Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2025, proposto da
ON TT e IC CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giuseppe CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del Comune di San Giovanni La Punta n. 02/2025 in data 29 maggio 2025 sull’istanza di condono edilizio n. 9924 in data 30 marzo 2004, presentata, ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in relazione all’unità immobiliare ubicata in Via Aquila 20 (foglio di mappa 3, particella 688, subalterno 10).
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego del Comune di San Giovanni La Punta n. 02/2025 in data 29 maggio 2025 sull’istanza di condono edilizio n. 9924 in data 30 marzo 2004, presentata, ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in relazione all’unità immobiliare ubicata in Via Aquila 20 (foglio di mappa 3, particella 688, subalterno 10).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l’edificio (composto da un seminterrato, un piano rialzato e un primo piano) è stato oggetto di due distinte procedure: - per il seminterrato e il piano rialzato è stata presentata in data 29 aprile 1986 istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985; - per il primo piano è stata presentata istanza di condono in data 30 marzo 2004 ai sensi della legge n. 326/2003; b) quanto al vincolo paesaggistico, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha espresso parere favorevole con atto n. 4313/II del 14 giugno 1990 e successivamente con atto n. 4933/II del 6 settembre 1998, riferito anche alla sopraelevazione, affermandone la compatibilità paesaggistica in quanto parte integrante della costruzione preesistente; c) esitando la prima istanza il Comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 4860 in data 30 gennaio 2020; d) quanto alla sopraelevazione, l’istanza di condono del 30 marzo 2004 è stata respinta dal Comune con provvedimento del 31 luglio 2007 poiché, a seguito di delibera della commissione straordinaria n. 46/2000, era stato dichiarato l’interesse pubblico a mantenere nel patrimonio comunale l’immobile - già acquisito - per destinarlo a finalità sociali; e) il provvedimento in data 31 luglio 2007 e la delibera n. 46/2000 sono stati impugnati con ricorso n. 3156/2007; f) con diffida n. 2319 in data 20 gennaio 2020 i ricorrenti hanno sollecitato la definizione della procedura e un ulteriore provvedimento di rigetto intervenuto nell'anno 2020 è stato impugnato mediante motivi aggiunti; g) l’istanza cautelare è stata respinta dal Tribunale con ordinanza n. 438/2020, ma è stata accolta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza n. 675/2020, sul rilievo che la preclusione fondata sulla destinazione a pubblica utilità richiedeva un’effettiva e concreta utilizzazione in tal senso, non un mero intendimento; h) con sentenza n. 1910/2022 il Tribunale ha accolto il ricorso e ha disposto il riesame nel merito della domanda di sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/2003; i) il Comune, con atto in data 13 dicembre 2022, ha revocato il provvedimento in data 31 luglio 2007 e con nota n. 5462 del 16 dicembre 2022 ha richiesto documentazione e il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori; l) gli interessati hanno adempiuto, ma con il provvedimento qui gravato l'Amministrazione ha negato la sanatoria affermando che l’immobile ricadeva in area vincolata e non era pervenuto il parere favorevole prescritto dall’art. 32 della legge n. 47/1985 e dall’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003, dando atto altresì dell'avvio del procedimento di diniego e della mancata presentazione di osservazioni nei termini di legge; m) il provvedimento, inoltre, richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 e la circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, con cui sono stati ritenuti non sanabili gli abusi in area paesaggistica comportanti la creazione di nuovi volumi; n) l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che mancasse il prescritto parere paesaggistico, senza considerare che già nell'anno 1998 la Soprintendenza si era espressa favorevolmente sulla sopraelevazione e che tale valutazione non poteva considerarsi priva di efficacia per il solo fatto di essere anteriore alla legge n. 326/2003 (a maggior ragione in assenza di modifiche del manufatto); o) il diniego è, inoltre, privo di adeguata motivazione poiché non considera il precedente contenzioso, con particolare riferimento all’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e alla sentenza del Tribunale con cui è stato imposto il riesame della questione nel merito, e anche perché introduce una ragione ostativa (la ritenuta assenza del parere paesaggistico) mai opposta in precedenza; p) si lamenta anche il vizio di difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie procedimentali e al riguardo si rileva che la comunicazione di avvio del procedimento in data 14 giugno 2024 risulta restituita con la dicitura “sconosciuto”, sebbene i ricorrenti fossero da tempo residenti all’indirizzo, con la conseguenza che l’Amministrazione era tenuta a svolgere opportuni accertamenti e a rinnovare la comunicazione; q) caduta la ragione ostativa opposta nell'anno 2007 (acquisizione del bene e delibera con cui era stato dichiarato l'interesse pubblico per la destinazione sopra indicata), il Comune era tenuto a definire positivamente l'istanza e comunque avrebbe dovuto attivarsi per completare l'istruttoria; r) va aggiunto che dopo la sentenza del Tribunale n. 1910/2022 il Comune ha revocato il provvedimento dell'anno 2007 e ha richiesto documenti e i prescritti pagamenti per il rilascio della sanatoria, inducendo così i ricorrenti a confidare nella definizione positiva del procedimento; s) deve anche farsi menzione i un giudizio penale definito con sentenza del Tribunale di Catania in data 26 aprile 2025, con cui è stato annullato un pregresso ordine di demolizione e nel cui ambito sono state acquisite dichiarazioni di funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune quanto alla sussistenza dei requisiti prescritti ai fini del condono; t) si era altresì formato il silenzio-assenso di cui all’art. 32, comma 36, del decreto-legge n. 269/2003 e al riguardo si richiamano, in particolare, le circolari n. 2/2014 e n. 4/2015, nonché la giurisprudenza amministrativa regionale da cui risulta che le istanze di condono ancora non definite dovevano essere decise, pur in presenza di vincoli paesaggistici relativi, acquisendo il nulla-osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Come risulta da quanto esposto in narrativa, in data 29 aprile 1986 è stata presentata istanza ai sensi del cosiddetto “primo condono” per il seminterrato ed il piano rialzato e il Comune ha rilasciato il titolo in sanatoria in data 30 gennaio 2020.
Con atto n. 4933/II del 6 settembre 1998 - in epoca antecedente rispetto al cosiddetto “terzo condono” - la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha anche affermato la compatibilità paesaggistica della soprelevazione, ma il titolo in sanatoria rilasciato dal Comune non ha fatto riferimento a tale intervento, in quanto non contemplato nella richiesta formulata ai sensi del cosiddetto “primo condono”.
In data 30 marzo 2004 è stata, poi, presentata istanza ai sensi del cosiddetto “terzo condono”, la cui disciplina, però, non contempla, a differenza di quanto previsto per il cosiddetto “primo condono”, la possibilità di sanare la realizzazione di nuovi volumi e superfici utili in area soggetta a vincolo - non solo assoluto, ma - relativo.
Pertanto, appare corretta la decisione del Comune di negare il provvedimento richiesto ai sensi del cosiddetto “terzo condono” e ciò in ragione dell’impossibilità di sanare, secondo le specifiche regole del relativo procedimento, le opere in questione.
Al riguardo, invero, la Sezione rileva che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Ciò vale anche in ambito regionale, come ripetutamente chiarito in numerose pronunce del Tribunale e di questa Sezione, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi: cfr., ad esempio, T.A.R. Sicilia, II Sezione, n. n. 1538/2025, n. 1537/2025, n. 1536/2025, n. 1422/2025, n. 1421/2025, n. 1420/2025, n. 1384/2025, n. 1383/2025, n. 1382/2025, n. 1381/2025, n. 1301/2025, n. 1299/2025, n. 1298/2025, n. 1297/2025, n. 1296/2025, n. 894/2025, n. 713/2025, n. 711/2025, n. 575/2025, n. 356/2025, n. 341/2025, n. 340/2025, n. 256/2025, n. 137/2025, n. 129/2025, n. 4174/2024, n. 4169/2024, n. 4167/2024, n. 4009/2024, n. 4008/2024, n. 3973/2024, n. 3959/2024, n. 3790/2024, n. 3758/2024, n. 3757/2024, n. 3684/2024, n. 3578/2024, n. 3552/2024, n. 3546/2024, n. 3540/2024, n. 3539/2024, n. 3473/2024, n. 3311/2024, n. 3267/2024, n. 3265/2024, n. 3262/2024, n. 3130/2024, n. 3044/2024, n. 3043/2024, n. 3038/2024, n. 2892/2024, n. 2874/2024, n. 2873/2024, n. 2871/2024, n. 2867/2024, n. 2866/2024, n. 2829/2024, n. 2811/2024, n. 2794/2024, n. 2736/2024, n. 2652/2024, n. 2651/2024, n. 2650/2024, n. 2223/2024, n. 2222/2024, n. 2071/2024, n. 2071/2024, n. 2068/2024, n. 1794/2024, n. 1791/2024, n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1759/2024, n. 1755/2024, n. 1754/2024, n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1620/2024, n. 1619/2024, n. 1581/24, n. 1561/2024, n. 1330/2024, n. 1278/2024, n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024, n. 1090/2024.
In ordine alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente deve, poi, osservarsi quanto segue: a) il provvedimento da assumere risultava interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi; b) in materia di repressione degli abusi edilizi, quando vengano in rilievo atti vincolati, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); c) il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori e repressivi in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); d) nel caso in esame il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi; e) il silenzio-assenso ex art. 32, comma 36, del decreto legge n. 269/2003 presuppone la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza per l’accoglimento della domanda, mentre nella specie le opere, per quanto indicato, risultavano oggettivamente insanabili.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IC, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE IC |
IL SEGRETARIO