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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.300/2022 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Monica Sgarro Consigliere dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “totalizzazione pensione di vecchiaia”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello fra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappr. e dif. da avv. Giuseppe Mazzarella Appellante
contro
., rappr. e dif. da avv. Francesco Murianni;
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Rombaldi, Andriulli, Barusi e CP_2
Russo
Appellati Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2022 la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 22 febbraio 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, in parziale accoglimento della domanda attorea, veniva riconosciuto e dichiarato il diritto del geom.
al conseguimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione ex art. 1 Controparte_1 D.Lgs.422/2006 e per l'effetto condannava le Gestioni interessate, ciascuna per la parte di sua competenza, a determinare il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturate;
condannava l' altresì a corrisponderne i relativi importi con decorrenza di legge – in CP_2 riferimento alla data di maturazione dei requisiti ma con applicazione dell'art. 12 del D.L. 3 maggio n. 78 convertito in legge n. 122/2010 – e nella misura dovuta, oltre interessi legali secondo legge;
condannava la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge ed eventuale contributo unificato ove dovuto.
Si sono costituiti e l' . Controparte_1 CP_2
La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo. ---§§ooo§§---
Brevi cenni sul processo di primo grado qui s'impongono.
La ricorrente premetteva di avere inutilmente richiesto in sede amministrativa alla
[...] la pensione di vecchiaia in totalizzazione ai sensi del D.Lgs. Parte_1
42/2006, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge ed in particolare quello contributivo, potendo far valere oltre 20 anni di contributi dal 1.1.1993 al 31.12.2015 tra quelli versati alla e quelli versati alla Gestione Lavoratori Pubblici in periodi non Parte_1 CP_2 coincidenti, e che la relativa istanza amministrativa veniva rigettata a causa dell'omesso versamento della contribuzione dovuta per gli anni 2017 e 2018.
La ricorrente chiedeva al G.L. dichiararsi il proprio diritto alla erogazione della prestazione richiesta, non ritenendo ostativa in tal senso l'omissione contributiva per i due anni appena indicati, e di conseguenza: 1) la condanna della alla costituzione della pensione in proprio favore;
2) Pt_1 l' al pagamento dei relativi ratei nella misura e decorrenza di legge;
3) in via subordinata CP_2 chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia e la condanna della Parte_1 al pagamento dei relativi ratei. Mentre – in primo grado – l' si rimetteva alla decisione del Giudice, la CP_2 Parte_1 resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, rappresentando la impossibilità – a fronte delle omissioni contributive dianzi dette – di effettuare una totalizzazione solo parziale ed attesa la necessità della regolarità contributiva per tutti gli anni di riferimento, richiamando le previsioni dell'art. 1 comma 3° D.Lgs. 42/2006 e art. 24 del regolamento sulla contribuzione della
[...]
Pt_1
Il Giudice decideva come in epigrafe analiticamente indicato.
---§§ooo§§---
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
In questa sede di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia Parte_1 riconosciuto quale unico requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia in totalizzazione quanto previsto dall'art. 1 del DLgs. 42/96: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodo assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di a cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
Richiama espressamente l'appellante la previsione dell'art. 1 comma 3° del D.Lgs. n. 42/2006, “La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1”. Rappresenta che l'istituto della totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica.
Per poter accedere all'istituto della totalizzazione è necessario che:
I periodi contributivi riguardino tutte le gestioni coinvolte nella loro interezza;
Tutto l'arco contributivo sia regolare;
I richiedenti non siano già titolari di un trattamento pensionistico;
L'anzianità contributiva complessiva fra le Gestioni interessare di almeno 20 anni;
Sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia
(cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, regolarità contributiva ecc.).
Ai fini dell'anzianità contributiva si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali, mentre ai fini del calcolo della quota sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota alla determinazione del trattamento pensionistico secondo quanto previsto dalla disciplina dell'istituto;
Il pagamento delle prestazioni è effettuato unicamente dall' , ancorché non coinvolto come CP_2 gestione nei due istituti, effettuando ciascuna gestione previdenziale la rimessa del dovuto all' CP_2 stesso.
---§§ooo§§---
Ciò posto, a giudizio di questa Corte non erra il primo giudice allorquando, estendendo la propria indagine, quanto alla asserita (da parte appellante) ostatività del Regolamento sulla contribuzione, art. 24 comma 1, rammenta che, proprio ai sensi di tale articolo e comma, è previsto che “Salvo quanto previsto nel capo II, in caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione, il relativo periodo è considerato come mancanza o interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali”, mentre nel comma 2° dello stesso articolo prevede “Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge 12 agosto 1962 n.1338”.
La Suprema Corte, oltre ai pronunciamenti esposti dal Giudice di primo grado, nella sentenza 15643/2018 del 14 giugno 2018 ha sancito che i fini pensionistici il geometra iscritto alla Cassa di previdenza dei geometri matura l'anzianità di iscrizione anche negli anni in cui versa solo parzialmente i contributi. Questo è l'importante chiarimento che arriva dalla Corte di Cassazione, che affronta il problema della validità delle annualità di contribuzione a fronte di versamenti non integrali, sebbene in piccola parte.
Tuttavia, a detta della S.C., c'è una sostanziale differenza tra effettiva e integrale contribuzione: il termine utilizzato nell'art. 2 della legge 773/1982 (effettiva contribuzione) non presuppone che la “contribuzione debba essere integrale, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa“. Pertanto, dal momento che la norma citata non richiede l'integralità della contribuzione, ma l'effettività della stessa, la pensione deve essere maturata anche in riferimento a quegli anni in cui ha versato solo parzialmente i contributi dovuti alla Pt_1
E' corretto allora ritenere, con il Giudice di primo grado, che l'applicazione di tali principi, nel caso che occupa, impone di considerare soddisfatto, oltre al requisito anagrafico, anche quello contributivo per l'accesso alla pensione in totalizzazione, poiché l'appellante ha effettuato versamenti contributivi seppure parziali, in periodi differenti e non coincidenti, alla
[...] ed alla gestione Lavoratori Autonomi per oltre 20 anni. Pt_1 CP_2
Per completare, non ha pregio l'argomentazione dell'appellante il richiamo Parte_1 aBll'art. 24 commi 1° e 2°, poiché essi si occupano dell'omesso ovvero incompleto versamento della contribuzione dovuta, che è ipotesi differente da quella che qui è in oggetto.
Peraltro, all'udienza del 22 ottobre 2025 il procuratore di parte appellante ha prodotto documentazione da cui è comprovato l'ulteriore versamento dei contributi da parte del geom.
per il due anni 1017 e 2018, così neppure ponendosi più, ad oggi, i problema del CP_3 versamento contributivo parziale da parte dell'appellante.
Corretto è pure il termine di decorrenza stabilito dal Giudice di primo grado, laddove ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 42/2006 e art. 12 del D.L. 78/2010, che prevedendo una finettsra di 18 mesi posticipa la decorrenza della pensione rispetto al momento di verificarsi dei requisiti richiesti
Per tali motivi l'appello va rigettato, e confermata la sentenza appellata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico della geometri appellante. Pt_1
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 ciascuno oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 22 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Monica Sgarro Consigliere dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 22 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “totalizzazione pensione di vecchiaia”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello fra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappr. e dif. da avv. Giuseppe Mazzarella Appellante
contro
., rappr. e dif. da avv. Francesco Murianni;
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Rombaldi, Andriulli, Barusi e CP_2
Russo
Appellati Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 agosto 2022 la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 22 febbraio 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui, in parziale accoglimento della domanda attorea, veniva riconosciuto e dichiarato il diritto del geom.
al conseguimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione ex art. 1 Controparte_1 D.Lgs.422/2006 e per l'effetto condannava le Gestioni interessate, ciascuna per la parte di sua competenza, a determinare il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturate;
condannava l' altresì a corrisponderne i relativi importi con decorrenza di legge – in CP_2 riferimento alla data di maturazione dei requisiti ma con applicazione dell'art. 12 del D.L. 3 maggio n. 78 convertito in legge n. 122/2010 – e nella misura dovuta, oltre interessi legali secondo legge;
condannava la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge ed eventuale contributo unificato ove dovuto.
Si sono costituiti e l' . Controparte_1 CP_2
La causa, all'udienza del 22 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo. ---§§ooo§§---
Brevi cenni sul processo di primo grado qui s'impongono.
La ricorrente premetteva di avere inutilmente richiesto in sede amministrativa alla
[...] la pensione di vecchiaia in totalizzazione ai sensi del D.Lgs. Parte_1
42/2006, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge ed in particolare quello contributivo, potendo far valere oltre 20 anni di contributi dal 1.1.1993 al 31.12.2015 tra quelli versati alla e quelli versati alla Gestione Lavoratori Pubblici in periodi non Parte_1 CP_2 coincidenti, e che la relativa istanza amministrativa veniva rigettata a causa dell'omesso versamento della contribuzione dovuta per gli anni 2017 e 2018.
La ricorrente chiedeva al G.L. dichiararsi il proprio diritto alla erogazione della prestazione richiesta, non ritenendo ostativa in tal senso l'omissione contributiva per i due anni appena indicati, e di conseguenza: 1) la condanna della alla costituzione della pensione in proprio favore;
2) Pt_1 l' al pagamento dei relativi ratei nella misura e decorrenza di legge;
3) in via subordinata CP_2 chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia e la condanna della Parte_1 al pagamento dei relativi ratei. Mentre – in primo grado – l' si rimetteva alla decisione del Giudice, la CP_2 Parte_1 resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, rappresentando la impossibilità – a fronte delle omissioni contributive dianzi dette – di effettuare una totalizzazione solo parziale ed attesa la necessità della regolarità contributiva per tutti gli anni di riferimento, richiamando le previsioni dell'art. 1 comma 3° D.Lgs. 42/2006 e art. 24 del regolamento sulla contribuzione della
[...]
Pt_1
Il Giudice decideva come in epigrafe analiticamente indicato.
---§§ooo§§---
A giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
In questa sede di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia Parte_1 riconosciuto quale unico requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia in totalizzazione quanto previsto dall'art. 1 del DLgs. 42/96: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodo assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità vecchiaia superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di a cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
Richiama espressamente l'appellante la previsione dell'art. 1 comma 3° del D.Lgs. n. 42/2006, “La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1”. Rappresenta che l'istituto della totalizzazione consente di sommare gratuitamente i periodi contributivi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell'ottenimento di un'unica prestazione pensionistica.
Per poter accedere all'istituto della totalizzazione è necessario che:
I periodi contributivi riguardino tutte le gestioni coinvolte nella loro interezza;
Tutto l'arco contributivo sia regolare;
I richiedenti non siano già titolari di un trattamento pensionistico;
L'anzianità contributiva complessiva fra le Gestioni interessare di almeno 20 anni;
Sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia
(cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, regolarità contributiva ecc.).
Ai fini dell'anzianità contributiva si considerano i soli periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle varie gestioni previdenziali, mentre ai fini del calcolo della quota sono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota alla determinazione del trattamento pensionistico secondo quanto previsto dalla disciplina dell'istituto;
Il pagamento delle prestazioni è effettuato unicamente dall' , ancorché non coinvolto come CP_2 gestione nei due istituti, effettuando ciascuna gestione previdenziale la rimessa del dovuto all' CP_2 stesso.
---§§ooo§§---
Ciò posto, a giudizio di questa Corte non erra il primo giudice allorquando, estendendo la propria indagine, quanto alla asserita (da parte appellante) ostatività del Regolamento sulla contribuzione, art. 24 comma 1, rammenta che, proprio ai sensi di tale articolo e comma, è previsto che “Salvo quanto previsto nel capo II, in caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione, il relativo periodo è considerato come mancanza o interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali”, mentre nel comma 2° dello stesso articolo prevede “Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge 12 agosto 1962 n.1338”.
La Suprema Corte, oltre ai pronunciamenti esposti dal Giudice di primo grado, nella sentenza 15643/2018 del 14 giugno 2018 ha sancito che i fini pensionistici il geometra iscritto alla Cassa di previdenza dei geometri matura l'anzianità di iscrizione anche negli anni in cui versa solo parzialmente i contributi. Questo è l'importante chiarimento che arriva dalla Corte di Cassazione, che affronta il problema della validità delle annualità di contribuzione a fronte di versamenti non integrali, sebbene in piccola parte.
Tuttavia, a detta della S.C., c'è una sostanziale differenza tra effettiva e integrale contribuzione: il termine utilizzato nell'art. 2 della legge 773/1982 (effettiva contribuzione) non presuppone che la “contribuzione debba essere integrale, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla misura della contribuzione stessa“. Pertanto, dal momento che la norma citata non richiede l'integralità della contribuzione, ma l'effettività della stessa, la pensione deve essere maturata anche in riferimento a quegli anni in cui ha versato solo parzialmente i contributi dovuti alla Pt_1
E' corretto allora ritenere, con il Giudice di primo grado, che l'applicazione di tali principi, nel caso che occupa, impone di considerare soddisfatto, oltre al requisito anagrafico, anche quello contributivo per l'accesso alla pensione in totalizzazione, poiché l'appellante ha effettuato versamenti contributivi seppure parziali, in periodi differenti e non coincidenti, alla
[...] ed alla gestione Lavoratori Autonomi per oltre 20 anni. Pt_1 CP_2
Per completare, non ha pregio l'argomentazione dell'appellante il richiamo Parte_1 aBll'art. 24 commi 1° e 2°, poiché essi si occupano dell'omesso ovvero incompleto versamento della contribuzione dovuta, che è ipotesi differente da quella che qui è in oggetto.
Peraltro, all'udienza del 22 ottobre 2025 il procuratore di parte appellante ha prodotto documentazione da cui è comprovato l'ulteriore versamento dei contributi da parte del geom.
per il due anni 1017 e 2018, così neppure ponendosi più, ad oggi, i problema del CP_3 versamento contributivo parziale da parte dell'appellante.
Corretto è pure il termine di decorrenza stabilito dal Giudice di primo grado, laddove ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 42/2006 e art. 12 del D.L. 78/2010, che prevedendo una finettsra di 18 mesi posticipa la decorrenza della pensione rispetto al momento di verificarsi dei requisiti richiesti
Per tali motivi l'appello va rigettato, e confermata la sentenza appellata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico della geometri appellante. Pt_1
Va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 ciascuno oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 22 ottobre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella