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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 993 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bassi in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
Controparte_2
in persona del regionale p.t.
[...] CP_3
rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cantore e Filomena sacco in virtù di procura generale alle liti per rogito per notaio di Napoli del 18/06/2014 Per_1
1 APPELLATI
NONCHE'
, , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
contumaci
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1744/2021
pubblicata il 27/05/2021 (Risarcimento danni da sinistro stradale)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate nel termine concesso ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 26/03/2012 la conveniva Parte_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno i sig.ri , , Controparte_4 CP_5 [...]
(n. 1994), , , (n. 1935), CP_7 Controparte_11 CP_6 CP_7
, e l per Controparte_9 CP_10 Controparte_8 Parte_1 CP_2
sentir dichiarare, in via principale, che “il sig. è responsabile esclusivo o, Controparte_4
quantomeno, assolutamente prevalente nella produzione del sinistro del 14.4.05”, che “il
sig. e l sono gli unici danneggiati nel sinistro in questione”, che Controparte_4 CP_2
“avendo il convenuto ricevuto dall' , ed accettato senza alcuna Controparte_4 CP_2
contestazione e/o riserva, il risarcimento del danno biologico e patrimoniale, quantificato
nella somma di € 660.251,18 come da lettera del 8.3.10, ogni pretesa dal medesimo CP_2
validamente avanzabile nei confronti della attiene al solo danno Controparte_12
differenziale, avendo già pagato il danno biologico e quello patrimoniale ai sensi del CP_2
D.LGS 38/2000”, che “l'importo di € 100.000,00 già inviato da parte della CP_12
al sig. , è pienamente congruo ed idoneo a coprire l'eventuale danno
[...] Controparte_4
differenziale di cui medesimo potesse ritenersi, astrattamente, creditore nei confronti della
2 istante Impresa”, che “in conseguenza, è cessata la materia del contendere in relazione alla
pretesa avanzata dal sig. nei confronti della per il Controparte_4 Controparte_12
risarcimento danni preteso da quest'ultimo in conseguenza del sinistro del 14.4.05”, che “il
massimale della polizza n. 15072152809 relativa all'auto Peugeot 205 tg. SA 903599, deve
ritenersi validamente e tempestivamente dedotto, allegato e provato entro e non oltre il
limite di € 774.685,35 come sopra già indicato, onde evitare potenziali contestazioni in
ordine alla esistenza, ammontare ed opponibilità del massimale in questione, a maggior
ragione ove al prosieguo venissero individuati, dal Tribunale, ulteriori danneggiati” e, in via gradata, “nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertato all'esito del presente
giudizio, anche ex art. 34 c.p.c., che la convenuta debba ritenersi esclusiva Parte_1
responsabile per il sinistro del 14.4.05, accertare e dichiarare che la è Controparte_12
tenuta esclusivamente entro il massimale di polizza, a maggior ragione in considerazione
dell'avvenuta corresponsione della somma di € 100.000,00 al sig. da parte Controparte_4
della , importo a detrarsi dal massimale sopra dedotto”. CP_12
Si costituivano tutti i convenuti, l' e i sig.ri , , CP_2 Controparte_4 CP_5 [...]
(n. 1994), , , (n. 1935), CP_7 Controparte_11 CP_6 CP_7 CP_9
e , che spiegavano autonome domande
[...] CP_10 Controparte_8
riconvenzionali al fine di ottenere, rispettivamente, l'Istituto, ai sensi degli artt. 1916 cc e
142 dLgvo n. 209/2005, la condanna di e della al il rimborso Parte_1 Controparte_12
totale delle prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato anche oltre il limite di massimale di polizza e, gli altri convenuti, la condanna all'integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto a Battipaglia (SA) in data 14/04/2005, a fronte del quale la IA aveva già versato al sig. la somma di € Controparte_4
100.000,00.
All'esito dell'istruttoria orale ( interrogatorio formale di e prova per testi) Controparte_4
la causa veniva rinviata all'udienza del 14/03/2019 per la decisione.
3 2. Con sentenza n. 1744/2021 il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibili, perché
tardivamente proposte, le domande riconvenzionali proposte dell' e dei convenuti e CP_2
accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di mero accertamento promossa dalla
IA attrice. In particolare il Giudice dichiarava la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determinandola nel 70% in capo a CP_13
, conducente del veicolo di proprietà di e nel 30% in capo a
[...] Parte_1 CP_4
; accertava di conseguenza l'ammontare dei danni subiti dai danneggiati,
[...]
dichiarando dovuta a una somma complessiva pari a €.868.793,625 a titolo Controparte_4
di danno biologico temporaneo e permanente, all'attualità, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al soddisfo, anno per anno, previa devalutazione dell'importo alla data dell'evento,
un importo pari ad €.574.628,096 a titolo di danno patrimoniale per il lucro cessante da perdita stipendiale, con accessori come sopra determinati, oltre ad €.22.492,897 a titolo di danno patrimoniale riferito alle spese sofferte, oltre accessori;
dava atto del costo complessivo dell'infortunio versato dall' , individuato in €.1.250.153,54; determinava CP_2
il danno differenziale che poteva pretendere nei confronti della Controparte_4 [...]
nella misura di €.465.435,745, oltre interessi e rivalutazione da cui andavano CP_12
detratti €.100.000,00 già versati a titolo di offerta dalla Società al danneggiato nel giugno
2009; determinava il danno non patrimoniale “riflesso” patito dai congiunti del CP_4
, del '94, , del '35,
[...] CP_5 CP_7 Controparte_11 CP_7
, e , rispettivamente in CP_6 CP_10 Controparte_8 Controparte_9
€.105.000,00, €.70.000,00, €.70.000,00, €.70.000,00, €.70.000,00, €.14.700,00, €.14.700,00
ed €.14.700,00, oltre interessi e rivalutazione;
accertava e dichiarava che il massimale di polizza era di €774.685,35, oltre interessi al saggio legale da calcolarsi con decorrenza dal sinistro e fino al soddisfo, nonché dell'eventuale eccedenza rispetto allo stesso saggio legale, della rivalutazione monetaria da computarsi in base all'indice Istat F.O.I. a partire dal sinistro e fino al soddisfo, con la precisazione che nella distribuzione del medesimo dovevano intendersi privilegiati il (per il danno differenziale individuato) Controparte_4
4 e i suoi familiari per i pregiudizi parimenti non patrimoniali patiti, rispetto alle pretese dell' ; condannava la IA al pagamento della metà delle spese di lite, CP_2
compensata la residua parte, in favore del e dei suoi familiari, con attribuzione al CP_4
loro procuratore antistatario, e con integrale compensazione tra tutte le altre parti in causa;
3. Con atto di citazione notificato il 21/12/2021 articolando quattro motivi Parte_1
di doglianza, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo alla Corte di Appello di rilevare l'omessa e/o erronea/contraddittoria valutazione del materiale probatorio, la carente/erronea/contraddittoria motivazione sulla riconosciuta prevalente responsabilità del sinistro in capo al e in subordine la mancata applicazione dell'art.2054, II Controparte_4
comma c.c., la carente/erronea/arbitraria e non provata motivazione in merito al grado di invalidità riconosciuto al danneggiato e delle conseguenti voci di danni accertate e dichiarate, in assenza di nomina di CTU e con violazione e pregiudizio del diritto di difesa,
nonché l'omessa statuizione e motivazione della sentenza in ordine alla condanna alle competenze sul rigetto delle domande riconvenzionali.
Si è costituiva l' , che, ritenendo corretta la sentenza di primo grado, ha chiesto il CP_2
rigetto integrale del proposto.
Si è altresì costituiva la , già , che, Controparte_1 Parte_2
pur avendo adempiuto transattivamente le statuizioni rese nel provvedimento di primo grado con il sig. e con gli altri suoi familiari e congiunti, ha sostenuto la Controparte_4
fondatezza delle ragioni dell'appello, alle cui conclusioni ha aderito. Ha depositato la quietanza liberatoria sottoscritta da tutti i danneggiati e dal loro procuratore in primo grado,
dichiaratosi antistatario, a fronte della quale essa IA aveva provveduto a versare le somme concordate e ivi indicate, a tacitazione di ogni pretesa vantata dai predetti,
esaurendo il massimale di polizza accertato nel provvedimento impugnato, che all'epoca dell'accordo (01/09/2021) doveva intendersi pari a un milione di euro circa, rappresentato dall'importo di €.774.685,35, oltre interessi al saggio legale maturati sul suddetto importo fino all'1/09/2021 (pari ad €.200.000,00), non essendoci eventuale eccedenza della
5 rivalutazione monetaria – pari ad €.178.000,00 circa – rispetto allo stesso saggio legale. Ha
fatto rilevare che la somma degli importi accertati a vario titolo in favore dei danneggiati,
decurtata l'offerta già inviata al Martino nel giugno 2009, era pari ad €.779.835,74
all'attualità alla data della sentenza, ma, rideterminata sulla scorta di quanto statuito in sentenza con riferimento agli accessori e alla rivalutazione, era da considerarsi complessivamente pari sostanzialmente a un milione di euro, e che, attesa l'intervenuta definizione bonaria della controversia, avendo essa IA esaurito e versato il proprio massimale con distribuzione privilegiata al e ai suoi familiari, era residuato un CP_14
mero interesse alla conoscenza dell'esito del giudizio, non anche all'effetto ed efficacia delle relative statuizioni.
4. La causa, dopo essere stata trattenuta per la decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU medico-legale, depositata la quale, è stata nuovamente assegnato a sentenza. Con ordinanza del 29/10/2024 la Corte di Appello, rilevato che la società appellata non aveva prodotto agli atti del giudizio copia della intervenuta transazione, necessaria anche al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti che l'avevano sottoscritta, e ritenuto che l'accertamento del perfezionamento dell'accordo e la verifica del suo esatto contenuto assumevano rilevanza alla luce delle conclusioni rassegnate dalla IA appellata, che, pur dichiarando di vantare un 'mero
interesse alla conoscenza dell'esito del presente giudizio', aveva poi 'aderito alle
conclusioni rassegnate dalla appellante' sua assicurata, ha disposto Parte_1
nuovamente la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione della relativa documentazione e per interpellare l'appellante e le altre parti costituite in ordine Parte_1
all'effettiva permanenza del concreto interesse alla decisione.
5. Nelle note inviate dalle parti in ottemperanza dell'invito della Corte, l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame facendo rilevare che “La ha definito il CP_1
predetto accordo, basandosi sulla percentuale di invalidità del 95%, ed ha corrisposto
somme in favore dei familiari dell'infortunato per voci di danno non provate. Inoltre, se si
6 tiene conto dell'errato grado di responsabilità attribuito per la causazione del sinistro, il
risarcimento in favore dell'infortunato potrebbe essere notevolmente inferiore a quello
attribuito, e rientrerebbe nel massimale di polizza di un milione di Euro contratto
dall'appellante. La quindi, con l'accordo transattivo ha corrisposto somme non CP_1
dovute all'infortunato, sottraendole dal massimale di polizza ed omettendo di considerare il
danno differenziale corrisposto dall' anche a titolo di rendita. In conseguenza di ciò CP_2
l'infortunato ed i suoi familiari hanno ottenuto il risarcimento di oltre due milioni di Euro,
pur non avendone diritto, mentre l'appellante è rimasta esposta al pagamento Parte_1
in favore dell' nella misura extra-massimale. Per tali motivi l'appellante ha impugnato CP_2
la sentenza, chiedendone la modifica sia in ordine alla percentuale di responsabilità nella
causazione del sinistro e sia in ordine alla percentuale di invalidità subita
dall'infortunato”.
La “ considerato che l'unica parte appellante è la danneggiata – CP_1
verosimilmente perché esposta al pagamento del risarcimento determinato in primo grado
nella misura extra-massimale – mentre le altre parti hanno palesato acquiescenza alle
statuizioni di primo grado”, ha rimesso “all'On.le Corte ogni valutazione circa la
opportunità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo la Società
provveduto ad esaurire il massimale versato in forza della sentenza di primo grado, nonché
dell'ulteriore accordo transattivo raggiunto con i danneggiati”.
L' si è riportato alla comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
6. Con ordinanza del 03/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, a seguito di transazione, il 1°/09/2021 i danneggiati, qui appellati rimasti tutti contumaci, , n. 1994, Controparte_4 CP_5 Controparte_11 CP_7
, n. 1935, , e CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
hanno rilasciato alla una quietanza liberatoria per intervenuto
[...] Controparte_15
7 pagamento “a saldo e tacitazione completa e definitiva di tutti i danni materiali e
immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, diretti e indiretti, spese
sostenute e/o da sostenere, e di qualunque altra natura ed a qualunque altro titolo e/o
ragione vantate in relazione al sinistro” di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1744/2021, dichiarando altresì di rinunciare “ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi altra
sede, anche già in corso nei confronti della IA solvente e di ogni altro obbligato o
coobbligato, come pure dell'assicurato, del proprietario e/o conducente del veicolo
garantito e/o loro aventi causa” ed impegnandosi “ a non promuovere azione penale o a
rinunciare a quella eventualmente promossa manlevando la IA solvente ed ogni
altro obbligato e coobbligato da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa
derivare da ulteriori pretese e/o azioni formulate anche da terzi”.
Orbene, a fronte della liberazione dell'intero massimale assicurativo da parte della la rinuncia espressa dai danneggiati a far valere qualsiasi altra pretesa nei CP_1
confronti del responsabile civile esclude il rischio che quest'ultima possa Parte_1
essere chiamata al risarcimento dei danni ultramassimale.
Ed infatti “In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18
della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario
dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 cod.civ., sussiste un vincolo,
ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche,
quello cioè del massimale assicurato. Consegue, che qualora intervenga
una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante,
l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne
profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà,
segnati dall'importo del massimale, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno
eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato),
8 quello del danneggiante assicurato, che pertanto è il solo soggetto facultato a transigere
con effetti che investano l'intero danno”( cfr. Cass. 2000/10115: 1994/7979).
“Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale
limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo” ( Cass. 2001/573).
sarebbe pertanto rimasta esposta al rischio del pagamento del danno Parte_1
ultramassimale se i danneggiati non avessero espresso l'ampia ed articolata rinuncia che si legge nell'atto di transazione e quietanza.
Va altresì rilevato che non trovano spazio in questa sede le doglianze espresse dalla Pt_1
(cfr. da ultimo le note ex art. 127 ter cpc ) avverso il contenuto e l'estensione della transazione intercorsa tra la sua assicuratrice della rca e i danneggiati.
Ed infatti, come si legge in Cass. 2020/8109, “In ragione dell'articolo 18 L. 990 del 1969 il
terzo danneggiato ha azione diretta verso l'assicurazione, la quale non può opporgli le
eccezioni derivanti dal contratto con il danneggiante. Secondo una ragionevole
ricostruzione la norma fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicurazione verso il terzo,
obbligazione che presuppone il contratto ed il fatto illecito dell'assicurato ai danni del
terzo, ma che, verificatisi questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa.
L'obbligazione ex lege è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione. La
compagnia dunque nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa
che transigere una propria obbligazione, senza che venga in discussione un mandato da
parte del danneggiante e senza che dunque rilevi la natura (revocabile o meno) di tale
mandato. E' per questo che la medesima norma consente poi alla assicurazione di agire in
rivalsa”.
A fronte della rinuncia articolata dai danneggianti ed avendo la IA di assicurazioni liquidati i danni nei limiti del massimale assicurativo, la se da un lato non ha alcun Pt_1
titolo per contestare la scelta liquidatoria della sua assicuratrice, dall'altro non ha neppure ragione di temere che nei suoi confronti venga avanzata alcuna ulteriore richiesta di risarcimento né una richiesta di rivalsa.
9
8. Quanto poi alla posizione dell' , la declaratoria di inammissibilità della domanda CP_2
di surroga in quanto tardivamente proposta in primo grado preclude in questa sede la verifica delle somme che, effettivamente, l' può pretendere dai responsabili civili del CP_2
grave infortunio oggetto di causa.
Il Tribunale, infatti, si è limitato ad emettere una statuizione di mero accertamento delle somme che complessivamente l' aveva dimostrato di aver versato a CP_2 Controparte_4
( € 1.250.153,54, aggiornate ex art. 116, co.7, TU n. 1124/1965), ma non ha proceduto all'esame della domanda riconvenzionale di surroga, avendo rilevato che l'Istituto l'aveva tardivamente proposta.
La sentenza è passata in giudicato perché in parte qua non impugnata né dall' né CP_2
dall'appellante.
Ne consegue che l' dovrà avanzare in altra sede la domanda di surroga, rispetto alla CP_2
quale la e la NI ass.ni potranno sollevare eventuali eccezioni relative alla Pt_1
percentuale di responsabilità. Ciò in quanto “La surrogazione dell'assicuratore sociale nei
diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del
terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al
risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell'ammontare del danno
effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo
pagato dall'assicuratore, dall'altra (cfr. Cass. 2019/26647, nella cui motivazione si legge:
“La surrogazione per pagamento è una successione a titolo particolare del solvens (il
surrogante) nel credito vantato dall'accipiens (il surrogato) nei confronti del terzo debitore
(ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635402 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596712 - 01). Essa realizza una vicenda
circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al
surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi
accessori, le eccezioni opponibili. Il trasferimento del credito, ovviamente, non può che
10 avvenire nei limiti del soluto: presupposto della surrogazione è infatti il pagamento, non la
promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante si surroga nel credito che ha
indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato
nei confronti del terzo responsabile;
e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa
misura egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato. Se il danneggiato ha
sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale, e l'assicuratore sociale indennizzi,
il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello
avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l'altro.
Analogamente, se il danneggiato ha sofferto un danno pari a "100", e riceva
dall'assicuratore sociale "80", solo entro questa minor somma il credito risarcito potrà
trasferirsi in capo all'assicuratore sociale (ex Sez. 6- 3, Ordinanza n. 1834 del 25/01/2018,
Rv. 647613- 01). Da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria
dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando
venga invocata ai sensi dell'art. 142 cod. ass.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art.
1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicuratore sociale non può pretendere
dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per
l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, Sentenza n.
4347 del 23/02/2009, Rv. 607061 - 01); b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal
terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente
causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione
possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo
alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore
all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non
esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo
di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007, Rv. 600806 - 01)”).
11 9. La complessità della vicenda in fatto ed in diritto integra il presupposto dei gravi motivi ex art. 91 cpc, nel testo applicabile ratione temporis, per disporre la compensazione delle
spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21/12/2021 da nei confronti Parte_1
di ; , , Controparte_1 Controparte_4 CP_5
, , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
; avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno
[...] CP_10 CP_2
n. 1744/2021, pubblicata il 27/05/2021, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per effetto della transazione intercorsa tra e , Controparte_16 Controparte_4 CP_5
, , , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...]
2) COMPENSA tra tutte le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
12