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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato da
(C.F. ), rappresentata e difesa per mandato Parte_1 C.F._1
allegato telematicamente al ricorso dall'Avv. Arianna Del Re ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CP_1 C.F._2
Lotti giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.1.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere la modifica della sentenza n. 100/2021 pubblicata in data 16.02.2021, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essa ricorrente e CP_1
alle condizioni ivi indicate.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: le figlie , e gemelle, sono diventate maggiorenni il 09.07.2023, Per_1 Per_2 Per_3 frequentano con ottimo profitto l'ultimo anno delle scuole superiori, una il liceo Classico, le altre l'istituto tecnico commerciale;
il convive con la sua compagna in appartamento di CP_1 pagina 1 di 5 sua proprietà al centro di Rieti e da quando è iniziata la convivenza ufficiale (2021) ha iniziato a diradare i rapporti con le ragazze;
le figlie vivono pertanto esclusivamente con la madre che si occupa in via esclusiva delle loro molteplici esigenze pratiche, logistiche e sempre esclusivamente anche di quelle educative ed emotive, coadiuvata solo dalla madre,
[...]
presso cui le ragazze dormono e presso cui hanno sempre dormito da minorenni Parte_2
quando la sig.ra ha i turni lavorativi di notte;
il fino al mese di aprile 2023 ha Pt_1 CP_1 versato l'assegno di mantenimento a favore delle figlie nella misura indicata in Sentenza (€
780,00) senza provvedere ad adeguamento ISTAT e dal mese di aprile 2023, ha provveduto ad adeguare parzialmente l'importo da 780,00 a 810,00 (anziché € 896,99 secondo indice FOI), pertanto € 270,00 per ogni figlia, senza corrispondere nulla a titolo di arretrato;
il Brigà gode della sua retribuzione di Brigadiere Capo qualifica speciale (€ 2000,00 stipendio base per 13 mensilità oltre i molti straordinari) ed è proprietario di diversi immobili produttivi di reddito o potenzialmente tali e risulta inoltre che sia in corso di perfezionamento la successione del di lui padre, recentemente scomparso, a sua volta proprietario di immobili mentre la non ha Pt_1
proprietà immobiliari idonee a costituire reddito, vive nella casa di proprietà del Brigà assegnatale in sede di divorzio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le tre figlie, giustificato sia dal miglioramento delle condizioni patrimoniali ed economiche del resistente, sia dalle mutate esigenze delle figlie stesse, ormai maggiorenni.
Si è costituito in giudizio impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1
e deducendo che: non convive con la sua nuova compagna;
sono le figlie che volontariamente non trascorrono più del tempo con il loro padre, nonostante quest'ultimo tenti costantemente di coinvolgerle e, quindi, di mantenere un rapporto;
il nel momento in cui ne ha avuto CP_1
informazione, contezza e conoscenza si è sempre reso disponibile a collaborare nella gestione di tutte le esigenze delle figlie, ma che sono queste ultime, che, a quanto pare, non vogliono avere rapporti con il padre, il quale, tra l'altro, ha acquistato la casa a Rieti (in precedenza risiedeva in Cittaducale) proprio per venire incontro alle esigenze delle proprie figlie, le quali frequentano la scuola a Rieti;
per quanto concerne gli adeguamenti Istat sull'assegno di mantenimento, i calcoli sono errati;
la situazione economica e patrimoniale del resistente non è migliorata in quanto lo stesso riveste la stessa qualifica di Brigadiere Capo Q.S. dal
01.10.2017, ossia da ben prima della emanazione della sentenza di divorzio ed il suo stipendio netto è di circa € 2.000,00 e una volta epurato lo stipendio di tutte le spese e di tutti i carichi che gravano sullo stesso, residua una disponibilità mensile di circa € 500,00 mensili;
pagina 2 di 5 nell'immobile in cui vive lo stesso corrisponde le rate di mutuo mentre l'altro è assegnato alla ricorrente e alle figlie mentre per quanto concerne la successione del padre del Sig. la CP_1 stessa si è aperta a novembre, ma l'eredità non è stata ancora accettata o rinunciata da nessuno dei chiamati all'eredità e pertanto tale immobile non può essere considerato un valore patrimoniale del Sig. invero, la ricorrente è passata dalla qualifica di Appuntato Scelto a CP_1
quella di Appuntato Scelto Q.S.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso concludendo come da comparsa di costituzione.
Alla udienza del 16 maggio 2024 sono state sentite le parti e le figlie maggiorenni.
La ricorrente ha dichiarato: “attualmente sono carabiniere e guadagno circa 1800 netti per 13 mensilità. Io e le mie figlie viviamo nella casa familiare di proprietà del mio ex marito assegnata a noi. Il rapporto delle mie figlie con il padre non è buono nonostante i miei tentativi di stimolare un rapporto fra loro e questo per una serie di comportamenti del padre che si sono stratificati nel tempo e sono quelli indicati dettagliatamente nel ricorso;
ogni volta che si doveva assumere una decisione per le figlie era sempre una discussione su tutto, io anticipavo sempre le stese straordinarie e poi non mi venivano rimborsate tanto che ho avviato anche precetti ecc..
La figlia ha dichiarato di voler studiare medicina e di volere andare a Bologna;
la Per_2
figlia ha dichiarato di volersi iscrivere alla facoltà di giurisprudenza a Perugia Per_3
mentre di voler frequentare la facoltà relazioni internazionali a Perugia. Le ragazze Per_4 hanno manifestato anche la volontà di prendere un unico alloggio a Perugia insieme ad un'altra ragazza in modo tale da dividere le spese e gravare il meno possibile sui genitori.
Il resistente ha dichiarato: “Sono Brigadiere capo e percepisco uno stipendio di circa euro
2000 netti per 13 mensilità. Adesso ho comprato una casa e pago un mutuo di euro 340 circa al mese. Io non vedo le mie figlie da circa un anno e mezzo, hanno messo scuse su scuse impegni ecc, ho cambiato la serratura di casa questo è vero ma ho sempre detto loro che se hanno necessità io sarei disponibile anche a farle stare a casa mia. Non è vero che non ho mai partecipato alle spese straordinarie, io ho sempre pagato le spese che avevamo concordato, ci sono i bonifici”.
All'esito della udienza il giudice, recependo un accordo provvisorio delle parti, ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 100 del 2021 emessa nel procedimento r.g. 2069/2019 punti 3 e 4 dispone che: -pone a carico del signor , a decorrere dal mese di giugno 2024, l'obbligo CP_1
pagina 3 di 5 di corrispondere alla NO per il mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_5
e la somma mensile complessiva di euro 850, rivalutabile annualmente secondo gli Per_3
indici istat. Il pagamento dovrà avvenire entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, vaglia postale o altro strumento prevalente;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di partecipare ciascuno al 50% alle spese straordinarie per le tre figlie specificando che tra quelle obbligatorie scolastiche ci sono anche le tasse universitarie, i libri e le spese per un alloggio fuori sede”.
All'udienza del 12 dicembre 2024, verificata l'impercorribilità dell'accordo provvisorio, le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione del nuovo accordo.
Alla udienza del 19 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'adito Tribunale di Rieti, in parziale modifica dei provvedimenti contenuti nella sentenza definitiva n. 100/2021, modificare le condizioni economiche ivi contenute nel seguente modo
Il sig. a partire dal mese di gennaio 2025 corrisponderà alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario per le tre figlie, , e e la
[...] Per_1 Per_2 Per_3
somma di euro 1000,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario il 5 di ogni mese, Istat come per legge;
Il sig. continuerà a versare la somma mensile di 50,00 euro per gli arretrati CP_1 dell'adeguamento ISTAT fino al saldo, ovvero fino a Novembre 2027;
La sig.ra provvederà per intero al pagamento delle spese straordinarie delle figlie. Pt_1
Il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
***
Le modifiche così come concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto congrue tenuto conto della complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
In considerazione degli esiti del procedimento, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.29 c.p.c. ogni altra domanda disattesa, in parziale modifica dei provvedimenti contenuti nella sentenza definitiva n. 100/2021, cosi provvede: pone a carico del signor a partire dal mese di gennaio 2025 l'obbligo di CP_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per le tre figlie, Parte_1
pagina 4 di 5 , e la somma di euro 1000,00 da corrispondersi a mezzo bonifico Per_1 Per_2 Per_3
bancario il 5 di ogni mese, Istat come per legge;
dà atto che il signor continuerà a versare la somma mensile di 50,00 euro per gli arretrati CP_1 dell'adeguamento ISTAT fino al saldo, ovvero fino a Novembre 2027; pone a carico di l'obbligo di provvedere per intero al pagamento delle spese Parte_1
straordinarie delle figlie;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Cosi deciso in Rieti, il 19 dicembre 2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Carlo Sabatini Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato da
(C.F. ), rappresentata e difesa per mandato Parte_1 C.F._1
allegato telematicamente al ricorso dall'Avv. Arianna Del Re ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CP_1 C.F._2
Lotti giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.1.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_1
ottenere la modifica della sentenza n. 100/2021 pubblicata in data 16.02.2021, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essa ricorrente e CP_1
alle condizioni ivi indicate.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: le figlie , e gemelle, sono diventate maggiorenni il 09.07.2023, Per_1 Per_2 Per_3 frequentano con ottimo profitto l'ultimo anno delle scuole superiori, una il liceo Classico, le altre l'istituto tecnico commerciale;
il convive con la sua compagna in appartamento di CP_1 pagina 1 di 5 sua proprietà al centro di Rieti e da quando è iniziata la convivenza ufficiale (2021) ha iniziato a diradare i rapporti con le ragazze;
le figlie vivono pertanto esclusivamente con la madre che si occupa in via esclusiva delle loro molteplici esigenze pratiche, logistiche e sempre esclusivamente anche di quelle educative ed emotive, coadiuvata solo dalla madre,
[...]
presso cui le ragazze dormono e presso cui hanno sempre dormito da minorenni Parte_2
quando la sig.ra ha i turni lavorativi di notte;
il fino al mese di aprile 2023 ha Pt_1 CP_1 versato l'assegno di mantenimento a favore delle figlie nella misura indicata in Sentenza (€
780,00) senza provvedere ad adeguamento ISTAT e dal mese di aprile 2023, ha provveduto ad adeguare parzialmente l'importo da 780,00 a 810,00 (anziché € 896,99 secondo indice FOI), pertanto € 270,00 per ogni figlia, senza corrispondere nulla a titolo di arretrato;
il Brigà gode della sua retribuzione di Brigadiere Capo qualifica speciale (€ 2000,00 stipendio base per 13 mensilità oltre i molti straordinari) ed è proprietario di diversi immobili produttivi di reddito o potenzialmente tali e risulta inoltre che sia in corso di perfezionamento la successione del di lui padre, recentemente scomparso, a sua volta proprietario di immobili mentre la non ha Pt_1
proprietà immobiliari idonee a costituire reddito, vive nella casa di proprietà del Brigà assegnatale in sede di divorzio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per le tre figlie, giustificato sia dal miglioramento delle condizioni patrimoniali ed economiche del resistente, sia dalle mutate esigenze delle figlie stesse, ormai maggiorenni.
Si è costituito in giudizio impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1
e deducendo che: non convive con la sua nuova compagna;
sono le figlie che volontariamente non trascorrono più del tempo con il loro padre, nonostante quest'ultimo tenti costantemente di coinvolgerle e, quindi, di mantenere un rapporto;
il nel momento in cui ne ha avuto CP_1
informazione, contezza e conoscenza si è sempre reso disponibile a collaborare nella gestione di tutte le esigenze delle figlie, ma che sono queste ultime, che, a quanto pare, non vogliono avere rapporti con il padre, il quale, tra l'altro, ha acquistato la casa a Rieti (in precedenza risiedeva in Cittaducale) proprio per venire incontro alle esigenze delle proprie figlie, le quali frequentano la scuola a Rieti;
per quanto concerne gli adeguamenti Istat sull'assegno di mantenimento, i calcoli sono errati;
la situazione economica e patrimoniale del resistente non è migliorata in quanto lo stesso riveste la stessa qualifica di Brigadiere Capo Q.S. dal
01.10.2017, ossia da ben prima della emanazione della sentenza di divorzio ed il suo stipendio netto è di circa € 2.000,00 e una volta epurato lo stipendio di tutte le spese e di tutti i carichi che gravano sullo stesso, residua una disponibilità mensile di circa € 500,00 mensili;
pagina 2 di 5 nell'immobile in cui vive lo stesso corrisponde le rate di mutuo mentre l'altro è assegnato alla ricorrente e alle figlie mentre per quanto concerne la successione del padre del Sig. la CP_1 stessa si è aperta a novembre, ma l'eredità non è stata ancora accettata o rinunciata da nessuno dei chiamati all'eredità e pertanto tale immobile non può essere considerato un valore patrimoniale del Sig. invero, la ricorrente è passata dalla qualifica di Appuntato Scelto a CP_1
quella di Appuntato Scelto Q.S.
Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso concludendo come da comparsa di costituzione.
Alla udienza del 16 maggio 2024 sono state sentite le parti e le figlie maggiorenni.
La ricorrente ha dichiarato: “attualmente sono carabiniere e guadagno circa 1800 netti per 13 mensilità. Io e le mie figlie viviamo nella casa familiare di proprietà del mio ex marito assegnata a noi. Il rapporto delle mie figlie con il padre non è buono nonostante i miei tentativi di stimolare un rapporto fra loro e questo per una serie di comportamenti del padre che si sono stratificati nel tempo e sono quelli indicati dettagliatamente nel ricorso;
ogni volta che si doveva assumere una decisione per le figlie era sempre una discussione su tutto, io anticipavo sempre le stese straordinarie e poi non mi venivano rimborsate tanto che ho avviato anche precetti ecc..
La figlia ha dichiarato di voler studiare medicina e di volere andare a Bologna;
la Per_2
figlia ha dichiarato di volersi iscrivere alla facoltà di giurisprudenza a Perugia Per_3
mentre di voler frequentare la facoltà relazioni internazionali a Perugia. Le ragazze Per_4 hanno manifestato anche la volontà di prendere un unico alloggio a Perugia insieme ad un'altra ragazza in modo tale da dividere le spese e gravare il meno possibile sui genitori.
Il resistente ha dichiarato: “Sono Brigadiere capo e percepisco uno stipendio di circa euro
2000 netti per 13 mensilità. Adesso ho comprato una casa e pago un mutuo di euro 340 circa al mese. Io non vedo le mie figlie da circa un anno e mezzo, hanno messo scuse su scuse impegni ecc, ho cambiato la serratura di casa questo è vero ma ho sempre detto loro che se hanno necessità io sarei disponibile anche a farle stare a casa mia. Non è vero che non ho mai partecipato alle spese straordinarie, io ho sempre pagato le spese che avevamo concordato, ci sono i bonifici”.
All'esito della udienza il giudice, recependo un accordo provvisorio delle parti, ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 100 del 2021 emessa nel procedimento r.g. 2069/2019 punti 3 e 4 dispone che: -pone a carico del signor , a decorrere dal mese di giugno 2024, l'obbligo CP_1
pagina 3 di 5 di corrispondere alla NO per il mantenimento delle figlie Parte_1 Persona_5
e la somma mensile complessiva di euro 850, rivalutabile annualmente secondo gli Per_3
indici istat. Il pagamento dovrà avvenire entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, vaglia postale o altro strumento prevalente;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di partecipare ciascuno al 50% alle spese straordinarie per le tre figlie specificando che tra quelle obbligatorie scolastiche ci sono anche le tasse universitarie, i libri e le spese per un alloggio fuori sede”.
All'udienza del 12 dicembre 2024, verificata l'impercorribilità dell'accordo provvisorio, le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione del nuovo accordo.
Alla udienza del 19 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
Voglia l'adito Tribunale di Rieti, in parziale modifica dei provvedimenti contenuti nella sentenza definitiva n. 100/2021, modificare le condizioni economiche ivi contenute nel seguente modo
Il sig. a partire dal mese di gennaio 2025 corrisponderà alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento ordinario per le tre figlie, , e e la
[...] Per_1 Per_2 Per_3
somma di euro 1000,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario il 5 di ogni mese, Istat come per legge;
Il sig. continuerà a versare la somma mensile di 50,00 euro per gli arretrati CP_1 dell'adeguamento ISTAT fino al saldo, ovvero fino a Novembre 2027;
La sig.ra provvederà per intero al pagamento delle spese straordinarie delle figlie. Pt_1
Il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
***
Le modifiche così come concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto congrue tenuto conto della complessiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
In considerazione degli esiti del procedimento, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.29 c.p.c. ogni altra domanda disattesa, in parziale modifica dei provvedimenti contenuti nella sentenza definitiva n. 100/2021, cosi provvede: pone a carico del signor a partire dal mese di gennaio 2025 l'obbligo di CP_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per le tre figlie, Parte_1
pagina 4 di 5 , e la somma di euro 1000,00 da corrispondersi a mezzo bonifico Per_1 Per_2 Per_3
bancario il 5 di ogni mese, Istat come per legge;
dà atto che il signor continuerà a versare la somma mensile di 50,00 euro per gli arretrati CP_1 dell'adeguamento ISTAT fino al saldo, ovvero fino a Novembre 2027; pone a carico di l'obbligo di provvedere per intero al pagamento delle spese Parte_1
straordinarie delle figlie;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Cosi deciso in Rieti, il 19 dicembre 2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
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