e cautela nell'uso del fucile, avrebbe senz'altro l'evento infausto.
Per questi motivi
non si ritiene che sussista alcun concorso colposo della vittima nell'evento infausto.
c) Sui danni
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
1) danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
2) danno patrimoniale da lucro cessante.
1) Sul danno non patrimoniale ha contestato la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale poiché non CP_1
sarebbe stato sufficiente provato dagli attori.
La contestazione non è fondata.
Secondo la giurisprudenza costante che si condivide, L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o
11 ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo. (Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3904)
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta dalla moglie e dai figli del Parte_2
rispetto ai quali, in qualità di componenti della cd. famiglia nucleare (cfr. stato di famiglia doc. 1 ricorso), il rapporto con , marito e padre degli attori, può ritenersi certamente presunto. Gli Parte_2
attori hanno comunque allegato alcune fotografie di famiglia e biglietti di auguri scritti dai genitori ai figli, per occasioni di festa.
Non è stata invece fornita da alcuna prova contraria in merito all'inesistenza di un CP_1
legame affettivo tra gli attori e il o ad una diversa e minore intensità di tale rapporto Parte_2
familiare, con la conseguenza che il danno deve ritenersi provato in via presuntiva.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è eseguita avendo riguardo ai parametri di cui alle Tabelle di AN (edizione 2024) in uso presso questo Tribunale, con la precisazione che per ciascun attore sono riconosciuti 30 punti per il parametro E, in ragione dello stretto legame di parentela che fa presumere non solo una frequentazione quotidiana, ma anche la condivisione di momenti di festa e di ricorrenze nell'ambito della vita famigliare;
considerato altresì la particolare sofferenza patita dalla moglie del e in particolare dai figli più giovani, per la Parte_2
perdita del marito e del padre in una circostanza assolutamente improvvisa e violenta.
Il danno è pertanto calcolato come segue:
per (moglie del ) Parte_1 Parte_2
A età del al momento del decesso avvenuto il 22.11.2020: 58 anni = 18 punti Parte_2
B età della moglie al momento del decesso del : 48 anni = 20 punti Parte_2
C = 16 punti perché erano sposati e convivevano insieme ai loro figli
D sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti (due figli)
E = 30 punti.
Totale = 96 punti per € 3.911,00 = € 375.456,00 che devalutati da oggi al giorno del decesso corrispondono ad € 316.306,66; tale importo è rivalutato dalla data del decesso fino al pagamento dell'acconto (21.05.2021 doc. 20 ricorso) in € 321.397,15; da tale importo è detratto l'acconto di €
12 33.333,33 e così per € 288.063,82 che rivalutati dal pagamento dell'acconto ad oggi corrispondono ad
€ 366.829,23 (di cui € 48.682,79 per rivalutazione ed € 30.082,62 per interessi).
per (figlia del ) Parte_2 Parte_2
A età del al momento del decesso avvenuto il 22.11.2020: 58 anni = 18 punti Parte_2
B età della figlia al momento del decesso del : 15 anni = 26 punti Parte_2
C = 16 punti perché conviveva insieme ai genitori ed al fratello
D sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti (madre e fratello)
E = 30 punti.
Totale = 102 punti per € 3.911,00 = € 398.922,00. Tale somma va tuttavia ridotta ad €
391.103,18 che è l'importo massimo liquidabile con le Tabelle di AN, atteso il fatto che non sono state dedotte dagli attori circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale importo, circostanze che non possono essere desunte dalla giovane età di di cui si è già tenuto conto in Pt_2
sede di quantificazione. La somma di € 391.103,18 devalutata da oggi al giorno del decesso corrisponde ad € 329.488,78; tale importo è rivalutato dalla data del decesso alla data del pagamento dell'acconto (25.05.2021 cfr. doc. 20 ricorso) in € 334.791,78; da tale importo è detratto l'acconto di €
33.333,33 e così per € 301.458,45 che rivalutati dal pagamento dell'acconto ad oggi corrispondono ad
€ 383.880,19 (di cui € 50.946,48 per rivalutazione ed € 31.475,26 per interessi).
per (figlio del ) Parte_3 Parte_2
A età del al momento del decesso avvenuto il 22.11.2020: 58 anni = 18 punti Parte_2
B età del figlio al momento del decesso del : 21 anni = 24 punti Parte_2
C 16 punti perché conviveva con i genitori e la sorella
D sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti (madre e sorella)
E = 30 punti.
Totale = 100 punti per € 3.911,00 = € 391.100,00 che devalutati da oggi al giorno del decesso corrispondono ad € 329.486,10; tale importo è rivalutato dal giorno del decesso al pagamento dell'acconto (21.05.2021 cfr. doc. 20 ricorso) in € 334.788,69; da tale importo è detratto l'acconto di €
33.333,33 e così per € 301.455,36 che rivalutati dal pagamento dell'acconto ad oggi corrispondono ad
€ 383.882,42 (di cui € 50.945,96 per rivalutazione ed € 31.481,10 per interessi).
2) Sul danno patrimoniale
Gli attori hanno infine chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante atteso
13 che il era in famiglia l'unico percettore di reddito da lavoro;
a tal fine hanno prodotto la Parte_2
dichiarazione dei redditi 2019 (doc. 21 ricorso).
ha contestato la risarcibilità di questa voce di danno poiché non sarebbe dimostrata CP_1
l'assenza di capacità reddituale della moglie e del figlio maggiorenne che allo stato non risulta neppure essere più a carico della madre (cfr. dichiarazione dei redditi doc. 25 attori). Parte_1
In merito a tale voce di danno si osserva che gli attori sono legittimati alla domanda poiché è previsto ex lege un obbligo di mantenimento e contribuzione ai bisogni della famiglia, nonché in ragione della nozione di fatto di comune esperienza secondo cui chi vive in una famiglia e percepisce reddito, contribuisce con questo al ménage familiare.
Tuttavia, nel caso di specie, vanno fatte le seguenti considerazioni.
• L'art. 302 comma 2 CdA prevede: 2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento
è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In sostanza quindi, la norma consente il risarcimento del danno da lucro cessante soltanto per i familiari del de cuius che siano stati conviventi a suo carico.
• Nel caso che ci occupa risulta documentalmente dalla dichiarazione dei redditi 2019 (modello
730/2020) – cioè l'ultima dichiarazione fatta dal prima del decesso - che Parte_2
moglie del de cuius, era convivente a carico del , così come lo Parte_1 Parte_2
era la figlia che al tempo del decesso del padre aveva 15 anni;
non risultava Parte_2
invece tra i conviventi a carico , figlio del de cuius che al tempo del decesso Parte_3
del padre aveva 21 anni ed evidentemente era già indipendente dal punto di vista reddituale, motivo per cui non risultava più nella dichiarazione dei redditi del genitore. In ragione di ciò, deve ritenersi che il risarcimento del danno da lucro cessante possa essere riconosciuto soltanto in favore di e in qualità di familiari a carico;
mentre nulla Parte_1 Parte_2
14 vada liquidato in favore di . Pt_3
• Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale, questa va operata facendo applicazione, come previsto dall'art. 302 CdA, delle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e della tabella 7 di cui al Decreto 22 novembre 2016
(Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché' istruzioni per l'uso delle medesime), pertanto il calcolo
è il seguente:
▪ per : reddito annuo del risultante dall'ultima dichiarazione Parte_1 Parte_2 dei redditi e cioè € 29.604,00 per 0,50 = € 14.802,00 per 25,0100 ossia il coefficiente di capitalizzazione tenuto conto dell'età della moglie al momento dell'evento (48 anni) = €
370.198,02; questo importo va devalutato da oggi alla data dell'evento (22.11.2020) è pari ad € 311.877,02 e rivalutato dal sinistro ad oggi corrisponde ad € 403.338,10 (di cui
€ 58.321,00 per rivalutazione ed € 33.140,08 per interessi).
▪ per : reddito annuo del risultante dall'ultima dichiarazione dei Parte_2 Parte_2 redditi e cioè € 29.604,00 per 0,20 = € 5.920,80 per 5,2378 ossia il coefficiente di capitalizzazione tenuto conto dell'età della figlia al momento dell'evento (15 anni) = €
31.011,96; questo importo va devalutato da oggi alla data dell'evento (22.11.2020) è pari ad € 26.126,34 e rivalutato dal sinistro ad oggi corrisponde ad € 33.788,16 (di cui €
4.885,63 per rivalutazione ed € 2.776,19 per interessi).
In conclusione
Il danno totale patrimoniale e non patrimoniale – già decurtato l'indennizzo di - CP_5 rivalutato all'attualità con gli interessi ammonta:
- per ad € 366.829,23 per danno non patrimoniale + € 403.338,10 per danno Parte_1
patrimoniale = € 770.167,33
- per ad € 383.880,19 per danno non patrimoniale + € 33.788,16 danno Parte_2
patrimoniale = € 417.668,35
- per ad € 383.882,42 per danno non patrimoniale Parte_3
e così per l'importo complessivo di € 1.571.718,10
Poste le quantificazioni dei danni patrimoniali e non patrimoniali sopra riportate, va precisato, come peraltro già evidenziato dalle parti sin dall'introduzione del presente giudizio, che la domanda di condanna è stata svolta dagli attori soltanto nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Caccia e
15 non anche nei confronti del convenuto – chiamato in causa solo ai fini dell'accertamento CP_2
della responsabilità - e che rispetto al Fondo di Garanzia vige un massimale di legge di cui all'art. 12 comma 8 della L.157/1992 e l'art. 35 del D.M. 98/2008: € 387.342,67 per ogni persona danneggiata, €
129.114, 22 per danni ad animali e cose per un totale di € 516.456,90 per ogni sinistro.
In ragione di ciò, e considerato il quantum sopra determinato sia in punto danno patrimoniale che non patrimoniale, si deve condannare al risarcimento del danno subito dagli attori CP_1
nella misura massima di legge per sinistro e cioè nella misura complessiva di € 516.456,90, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, somma comunque inferiore al danno liquidato, da ripartirsi pro quota tra i tre attori, che non hanno richiesto di differenziare la propria quota in modo proporzionale al danno totale per ciascuno liquidato. Ciascuno degli attori ha quindi diritto al pagamento di € 172.152,30.
Il danno residuale potrà essere chiesto ed ottenuto nei confronti del condannato dal Giudice CP_2
penale al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di € 200.000,00 liquidato in favore di ciascuno degli odierni attori. L'importo liquidato dal Giudice penale integra un mera provvisionale mentre il danno effettivo è stato liquidato in questo giudizio, con la conseguenza che gli attori potranno avvalersi del presente titolo per ottenere il risarcimento da - nei limiti dell'importo a cui la CP_1
stessa va condannata - ed eventualmente potranno recuperare la restante parte del risarcimento nei confronti del solo azionando il titolo emesso in sede penale. CP_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico delle parti convenute soccombenti.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 2.000.000; si applica un aumento del
10% per lo scaglione fino ad 1.000.000 di euro ed un successivo aumento del 10% per lo scaglione fino ad € 2.000.000.
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 30% atteso che sono state depositate soltanto le memorie mentre non sono stati escussi testi né è stata svolta CTU;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 4.288,24, per la fase di studio
€ 2.828,98 per la fase introduttiva
€ 8.818,11 per la fase istruttoria
16 € 7.458,44 per la fase decisionale
Totale € 23.393,77
Contributo unificato di € 1.686,00, € 27,00 per marca da bollo e spese di notifica per € 16,72.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1 Controparte_2
così provvede: accerta e dichiara la responsabilità di er il decesso di;
Controparte_2 Persona_1
liquida il danno come segue:
- per ad € 366.829,23 per danno non patrimoniale + € 403.338,10 per danno Parte_1 patrimoniale = € 770.167,33
- per ad € 383.880,19 per danno non patrimoniale + € 33.788,16 danno Parte_2
patrimoniale = € 417.668,35
- per ad € 383.882,42 per danno non patrimoniale Parte_3
e così per l'importo complessivo di € 1.571.718,10 dichiara tenuta e condanna al pagamento dell'intero massimale, Controparte_1
nella somma complessiva di € 516.456,90, e quindi:
• € 172.152,30 oltre interessi dalla pronuncia al saldo in favore di , Parte_1
• € 172.152,30 oltre interessi dalla pronuncia al saldo in favore di Parte_2
• € 172.152,30 oltre interessi dalla pronuncia al saldo in favore di;
Parte_3
dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
e , liquidandole in € 23.393,77 per compensi ed € 1.686,00 Parte_2 Parte_3
per contributo unificato + € 27,00 per marca da bollo + € 16,72 per spese di notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 17/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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