Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 0973/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 7607/99 D'ANGELO Consigliere Cron.2578 Dott. Bruno Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FU FU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 2001 4026 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 291/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 24/11/98 R.G.N. 5433/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 18/10/01 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Bologna, depositato il 3 maggio 1996, UR SI chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di anzianità, negata in sede amministrativa. Esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della ditta Bassi;
che aveva presentato le dimissioni il 16.9.1992, con decorrenza dal 17.9.1992; che aveva presentato all'INPS domanda di pensione di anzianità il 19.9.1992; che non rientrava nel "blocco" di tali pensioni, disposto dall'art. 1 del d.l. n. 384 del 19.9.1992, convertito nella legge n. 438 del 14.11.1992, essendo il periodo di preavviso iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto. L'Istituto previdenziale, costituitosi, si opponeva alla domanda, deducendo che il SI aveva revocato, in data 22.9.1992, le dimissioni, e che il rapporto di lavoro si era concluso, senza preavviso, il 30 novembre 1992. Con sentenza del 27.5.1997 il Pretore rigettava la domanda. L'appello dell'assicurato, cui resisteva l'INPS, veniva rigettato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 23 settembre/24 novembre 1998. I giudici di secondo grado osservavano che il lavoratore non aveva assolto all'onere probatorio in ordine alla dedotta esclusione dal blocco delle pensioni di anzianità, avendo formulato, nel ricorso di primo grado, una prova per testi in maniera inammissibile, sia perché mancava l'indicazione dei testi, sia perché mancava l'indicazione di uno dei capitoli necessari per la comprensione della fattispecie dedotta (sulla revoca delle dimissioni e sulla mancata accettazione della stessa). Tali indicazioni, fornite soltanto con l'atto di appello, risultavano tardive. Rilevavano, inoltre, la equivocità della documentazione prodotta, avendo 3 il datore di lavoro rilasciato una prima dichiarazione scritta all'INPS, attestante la presentazione delle dimissioni e la decorrenza del periodo di preavviso (dal 17.9.1992), ed una seconda dichiarazione scritta, questa volta al SI, con la quale affermava di essere costretto a licenziare il dipendente, come da accordi con quest'ultimo, in data 30 novembre 1992. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre, formulando un unico motivo di censura, UR SI. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, degli artt. 2118 e 2697 c.c. e degli artt. 421 e 437 c.p.c.; omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria, error in procedendo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Spiega, riportando ampi brani della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, che aveva rassegnato le dimissioni il 16.9.1992, con preavviso, pari a sei giorni lavorativi, decorrente dal 17.9.1992, e quindi, tenuto conto del sabato e della domenica intermedi, scadente il 24.9.1992; che il 22.9.1992 aveva revocato le dimissioni;
che il 23.9.1992 si era ammalato ed era rimasto assente per malattia fino al 31.10.1992; che non gli era stato consentito ci rientrare al lavoro per effettuare gli ultimi due giorni residui di preavviso, non essendo stata accettata la revoca delle dimissioni;
che si era aperta una trattativa sindacale, conclusasi con un atto indicante nel 30 novembre 1992 la data di estinzione del rapporto;
che l'avvenuto pagamento per intero della 4 indennità di mancato preavviso, da parte del datore di lavoro, poteva spiegarsi solo come diretto, in realtà, a compensare parzialmente il mese di novembre, non retribuito. Deduce che il Tribunale ha errato nel porre a suo carico la prova della decorrenza del preavviso, omettendo di rilevare che era provato documentalmente che le dimissioni erano state presentate il 16.9.1992 e che doveva essere l'INPS, che aveva eccepito la revoca delle dimissioni, a doverne dare la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Assume, poi, che i giudici di appello hanno errato nel fare applicazione meccanica del criterio formale in materia di onere della prova, non ammettendo la prova testimoniale per la mancata indicazione dei testi nel ricorso di primo grado e per la mancata formulazione, nello stesso, di un capitolo ritenuto decisivo;
invoca l'orientamento di questa Corte sulla integrabilità della prova "ex officio" per l'accertamento di circostanze decisive. Sostiene, infine, che il Tribunale ha errato anche nel definire equivoca la documentazione prodotta, in quanto la dichiarazione del datore di lavoro sulla presentazione delle dimissioni non potrebbe essere messa in dubbio per effetto della circostanza attestata nella dichiarazione relativa ad "un fatto successivo del 30.11.1992, che non annullerebbe il primo". Il ricorso non è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti previsti per l'esclusione dal blocco delle pensioni di anzianità disposto con il d.l. n. 384 del 1992, non avendo formulato tempestivamente, nel ricorso introduttivo, una adeguata prova testimoniale;
5 ha rimarcato, inoltre, la equivocità della documentazione prodotta. La motivazione è corretta. La documentazione prodotta è stata ritenuta equivoca sulla scorta della evidente contraddizione tra la presentazione delle dimissioni, la revoca delle stesse in data 22.9.1992, asseritamene non accettata, la malattia dopo il decorso di quattro dei sei giorni lavorativi del preavviso, e la conclusione del rapporto al 30 novembre 1992 con il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, nonostante il lavoratore fosse guarito il 31 ottobre 1992. Le deduzioni della difesa del ricorrente non spiegano quali siano state le circostanze decisive non valutate dal Tribunale, idonee a superare l'insanabile contrasto sopra evidenziato. Quanto, poi, all'omesso ricorso ai poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., pacificamente esercitabili anche in appello, la giurisprudenza invocata dal ricorrente effettivamente onera il giudice del merito di non limitarsi sempre e comunque a fare applicazione meccanica del principio dell'onere della prova, attesa la natura dei rapporti controversi, e a ricorrere ai poteri istruttori di ufficio quando ritenga di poter superare le incertezze in ordine ai fatti costitutivi dei diritti in contestazione (v., fra le altre, Cass., 20 giugno 1990 n. 6175). Nella fattispecie in esame il Tribunale non ha evidentemente ritenuto di poter superare, con l'ammissione di ufficio di prove testimoniali tardivamente formulate o integrate dalla indicazione dei testi, la "equivocità" della produzione documentale sopra illustrata, comprovante da un lato la presentazione delle dimissioni, con periodo di preavviso di sei giorni lavorativi, e, dall'altro, la risoluzione del rapporto ben oltre la scadenza di 6 detto preavviso (seppure sospeso per la malattia), con il pagamento, da parte del datore di lavoro, dell'indennità di mancato preavviso. Tale valutazione discrezionale non è censurabile in questa sede (v. Cass., S.U., 13 gennaio 1997 n. 263; Sez. Lav., 1° agosto 2000); e, comunque, non risulta motivatamente censurata. Il ricorso va pertanto rigettato;
il soccombente non è tenuto al rimborso delle spese nei confronti dell'Istituto resistente, non ricorrendo i requisiti richiesti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per tale condanna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla perlespese. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. drglichen wall Il cons. estensore Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 GEN. 2002. .2009. IL CANCELLIERE N 8 3 1 - 3 E E . 3 1 5 7 L G - A L E G L D L D R T A N 0 . S E 1 E L S * * S A S A I D ☐