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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1011/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1011/2024R.G., avverso la sentenza n. 676/2024 pubblicata dal
Tribunale di La Spezia in data 02/10/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Costoli e dall'avv. Parte_1
MO LI per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Michele Controparte_1
HE per mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte EL: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
pag. 1/13 previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte in prime cure e riproposte con l'atto d'appello, nonché previa ove occorrendo integrazione dei mezzi istruttori stessi,
- dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace la sentenza del Tribunale della Spezia
n. 676/2024 del giorno 1/ 2.10.2024 per mancanza di motivazione, non essendo comprensibile il percorso logico-giuridico-matematico effettuato dal Giudicante di prime cure per giungere alla decisione, avendo prima accolto le risultanze della CTU
e di poi essendosene discostato nella decisione, per aver previsto la compensazione di una somma non certa, non liquida e non calcolabile (punto sub d) con altro importo che non è dato sapere con quale percorso logico-matematico sia stato determinato (e comunque difforme dalle risultanze di CTU), il tutto senza motivare dette sue scelte;
- dichiarare in ogni caso nulla e/o annullabile e/o inefficace la sentenza n. 676/2024 emessa dal Tribunale della Spezia il 1/2 ottobre 2024, per essere nullo l'atto di citazione avversario per indeterminatezza e indeterminabilità del petitum;
- in via subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui la sentenza fosse ritenuta valida ed efficace, in totale riforma della predetta sentenza, procedere allo scioglimento della comunione legale a far data dal 16 marzo 2006, tenendo conto di tutte le posizioni creditorie e debitorie (anche per i bisogni della famiglia), di cui i
Sigg.ri e erano intestatari e/o cointestatari a Parte_1 Controparte_1
quella data, ove occorrendo previo licenziamento di CTU contabile;
-in via di subordine, nel denegato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse che la data dello scioglimento della comunione legale sia quella indicata nella sentenza gravata (ovvero 26 settembre 2008), previa sospensione del presente procedimento, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.c. in relazione all'applicabilità a detto articolo della riforma operata dalla L. 55 del 2015 alla data del 16 marzo 2006, per violazione dell'art. 3 Cost.; pag. 2/13 - in via di ulteriore subordine, nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte avesse a confermare la data del 26 settembre 2008 per lo scioglimento della comunione, disporre indagini di Polizia Tributaria sui conti e/o titoli e/o investimenti intestati e/o cointestati alla Sig.ra licenziare nuova CTU contabile al fine di determinare la CP_1
massa comune ad entrambi i coniugi, tenendo conto delle posizioni creditizie di entrambi i coniugi;
- in via di estremo subordine, qualora confermata la data del 26 settembre 2008 per lo scioglimento della comunione, non venisse licenziata una nuova CTU, riformare la sentenza gravata procedendo ad un nuovo conteggio delle quote di spettanza ai coniugi sulla base della CTU già in atti, disponendo, in ogni caso, indagini di Polizia
Tributaria sui conti e/o titoli e/o investimenti intestati e/o cointestati alla Sig.ra CP_1
vinte le spese e gli onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, ovvero compensare le spese del solo primo grado per i motivi di cui in premessa”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Genova rigettare l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di La Spezia (n. Parte_1
676/2024).
Con revoca della ordinanza datata 24 dicembre 2024 di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado impugnata (proc. n.1011-1/2024 R.G.)
Si chiede la condanna di parte EL alla responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. Con vittoria di spese e competenze tecniche e legali tutte, oltre oneri accessori
e fiscali.”
FATTO
1.1. La Sig.ra conveniva in giudizio davanti al Tribunale della Controparte_1
Spezia il Sig. per chiedere la dichiarazione di scioglimento della Parte_1
comunione legale dei beni (alla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione non definitiva n. 654 del 23-26 giugno 2007), l'accertamento della consistenza del patrimonio comune (tenuto conto del regime della comunione dei pag. 3/13 beni), la condanna del Sig. a rendere il conto della gestione dei beni Parte_1
comuni e al pagamento della somma pari al 50% di sua spettanza, con vendita dei beni rimasti e divisione del ricavato.
L'attrice indicava come rientranti nella comunione legali, oltre alcuni beni immobili, valori mobiliari di investimento, pure cointestati ai coniugi, esistenti presso Cassa di
Risparmio della Spezia (Fondi di investimento e Dossier titoli); valori mobiliari di investimento, compresi i piani di accumulo assicurativo, non cointestati tra le parti, ma comunque acquistati durante il matrimonio;
deposito titoli (n. 19401) intestato a e composto dai proventi dei pronti contro termine acquistati con quanto Parte_1
ricavato dai titoli già compresi nel dossier comune;
ulteriori beni normalmente non rientranti nella comunione eppure non consumati al momento dello scioglimento.
1.2 Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto integrale delle Parte_1
domande avversarie e, in subordine, la compensazione delle somme eventualmente dovute con quelle oggetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale (ovvero risarcimento per danni per perdite sui titoli di cui al conto cointestato, oltre che all'immagine e per sottrazione di beni dalla comunione).
Evidenziava inoltre l'applicabilità della legge n. 55/2015 che, introducendo un nuovo secondo comma all'art. 191 c.c., ha previsto che la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui i coniugi compaiono innanzi al Presidente del Tribunale, quindi non al momento di scioglimento della comunione come affermato da parte attrice.
1.3. La causa veniva istruita mediante CTU contabile e tecnica, volta all'accertamento ed alla stima del patrimonio comune (mobiliare e immobiliare) ed alla ricostruzione analitica della movimentazione nel corso del tempo di depositi, titoli e investimenti, con specificazione delle cedole staccate, del loro esito o rimborso, del corrispettivo della scadenza titoli, che fossero stati incassati dal convenuto, e alla determinazione della consistenza del patrimonio comune pag. 4/13 mobiliare, con attualizzazione del relativo valore tramite acquisizione dei documenti dei quali parte attrice aveva richiesto l'esibizione.
A seguito di osservazioni critiche da parte della Sig.ra veniva inoltre disposta CP_1
CTU integrativa, depositata in data 9 novembre 2021.
1.4. Con sentenza n. 676/2024, il Tribunale di La Spezia così disponeva: “a) condanna parte convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 730.655,89 euro, oltre interessi di legge, come specificati;
b) rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto;
c) dichiara improcedibile la domanda di divisione avente ad oggetto i beni immobili in comproprietà tra le parti;
d) dispone la divisione degli investimenti in comune tra attrice e convenuto mediante assegnazione degli stessi in piena ed esclusiva proprietà in favore di CP_1
compensando il debito in capo all'assegnataria per il relativo conguaglio, pari alla metà del valore dei beni in oggetto, con quello in capo a accertato sub a); Parte_1
e) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, che si liquidano in 22.347,40 euro per esborsi e 28.542,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
f) pone il costo della CTU a carico di parte convenuta.”
Nella parte motiva della sentenza (per quanto in questa sede interessa perché specifico oggetto di impugnazione) il Tribunale, innanzitutto, chiariva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente e diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, per individuare la decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione legale doveva farsi riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato la separazione, ovvero alla data del
26 settembre 2008, essendo la L. 55/2015 non applicabile ai giudizi di separazione già definiti. pag. 5/13 In secondo luogo, il Tribunale affermava che il Sig. non aveva provato Parte_1
documentalmente i valori mobiliari di sua esclusiva spettanza in quanto ricevuti in successione e/o propri proventi e dunque che non fossero da computare al patrimonio comune.
Infine, il Tribunale, richiamandosi ai calcoli operati nella comparsa conclusionale della Sig.ra rilevava che Il convenuto doveva essere condannato a CP_1
corrispondere alla moglie la somma di Euro 730.655,89, ovvero il 50% di Euro
1.354.779,27 al netto “del conguaglio per le reciproche voci de residuo, quali risultanti in atti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1. Con il primo motivo l'EL impugna la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 c.c.: errata individuazione della data dello scioglimento della comunione”.
In particolare, sostiene che il Tribunale di La Spezia avrebbe errato Parte_1
nell'identificare il momento della cessazione del regime di comunione coniugale dei beni con il passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione (26 settembre 2008). Il Tribunale avrebbe invece dovuto individuare come momento in cui si scioglie la comunione legale tra i coniugi la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale della Spezia (16 marzo
2006). Invero, a suo giudizio, “L'irretroattività dell'art. 3 L. 55/2015 deve intendersi limitata ai giudizi di scioglimento e divisione in corso alla data di pubblicazione della legge (Cass. Civ., sez. I, n. 4492 19.2.2021) ma non certo a quelli, come quello de quo, introdotti successivamente”.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la a legge n. 55/2015 invocata da parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, trattandosi di un pag. 6/13 giudizio di separazione personale già definito all'epoca dell'entrata in vigore della novella dell'art. 191 comma 2 c.c..
L'art.2 della I. 6/5/2015 n. 55 ha aggiunto, all'art. 191 c.c., il seguente comma: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
In ordine al regime transitorio, l'art. 3 della legge stabilisce testualmente che «Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».
La pronuncia n. 4492/2021 della Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che “ i
«procedimenti in corso», di cui alla norma in esame, cui applicare sia l'art.1, sul c.d. divorzio breve, sia l'art.2, cioè le nuove condizioni autonome di scioglimento descritte dal nuovo ultimo comma dell'art. 191 c.c. (vale a dire, il provvedimento presidenziale emanato all'inizio delle separazioni giudiziali ovvero l'omologa delle separazioni consensuali), non possono che essere quelli di separazione o di divorzio”
e che “deve escludersi che per «procedimenti in corso», cui applicare immediatamente la Novella 2015, possa intendersi anche il giudizio di divisione della comunione, perché altrimenti, così interpretata la disposizione di cui alla L. n. 55 del
2015, art. 3, si applicherebbe uno ius superveniens”.
Di conseguenza, nel caso di specie per l'individuazione della decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione legale si deve fare riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione, ovvero la data del
26.9.2008.
pag. 7/13 2.2. Con il secondo motivo, l'EL impugna la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli art. 177 co. 1, 178 e 191 c.c: errata ricostruzione della massa – comunione legale ad opera del CTU”.
Il motivo di appello comprende molteplici doglianze relative alla ricostruzione del patrimonio mobiliare.
a. Innanzitutto, l'EL si duole del fatto che la CTU sarebbe stata investigativa/esplorativa.
Tale doglianza è priva di pregio dal momento che la CTU si è resa necessaria dalla complessità del patrimonio mobiliare, costituito da titoli obbligazionari e di partecipazione azionaria, nonché da quote di fondi di investimento, la cui entità non era di semplice e immediata ricostruzione.
b. L'EL lamenta poi l'omessa pronuncia del giudice in ordine alla richiesta di indagini di Polizia Tributaria al fine di reperire i conti correnti intestati e/o cointestati con soggetti terzi, ma riferibili alla Sig.ra L'EL lamenta CP_1
che non sarebbero state computate somme della Sig.ra ovvero i proventi CP_1
delle locazioni degli immobili ereditati, così come i frutti di eventuali investimenti, non rinvenibili sui conti cointestati con l'odierno EL.
Rispetto a questo punto si evidenzia che le indagini di polizia tributaria possono essere disposte dal giudice nei giudizi civili, specialmente in cause di famiglia come separazione e divorzio, quando le prove fornite dalle parti sono insufficienti a chiarire la situazione reddituale e patrimoniale. Il giudice, potendo esercitare questa facoltà in via discrezionale, può incaricare la Polizia
Tributaria di effettuare accertamenti per ricostruire i redditi effettivi, i patrimoni e il tenore di vita dei coniugi, e la decisione di avvalersi di questo strumento non è un obbligo ma una facoltà, sebbene il giudice debba motivare un'eventuale richiesta di rigetto.
pag. 8/13 Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso di specie quanto asserito e dal rimane sul piano di una mera allusione e comunque non rappresenta Parte_1
un indizio non idoneo a giustificare l'accertamento della Polizia Tributaria, peraltro da compiere su conti correnti non intestati alla controparte. Inoltre, anche se tale accertamento fosse stato disposto e avesse evidenziato la presenza degli asseriti proventi, non avrebbe comunque consentito di dimostrare con adeguata certezza che tali somme fossero comunque da imputare alla quindi alla comunione. CP_1
c. Il sostiene, inoltre, che sarebbero state conteggiate nel patrimonio Parte_1
comune delle somme che per loro natura sono escluse dalla comunione, in particolare 1) importi relativi alle caparre depositate dai suoi personali conduttori sul c/c n. 11628; 2) somme derivanti dai suoi risparmi e dalla sua professione che il Sig. aveva accantonato dall'anno 1972 all'anno 1979, Parte_1
prima del matrimonio oltre che le somme giacenti sul c/c n. 117167, intestato al solo EL ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione di medico veterinario;
3) capitali che il aveva ricevuto in eredità dalla Parte_1
propria famiglia (circa lire 445.000.000); 4) somme che, detenute all'estero
(Principato di Monaco) dal padre del Sig. fatte rientrare legalmente Parte_1
con una VD nell'anno 2015 e con l'espressa dicitura “donazione”; 5) le somme giacenti sul c/c Carispe spa n. 11716 ovvero il conto che il Dott. aveva Parte_1
destinato alla sua professione di medico veterinario, utilizzato, fino al pensionamento, per le spese professionali (utenze studio, acquisto presidi e farmaci, strumentazione...).
Rispetto a tali a somme si rileva che il non ha prodotto Parte_1
documentazione idonea a dimostrare l'esclusione di tali somme dalla comunione.
pag. 9/13 In particolare, si evidenzia che dai verbali di pubblicazione dei testamenti di
(madre dal e di (padre del , Persona_1 Parte_1 Persona_2 Parte_1
prodotti in atti dalla prevedono il lascito di soli beni immobili. CP_1
Per quanto riguarda poi il c/c n. 11716, si evidenzia inoltre che il fatto che il conto corrente fosse destinato allo svolgimento della professione di medico veterinario è circostanza ininfluente in quanto non comporta l'esclusione della giacenza di tali conti dalla comunione trattandosi di conto corrente intestato al
L'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., prevede che i proventi dell'attività Parte_1
separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati.
In merito alle somme che, detenute all'estero (Principato di Monaco), sono state fatte rientrare legalmente con una VD nell'anno 2015, non è stata fornita la prova che tali somme costituissero una donazione da parte del padre del
Nello specifico, dalla documentazione in atti relativa alla procedura di Parte_1
adesione volontaria non risulta che le somme costituissero una donazione del padre del L'unico documento che fa riferimento a tale circostanza è la Parte_1
relazione di accompagnamento da parte di commercialista e Testimone_1
procuratore speciale del sig. nella quale si riferisce che “Il padre del Parte_1
Sig. a seguito del proprio decesso avvenuto nell'anno 1994, lasciava (a Parte_1
titolo di regalia) presso un professionista delegato nel Principato di Monaco complessive Lire 250.000.000 circa. Tali somme successivamente venivano depositate sul c/c n. 100774/001.000.001 aperto presso la banca CFM di
Monaco”. Il conto corrente n. 100774/001.000.001 risulta intestato allo stesso EL e la dichiarazione secondo cui le somme depositate sul conto erano state lasciate dal padre a titolo di regalia è dichiarazione priva di valore probatorio derivando dal procuratore speciale dello stesso Parte_1
pag. 10/13 2.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, motivi che nel complesso meritano accoglimento.
L'EL in sostanza si duole del fatto che il giudice di primo grado ha aderito ai calcoli operati dalla sig.ra in comparsa conclusionale discostandosi dalle CP_1
risultanze della CTU senza adeguatamente motivare sul punto.
La doglienza è fondata.
Il CTU al termine delle operazioni peritali ha concluso determinando la consistenza delle riscossioni effettuate dal in “Euro 1.231.164,55 a cui devono Parte_1
aggiungersi interessi di attualizzazione in ragione di Euro 134.164,20, di tal che il controvalore attualizzato al giorno 16 aprile 2019 ammonta ad Euro 1.365.328,75”.
Il giudice di primo grado ha tuttavia aderito ai calcoli operati nella comparsa conclusionale limitandosi ad affermare che le contestazioni della sig.ra CP_1
all'integrazione della CTU, “riguardati principalmente il dossier titoli 401/13, i pronti contro termine e gli investimenti di cui alle polizze assicurative Carivita 3280378 e
3238669, possono essere nella sostanza condivise.”
La Corte ritiene che il Giudice di primo grado non avesse motivo di discostarsi dalle risultanze della CTU e pertanto dal valore indicato dal consulente, ovvero euro
1.365.328,75. È a tale cifra che si dovrà fare rifermento per la restituzione del 50% da parte di in favore della Parte_1 CP_1
2.4. Con il sesto motivo, l'EL impugna la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.: errata condanna del Sig. al pagamento delle Parte_1
spese di lite e di CTU”. In particolare, l'EL evidenzia che “le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con
l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (Cass. 13.2.2006, n. 3083)”. pag. 11/13 Il motivo è infondato.
“Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3083 del
13/02/2006).
2.5. Considerato il parziale e limitato accoglimento dell'appello si ritiene equo condannare l'EL al pagamento di 4/5 delle spese e compensare il restante
1/5.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1011/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 2/10/2024 n.676, promossa da:
- APPELLANTE Parte_1
c o n t r o
APPELLATA Controparte_1
così decide:
- Accogliendo parzialmente l'appello proposto da e Parte_1
riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, riformula come segue il capo a) del dispositivo:
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 682.664,00, oltre ad interessi di legge, come
[...]
specificati;
- conferma nel resto la sentenza del Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dei quattro quinti delle spese del presente grado del giudizio, che
[...]
pag. 12/13 liquida – detta frazione – nella somma complessiva di euro 7.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo;
- spese compensate per il restante 1/5.
Genova, 12/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1011/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1011/2024R.G., avverso la sentenza n. 676/2024 pubblicata dal
Tribunale di La Spezia in data 02/10/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Costoli e dall'avv. Parte_1
MO LI per mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Michele Controparte_1
HE per mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte EL: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza reietta e disattesa,
pag. 1/13 previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte in prime cure e riproposte con l'atto d'appello, nonché previa ove occorrendo integrazione dei mezzi istruttori stessi,
- dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace la sentenza del Tribunale della Spezia
n. 676/2024 del giorno 1/ 2.10.2024 per mancanza di motivazione, non essendo comprensibile il percorso logico-giuridico-matematico effettuato dal Giudicante di prime cure per giungere alla decisione, avendo prima accolto le risultanze della CTU
e di poi essendosene discostato nella decisione, per aver previsto la compensazione di una somma non certa, non liquida e non calcolabile (punto sub d) con altro importo che non è dato sapere con quale percorso logico-matematico sia stato determinato (e comunque difforme dalle risultanze di CTU), il tutto senza motivare dette sue scelte;
- dichiarare in ogni caso nulla e/o annullabile e/o inefficace la sentenza n. 676/2024 emessa dal Tribunale della Spezia il 1/2 ottobre 2024, per essere nullo l'atto di citazione avversario per indeterminatezza e indeterminabilità del petitum;
- in via subordinata, nel denegato e non creduto caso in cui la sentenza fosse ritenuta valida ed efficace, in totale riforma della predetta sentenza, procedere allo scioglimento della comunione legale a far data dal 16 marzo 2006, tenendo conto di tutte le posizioni creditorie e debitorie (anche per i bisogni della famiglia), di cui i
Sigg.ri e erano intestatari e/o cointestatari a Parte_1 Controparte_1
quella data, ove occorrendo previo licenziamento di CTU contabile;
-in via di subordine, nel denegato caso in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse che la data dello scioglimento della comunione legale sia quella indicata nella sentenza gravata (ovvero 26 settembre 2008), previa sospensione del presente procedimento, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.c. in relazione all'applicabilità a detto articolo della riforma operata dalla L. 55 del 2015 alla data del 16 marzo 2006, per violazione dell'art. 3 Cost.; pag. 2/13 - in via di ulteriore subordine, nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte avesse a confermare la data del 26 settembre 2008 per lo scioglimento della comunione, disporre indagini di Polizia Tributaria sui conti e/o titoli e/o investimenti intestati e/o cointestati alla Sig.ra licenziare nuova CTU contabile al fine di determinare la CP_1
massa comune ad entrambi i coniugi, tenendo conto delle posizioni creditizie di entrambi i coniugi;
- in via di estremo subordine, qualora confermata la data del 26 settembre 2008 per lo scioglimento della comunione, non venisse licenziata una nuova CTU, riformare la sentenza gravata procedendo ad un nuovo conteggio delle quote di spettanza ai coniugi sulla base della CTU già in atti, disponendo, in ogni caso, indagini di Polizia
Tributaria sui conti e/o titoli e/o investimenti intestati e/o cointestati alla Sig.ra CP_1
vinte le spese e gli onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, ovvero compensare le spese del solo primo grado per i motivi di cui in premessa”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Genova rigettare l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di La Spezia (n. Parte_1
676/2024).
Con revoca della ordinanza datata 24 dicembre 2024 di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado impugnata (proc. n.1011-1/2024 R.G.)
Si chiede la condanna di parte EL alla responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. Con vittoria di spese e competenze tecniche e legali tutte, oltre oneri accessori
e fiscali.”
FATTO
1.1. La Sig.ra conveniva in giudizio davanti al Tribunale della Controparte_1
Spezia il Sig. per chiedere la dichiarazione di scioglimento della Parte_1
comunione legale dei beni (alla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione non definitiva n. 654 del 23-26 giugno 2007), l'accertamento della consistenza del patrimonio comune (tenuto conto del regime della comunione dei pag. 3/13 beni), la condanna del Sig. a rendere il conto della gestione dei beni Parte_1
comuni e al pagamento della somma pari al 50% di sua spettanza, con vendita dei beni rimasti e divisione del ricavato.
L'attrice indicava come rientranti nella comunione legali, oltre alcuni beni immobili, valori mobiliari di investimento, pure cointestati ai coniugi, esistenti presso Cassa di
Risparmio della Spezia (Fondi di investimento e Dossier titoli); valori mobiliari di investimento, compresi i piani di accumulo assicurativo, non cointestati tra le parti, ma comunque acquistati durante il matrimonio;
deposito titoli (n. 19401) intestato a e composto dai proventi dei pronti contro termine acquistati con quanto Parte_1
ricavato dai titoli già compresi nel dossier comune;
ulteriori beni normalmente non rientranti nella comunione eppure non consumati al momento dello scioglimento.
1.2 Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto integrale delle Parte_1
domande avversarie e, in subordine, la compensazione delle somme eventualmente dovute con quelle oggetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale (ovvero risarcimento per danni per perdite sui titoli di cui al conto cointestato, oltre che all'immagine e per sottrazione di beni dalla comunione).
Evidenziava inoltre l'applicabilità della legge n. 55/2015 che, introducendo un nuovo secondo comma all'art. 191 c.c., ha previsto che la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui i coniugi compaiono innanzi al Presidente del Tribunale, quindi non al momento di scioglimento della comunione come affermato da parte attrice.
1.3. La causa veniva istruita mediante CTU contabile e tecnica, volta all'accertamento ed alla stima del patrimonio comune (mobiliare e immobiliare) ed alla ricostruzione analitica della movimentazione nel corso del tempo di depositi, titoli e investimenti, con specificazione delle cedole staccate, del loro esito o rimborso, del corrispettivo della scadenza titoli, che fossero stati incassati dal convenuto, e alla determinazione della consistenza del patrimonio comune pag. 4/13 mobiliare, con attualizzazione del relativo valore tramite acquisizione dei documenti dei quali parte attrice aveva richiesto l'esibizione.
A seguito di osservazioni critiche da parte della Sig.ra veniva inoltre disposta CP_1
CTU integrativa, depositata in data 9 novembre 2021.
1.4. Con sentenza n. 676/2024, il Tribunale di La Spezia così disponeva: “a) condanna parte convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 730.655,89 euro, oltre interessi di legge, come specificati;
b) rigetta la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto;
c) dichiara improcedibile la domanda di divisione avente ad oggetto i beni immobili in comproprietà tra le parti;
d) dispone la divisione degli investimenti in comune tra attrice e convenuto mediante assegnazione degli stessi in piena ed esclusiva proprietà in favore di CP_1
compensando il debito in capo all'assegnataria per il relativo conguaglio, pari alla metà del valore dei beni in oggetto, con quello in capo a accertato sub a); Parte_1
e) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, che si liquidano in 22.347,40 euro per esborsi e 28.542,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
f) pone il costo della CTU a carico di parte convenuta.”
Nella parte motiva della sentenza (per quanto in questa sede interessa perché specifico oggetto di impugnazione) il Tribunale, innanzitutto, chiariva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente e diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, per individuare la decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione legale doveva farsi riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che aveva pronunciato la separazione, ovvero alla data del
26 settembre 2008, essendo la L. 55/2015 non applicabile ai giudizi di separazione già definiti. pag. 5/13 In secondo luogo, il Tribunale affermava che il Sig. non aveva provato Parte_1
documentalmente i valori mobiliari di sua esclusiva spettanza in quanto ricevuti in successione e/o propri proventi e dunque che non fossero da computare al patrimonio comune.
Infine, il Tribunale, richiamandosi ai calcoli operati nella comparsa conclusionale della Sig.ra rilevava che Il convenuto doveva essere condannato a CP_1
corrispondere alla moglie la somma di Euro 730.655,89, ovvero il 50% di Euro
1.354.779,27 al netto “del conguaglio per le reciproche voci de residuo, quali risultanti in atti”.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
2.1. Con il primo motivo l'EL impugna la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 c.c.: errata individuazione della data dello scioglimento della comunione”.
In particolare, sostiene che il Tribunale di La Spezia avrebbe errato Parte_1
nell'identificare il momento della cessazione del regime di comunione coniugale dei beni con il passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione (26 settembre 2008). Il Tribunale avrebbe invece dovuto individuare come momento in cui si scioglie la comunione legale tra i coniugi la data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale della Spezia (16 marzo
2006). Invero, a suo giudizio, “L'irretroattività dell'art. 3 L. 55/2015 deve intendersi limitata ai giudizi di scioglimento e divisione in corso alla data di pubblicazione della legge (Cass. Civ., sez. I, n. 4492 19.2.2021) ma non certo a quelli, come quello de quo, introdotti successivamente”.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la a legge n. 55/2015 invocata da parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, trattandosi di un pag. 6/13 giudizio di separazione personale già definito all'epoca dell'entrata in vigore della novella dell'art. 191 comma 2 c.c..
L'art.2 della I. 6/5/2015 n. 55 ha aggiunto, all'art. 191 c.c., il seguente comma: “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
In ordine al regime transitorio, l'art. 3 della legge stabilisce testualmente che «Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data».
La pronuncia n. 4492/2021 della Corte di Cassazione ha chiarito, inoltre, che “ i
«procedimenti in corso», di cui alla norma in esame, cui applicare sia l'art.1, sul c.d. divorzio breve, sia l'art.2, cioè le nuove condizioni autonome di scioglimento descritte dal nuovo ultimo comma dell'art. 191 c.c. (vale a dire, il provvedimento presidenziale emanato all'inizio delle separazioni giudiziali ovvero l'omologa delle separazioni consensuali), non possono che essere quelli di separazione o di divorzio”
e che “deve escludersi che per «procedimenti in corso», cui applicare immediatamente la Novella 2015, possa intendersi anche il giudizio di divisione della comunione, perché altrimenti, così interpretata la disposizione di cui alla L. n. 55 del
2015, art. 3, si applicherebbe uno ius superveniens”.
Di conseguenza, nel caso di specie per l'individuazione della decorrenza degli effetti dello scioglimento della comunione legale si deve fare riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione, ovvero la data del
26.9.2008.
pag. 7/13 2.2. Con il secondo motivo, l'EL impugna la sentenza per “Violazione e falsa applicazione degli art. 177 co. 1, 178 e 191 c.c: errata ricostruzione della massa – comunione legale ad opera del CTU”.
Il motivo di appello comprende molteplici doglianze relative alla ricostruzione del patrimonio mobiliare.
a. Innanzitutto, l'EL si duole del fatto che la CTU sarebbe stata investigativa/esplorativa.
Tale doglianza è priva di pregio dal momento che la CTU si è resa necessaria dalla complessità del patrimonio mobiliare, costituito da titoli obbligazionari e di partecipazione azionaria, nonché da quote di fondi di investimento, la cui entità non era di semplice e immediata ricostruzione.
b. L'EL lamenta poi l'omessa pronuncia del giudice in ordine alla richiesta di indagini di Polizia Tributaria al fine di reperire i conti correnti intestati e/o cointestati con soggetti terzi, ma riferibili alla Sig.ra L'EL lamenta CP_1
che non sarebbero state computate somme della Sig.ra ovvero i proventi CP_1
delle locazioni degli immobili ereditati, così come i frutti di eventuali investimenti, non rinvenibili sui conti cointestati con l'odierno EL.
Rispetto a questo punto si evidenzia che le indagini di polizia tributaria possono essere disposte dal giudice nei giudizi civili, specialmente in cause di famiglia come separazione e divorzio, quando le prove fornite dalle parti sono insufficienti a chiarire la situazione reddituale e patrimoniale. Il giudice, potendo esercitare questa facoltà in via discrezionale, può incaricare la Polizia
Tributaria di effettuare accertamenti per ricostruire i redditi effettivi, i patrimoni e il tenore di vita dei coniugi, e la decisione di avvalersi di questo strumento non è un obbligo ma una facoltà, sebbene il giudice debba motivare un'eventuale richiesta di rigetto.
pag. 8/13 Tuttavia, occorre evidenziare che nel caso di specie quanto asserito e dal rimane sul piano di una mera allusione e comunque non rappresenta Parte_1
un indizio non idoneo a giustificare l'accertamento della Polizia Tributaria, peraltro da compiere su conti correnti non intestati alla controparte. Inoltre, anche se tale accertamento fosse stato disposto e avesse evidenziato la presenza degli asseriti proventi, non avrebbe comunque consentito di dimostrare con adeguata certezza che tali somme fossero comunque da imputare alla quindi alla comunione. CP_1
c. Il sostiene, inoltre, che sarebbero state conteggiate nel patrimonio Parte_1
comune delle somme che per loro natura sono escluse dalla comunione, in particolare 1) importi relativi alle caparre depositate dai suoi personali conduttori sul c/c n. 11628; 2) somme derivanti dai suoi risparmi e dalla sua professione che il Sig. aveva accantonato dall'anno 1972 all'anno 1979, Parte_1
prima del matrimonio oltre che le somme giacenti sul c/c n. 117167, intestato al solo EL ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione di medico veterinario;
3) capitali che il aveva ricevuto in eredità dalla Parte_1
propria famiglia (circa lire 445.000.000); 4) somme che, detenute all'estero
(Principato di Monaco) dal padre del Sig. fatte rientrare legalmente Parte_1
con una VD nell'anno 2015 e con l'espressa dicitura “donazione”; 5) le somme giacenti sul c/c Carispe spa n. 11716 ovvero il conto che il Dott. aveva Parte_1
destinato alla sua professione di medico veterinario, utilizzato, fino al pensionamento, per le spese professionali (utenze studio, acquisto presidi e farmaci, strumentazione...).
Rispetto a tali a somme si rileva che il non ha prodotto Parte_1
documentazione idonea a dimostrare l'esclusione di tali somme dalla comunione.
pag. 9/13 In particolare, si evidenzia che dai verbali di pubblicazione dei testamenti di
(madre dal e di (padre del , Persona_1 Parte_1 Persona_2 Parte_1
prodotti in atti dalla prevedono il lascito di soli beni immobili. CP_1
Per quanto riguarda poi il c/c n. 11716, si evidenzia inoltre che il fatto che il conto corrente fosse destinato allo svolgimento della professione di medico veterinario è circostanza ininfluente in quanto non comporta l'esclusione della giacenza di tali conti dalla comunione trattandosi di conto corrente intestato al
L'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., prevede che i proventi dell'attività Parte_1
separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati.
In merito alle somme che, detenute all'estero (Principato di Monaco), sono state fatte rientrare legalmente con una VD nell'anno 2015, non è stata fornita la prova che tali somme costituissero una donazione da parte del padre del
Nello specifico, dalla documentazione in atti relativa alla procedura di Parte_1
adesione volontaria non risulta che le somme costituissero una donazione del padre del L'unico documento che fa riferimento a tale circostanza è la Parte_1
relazione di accompagnamento da parte di commercialista e Testimone_1
procuratore speciale del sig. nella quale si riferisce che “Il padre del Parte_1
Sig. a seguito del proprio decesso avvenuto nell'anno 1994, lasciava (a Parte_1
titolo di regalia) presso un professionista delegato nel Principato di Monaco complessive Lire 250.000.000 circa. Tali somme successivamente venivano depositate sul c/c n. 100774/001.000.001 aperto presso la banca CFM di
Monaco”. Il conto corrente n. 100774/001.000.001 risulta intestato allo stesso EL e la dichiarazione secondo cui le somme depositate sul conto erano state lasciate dal padre a titolo di regalia è dichiarazione priva di valore probatorio derivando dal procuratore speciale dello stesso Parte_1
pag. 10/13 2.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, motivi che nel complesso meritano accoglimento.
L'EL in sostanza si duole del fatto che il giudice di primo grado ha aderito ai calcoli operati dalla sig.ra in comparsa conclusionale discostandosi dalle CP_1
risultanze della CTU senza adeguatamente motivare sul punto.
La doglienza è fondata.
Il CTU al termine delle operazioni peritali ha concluso determinando la consistenza delle riscossioni effettuate dal in “Euro 1.231.164,55 a cui devono Parte_1
aggiungersi interessi di attualizzazione in ragione di Euro 134.164,20, di tal che il controvalore attualizzato al giorno 16 aprile 2019 ammonta ad Euro 1.365.328,75”.
Il giudice di primo grado ha tuttavia aderito ai calcoli operati nella comparsa conclusionale limitandosi ad affermare che le contestazioni della sig.ra CP_1
all'integrazione della CTU, “riguardati principalmente il dossier titoli 401/13, i pronti contro termine e gli investimenti di cui alle polizze assicurative Carivita 3280378 e
3238669, possono essere nella sostanza condivise.”
La Corte ritiene che il Giudice di primo grado non avesse motivo di discostarsi dalle risultanze della CTU e pertanto dal valore indicato dal consulente, ovvero euro
1.365.328,75. È a tale cifra che si dovrà fare rifermento per la restituzione del 50% da parte di in favore della Parte_1 CP_1
2.4. Con il sesto motivo, l'EL impugna la sentenza per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.: errata condanna del Sig. al pagamento delle Parte_1
spese di lite e di CTU”. In particolare, l'EL evidenzia che “le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con
l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (Cass. 13.2.2006, n. 3083)”. pag. 11/13 Il motivo è infondato.
“Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3083 del
13/02/2006).
2.5. Considerato il parziale e limitato accoglimento dell'appello si ritiene equo condannare l'EL al pagamento di 4/5 delle spese e compensare il restante
1/5.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 1011/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 2/10/2024 n.676, promossa da:
- APPELLANTE Parte_1
c o n t r o
APPELLATA Controparte_1
così decide:
- Accogliendo parzialmente l'appello proposto da e Parte_1
riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, riformula come segue il capo a) del dispositivo:
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 682.664,00, oltre ad interessi di legge, come
[...]
specificati;
- conferma nel resto la sentenza del Tribunale;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dei quattro quinti delle spese del presente grado del giudizio, che
[...]
pag. 12/13 liquida – detta frazione – nella somma complessiva di euro 7.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo;
- spese compensate per il restante 1/5.
Genova, 12/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pag. 13/13