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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/12/2024, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Mondello del foro di PA (PE , giusta mandato Email_1 Email_2
su foglio separato accluso alla busta telematica contenente l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Fontana del foro di (PE P.IVA_1 CP_1
giusta mandato in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta nel giudizio ex art. 616 c.p.c.
CONVENUTA/OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per parte attrice/opponente: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
12 febbraio 2024
Per parte convenuta/opposta: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5 febbraio 2024
pagina 1 di 6 IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 13 luglio
2021 l'attore ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione già formulata nella procedura esecutiva immobiliare RGE imm. n. 16/2020 evocando in giudizio la società Controparte_1 CP_1 Controparte_1
chiedendo che a) fosse dichiarata la nullità o comunque disposto l'annullamento delle clausole del contratto di mutuo relative all'applicazione degli interessi e, conseguentemente, fosse dichiarata la gratuità del mutuo;
b) la convenuta/opposta fosse condannata a restituirgli quanto versato a titolo di interessi con gli interessi via via maturati;
c) la convenuta opposta fosse condannata a corrispondergli la somma di € 10.000,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno morale;
d) fosse dichiarata l'inefficacia e la nullità degli atti della procedura esecutiva immobiliare RGE imm. n. 16/2020. A sostegno delle pretese azionate il sig. ha allegato che la banca convenuta/opposta, Parte_1
sulla base del presupposto di essere sua creditrice della somma di € 37.205,25, aveva sottoposto a pignoramento immobiliare i beni descritti nel verbale di pignoramento del 22 gennaio 2020; che tale credito sarebbe originato dall'esposizione debitoria della società per un Controparte_2
mutuo di € 70.000,00 da restituirsi in 10 anni;
che la somma di € 37.205,25 era costituita dalla sorte capitale con gli interessi di mora maturati al tasso del 6,8%, dalle spese legali e da interessi ulteriormente maturati a partire dal 1° novembre
2019 sempre al tasso di mora del 6,8%; che egli aveva spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel procedimento esecutivo;
che la convenuta/opposta si era costituita nel procedimento esecutivo resistendo all'opposizione; che con provvedimento in data 15 giugno 2021 il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed aveva fissato alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che nell'atto di precetto la convenuta/opposta non aveva dato conto del procedimento matematico-finanziario utilizzato per la determinazione del credito azionato esecutivamente;
che pertanto egli contestava il credito azionato e chiedeva che fosse disposta la procedura di rendimento del conto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c.; che, in ogni caso, il credito azionato era inesatto essendo stati applicati interessi in pagina 2 di 6 misura superiore al tasso soglia per l'usura; che l'eccessiva onerosità del mutuo era argomentabile anche dal piano di ammortamento alla francese che aumentava l'onerosità degli interessi a carico del mutuatario;
che in conseguenza dell'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo quest'ultimo risultava gratuito con conseguente diritto dell'attore/opponente alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi con gli interessi a sua volta maturati ed al risarcimento del danno morale sofferto indicato nella misura di € 10.000,00. Sulla base delle allegazioni che precedono l'attore/opponente ha chiesto che fosse disposta C.T.U. contabile al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio.
Si è costituita la società Controparte_3
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. per essere stata spiegata oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'eccezione di indeterminatezza ed indeterminabilità del credito azionato evidenziando come fossero stati dettagliatamente indicati tutti gli elementi sulla base dei quali era stato quantificato il credito;
come, in ogni caso, ai fini della validità dell'atto di precetto fosse sufficiente la mera indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo;
come non fosse stato superato il tasso soglia per l'usura nell'applicazione degli interessi moratori;
come la determinazione del tasso soglia operata da parte attrice/opponente fosse errata;
come gli interessi moratori non concorressero alla determinazione del tasso soglia per l'usura; come l'erronea indicazione del T.A.E.G. non incidesse sulla validità del contratto di mutuo;
come l'applicazione degli interessi secondo il piano di ammortamento alla francese fosse pienamente legittima;
come, quand'anche si volesse ritenere superato il tasso soglia per l'usura, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito la debenza degli interessi nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti;
come la richiesta di risarcimento del danno morale fosse conseguentemente infondata;
come la richiesta di C.T.U. avanzata dall'attore/opponente fosse inammissibile per essere esplorativa.
I Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Sono stati valutati i mezzi di prova ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata sostituita con il deposito di pagina 3 di 6 note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in data 19 giugno 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. sollevata da parte convenuta/opposta e fondata sul rilievo che l'azione sarebbe stata esercitata oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto: nel presente giudizio, infatti, non può ritenersi comprovato che l'atto di precetto sia stato notificato all'attore/opponente in data 27 novembre 2019 come asserito da parte convenuta/opposta; quest'ultima, infatti, nel presente giudizio si è limitata a produrre, sub doc. A, la comparsa di costituzione nella fase sommaria innanzi al G.E., comparsa nella quale viene menzionata la produzione sub doc. 1 dell'atto di precetto notificato, documento che – peraltro – non
è stato nuovamente prodotto in questo giudizio, che non è stato oggetto di scrutinio da parte del G.E. nell'ordinanza prodotta sub doc. B da parte convenuta/opposta e parte attrice/opponente non ha dato in alcun modo atto della data in cui è stato ricevuto l'atto di precetto.
Nel merito l'opposizione, sia ex art. 615 che ex art. 617 c.p.c., risulta infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione di incertezza dell'ammontare del credito per non essere stato dato conto del procedimento matematico-finanziario utilizzato per la quantificazione operata si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ed univocamente chiarito che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (cfr. Cass. 8906/22 ed in precedenza in senso conforme Cass. 4908/13 e Cass. 11281/93). L'applicazione del principio di diritto richiamato alla presente fattispecie impone la reiezione della censura.
Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione opposta si osserva, come già pagina 4 di 6 rilevato nell'ordinanza in data 2 settembre 2022, che la perizia econometrica depositata da parte attrice risulta fondata su una formula finanziaria non corrispondente alle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi ed alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al rilievo dell'usura rispetto agli interessi moratori (cfr. Cass. 26286/19) con la conseguenza che le relative risultanze non possono in alcun modo essere condivise e non costituiscono presupposto idoneo a legittimare che sia disposta una C.T.U. contabile al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia per l'usura nell'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori (cfr. CdA Bologna 20 aprile 2021 n. 1247, CdA
Milano 29 aprile 2020 n. 1035).
Quanto all'eccezione relativa all'eccessiva onerosità del mutuo per essere stato convenuto un piano di ammortamento alla francese si osserva che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la piena legittimità della relativa pattuizione
(cfr. Cass. SS.UU. 15130/24).
Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione ex art. 616
c.p.c. risulta infondata nel merito con la conseguenza che deve anche essere respinta la domanda di risarcimento del danno morale azionata dall'attore/opponente.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e che, avuto riguardo al valore della causa (dichiarazione di valore € 70.000,00), al minimo livello delle questioni dedotte in giudizio ed alle attività di fatto espletate, sono liquidate – quanto ai compensi – in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge e come indicato dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (€
1.276,00 per la fase di studio – valore minimo;
€ 1,416,00 per la fase introduttiva – valore minimo;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione – valore minimo;
€
2.127,00 per la fase decisionale – valore minimo). Non vi è luogo a pronunciare in ordine alle spese vive di parte convenuta/opposta che non risultano rivendicate e documentate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione;
2. Condanna il sig. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi € Controparte_4
7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA.
Rimini, 11 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Maura Mancini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maura Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Mondello del foro di PA (PE , giusta mandato Email_1 Email_2
su foglio separato accluso alla busta telematica contenente l'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Fontana del foro di (PE P.IVA_1 CP_1
giusta mandato in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta nel giudizio ex art. 616 c.p.c.
CONVENUTA/OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Per parte attrice/opponente: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
12 febbraio 2024
Per parte convenuta/opposta: come nelle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5 febbraio 2024
pagina 1 di 6 IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 13 luglio
2021 l'attore ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione già formulata nella procedura esecutiva immobiliare RGE imm. n. 16/2020 evocando in giudizio la società Controparte_1 CP_1 Controparte_1
chiedendo che a) fosse dichiarata la nullità o comunque disposto l'annullamento delle clausole del contratto di mutuo relative all'applicazione degli interessi e, conseguentemente, fosse dichiarata la gratuità del mutuo;
b) la convenuta/opposta fosse condannata a restituirgli quanto versato a titolo di interessi con gli interessi via via maturati;
c) la convenuta opposta fosse condannata a corrispondergli la somma di € 10.000,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno morale;
d) fosse dichiarata l'inefficacia e la nullità degli atti della procedura esecutiva immobiliare RGE imm. n. 16/2020. A sostegno delle pretese azionate il sig. ha allegato che la banca convenuta/opposta, Parte_1
sulla base del presupposto di essere sua creditrice della somma di € 37.205,25, aveva sottoposto a pignoramento immobiliare i beni descritti nel verbale di pignoramento del 22 gennaio 2020; che tale credito sarebbe originato dall'esposizione debitoria della società per un Controparte_2
mutuo di € 70.000,00 da restituirsi in 10 anni;
che la somma di € 37.205,25 era costituita dalla sorte capitale con gli interessi di mora maturati al tasso del 6,8%, dalle spese legali e da interessi ulteriormente maturati a partire dal 1° novembre
2019 sempre al tasso di mora del 6,8%; che egli aveva spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel procedimento esecutivo;
che la convenuta/opposta si era costituita nel procedimento esecutivo resistendo all'opposizione; che con provvedimento in data 15 giugno 2021 il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed aveva fissato alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
che nell'atto di precetto la convenuta/opposta non aveva dato conto del procedimento matematico-finanziario utilizzato per la determinazione del credito azionato esecutivamente;
che pertanto egli contestava il credito azionato e chiedeva che fosse disposta la procedura di rendimento del conto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c.; che, in ogni caso, il credito azionato era inesatto essendo stati applicati interessi in pagina 2 di 6 misura superiore al tasso soglia per l'usura; che l'eccessiva onerosità del mutuo era argomentabile anche dal piano di ammortamento alla francese che aumentava l'onerosità degli interessi a carico del mutuatario;
che in conseguenza dell'usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo quest'ultimo risultava gratuito con conseguente diritto dell'attore/opponente alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi con gli interessi a sua volta maturati ed al risarcimento del danno morale sofferto indicato nella misura di € 10.000,00. Sulla base delle allegazioni che precedono l'attore/opponente ha chiesto che fosse disposta C.T.U. contabile al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio.
Si è costituita la società Controparte_3
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. per essere stata spiegata oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto;
nel merito ha contestato la fondatezza dell'eccezione di indeterminatezza ed indeterminabilità del credito azionato evidenziando come fossero stati dettagliatamente indicati tutti gli elementi sulla base dei quali era stato quantificato il credito;
come, in ogni caso, ai fini della validità dell'atto di precetto fosse sufficiente la mera indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo;
come non fosse stato superato il tasso soglia per l'usura nell'applicazione degli interessi moratori;
come la determinazione del tasso soglia operata da parte attrice/opponente fosse errata;
come gli interessi moratori non concorressero alla determinazione del tasso soglia per l'usura; come l'erronea indicazione del T.A.E.G. non incidesse sulla validità del contratto di mutuo;
come l'applicazione degli interessi secondo il piano di ammortamento alla francese fosse pienamente legittima;
come, quand'anche si volesse ritenere superato il tasso soglia per l'usura, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito la debenza degli interessi nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti;
come la richiesta di risarcimento del danno morale fosse conseguentemente infondata;
come la richiesta di C.T.U. avanzata dall'attore/opponente fosse inammissibile per essere esplorativa.
I Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Sono stati valutati i mezzi di prova ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che è stata sostituita con il deposito di pagina 3 di 6 note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza in data 19 giugno 2024 la presente causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. sollevata da parte convenuta/opposta e fondata sul rilievo che l'azione sarebbe stata esercitata oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto: nel presente giudizio, infatti, non può ritenersi comprovato che l'atto di precetto sia stato notificato all'attore/opponente in data 27 novembre 2019 come asserito da parte convenuta/opposta; quest'ultima, infatti, nel presente giudizio si è limitata a produrre, sub doc. A, la comparsa di costituzione nella fase sommaria innanzi al G.E., comparsa nella quale viene menzionata la produzione sub doc. 1 dell'atto di precetto notificato, documento che – peraltro – non
è stato nuovamente prodotto in questo giudizio, che non è stato oggetto di scrutinio da parte del G.E. nell'ordinanza prodotta sub doc. B da parte convenuta/opposta e parte attrice/opponente non ha dato in alcun modo atto della data in cui è stato ricevuto l'atto di precetto.
Nel merito l'opposizione, sia ex art. 615 che ex art. 617 c.p.c., risulta infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione di incertezza dell'ammontare del credito per non essere stato dato conto del procedimento matematico-finanziario utilizzato per la quantificazione operata si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ed univocamente chiarito che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (cfr. Cass. 8906/22 ed in precedenza in senso conforme Cass. 4908/13 e Cass. 11281/93). L'applicazione del principio di diritto richiamato alla presente fattispecie impone la reiezione della censura.
Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione opposta si osserva, come già pagina 4 di 6 rilevato nell'ordinanza in data 2 settembre 2022, che la perizia econometrica depositata da parte attrice risulta fondata su una formula finanziaria non corrispondente alle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi ed alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al rilievo dell'usura rispetto agli interessi moratori (cfr. Cass. 26286/19) con la conseguenza che le relative risultanze non possono in alcun modo essere condivise e non costituiscono presupposto idoneo a legittimare che sia disposta una C.T.U. contabile al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia per l'usura nell'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori (cfr. CdA Bologna 20 aprile 2021 n. 1247, CdA
Milano 29 aprile 2020 n. 1035).
Quanto all'eccezione relativa all'eccessiva onerosità del mutuo per essere stato convenuto un piano di ammortamento alla francese si osserva che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito la piena legittimità della relativa pattuizione
(cfr. Cass. SS.UU. 15130/24).
Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione ex art. 616
c.p.c. risulta infondata nel merito con la conseguenza che deve anche essere respinta la domanda di risarcimento del danno morale azionata dall'attore/opponente.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e che, avuto riguardo al valore della causa (dichiarazione di valore € 70.000,00), al minimo livello delle questioni dedotte in giudizio ed alle attività di fatto espletate, sono liquidate – quanto ai compensi – in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge e come indicato dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (€
1.276,00 per la fase di studio – valore minimo;
€ 1,416,00 per la fase introduttiva – valore minimo;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione – valore minimo;
€
2.127,00 per la fase decisionale – valore minimo). Non vi è luogo a pronunciare in ordine alle spese vive di parte convenuta/opposta che non risultano rivendicate e documentate.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione;
2. Condanna il sig. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi € Controparte_4
7.052,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA.
Rimini, 11 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Maura Mancini
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